Sentenza 8 aprile 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina incostituzionale e la Corte di cassazione può procedere direttamente a rideterminare il nuovo trattamento sanzionatorio ove il giudice di merito abbia espressamente determinato la pena inflitta sulla base del minimo edittale. (Conf. 19242 del 2014, non mass.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2014, n. 19241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19241 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 08/04/2014
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - N. 501
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 22733/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AN N. IL 09/11/1977;
avverso la sentenza n. 1330/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del 10/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla determinazione della pena;
rigetto nel resto. CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 10.7.2012 la Corte di appello di Ancona - a seguito di gravame interposto dall'imputato AN ST avverso la sentenza emessa il 22.4.2009 dal GUP presso il Tribunale di Ascoli Piceno:
- in parziale riforma di detta sentenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di porto abusivo di un coltellino per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena inflitta e confermando la sentenza in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 per detenzione a fini di uso non personale di gr. 19,073 di hashish (commesso il 2.4.2007).
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato deducendo erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e inosservanza dell'art. 27 Cost., comma 2 e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla destinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza, giustificato dalla sentenza sulla base del solo dato ponderale, invero poco significativo, e non tenendo conto del comportamento pienamente collaborativo del ricorrente durante lo svolgimento delle operazioni di p.g..
3. Il motivo è infondato.
4. In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, viene effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 44419 del 13/11/2008 Rv. 241604 Imputato: Perrone).
5. La Corte di merito, senza vizi logici, ha desunto la destinazione non esclusivamente personale dello stupefacente rinvenuto al ricorrente che:
- a prescindere dal rilievo del solo asserito consumo personale e dal numero di dosi ricavabili pari a 74/75 dosi medie singole efficaci - risultavano riscontri desumibili dalla ripartizione dello stupefacente e dal rinvenimento di un bilancino con residui di hashish, rispetto ai quali la collaborazione prestata è stata ricondotta alla "novità" della esperienza fatta.
6. Deve darsi conto d'ufficio - da un lato - degli effetti conseguenti alla intervenuta sentenza costituzionale n. 32/2014, versandosi nel caso in esame nella applicazione di una fattispecie coinvolta da detta pronuncia, secondo la quale rivive l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 prevista anteriormente alla riforma dichiarata costituzionalmente illegittima e che fissa per le sostanze "leggere" la più favorevole forbice edittale compresa tra i sei mesi ed i quattro anni di reclusione oltre la multa;
- dall'altro - della modifica intervenuta con il D.L. n. 146 del 2013 conv. con L. n. 10 del 2014 che, in relazione alla fattispecie in esame, considerandola ipotesi autonoma e non più circostanziale, ha fissato i limiti edittali tra un anno e cinque anni di reclusione oltre la multa.
7. È compito del giudice comune - come non ha mancato di osservare la citata sentenza costituzionale - individuare, alla stregua dei criteri fissati dalla legge in ordine alla successione delle norme penali nel tempo determinatasi a seguito dei predetti interventi costituzionali e legislativi, quale sia la norma incriminatrice - ivi compreso il correlato trattamento sanzionatorio - da applicare nel caso concreto.
8. E l'individuazione della disposizione più favorevole al reo va operata con riferimento al caso concreto, confrontando i risultati che deriverebbero dalla applicazione delle due normative che si sono succedute (Sez. 1, Sentenza n. 2336 del 18/05/1994 Rv. 198187, Arata;
Sez. 6, Sentenza n. 11549 del 02/10/1998 Rv. 213030, Arcidiacono;
Sez. 6, Sentenza n. 3560 del 29/09/2000 Rv. 218056, Grillo).
9. Non v'è dubbio che, nella specie, sia la rivivente formulazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ad essere - ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4 - concretamente più favorevole al ricorrente in ragione del ridotto limite edittale previsto per le droghe "leggere".
10. Nondimeno, essendosi determinato il trattamento sanzionatorio sulla base del minimo edittale previsto dalla norma nel frattempo dichiarata incostituzionale, la rideterminazione della pena in base alla predetta più favorevole ipotesi può essere compiuta - ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l) - da questa stessa Corte e fissata in mesi due e gg. venti di reclusione ed Euro 458,00 di multa (p.b. mesi sei di reclusione ed Euro 1.032 di multa, diminuita per le attenuanti generiche concesse nella misura massima di un terzo a mesi quattro di reclusione ed Euro 688,00 di multa, diminuita ulteriormente per il rito prescelto come sopra).
11. La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente alla determinazione della pena e rideterminandosi questa nella misura finale appena detta. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in mesi due e gg. venti di reclusione ed Euro 458,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2014