Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2002, n. 4811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4811 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
0 4 8 1 1 /02 REPUBBLICA ITALIANA PO LO IT LIANO LA CO MADI CASSAZIONE Oggetto Appalto- SEZIONE SECONDA CIVILE Garantis per i Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: vizi dell' opera R.G.N. 23094/99 Presidente SPADONEDott. Mario Cron. 10882 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO - Rep. моя Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere ud. 23/01/02 Dott. IO SETTIMJ - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Sergio DEL CORE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per PR: 2002-4 4 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, CATALANO ONOFRIO, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CANCELLERIA VINCENZO FALLICA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
US TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato MARCO PALONI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARSALA FANARA, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 897/98 della Corte d'Appello di 105 PALERMO, depositata il 18/11/98; F -1- : udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 -2- Svolgimento del processo TO RU nel febbraio 1994 convenne in giudizio davanti al Tribunale di Palermo AL OF e RA IO per sentirli solidalmente condannare al pagamento in favore di esso citante della somma di lire 11.109.336, quale saldo del corrispettivo dovuto per l'appalto della costruzione di un edificio in Cinisi. Mentre il RA rimase contumace, il AL, costituitosi, resistette alla domanda eccependo di aver fatto eseguire a proprie spese gli interventi necessari a rimuovere i gravi difetti strutturali riscontrati nella costruzione e riconosciuti dall'RU che, pur impegnatosi a eliminarli, non vi aveva in seguito provveduto. Chiese riconvenzionalmente la condanna dell'attore al risarcimento dei danni patiti. Disposta e eseguita consulenza tecnica, il tribunale adito, ritenuta la sussistenza dei denunciati vizi e l'operatività dell'invocata garanzia, respinse la domanda. Decidendo sui gravami interposti dall'RU e in via incidentale dal AL, dolutosi per il rigetto della riconvenzionale, la Corte d'appello di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello principale, condannò il AL a pagare all'RU la somma di lire 5.109.336, oltre interessi. Per quanto ancora interessa, osservò detta corte che dalla deposizione del teste Cavataio era emerso che il AL aveva denunciato all'RU solo un cedimento dell'edificio in seguito riconosciuto dall'appaltatore. Poiché il costo dei lavori (erezione di un pilastro in ferro) fatti eseguire dal AL per eliminare il citato difetto ammontarono a lire 6.000.000, residuava a favore dell' RU un credito di lire 5.109.336. 2 Ricorre per cassazione il AL articolando due motivi. Resiste con controricorso l'RU. Motivi della decisione Con i due motivi, da trattare unitariamente per la stretta connessione tra loro esistente, il ricorrente, denunziando omessa e illogica motivazione su punto decisivo della controversia, lamenta in buona sostanza che i secondi giudici hanno trascurato di considerare che il AL aveva denunziato non un solo difetto ma tutti i vizi riscontrati da una consulenza tecnica di parte e riconosciuti dall'RU alla presenza del teste Cavataio, come da quest'ultimo riferito in sede di deposizione. I motivi contengono una doglianza inammissibile. Com'è noto, poiché la omessa o fallace interpretazione dei risultati delle prove dà luogo ad errores in iudicando e non in procedendo, nel giudizio di cassazione, in cui l'esame diretto degli atti da parte del giudice è ammesso solo per la verifica dello svolgimento del giudizio in conformità al rito, il ricorrente interessato a far valere quegli errori, stante il principio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere di indicare dettagliatamente gli elementi necessari per la valutazione delle censure mosse al riguardo. Più in particolare, la parte che, con il ricorso per cassazione, sostenga che il giudice del merito sia incorso in un errore di diritto o in un vizio logico omettendo l'esame di una prova per testi o travisandone i risultati, ha l'onere di indicare specificamente, a pena d'inammissibilità del ricorso, il contenuto della prova assertivamente trascurata o male interpretata dal giudice di merito, mediante indicazione del nome dei testi e trascrizione integrale in ricorso dei capitoli di prova orale articolati e delle risposte date a essi dal testimone escusso, nonché le ragioni per le quali il suo esame avrebbe condotto a una decisione diversa da quella impugnata. Ciò al fine di consentire l'esame dei fatti da provare e, quindi, della loro decisività, e il controllo della congruità, ossia dell'adeguata valutazione della deposizione testimoniale dato che questo controllo, per il cennato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di Cassazione sulla sola base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative, e senza che possa, all'uopo, svolgere funzione sostitutiva il richiamo, per relationem, ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio (cfr., solo per indicare le più recenti, sentt. nn. 10484/2001, 9554/2001, 3692/2001, 2602/2001, 6115/2000, 5876/2000, 5608/2000, 2446/2000). Orbene, nel denunziare un asserito errore nella interpretazione e valutazione della prova testimoniale e quindi nella percezione del suo incontestabile dato letterale, l'odierno ricorrente non ha integralmente riportato in ricorso i capitoli della prova per testi e il contenuto della deposizione del teste Cavataio, essendosi limitato a trascrivere nel predetto atto stralci della deposizione medesima separati da segni d'interpunzione (puntini). Ciò non consente di controllare con assoluta certezza la congruità della valutazione della prova effettuata dal giudice del merito specie ove si consideri che non vi è coincidenza tra il testo della deposizione riprodotto in ricorso e quello riportato nel controricorso, avendo per l'appunto l'RU contestato la corrispondenza della deposizione come riportata dal ricorrente a quella effettivamente trascritta nel verbale di causa. Rimane quindi incensurabile la valutazione della prova come effettuata dalla corte distrettuale, la quale ha evidenziato che il teste Cavataio riferi che il AL denunciò tempestivamente solo il difetto consistito nel cedimento del solaio in seguito puntellato con una trave in ferro e che soltanto tale vizio costruttivo venne riconosciuto dall'appaltatore. E' infatti noto che i vizi di omessa e insufficiente motivazione non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento delle prove effettuato da giudice rispetto a quello preteso dalla parte, poiché spetta solo al giudice del merito, apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, purché indichi la fonte del proprio convincimento e di questa dia logica e plausibile motivazione. Discende dalle svolte considerazioni il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
1000 129.11 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002 453 20,66 Il Consigliere estensore Il Presidente TOT. 149,77 выеfugio the love Dott. Mario Spadone Dott. Sergio Del Core Аражми 8065 61 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 77 Registrato in data ✓ Serie 4. a n. 10320 versate € 155,77 Buro CENTOLINDVANTA GE/77 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna a. Dirigente Area Servizi Datt.ssa Maria Graz FUPPO Nespensable Sengo (Dr. M. RACE CHU DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 APR. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1