Sentenza 11 marzo 2010
Massime • 1
L'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'affermazione di colpevolezza sì che non possono più essere rilevate, in sede di giudizio di rinvio, le cause di non punibilità sopravvenute.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2010, n. 15101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15101 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 526
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 41682/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Antimiani Paolo, difensore di fiducia di OM IO ER, n. a Milano il 22.8.1955;
e dall'Avv. Feliciani Giuliana difensore di fiducia di IN NO, n. a La Spezia il 24.2.1967;
avverso la sentenza in data 18.6.2009 della Corte di Appello di Genova, con la quale, giudicando a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa in data 2.10.1996, vennero condannati il OM alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa ed il IN alla pena alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, quali colpevoli il OM dei reati: B) di cui all'art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4; C) di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; D) di cui agli art.110 e 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1; il
IN: B) di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4; Proc. n. 3/92 R.G.) di cui al cit. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, unificati sotto il vincolo della continuazione;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore del OM, Avv. Antimiani Paolo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova, giudicando a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa in data 2.10.1996, ha ridotto la pena inflitta a OM IO ER per i reati: B) di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4; C) di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; D) di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 ad anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, e la pena inflitta a IN NO per i reati: B) di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4; Proc. n. 3/92
R.G.) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, ad anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa. In estrema sintesi gli imputati OM e IN erano stati dichiarati colpevoli, tra gli altri, del reato di cui al capo B) dell'imputazione per avere acquistato, a fini di spaccio, da tale UG NI ingenti quantitativi di eroina e cocaina, di cui alla tabella 1^ dell'art. 14, nonché, in almeno due occasioni, quantitativi imprecisati di hashish, di cui alla tabella 4 dell'art. 14, ma comunque nell'ordine di alcuni chilogrammi.
Con la sentenza in data 17.7.2000 della Corte di appello di Genova, oggetto di annullamento con rinvio, il ER NI era stato assolto dall'imputazione ascrittagli al capo E), limitatamente alla cessione di cocaina ed eroina agli attuali ricorrenti, e la pena inflitta a tale imputato per i reati ascrittigli era stata rideterminata nella misura ritenuta di giustizia.
La Corte aveva, invece, dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto dal IN e rigettato l'appello del OM. A seguito di ricorso dei predetti imputati questa Suprema Corte, con sentenza in data 2.12.2004, ha osservato che l'assoluzione del UG dal reato di cui al capo E), limitatamente alla cessione di eroina e cocaina, estende necessariamente i suoi effetti sulla posizione speculare degli imputati OM e IN in relazione al capo B), limitatamente all'acquisto delle predette sostanze stupefacenti dal UG.
Per l'effetto la sentenza impugnata è stata annullata in parte qua con rimessione alla Corte territoriale per la rideterminazione della pena da infliggere agli imputati in relazione alle residue responsabilità rimaste accertate e giudicate.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi i difensori degli imputati, che la denunciano per violazione di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento entrambi i ricorrenti denunciano la mancata applicazione dell'art. 157 c.p. da parte del giudice di rinvio.
Si deduce, in sintesi, che la fattispecie criminosa cui al capo B), per la quale l'affermazione di responsabilità residua afferisce al solo acquisto di hashish, era punita, all'epoca dei fatti, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 5.164 ad Euro 77.468; che, pertanto, tale reato si prescrive, ai sensi dell'art.157 c.p., nella formulazione previgente alla L. n. 251 del 2005, e art. 160 c.p. in quindici anni, termine già decorso alla data della pronuncia della Corte territoriale, quale giudice di rinvio. I ricorsi sono manifestamente infondati.
Nel caso in esame, poiché la sentenza della Corte territoriale è stata annullata da questa Suprema Corte solo con riferimento ai reati concernenti l'acquisto di cocaina ed eroina di cui al capo B) dell'imputazione, ai sensi degli artt. 624 e 627 c.p.p., si è formato il giudicato in ordine alla affermazione di colpevolezza degli imputati per la fattispecie criminosa afferente all'acquisto di hashish di cui al medesimo capo di imputazione.
Ed, infatti, l'annullamento è stato disposto con rinvio ai soli fini della rideterminazione della pena in relazione alle residue responsabilità rimaste accertate e giudicate.
Sicché, divenuta definitiva l'affermazione di colpevolezza non possono più essere rilevate le cause di non punibilità sopravvenute alla formazione del giudicato su tale punto (sez. un 199404460, Cellerini ed altri, RV 196886; sez. 2, 200006287, Piconi, RV 217857;
sez. 3, 200347579, Arici, RV 226646).
I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., u.c.. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa della ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 11 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010