Sentenza 26 marzo 2014
Massime • 2
In tema di ricorso per cassazione, la pubblicazione in epoca successiva alla presentazione del ricorso di una sentenza della Corte costituzionale di accoglimento, consente al ricorrente di giovarsene, purché con i motivi originari il giudice di legittimità sia stato investito del controllo della motivazione (Conf. 18828 del 2014 non mass.).
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento il minimo edittale previsto dalla disciplina incostituzionale, corrispondente all'attuale massimo della pena. (Conf. 21609 del 2014 e 21614 del 2014, non mass.).
Commentari • 2
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
- 2. Mutamenti normativi sullo spaccio di lieve entità (Cass., 14961/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2014, n. 14995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14995 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 26/03/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 395
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 34228/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MP AS N. IL 07/10/1976;
MA AT N. IL 27/04/1980;
avverso la sentenza n. 1938/2012 CORTE APPELLO di BARI, del 26/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore Avv. BENVESTITO Giuseppe, che si è richiamati ai motivi di ricorso e alle memorie aggiunte in atti.
OSSERVA
1. MP MM e AV ER, con un unico ricorso proposto per il tramite del medesimo fiduciario, impugnano in Cassazione la sentenza della Corte di appello di Bari con la quale è stata data conferma alla condanna alla pena di giustizia comminata in primo grado dal Tribunale di Bari ai danni dei detti ricorrenti, ritenuti responsabili del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in ragione della riscontrata detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.
2. Si lamenta vizio di motivazione per avere la Corte omesso di rispondere ai rilievi formulati con l'appello, ribadendo pedissequamente le ragioni valutative espresse dalla sentenza di primo grado e seguendo linee logiche dell'argomentare manifestamente illogiche. In assenza della prova diretta di fatti di cessione, la Corte avrebbe dovuto ponderare con maggiore equilibrio gli elementi istruttori acquisiti prima di escludere che la sostanza rinvenuta nella disponibilità dei ricorrenti potesse essere esclusivamente destinata ad uso personale.
In particolare non sembrano determinanti al fine i riferimenti al frazionamento della sostanza ed alla modesta capienza patrimoniale dei ricorrenti, quest'ultima vista sia in punto alle disponibilità essenziali per procedere ad una scorta preventiva della sostanza sia con riferimento agli importi in contanti rinvenuti presso l'abitazione del ricorrente, volta che si diano per scontati la presenza di una capacità reddituale in capo al UG e la abitudine dello stesso a prelevare, per intero e in contanti, il proprio stipendio. La sentenza poi si mostra in tutta la sua manifesta illogicità laddove rimarca, a sostegno della responsabilità ascritta alla AV due momenti logici, non solo rilevanti al fine ma anche contraddittori tra loro: ci si riferisce al dato del rinvenimento della busta contenente lo stupefacente sul sedile dell'auto occupato dalla ricorrente e dalla quale poco prima della perquisizione i due imputati erano scesi, giacché era verosimile che ivi la busta era stata riposta dal UG prima di scendere dall'auto; ancora a quello legato alla presenza di tracce di hashish nel marsupio rinvenuto nella immediata disponibilità della AV, irrilevante in sè perché, alla luce dell'uso personale della sostanza, non prova alcun collegamento immediato e diretto con la droga in contestazione. Del resto, i due momenti sarebbero in contraddizione tra loro perché non si comprende quale compatibilità vi sia tra i due momenti di detenzione immediatamente ascritti alla ricorrente.
La sentenza infine denunzia ulteriori vizi argomentativi nella parte in cui vene esclusa l'attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5: l'assenza di immeditati comportamenti di cessione, la modesta quantità e qualità della sostanza avrebbero dovuto portate la Corte ad una valutazione di segno opposto.
Con memoria versata in atti la difesa dei ricorrenti ha altresì ulteriormente posto a supporto dell'invocato annullamento gli effetti prodotti sulla fattispecie in processo dalla sentenza nr 32/14 della Corte costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1 motivi posti a fondamento del ricorso sono manifestamente infondati in limine alla inammissibilità radicale giacché ripropongono pedissequamente i temi dell'appello senza un confronto effettivo con i momenti decisivi della soluzione adottata dalla Corte territoriale;
laddove poi le doglianze si distinguono dal gravame di secondo grado lo fanno per prospettare indicazioni in fatto diverse da quelle che ebbero a supportare la difesa resa in appello. La sentenza va tuttavia annullata in punto al trattamento sanzionatorio in coerenza alle ragioni segnalate dalla difesa con la memoria aggiuntiva allegata in atti sul presupposto legato agli effetti prodotti, sulla fattispecie in processo, dalla sentenza della Corte Costituzionale nr 32/14.
4. In fatto i due ricorrenti furono fermati subito dopo essere scesi dall'auto nei pressi della loro abitazione . Il UG venne trovato nella disponibilità immediata di hashish e danaro in contante;
la AV aveva con sè un marsupio il quale recava, al suo interno immediate tracce della medesima sostanza. All'interno della vettura in esito alla perquisizione della stesa si rinvenne hashish suddiviso in più pezzi, per un peso di gr 185, utile a circa 512 dosi e rinvenuto in una busta collocata sul sedile in precedenza occupato dalla AV;
nel cruscotto dell'auto era riposto nastro isolante con tracce della medesima sostanza. Nell'abitazione dei ricorrenti sono stati rinvenuti importi in contante per Euro 3.500, altro nastro isolante del medesimo tipo di quello trovato all'interno dell'auto e rinvenuto all'interno di una pentola;
un bilancino di precisione.
5. Questo il patrimonio indiziario acquisito in processo, la Corte, del tutto coerentemente, ha ritenuto esclusa la destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza in ragione di diverse considerazioni logiche: in primo luogo il dato ponderale, non indifferente, contrario anche all'ipotesi di una scorta personale in ragione della stessa deperibilità della sostanza ove non consumata a breve termine nonché in considerazione delle condizioni economiche del nucleo familiare del UG (monoreddito, sul quale grava altresì il peso di una ipoteca, tale da garantire al più il mero sostentamento del relativo gruppo familiare) ; in secondo luogo per il frazionamento della merce e per la presenza di strumentazione funzionale alla suddivisione in dosi, elementi logicamente poco compatibile con l'idea di una destinazione esclusivamente personale ed al contempo certamente più consono all'ipotesi della destinazione della sostanza allo spaccio, ipotesi resa ancor più corposa dal rinvenimento e dalla collocazione del nastro isolante, destinato al confezionamento, rinvenuto in auto e nella casa (e, in quest'ultima ipotesi, all'interno di una pentola); il considerevole importo in contanti, anche questo incompatibile con le potenzialità di risparmio del UG le cui capacita reddituali al più, per quanto accennato, garantivano la mera sopravvivenza economica della famiglia di riferimento. Coerentemente, ancora, la Corte è pervenuta alla conclusione di una sostanziale condivisione della detenzione illecita della sostanza in esame in capo ad entrambe i ricorrenti. Nell'ottica della radicale esclusione della connivenza non punibile riferibile alla AV vengono ulteriormente rimarcati il dato legato alla collocazione della busta contenete lo stupefacente rinvenuta sul sedile dell'auto occupato dalla ricorrente nella immediatezza precedente la perquisizione;
ancora, le tracce di hashish nel marsupio del quale la stessa aveva immediata disponibilità.
6. La sentenza non merita censura alcuna, considerata la forza logica delle considerazioni espresse a fondamento della ipotesi accusatoria, tutt'altro che incongrue e in alcun momento messe in crisi dalle obiezioni difensive. La stessa valutazione resa in ordine alla responsabilità della AV appare estranea alle censure utilmente prospettabili in questa sede. Del resto si consideri che la linea difensiva seguita nelle fasi di merito fu di segno opposto a quella oggi tracciata e costituisce un evidente motivo di fondamento della coerenza logica e della correttezza in diritto della decisione assunta. La AV escluse di essere al corrente della presenza della sostanza nella busta affermando di non essere giunta sul posto ove i due furono fermati dai CC insieme al marito, dato immediatamente contraddetto dal servizio di osservazione che ebbe a precedere l'arresto; affermò poi che il marsupio era oggetto da riferire alla disponibilità esclusiva del marito quando per contro nello stesso ebbe a riscontrarsi la presenza solo di effetti personali della donna. E tanto vale a corroborare l'idea della comune detenzione della sostanza vieppiù corroborata da ulteriori elementi in fatto (gli strumenti funzionali alla suddivisione in dosi ed alla commercializzazione della sostanza, rinvenuti presso la comune abitazione) che rendono definitivamente recessive le censure mosse in ricorso alla sentenza.
E ciò senza tralasciare il fatto che in questa sede la contestazione sottesa al ricorso viene ricostruita in termini diversi, alternativi e meramente congetturali, diversi dalle versioni in fatto riferite ai giudici del merito senza comunque inficiare il portato logico sotteso al dato enucleato in sentenza.
8. Correttamente infine la Corte territoriale rimarca la professionalità dell'azione quale profilo incompatibile con il piccolo spaccio, ancorandosi al fine alla dimensione quantitativa del denaro in contanti rinvenuto nella disponibilità dei ricorrenti e alla strumentazione finalizzata allo spaccio, segno sintomatico di una struttura organizzativa, seppur rudimentale, comunque lesiva, non in termini minimali, del bene giuridico protetto. Ciò in linea con quanto costantemente osservato da questa Corte ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per la cui sussistenza il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche, come nel caso di specie, in ragione dei mezzi e delle circostanze legate all'azione, uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità.
Da qui l'infondatezza anche del motivo legato al mancato riconoscimento del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 9. Malgrado la infondatezza dei motivi del ricorso la sentenza va comunque annullata in punto di determinazione della pena. Giova evidenziare, infatti, in linea con la memoria difensiva depositata, che con la sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 bis e 4 vicies ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, comma 1;
norma quest'ultima con la quale era stato a sua volta novellato il previgente disposto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Per effetto di siffatta declaratoria, così come evidenziato nel corpo della motivazione dalla Corte stessa " riprende applicazione il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate", con conseguente sostanziale retroattività degli effetti della pronuncia d'incostituzionalità. Risulta dunque ripristinato il previgente, alla norma dichiarata incostituzionale, dato normativo con conseguente distinzione giuridica e di pena tra droghe pesanti e leggere. In particolare, in esito all'intervento demolitorio adottato dalla Corte, per quel che qui immediatamente interessa, si è reintrodotto un regime sanzionatorio dotato di maggiore favore per le cosiddette "droghe leggere" tra le quali va annoverata quella che è stata oggetto della detenzione ascritta ai ricorrenti, essendo prevista la pena della reclusione da due a sei anni, oltre la multa da 5.146 a 77.468 Euro (la norma dichiarata incostituzionale, nella indistinta valutazione tra droghe leggere e pesanti, vedeva in sei anni la pena base di riferimento. Gli effetti della decisione della Corte Costituzionale, per come chiarito da questa Corte, si applicano ai giudizi pendenti in sede di legittimità prescindendo dalla stessa presenza di un motivo in tal senso articolato, essendo al fine sufficiente che i motivi originari del gravame abbiano investito il Giudice di legittimità del controllo della motivazione (cfr da ultimo Sezione sesta 12727/14. E nel caso, considerando che la pena comminata è stata considerata prendendo quale riferimento il minimo edittale previsto dalla disciplina incostituzionale, dato questo che oggi, in ragione della disciplina reintrodotta, rappresenta piuttosto il massimo della pena prevista per le droghe quali quelle in interesse, si rende necessario rimettere il nuovo giudizio alla Corte di merito affinché la stessa, muovendo dai più miti limiti edittali previsti oggi per la tipologia di stupefacente oggetto di imputazione, provveda nuovamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Rigetto nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2014