Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2014, n. 25176
CASS
Sentenza 21 maggio 2014

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In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionali n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio per la rideterminazione della pena la sentenza di condanna che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale (Nella fattispecie il giudice di merito aveva individuato quale pena base quella di anni otto di reclusione, palesemente eccedente il limite edittale massimo reintrodotto per effetto della pronuncia di incostituzionalità). (Conf. nn. 22282 e 27621 del 2014 non mass.)

In tema di stupefacenti, la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79, impone una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell'accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con un'interpretazione tendenzialmente solo aritmetica di tale aggravante.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2014, n. 25176
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25176
Data del deposito : 21 maggio 2014

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