Sentenza 14 maggio 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina incostituzionale, con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del nuovo trattamento sanzionatorio (Conf. nn. 22282, 22283, 23009 e 24613/14 non mass.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/2014, n. 21064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21064 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 14/05/2014
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 909
Dott. GRASSO SE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 4849/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA SE n. il 12.8.1980;
avverso la sentenza n. 7676/2012 pronunciata dalla Corte d'appello di Catania il 8.10.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 14.5.2014 la relazione fatta dal Cons. Dott. DELL'UTRI Marco;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 8.10.2013, la corte d'appello di Catania ha integralmente confermato la sentenza in data 18.10.2012 con la quale il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Catania ha condannato NA SE alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione in relazione ai reati di detenzione a fini di spaccio e spaccio di sostanza stupefacente (marijuana), nonché di resistenza a pubblico ufficiale commessi in continuazione tra loro.
Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale omesso di riconoscere, nelle specifiche circostanze del fatto, il ricorso delle condizioni per la concessione della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel riconoscere la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale (secondo le previsioni di cui all'art. 337 c.p.), nonostante, nel caso di specie, l'imputato si fosse limitato a sottrarsi all'arresto fuggendo dal pubblico ufficiale che lo inseguiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. - Entrambi i motivi di ricorso illustrati dall'imputato devono essere disattesi.
Con riguardo al contestato mancato riconoscimento dell'ipotesi del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, rileva il collegio come la corte territoriale abbia sottolineato, con motivazione coerentemente articolata e adeguatamente argomentata, come l'attività illecita concernente lo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dell'imputato presentasse inequivocabilmente caratteri tali da escluderne la riconducibilità alla figura di cui all'art. 73, comma 5, cit., come attestato: 1) dal non minimale quantitativo di marijuana rinvenuta nella disponibilità dell'imputato mentre era intento a spacciarla e trasportarla in luogo pubblico;
2) dal carattere seriale dello spaccio, sintomatico di pregressi e stabili rapporti con acquirenti in grado di reperire facilmente la droga per strada;
3) dalla programmata attività di spaccio di stupefacenti ricollegabile alla detenzione e al trasporto di un considerevole numero di dosi;
4) dalle complessive modalità di rinvenimento dello stupefacente, dopo una lunga e pericolosa fuga dell'imputato insistita pur dopo l'intimazione di fermo impartita dalle forze dell'ordine.
Tali requisiti oggettivi e soggettivi, inerenti il fatto commesso e la persona dell'imputato, valgono a fornire una sicura conferma - tanto sul piano della coerenza logica della motivazione, quanto in termini di correttezza interpretativa - dell'irriconducibilità della vicenda de qua alla previsione di cui all'art. 73, comma 5, cit., tenuto conto che le caratteristiche del fatto e della condotta dell'imputato specificamente valorizzate dalla corte territoriale appaiono idonee ad attestare l'esclusione del ricorso di un'ipotesi di piccolo spaccio, da parte del NA: esclusione ritenuta sulla base di un'argomentazione giustificativa da ritenere immune da vizi d'indole logica o giuridica, completa ed esauriente, come tale pienamente idonea a sottrarsi alle censure in questa sede sollevate dal ricorrente.
È appena il caso di richiamare, sul punto, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludersi il riconoscimento del fatto di lieve entità quando anche uno solo di questi elementi (come quelli evidenziati nel caso di specie) porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di tale ridotta portata offensiva (cfr., ex multis, Cass., Sez. 4^, n. 6732/2011, Rv. 251942). Quanto alla doglianza riferita alla contestata sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale (secondo le indicazioni di cui all'art. 337 c.p.), osserva il collegio come la corte territoriale, correttamente interpretando la previsione incriminatrice richiamata, ha evidenziato come il NA, al fine di bloccare l'intervento del pubblico ufficiale nella flagranza del delitto di spaccio e di detenzione di stupefacenti dallo stesso commesso, abbia violentemente speronato con il proprio ciclomotore il motociclo condotto del pubblico ufficiale, in modo talmente violento da creare problemi di stabilità a entrambi i veicoli, in tal guisa riscontrando quella concreta condotta d'intimidazione contro il pubblico ufficiale atta ad o-stacolare l'espletamento di un doveroso ufficio pubblico (cfr. pag. 3 della sentenza d'appello).
Sul punto, il giudice di appello si è correttamente uniformato al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, affinché possa dirsi integrato il delitto di cui all'art. 337 c.p., non è necessario che sia impedita, in concreto, la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti predetti (cfr. Cass., Sez. 6^, n. 46743/2013, Rv. 257512; Cass., Sez. 6^, n. 3970/2010, Rv. 245855;
Cass., Sez. 6^, n. 6392/1998, Rv. 210910). 3. - L'accertamento dell'integrale infondatezza dei motivi d'impugnazione avanzati dal ricorrente e, pertanto, la definitiva attribuzione di responsabilità in ordine ai reati allo stesso contestati impone peraltro di procedere in ogni caso all'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente l'illegale determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato a carico dell'imputato.
Sul punto, dev'essere infatti rilevato come, in epoca successiva all'emissione della sentenza impugnata, sia intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 con la quale - dichiarata l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 272 del 2005, artt. 4 bis e 4 vicies ter, (convertito con modificazioni dalla L. n. 49 del 2006) - il giudice delle leggi ha riconosciuto la perdurante vigenza
(sin dalla sua illegittima abrogazione ad opera dei richiamati artt. 4 bis e 4-vicies ter) della previgente disciplina del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, alla cui stregua il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo marijuana (come quelle contestata nel caso di specie) era (come attualmente rimane) punito con la pena della reclusione da due anni a sei anni, oltre la multa. Nel caso di specie, avendo il giudice a quo commisurato il trattamento sanzionatorio a carico del NA (sia pure limitatamente al reato concernente la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente) sulla base dei termini edittali sensibilmente più severi sanciti dalla legge dichiarata incostituzionale (da sei anni a vent'anni di reclusione), dev'essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla pena irrogata, con il conseguente rinvio alla corte d'appello di Catania ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ferma l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale a carico del ricorrente.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso;
visto l'articolo 624 c.p.p., dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2014