Sentenza 21 maggio 2014
Massime • 2
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionali n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio per la rideterminazione della pena la sentenza di condanna che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale (Nella fattispecie il giudice di merito aveva individuato quale pena base quella di anni otto di reclusione, palesemente eccedente il limite edittale massimo reintrodotto per effetto della pronuncia di incostituzionalità). (Conf. nn. 22282 e 27621 del 2014 non mass.)
In tema di stupefacenti, la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79, impone una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell'accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con un'interpretazione tendenzialmente solo aritmetica di tale aggravante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2014, n. 25176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25176 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 21/05/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 1452
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 49462/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO AR N. IL 08/09/1965;
TERENZI MAURIZIO N. IL 09/11/1969;
KU RJ N. IL 29/04/1976;
CONTÌ SA N. IL 27/09/1980;
YT LO N. IL 12/01/1977;
avverso la sentenza n. 7883/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 28/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. Rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 marzo 2013 la Corte d'appello di Roma ha respinto l'appello proposto dagli imputati avverso sentenza del 29 febbraio 2012 con cui il gip del Tribunale di Velletri li aveva condannati ciascuno alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione e Euro 30.000 di multa per il reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, per avere detenuto e trasportato marijuana destinata alla vendita e ammontante a 677.332 dosi.
2. Ha presentato ricorso l'imputato TO AR, sulla base di tre motivi. Il primo motivo denuncia vizio motivazionale quanto alla conferma LLaggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, essendo il principio attivo della marijuana inferiore a 50
chili, in quanto ammontante a 16,933 chili. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla responsabilità del ricorrente, non essendo sussistente il reato. Il terzo motivo denuncia ancora violazione di legge e vizio motivazionale per omessa applicazione LLattenuante di cui all'art. 114 c.p., come prevalente su ogni aggravante, e non come equivalente,
che è stata l'opzione adottata dal giudice di merito. Ha presentato ricorso anche un difensore LLTO, adducendo vizio motivazionale sulla sussistenza LLaggravante della ingente quantità, perché la marijuana in questione sarebbe stata quantitativamente insufficiente a giustificarla. Successivamente, il difensore ha depositato anche motivi aggiunti che chiedono, in forza della reintrodotta distinzione tra droghe leggere e pesanti, la rideterminazione della pena, la dichiarazione della sua espiazione e la disposizione della liberazione immediata del suo assistito.
3. Ha presentato ricorso un altro difensore LLTO, difensore altresì di ZI UR, denunciando violazione di legge e vizio motivazionale, perché non vi sarebbe adeguata motivazione in ordine alla condotta concorsuale dei suddetti nel reato contestato. Successivamente, il difensore ha depositato motivi aggiunti, invocando la sentenza della Corte Costituzionale 2014/ 32 e adducendo l'illegalità LLadozione di otto anni come pena base, trattandosi di droghe leggere.
4. Ha presentato ricorso il difensore di KU AR, denunciando violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 e correlato vizio motivazionale, in quanto non sarebbe sufficiente il principio attivo della marijuana in questione per integrare l'aggravante della ingente quantità.
5. Ha presentato ricorso NT AL, sulla base di tre motivi. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, in quanto non sarebbe stata raggiunta la soglia minima necessaria, essendo il principio attivo dello stupefacente ammontante soltanto a 16,933 chili. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio motivazionale quanto all'accertamento della sua responsabilità, poiché il reato sarebbe insussistente. Il terzo motivo denuncia vizio motivazionale di insufficienza in ordine alla negata concessione delle attenuanti come prevalenti su ogni aggravante.
6. Ha presentato ricorso YT OR, sulla base di due motivi. Il primo motivo denuncia difetto di giurisdizione italiana e comunque incompetenza territoriale perché la droga sarebbe stata proveniente DAAlbania e da questa sarebbe stata trasportata in Italia, nelle Marche. Il secondo motivo nega che sussista l'aggravante della ingente quantità in quanto l'ammontare del principio attivo sarebbe inferiore a 50 chili.
Ha presentato ricorso il difensore di YT OR, proponendo tre motivi. Il primo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 e omessa motivazione al riguardo, perché il principio attivo sarebbe, nella marijuana in questione, inferiore a 50 chili. Il secondo motivo denuncia vizio motivazionale sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla mancata riduzione della pena. Il terzo motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale in relazione alla normativa equiparante la pena per le droghe leggere a quella per le droghe pesanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. Come emerge dalla sintesi del contenuto dei ricorsi, molti motivi li accomunano, per cui è opportuno esaminare secondo una sequenza logica le doglianze presentate dai vari ricorrenti e vagliare congiuntamente quelle che sono state presentate in una pluralità di ricorsi.
7.1 Anzitutto, allora, deve essere considerato il motivo del ricorso di YT OR, attinente al difetto di giurisdizione italiana. Adduce il ricorrente che lo stupefacente sarebbe pervenuto DAAlbania e sarebbe stato da essa trasportato via terra in Italia nella regione delle Marche. Ne deriverebbe difetto di giurisdizione e, in subordine, difetto di competenza ex art. 21 c.p.p.. La doglianza è infondata, dal momento che quel che è stato contestato non è l'importazione dello stupefacente, bensì il suo trasporto già sul territorio italiano, in zona (Nettuno) rientrante nella competenza territoriale del giudice (Tribunale di Velletri) che ha giudicato l'imputato.
7.2 In secondo luogo devono essere considerate le doglianze in ordine alla sussistenza del reato e alla responsabilità degli imputati. In questo senso si conformano il secondo motivo del ricorso di TO AR e il secondo motivo del ricorso di NT AL.
7.2.1 Il motivo avanzato DATO adduce che il ricorrente sarebbe estraneo ai fatti in quanto la droga è stata rinvenuta molto tempo dopo il suo arresto dentro un camion, per cui gli unici responsabili sarebbero "coloro che guidavano quel camion e chi ha ammesso la proprie responsabilità penale". La presenza LLTO sul luogo era casuale, ignorando l'imputato che cosa vi fosse nel camion, per cui la responsabilità non può essere provata solo dalla presenza fisica sul luogo. Non sussisterebbe quindi alcuna prova di là di ogni ragionevole dubbio del concorso LLimputato nel reato. Come evidenzia la sintesi del motivo, questo si colloca su un piano totalmente fattuale, senza neppure indicare specifici vizi di manifesta illogicità e/o incompletezza, e tantomeno di omissione, nella motivazione della sentenza impugnata, onde il motivo in esame si configura come inammissibile.
7.2.2 il secondo motivo del ricorso di NT AL ha contenuto analogo: il NT sarebbe estraneo ai fatti perché lo stupefacente è stato trovato molto tempo dopo il suo arresto dentro un camion, per cui gli unici colpevoli erano quelli che lo guidavano e chi aveva ammesso la sua responsabilità; del tutto casuale era la presenza LLimputato sul luogo dove si trovava il camion e non vi sarebbero elementi probatori atti a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che egli sapeva che sul camion vi fosse droga. Pure in questo caso, quindi, il motivo è conformato in modo fattuale, senza l'evidenziazione neppure di specifici vizi motivazionali, il che lo rende inammissibile.
7.3 È poi da considerare il motivo che costituisce il contenuto del ricorso del difensore di ZI UR e di TO AR in ordine alla pretesa mancanza di motivazione adeguata quanto alla condotta concorsuale dei suddetti nella commissione del reato. La corte territoriale, invece, oltre ad aderire alla dettagliata ricostruzione dei fatti eseguita dal giudice di primo grado, fornisce al riguardo un'adeguata motivazione, evidenziando tra l'altro che "tutti gli imputati sono stati sorpresi intorno al rimorchio...contenente lo stupefacente occultato nel tetto", pronti a recuperarlo con gli strumenti che si trovavano nella auto di due di essi che erano stati aspettati, tra gli altri, proprio dal ZI e DATO;
e il parcheggio era davanti all'abitazione del ZI. Anche questa doglianza, dunque, risulta manifestamente infondata.
7.4 Occorre a questo punto valutare la determinazione della pena, in rapporto anche al riconoscimento LLaggravante della ingente quantità, che ha non solo suscitato doglianze nel ricorso di TO AR, nel ricorso del difensore di quest'ultimo, nel ricorso del difensore di KU, nel ricorso del NT, nel ricorso dello YT e in quello del suo difensore nel senso della insussistenza LLaggravante, ma incide altresì, logicamente, con la sua presenza sull'esito del bilanciamento delle circostanze in ordine al quale è stato presentato motivo nel ricorso LLTO (per non essere stata considerata l'attenuante ex art. 114 c.p. prevalente anziché equivalente a ogni aggravante: terzo motivo), nel ricorso del NT (per non essere state considerate le attenuanti prevalenti sulle aggravanti: terzo motivo) e nel ricorso del difensore dello YT (per mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti: secondo motivo). A questo devono collegarsi le richieste di adeguamento della pena alla distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti (si tratta dei motivi aggiunti del ricorso del difensore LLTO, dei motivi aggiunti del ricorso del difensore di ZI UR e TO AR, nonché, essendo stata decisa dalla Corte Costituzionale la questione addotta nel terzo motivo del ricorso del difensore dello YT, del terzo motivo di quest'ultimo ricorso alla luce di una lettura logica e conservativa). È il caso, dunque, di richiamare anzitutto la recente posizione assunta dalle Sezioni Unite della sentenza n. 36258 del 24 maggio 2012, per cui - collocandosi sulla linea di standard ponderali (due chili per le droghe pesanti e cinquanta chili per quelle leggere) indicata dalla giurisprudenza della 6^ Sezione Penale di questa Suprema Corte - l'aggravante della ingente quantità non è di norma ravvisabile "quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata": orientamento che è stato confermato da ulteriori arresti (Cass. sez. 4^, 20 dicembre 2012 -8 febbraio 2013 n. 6369; Cass. sez. 5^, 10 gennaio 2013 n. 10961; Cass. sez. 4^, 19 novembre 2013 n. 46764). Peraltro, tale impostazione si rapporta al sistema tabellare che del D.L. n. 272 del 2005, art. 4 vicies ter, convertito con modificazioni nella L. n. 49 del 2006 (c.d. legge Fini- Giovanardi), aveva introdotto nel testo unico degli stupefacenti, sostituendo alle originarie quattro tabelle che distinguevano le droghe leggere (tabelle 2^ e 4^) dalle droghe pesanti (tabelle 1^ e 3^) un'unica tabella relativa a tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope droganti. A seguito della sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimi la L. n. 49 del 2006, artt. 4 bis e 4 vicies ter, il legislatore ha modificato il sistema tabellare che ne era conseguito, introducendo con il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella L. 16 maggio 2014, n. 79, entrata in vigore in data 21 maggio 2014, quattro nuove tabelle in ordine a tali sostanze. La determinazione, pertanto, dei presupposti per l'applicazione della aggravante della ingente quantità non può prescindere da questa impostazione normativa differente da quando il giudice di merito ha espletato il suo vaglio. Non può non rilevarsi che, in un quadro che smentisce la ratio della normativa vigente all'epoca dello sviluppo giurisprudenziale di cui sopra - spezzando la sostanziale equiparazione tra il reato attinente a droghe pesanti e il reato relativo a droghe leggere, e per di più, non si può non rilevare per completezza, enucleando come reato autonomo, anche sotto il profilo delle modalità, e non solo LLentità, del trattamento sanzionatorio, la fattispecie lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, - tale giurisprudenza dovrà essere rimeditata, in considerazione LLaccresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con una interpretazione tendenzialmente soltanto aritmetica e dunque "automatica" LLaggravante LLingente quantità (che, prima della autonomizzazione operata dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, convertito con modifiche dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, art. 1, comma 1, era in effetti la fattispecie antipodale di quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5). A ciò si aggiunga che anche la determinazione della pena base rispetto alla quale dovrebbe essere applicato, se l'aggravante sussiste, l'aumento conseguente non può che modificarsi a seguito LLintervento del giudice delle leggi, che ha reintrodotto, per la marijuana in quanto droga c.d. leggera, la sanzione antecedente alla incostituzionale modifica apportata dalla legge Fini-Giovanardi, cioè da due a sei anni di reclusione e da Euro 5164 a Euro 77.468 di multa. Nel caso di specie, la pena base è stata identificata in otto anni di reclusione e Euro 45.000 di multa, per cui, quanto meno per la pena detentiva, la dosimetria risulta ora illegale (peraltro anche nell'ipotesi in cui la pena base non avesse matematicamente superato i limiti edittali ora reintrodotti sarebbe stato comunque necessario effettuarne una rideterminazione, essendo evidente che il calcolo era stato compiuto sulla base di una misura diversa nell'identificazione della pena base: v. Cass. sez. 6^, 20 marzo 2014 n. 15152). Da quanto esposto, consegue che - tenuto conto che l'impugnazione proposta per motivi non esclusivamente personali da un imputato giova anche agli altri imputati (art. 587 c.p.p., comma 1) -, riconoscendosi l'effetto estensivo delle doglianze appena esaminate a tutti gli imputati, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'aggravante LLingente quantità e al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, rigettandosi i ricorsi nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante della ingente quantità e al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014