Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/01/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino della Prima Sezione Civile/Sezione
Immigrazione , ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa n. 7682/2024 r.g.
Promossa da , nato in [...] nella Parte_1 cittá di Cordoba, provincia di Cordoba, il 10.11.1974, in proprio e quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minorenne, , nato in [...] nella città di Persona_1
San Justo, provincia di Santa Fe', il 23 aprile 2012, residenti in [...], San Justo, Provincia di Santa Fe, Argentina;
-
, nato in [...] nella città di San Justo, Persona_2 provincia di Santa Fe', il 4 giugno 2000, residente in [...], San Justo, Provincia di Santa Fe, Argentina;
- Per_3
, nata in [...] nella città di San Justo, provincia di
[...]
Santa Fe', il 13 settembre 2003, residente in [...], San
Justo, Provincia di Santa Fe, Argentina;
- Controparte_1
, nata in [...] nella città di General Pico, provincia di
[...]
La Pampa, il 14 dicembre 1976, residente in [...], San
Justo, Provincia di Santa Fe, Argentina;
- Parte_2 nata in [...] nella città di San Justo, provincia di Santa Fe', il 20 dicembre 2004, residente in [...], San Justo,
Provincia di Santa Fe, Argentina tutti rappresentati e difesi dall'avv.
1
Ricorrenti
Contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2 dello Stato di Catania
Resistente
E nei confronti della Procura della Repubblica di Catania
Avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso e la causa viene decisa come da dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di , cittadino italiano, nato Persona_4
a OS (SR) il 2/05/1882, emigrato in Argentina che si naturalizzava cittadino argentino dopo la nascita del figlio al quale dunque trasmetteva la cittadinanza italiana.
Il si costituiva in giudizio nulla opponendo in Controparte_2 ordine all'accoglimento del ricorso.
Il P.M., al quale gli atti sono stati trasmessi, nulla osservava.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla
2 Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.
Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Il richiedente dovrebbe limitarsi a Controparte_2 chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del
[...]
. Parte attrice chiede infatti la concessione della CP_2 cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita. In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n.
572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11,
13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Controparte_2
Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della
3 cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n.
33 è di 730 giorni.
Nella specie i ricorrenti hanno dato prova di avere effettuato il tentativo di prenotazione attraverso la piattaforma Prenot@mi senza riuscire a ottenere un appuntamento.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto appare inverosimile che l'Amministrazione competente, che non riesce a dare un appuntamento, possa rispettare il suddetto limite di 730 giorni.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stato prodotto dai ricorrenti il certificato di naturalizzazione dell'avo del 19.11.1932, avvenuta quindi in epoca successiva alla nascita del figlio ( 28.11.1916 ), dunque dopo avergli trasmesso la cittadinanza italiana.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo aveva trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio
[...]
e ai discendenti fino agli odierni ricorrenti. Dalla Persona_5 documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempli passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Va comunque precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L.
n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza
è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del
21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente la
Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio,
4 stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal . Controparte_2
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
In particolare, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
• Avo: nato a [...], provincia di Persona_4
Siracusa, il 2.05.1882 che emigrava in Argentina e si univa in matrimonio con a San Cristobal, provincia di Santa CP_3
Fe, il 18.04.1914 e decedeva a Laguna Paiva, provincia di Santa
Fe, il 21.03.1958;
• Dall'unione coniugale di con Persona_4 CP_3 nasceva il figlio , nato a [...], Persona_5 provincia di Santa Fe, il 28.11.1916. Successivamente alla nascita del figlio, in data 19.11.1932, , Persona_4 ascendente italiano, si è naturalizzato argentino;
5 • si univa in matrimonio con Persona_5 CP_4
a Laguna Paiva, provincia di Santa Fe, il giorno
[...]
20.12.1947 e decedeva a Laguna Paiva, provincia di Santa Fe, il
15.05.1981;
• Dall'unione coniugale di e Persona_5 CP_4
nasceva il figlio , nato a
[...] Controparte_5
Laguna Paiva, provincia di Santa Fe, giorno 8.12.1947;
• si univa in matrimonio con Controparte_5 [...]
a Cordoba, provincia di Cordoba, il giorno Persona_6
24.05.1973 e decedeva a Santa Fe, provincia di Santa Fe, il
17.01.2021;
• Dall'unione coniugale di e Controparte_5 Persona_6
nascevano i figli nato a
[...] Parte_1
Cordoba, provincia di Cordoba, il 10.11.1974 e
[...]
nata a [...], provincia di La CP_1
Pampa, il 14.12.1976
• si univa in matrimonio con Parte_1 [...]
a San Justo, provincia di Santa Fe, il giorno Controparte_6
11.12.2009 e dall'unione coniugale di e Parte_1
, nascevano i figli , Controparte_6 Persona_2 nato a [...], provincia di Santa Fe, il 4.06.2000.
, nata a [...], provincia di Santa Fe, Persona_3 il 13.09.2003, , minore, nato a [...], Persona_1 provincia di Santa Fe, il 23.04.2012;
• si univa in matrimonio con Controparte_1 [...]
a San Justo, provincia di Santa Fe, il giorno Persona_7
22.12.2010 e dall'unione di e Controparte_1 [...]
, nasceva la figlia , Persona_7 Parte_2 nata a [...], provincia di Santa Fe, il 20.12.2004.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il
6 decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Il nulla ha opposto al riconoscimento della CP_2 cittadinanza italiana richiesto dai ricorrenti e, pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, non c'è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1
, , , ,
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_1
e sono cittadini italiani Controparte_1 Parte_2 iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_2
Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Nulla sulle spese.
Catania 30/01/2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Giovanna Calvino
7