Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 1
E manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 624 e 627 comma terzo cod.proc.pen. - là dove non consentono di dichiarare estinto il reato per la maturazione del termine di prescrizione decorso nel giudizio di rinvio disposto soltanto per la rideterminazione della pena, per contrasto con gli artt. 111 - in quanto rientra nella ragionevole durata anche il tempo occorrente alla determinazione della pena nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Cassazione - e 3 Cost. - risultando ragionevolmente differenziata l'incidenza della sopravvenienza della causa estintiva sulla base della formazione del giudicato progressivo, rispetto al caso in cui quest'ultimo non si è verificato.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2013, n. 45900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45900 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 16/10/2013
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - N. 1501
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 22408/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI BE BI RI N. IL 26/12/1958;
avverso la sentenza n. 8661/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 21/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in ordine alla determinazione della pena, dichiararsi la manifesta infondatezza della proposta questione di costituzionalità.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 21.1.2013 la Corte di appello di Roma - in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento con rinvio emessa il 4.10.2010 da questa Corte della sentenza emessa il 5.2.2009 dalla Corte di appello di Roma nei confronti, tra gli altri, di DI BE AN MA - in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 5.3.2003 ed appellata dalla predetta imputata, ha rideterminato la pena inflitta a quest'ultima.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata a mezzo del difensore denunciando violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., lett. e) e mancanza assoluta di motivazione anche in relazione all'art. 627 c.p.p. in quanto la Corte territoriale, a fronte dell'annullamento con rinvio per difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio disposto dalla Corte di legittimità, si è limitato, a rideterminare la pena riproponendo esattamente quella fissata dalla sentenza annullata nella parte motiva, riproponendo la medesima pena base, l'identica detrazione per le circostanze attenuanti generiche e l'identica misura dell'aumento a titolo di continuazione, con la sola indicazione di aver rideterminato la pena "valutati gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p." non soddisfacendo l'onere motivazionale al riguardo della dosimetria della pena inflitta. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe travisato l'oggetto del devoluto proveniente dalla sentenza di legittimità limitandosi ad una mera rettifica che sarebbe potuta essere oggetto di decisione ex art. 619 c.p.p.. 3. La difesa sollecita, inoltre, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 624 c.p.p., comma 1 per violazione degli artt. 3 e 111 Cost. - assumendo l'inscindibilità dell'accertamento di responsabilità e della determinazione della pena ai fini dell'esercizio della potestà punitiva statuale - laddove impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale che investa il giudice di rinvio sulla sola determinazione della pena.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. La sentenza rescindente aveva investito la Corte di merito in ordine al trattamento sanzionatorio rilevando la discrasia tra pena inflitta (anni due e mesi tre di reclusione oltre la multa) e correlativa motivazione del computo (p.b. anni due di reclusione oltre la multa, diminuita ex art. 62 bis ad anni uno e mesi dieci di reclusione, aumentata per la continuazione di mesi due di reclusione oltre la multa) censurando un "evidente errore di individuazione del computo intermedio" che rendeva priva di motivazione la statuizione sul punto.
6. Cosicché, a giudizio del Collegio, del tutto correttamente la sentenza oggi impugnata ha assolto al compito devolutole dalla sentenza rescindente allorquando ha rideterminato la pena in conformità al computo originariamente effettuato in anni due di reclusione oltre la multa, così colmando il censurato difetto motivazionale tra pena inflitta e sua giustificazione.
7. La dedotta questione costituzionale è manifestamente infondata.
8. Questa Collegio intende aderire all'orientamento già espresso da Sez. 3, Sentenza n. 15472 del 20/02/2004 Rv. 228499, Ragusa in ordine alla manifesta infondatezza della questione per violazione del principio della ragionevole durata del processo, dell'art. 624 c.p.p. e art. 627 c.p.p., comma 3, là dove non consentono di dichiarare estinto il reato per la maturazione del termine di prescrizione decorso nel giudizio di rinvio disposto soltanto per la rideterminazione della pena, in quanto, da un lato, non si può ritenere la punibilità elemento costitutivo del reato, come tale in grado di condizionarne il perfezionamento;
dall'altro lato, vige il principio della formazione progressiva del giudicato, che si forma, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento dei capi della sentenza e dei punti della decisione impugnati, su quelle statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, quale quella relativa all'accertamento della responsabilità in merito al reato ascritto, che diventano non più suscettibili di ulteriore riesame.
9. Decisione che si pone nell'alveo dell'orientamento costante - dal quale questo Collegio non intende discostarsi - secondo il quale, qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale. (Sez. U, Sentenza n. 4904 del 26/03/1997 Rv. 207640 Imputato: Attinà.; Sez. 3, Sentenza n. 15101 del 11/03/2010 Rv. 246616 Imputato: ME e altro;
Sez. 2, Sentenza n. 8039 del 09/02/2010 Rv. 246806 Imputato: RI). La ratio di tali conclusioni risiede nella specialità della forza precettiva dell'art. 624 c.p.p., comma 1, a norma della quale "se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata": è dunque indubbiamente riconosciuta dalla legge l'autorità del giudicato sia ai capi che ai punti della sentenza non oggetto di annullamento (Sez. un., 19.1.2000, Tuzzolino). È vero che tale effetto non rappresenta l'espressione di un principio applicabile al di fuori della specifica situazione dell'annullamento parziale, dato che il precetto detta una regolamentazione particolare, attinente unicamente ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio, la quale, dunque, è legata indissolubilmente alle peculiari connotazioni delle sentenze della Corte di cassazione ed alla intrinseca irrevocabilità connaturata alle statuizioni dell'organo posto al vertice del sistema giurisdizionale (di talché, nel corso del giudizio ordinario di cognizione, sui punti che non costituiscono oggetto di gravame non si forma il giudicato ma solo una preclusione al loro esame, con la conseguenza che, non essendo intervenuta decisione irrevocabile sull'intero capo, è sempre applicabile la causa di estinzione sopravvenuta: Sez. un., 19.1.2000, Tuzzolino); ma nella specie si verte proprio in un'ipotesi specifica di annullamento parziale, con rinvio limitato esclusivamente alla sanzione da rideterminare, con il conseguente avvenuto passaggio in giudicato della statuizione sulla responsabilità e l'irrilevanza del successivo spirare del termine prescrizionale.
10. Da ultimo, autorevolissima conferma del richiamato orientamento si ricava dalla recentissima decisione assunta dalle S.U. secondo la quale la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625 bis c.p.p. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. U, Sentenza n. 28717 del 21/06/2012 Rv. 252935 Imputato: Brunetto), così ribadendosi Vauctoritas di res iudicata che l'art. 624 c.p.p., comma 1 conferisce alla parte autonoma della sentenza non annullata sull'an della responsabilità.
11. Il richiamato orientamento di legittimità è stato considerato anche dalla ordinanza costituzionale n. 367 del 1996, pur citata dalla ricorrente, secondo la quale "con l'espressione giudicato la legge non intende, certo, riferirsi all'intrinseca idoneità della decisione ad essere posta in esecuzione" e che "quel che rileva ai fini del giudicato parziale è che la parte di sentenza abbia acquistato definitività a seguito dell'integrale percorso dell'iter processuale consentito dall'ordinamento e concluso con la definitiva pronuncia della Corte di cassazione¯ cosicché "il principio, più volte espresso nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui "non si è in presenza di una condanna allorché è stata accertata soltanto la responsabilità dell'imputato, ma non è ancora stata applicata la pena relativa", vale all'infuori del giudizio di rinvio. 12. Pertanto, ritiene il Collegio che la questione proposta dalla difesa appare manifestamente infondata sia in relazione all'art. 111 Cost., rientrando nella "ragionevole" durata del processo anche il tempo occorrente alla determinazione della pena nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento parziale dalla Cassazione;
come pure rispetto all'art. 3 Cost., risultando ragionevolmente differenziata l'incidenza della sopravvenienza della causa estintiva sulla base della formazione del giudicato progressivo, rispetto al caso in cui esso non si è verificato.
13. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2013