Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2014, n. 19241
CASS
Sentenza 8 aprile 2014

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In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina incostituzionale e la Corte di cassazione può procedere direttamente a rideterminare il nuovo trattamento sanzionatorio ove il giudice di merito abbia espressamente determinato la pena inflitta sulla base del minimo edittale. (Conf. 19242 del 2014, non mass.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2014, n. 19241
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19241
    Data del deposito : 8 aprile 2014

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