Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2013, n. 45900
CASS
Sentenza 16 ottobre 2013

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Massime1

E manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 624 e 627 comma terzo cod.proc.pen. - là dove non consentono di dichiarare estinto il reato per la maturazione del termine di prescrizione decorso nel giudizio di rinvio disposto soltanto per la rideterminazione della pena, per contrasto con gli artt. 111 - in quanto rientra nella ragionevole durata anche il tempo occorrente alla determinazione della pena nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Cassazione - e 3 Cost. - risultando ragionevolmente differenziata l'incidenza della sopravvenienza della causa estintiva sulla base della formazione del giudicato progressivo, rispetto al caso in cui quest'ultimo non si è verificato.

Commentario1

  • 1Filmare di nascosto la doccia in piscina: è solo violenza privata o molestia (Cass. 28174/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2013, n. 45900
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45900
Data del deposito : 16 ottobre 2013

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