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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO IO, Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 687/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 852/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021-001-DI-000001728-0-001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 687/2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, impugnava la sentenza n. 852/01/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, depositata il
24/09/2024, notificata il 26/09/2024 con la quale veniva accolto il ricorso a spese compensate, promosso dalla Signora Resistente_1, che in data 03/06/2021 otteneva dal Tribunale civile di Genova, contro l'ex coniuge (signor Nominativo_1), il decreto ingiuntivo n. 1728/2021 depositato il 09/06/2021, di condanna al pagamento della somma di euro 30.987,00 alla stessa dovuta sulla base di scrittura privata sottoscritta dall'ex coniuge in data 08/02/1996.
In tale scrittura privata il signor Nominativo_1 dichiarava di impegnarsi a versare a favore della Signora Resistente_1 la somma di lire 1.000.000 mensili, ad integrazione dell'assegno a contributo del mantenimento della stessa, previsto nella causa di separazione tra i coniugi.
L'Ufficio, con avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni notificato il 19/02/2024 chiedeva alla contribuente di pagare l'imposta principale di registro di complessivi € 1859,00 di cui:
• -- € 930,00 per la disposizione di condanna contenuta nel decreto ingiuntivo, applicando l'aliquota del
3% alla somma ingiunta di € 30.987,00, ex art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa parte prima allegata al dpr
131/1986;
• -- € 930,00 con riguardo alla scrittura privata del 08/02/1996 (in cui il contribuente si impegnava a versare alla ricorrente la somma di Lire 1.000.000 mensili) mediante applicazione dell'aliquota del 3% (ex artt. 22 e 6 dpr 131/1986), nei limiti della somma ingiunta.
Nel ricorso in primo grado la contribuente eccepiva il vizio di sottoscrizione, per essere stato firmato da soggetto asseritamente privo dei poteri di firma;
la presunta violazione di legge, sostenendo che nulla sarebbe dovuto per il decreto in esame, in quanto le competerebbe l'esenzione di cui all'art 19 della legge
74/1987 (relativa agli atti documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione).
Sulla costituzione dell'Ufficio, che chiedeva il rigetto del ricorso. la CGT di I° Grado di Genova, dopo aver respinto l'eccezione pregiudiziale sul difetto di sottoscrizione, accoglieva il ricorso nel merito, ritenendo sussistere i presupposti per l'esenzione richiesta.
Avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova - propone appello eccependo l'erroneità in diritto della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art 19 legge
74/1987, norma non applicabile al caso di specie, in quanto l'imposta richiesta dall'ufficio nell'atto impugnato non si riferisce ad un atto del procedimento di separazione (o divorzio), ma al decreto ingiuntivo ottenuto dalla contribuente nei confronti dell'ex coniuge, stante l'inadempimento da parte dello stesso dell'obbligo di pagamento che si era assunto con la scrittura privata del 08/02/1996, della quale non si fa nessun cenno nella successiva sentenza N. 1718 di separazione tra i coniugi, pronunciata dal
Tribunale di Genova il 04/06/1996.
L'Ufficio insisteva ancora sulla violazione e falsa applicazione, da parte della sentenza di primo grado, degli artt. 12 e 14 delle Preleggi, nella parte in cui ha riconosciuto l'applicabilità per analogia o interpretazione estensiva dell'esenzione di cui al citato art 19, nonostante il decreto ingiuntivo da registrare si riferisca al recupero di somme non convenute nell'ambito del giudizio di separazione dei coniugi.
Si costituiva la Signora Resistente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 che evidenziando come la giurisprudenza di legittimità ha superato il precedente orientamento che prevedeva l'esenzione di cui all'art. 19 citato esclusivamente per quegli atti finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi e non anche nei confronti di quelli occasionalmente generati dalla separazione, senza integrarne il naturale contenuto patrimoniale, chiedeva il rigetto dell'appello. Quanto alla lamentata errata applicazione, da parte della sentenza di primo grado, degli articoli 12 e 14 delle Preleggi, l'appellata osserva che “nella sentenza di primo grado non è dato rinvenire, in nessuna sua parte, una pronuncia del giudice sulla predetta doglianza”, per cui l'Ufficio avrebbe “proposto un motivo di appello senza indicare la parte di sentenza che ha inteso impugnare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 dispone che "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge l° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa". Pertanto, l'esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e da ogni altra tassa prevista dall'art. 19 della legge 74/1987 riguarda tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(divorzio), nonché ai procedimenti di separazione personale dei coniugi, per cui l'ambito di applicazione dell'esenzione include non solo i procedimenti giudiziali, ma anche gli accordi tra coniugi (anche stragiudiziali) che mirano a regolare i rapporti economici e patrimoniali in conseguenza dello scioglimento della comunione coniugale, come l'accordo sulla corresponsione di una somma mensile non prevista nel provvedimento di separazione. trasferimento di beni mobili, immobili o quote societarie.
E' il tenore letterale della norma che consente un'interpretazione che comporta l'applicazione dell'agevolazione a tutti gli atti che risultano, "funzionalmente" o "strettamente collegati" alla risoluzione della crisi coniugale. Infatti, la corresponsione della somma mensile de qua costituisce atto stipulato in ragione della separazione e non può essere considerato atto portante una causa giuridica diversa, per il solo fatto che non è coperto in via diretta dalla decisione sullo scioglimento della comunione coniugale, atteso che, comunque, l'avvenuta emissione del decreto ingiuntivo, collega direttamente, anche da un punto di vista causale, al procedimento di scioglimento del matrimonio un accordo - inadempiuto da uno dei coniugi, che giustifica il ricorso al procedimento monitorio - non specificamente inserite nelle convenzioni di divorzio/separazione.
La predetta disposizione è stata oggetto di vaglio costituzionale in diverse occasioni e gradualmente l'operatività dell'esenzione è stata di volta in volta estesa, orientando l'interpretazione verso un'ampia inclusione di fattispecie, non necessariamente riconducibili alla dimensione giurisdizionale, comprendendo nell'esenzione dal tributo, anche obbligazioni assunte dal coniuge al di fuori del giudizio di separazione, precisando che la ragione del trattamento fiscale di favore per gli atti e provvedimenti afferenti ai procedimenti di divorzio e di separazione, risiede nella " esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale" dei coniugi coinvolti, e ciò anche al fine "di promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge affidatario della prole" (cfr. anche Corte Costituzionale sentenza 11 giugno 2003, n. 202). Pertanto, dal punto di vista oggettivo, l'esenzione di cui al citato articolo 19 si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici
"relativi", all'intera vicenda o percorso di separazione, comprendendo non solo i procedimenti giudiziari di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, ma anche tutti gli oneri e le obbligazioni regolate dai coniugi in sede stragiudiziale, al fine di evitare che l'imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale. A conforto della predetta conclusione occorre, altresì, richiamare la legge 20 maggio 2016, n. 76 (cd. "Legge Cirinnà"), recante la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", che all'articolo 1 prevede, fra l'altro, al comma 50 che "I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza". Alla stessa stregua la richiamata legge n. 76 del 2016, anche al fine di una regolamentazione delle modalità di scioglimento del "rapporto di convivenza", fa riferimento a tutele giurisdizionali, ex art. 337 c.c. o paragiurisdizionali per porre rimedio ad un'eventuale crisi tra i conviventi stessi, quali gli accordi conclusi a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui all'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132.
In base alla citata disposizione, l'accordo concluso tra i coniugi a seguito della convenzione "produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali" che definiscono i procedimenti di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulla base di tali accordi possono essere effettuate le dovute annotazioni negli atti dello stato civile riguardanti i coniugi. Ebbene è pacifico che l'esenzione di cui al citato articolo 19 trova applicazione ai casi sopra menzionati e nella specie agli accordi di negoziazione assistita in virtù della parificazione ex lege degli effetti dell'accordo ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, atteso che le disposizioni patrimoniali, contenute nello b stesso, sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Tale parificazione degli effetti
è suscettibile di trovare applicazione anche al caso considerato nella fattispecie rappresentata, dove si ritiene sussistente il presupposto per l'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, che fa riferimento a "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio", in ossequio alla ratio sopra individuata di agevolare l'accesso alla tutele previste dall'ordinamento ai fini di consentire la risoluzione della crisi coniugale.
Detta conclusione risulta confermata dal D.L. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, che, riducendo l'intervento dell'organo giurisdizionale nei procedimenti, tradizionalmente, segnati dall'area di diritti indisponibili legati allo status coniugale ed alla tutela della prole minore (c.d. “degiurisdizionalizzazione”), ha attribuito un valore maggiore al consenso dei coniugi.
Sicché, è stato riconosciuto carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, perfino tramite la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, consentissero una definizione, di regola, stabile della crisi coniugale. Ne è conseguita l'inclusione di tutti gli atti relativi alla separazione o divorzio “nell'ambito del regime di esenzione, normato dall'art. 19, l. n. 74/1987, con l'intenzione di favorire la sistemazione dell'assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, non ritenendo che ne possano derivare ripercussioni fiscali sfavorevoli” (cfr. Corte cost., 15 aprile 1992, n.
176). 6Si veda Cass. civ., sez. V, 3 febbraio 2016, n. 2111; Cass. civ., sez. V, 16 marzo 2016, n. 5156;
Cass. civ., sez. V, 28 giugno 2016, n. 13340. 7Cfr. Cass. civ., sez. V, 29 marzo 2017, n. 8104; Cass. civ., sez. V, 28 giugno 2016, n. 13340).
L'obbligata conclusione cui giunge questa Corte, pertanto, è che nel testo del più volte citato art. 19, laddove si parla di esenzione dall'imposta dei provvedimenti relativi a procedimenti divorzili, si riconosce il beneficio anche ai provvedimenti che, ancorché non pronunciati nel corso del giudizio di divorzio, siano funzionali a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi a causa dell'insorgere della lite matrimoniale.
Pertanto, anche i provvedimenti giudiziali, quale quello de quo, idonei a definire i rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite divorzile rientrano nell'ambito applicativo del regime di esenzione di cui all'art. 19, l.
n. 74/1987. La predetta conclusione é in linea con l'intenzione perseguita dal legislatore, tramite la previsione del regime di esenzione, di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale, evitando di assoggettare a tassazione i trasferimenti patrimoniali tra i coniugi compiuti nel momento della separazione e del divorzio ovvero in un momento ad essi successivo.
La giurisprudenza in materia (cfr. Cass. Civ. Sez. Tributaria del 3.2.2016 n. 2111, n. 3110 del 17/02/2016) ha riconosciuto che l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da qualsiasi altro tributo, prevista dall'art. 19 della l. 6 marzo 1987 n.74, si applica a tutti i trasferimenti eseguiti o programmati dai coniugi in sede di separazione o divorzio, anche a quelli che non sono strumentali all'adempimento degli obblighi di mantenimento, alla regolamentazione dell'affidamento dei minori e al godimento della casa familiare, atteso che, comunque, si tratta di accordi diretti alla sistemazione transattiva globale e definitiva della crisi coniugale, come si evince dalle seguenti statuizioni. “Gli accordi che prevedono, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli, essendo riconducibili nell'ambito delle condizioni di separazione” debbono intendersi quali atti relativi al procedimento di separazione o divorzio;
ne consegue che, in quanto tali, gli stessi ben possono usufruire della esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987 ”.
Infine, e a maggior ragione, questo Collegio rileva che, comunque, il versamento della somma rinveniente dall'accordo del 08.02.1996 è coperto da un provvedimento giurisdizionale, nella specie proprio quel decreto ingiuntivo relativamente al quale è stata recuperata l'imposta di registro, inizialmente ritenuta esente, sia pure emesso venticinque anni dopo la sentenza di separazione, circostanza questa, che contrariamente a quanto eccepito dall'Ufficio é irrilevante e ininfluente, ai fini di questo giudizio, dovendo semmai interessare il giudizio monitorio e l'eventuale procedimento di modifica delle condizioni della separazione e del divorzio.
Quanto, ancora alla doglianza dell'Ufficio in merito al fatto che la scrittura privata del 08/02/1996 ed il procedimento di separazione, non terrebbero conto l'uno dell'altro si segnala che la scrittura privata prevede esplicitamente “che ad integrazione dell'assegno a contributo del Tuo mantenimento indicato nelle precisazioni delle conclusioni prese in data odierna nella causa di separazione avanti il Tribunale di
Genova, Ti corrisponderò l'ulteriore somma di lire 1.000.000= (unmilione) mensili, tuttavia non soggetta alla rivalutazione ISTAT”.
L'appello, pertanto, va respinto e considerato che la questione di diritto ha subito evoluzioni nel corso degli anni ed in funzione di norme anche recenti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello dell'ufficio. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO IO, Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 687/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 852/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021-001-DI-000001728-0-001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 687/2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, impugnava la sentenza n. 852/01/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, depositata il
24/09/2024, notificata il 26/09/2024 con la quale veniva accolto il ricorso a spese compensate, promosso dalla Signora Resistente_1, che in data 03/06/2021 otteneva dal Tribunale civile di Genova, contro l'ex coniuge (signor Nominativo_1), il decreto ingiuntivo n. 1728/2021 depositato il 09/06/2021, di condanna al pagamento della somma di euro 30.987,00 alla stessa dovuta sulla base di scrittura privata sottoscritta dall'ex coniuge in data 08/02/1996.
In tale scrittura privata il signor Nominativo_1 dichiarava di impegnarsi a versare a favore della Signora Resistente_1 la somma di lire 1.000.000 mensili, ad integrazione dell'assegno a contributo del mantenimento della stessa, previsto nella causa di separazione tra i coniugi.
L'Ufficio, con avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni notificato il 19/02/2024 chiedeva alla contribuente di pagare l'imposta principale di registro di complessivi € 1859,00 di cui:
• -- € 930,00 per la disposizione di condanna contenuta nel decreto ingiuntivo, applicando l'aliquota del
3% alla somma ingiunta di € 30.987,00, ex art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa parte prima allegata al dpr
131/1986;
• -- € 930,00 con riguardo alla scrittura privata del 08/02/1996 (in cui il contribuente si impegnava a versare alla ricorrente la somma di Lire 1.000.000 mensili) mediante applicazione dell'aliquota del 3% (ex artt. 22 e 6 dpr 131/1986), nei limiti della somma ingiunta.
Nel ricorso in primo grado la contribuente eccepiva il vizio di sottoscrizione, per essere stato firmato da soggetto asseritamente privo dei poteri di firma;
la presunta violazione di legge, sostenendo che nulla sarebbe dovuto per il decreto in esame, in quanto le competerebbe l'esenzione di cui all'art 19 della legge
74/1987 (relativa agli atti documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione).
Sulla costituzione dell'Ufficio, che chiedeva il rigetto del ricorso. la CGT di I° Grado di Genova, dopo aver respinto l'eccezione pregiudiziale sul difetto di sottoscrizione, accoglieva il ricorso nel merito, ritenendo sussistere i presupposti per l'esenzione richiesta.
Avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova - propone appello eccependo l'erroneità in diritto della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art 19 legge
74/1987, norma non applicabile al caso di specie, in quanto l'imposta richiesta dall'ufficio nell'atto impugnato non si riferisce ad un atto del procedimento di separazione (o divorzio), ma al decreto ingiuntivo ottenuto dalla contribuente nei confronti dell'ex coniuge, stante l'inadempimento da parte dello stesso dell'obbligo di pagamento che si era assunto con la scrittura privata del 08/02/1996, della quale non si fa nessun cenno nella successiva sentenza N. 1718 di separazione tra i coniugi, pronunciata dal
Tribunale di Genova il 04/06/1996.
L'Ufficio insisteva ancora sulla violazione e falsa applicazione, da parte della sentenza di primo grado, degli artt. 12 e 14 delle Preleggi, nella parte in cui ha riconosciuto l'applicabilità per analogia o interpretazione estensiva dell'esenzione di cui al citato art 19, nonostante il decreto ingiuntivo da registrare si riferisca al recupero di somme non convenute nell'ambito del giudizio di separazione dei coniugi.
Si costituiva la Signora Resistente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 che evidenziando come la giurisprudenza di legittimità ha superato il precedente orientamento che prevedeva l'esenzione di cui all'art. 19 citato esclusivamente per quegli atti finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi e non anche nei confronti di quelli occasionalmente generati dalla separazione, senza integrarne il naturale contenuto patrimoniale, chiedeva il rigetto dell'appello. Quanto alla lamentata errata applicazione, da parte della sentenza di primo grado, degli articoli 12 e 14 delle Preleggi, l'appellata osserva che “nella sentenza di primo grado non è dato rinvenire, in nessuna sua parte, una pronuncia del giudice sulla predetta doglianza”, per cui l'Ufficio avrebbe “proposto un motivo di appello senza indicare la parte di sentenza che ha inteso impugnare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 dispone che "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge l° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa". Pertanto, l'esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e da ogni altra tassa prevista dall'art. 19 della legge 74/1987 riguarda tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(divorzio), nonché ai procedimenti di separazione personale dei coniugi, per cui l'ambito di applicazione dell'esenzione include non solo i procedimenti giudiziali, ma anche gli accordi tra coniugi (anche stragiudiziali) che mirano a regolare i rapporti economici e patrimoniali in conseguenza dello scioglimento della comunione coniugale, come l'accordo sulla corresponsione di una somma mensile non prevista nel provvedimento di separazione. trasferimento di beni mobili, immobili o quote societarie.
E' il tenore letterale della norma che consente un'interpretazione che comporta l'applicazione dell'agevolazione a tutti gli atti che risultano, "funzionalmente" o "strettamente collegati" alla risoluzione della crisi coniugale. Infatti, la corresponsione della somma mensile de qua costituisce atto stipulato in ragione della separazione e non può essere considerato atto portante una causa giuridica diversa, per il solo fatto che non è coperto in via diretta dalla decisione sullo scioglimento della comunione coniugale, atteso che, comunque, l'avvenuta emissione del decreto ingiuntivo, collega direttamente, anche da un punto di vista causale, al procedimento di scioglimento del matrimonio un accordo - inadempiuto da uno dei coniugi, che giustifica il ricorso al procedimento monitorio - non specificamente inserite nelle convenzioni di divorzio/separazione.
La predetta disposizione è stata oggetto di vaglio costituzionale in diverse occasioni e gradualmente l'operatività dell'esenzione è stata di volta in volta estesa, orientando l'interpretazione verso un'ampia inclusione di fattispecie, non necessariamente riconducibili alla dimensione giurisdizionale, comprendendo nell'esenzione dal tributo, anche obbligazioni assunte dal coniuge al di fuori del giudizio di separazione, precisando che la ragione del trattamento fiscale di favore per gli atti e provvedimenti afferenti ai procedimenti di divorzio e di separazione, risiede nella " esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale" dei coniugi coinvolti, e ciò anche al fine "di promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge affidatario della prole" (cfr. anche Corte Costituzionale sentenza 11 giugno 2003, n. 202). Pertanto, dal punto di vista oggettivo, l'esenzione di cui al citato articolo 19 si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici
"relativi", all'intera vicenda o percorso di separazione, comprendendo non solo i procedimenti giudiziari di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, ma anche tutti gli oneri e le obbligazioni regolate dai coniugi in sede stragiudiziale, al fine di evitare che l'imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale. A conforto della predetta conclusione occorre, altresì, richiamare la legge 20 maggio 2016, n. 76 (cd. "Legge Cirinnà"), recante la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", che all'articolo 1 prevede, fra l'altro, al comma 50 che "I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza". Alla stessa stregua la richiamata legge n. 76 del 2016, anche al fine di una regolamentazione delle modalità di scioglimento del "rapporto di convivenza", fa riferimento a tutele giurisdizionali, ex art. 337 c.c. o paragiurisdizionali per porre rimedio ad un'eventuale crisi tra i conviventi stessi, quali gli accordi conclusi a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui all'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132.
In base alla citata disposizione, l'accordo concluso tra i coniugi a seguito della convenzione "produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali" che definiscono i procedimenti di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulla base di tali accordi possono essere effettuate le dovute annotazioni negli atti dello stato civile riguardanti i coniugi. Ebbene è pacifico che l'esenzione di cui al citato articolo 19 trova applicazione ai casi sopra menzionati e nella specie agli accordi di negoziazione assistita in virtù della parificazione ex lege degli effetti dell'accordo ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, atteso che le disposizioni patrimoniali, contenute nello b stesso, sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Tale parificazione degli effetti
è suscettibile di trovare applicazione anche al caso considerato nella fattispecie rappresentata, dove si ritiene sussistente il presupposto per l'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, che fa riferimento a "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio", in ossequio alla ratio sopra individuata di agevolare l'accesso alla tutele previste dall'ordinamento ai fini di consentire la risoluzione della crisi coniugale.
Detta conclusione risulta confermata dal D.L. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, che, riducendo l'intervento dell'organo giurisdizionale nei procedimenti, tradizionalmente, segnati dall'area di diritti indisponibili legati allo status coniugale ed alla tutela della prole minore (c.d. “degiurisdizionalizzazione”), ha attribuito un valore maggiore al consenso dei coniugi.
Sicché, è stato riconosciuto carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, perfino tramite la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, consentissero una definizione, di regola, stabile della crisi coniugale. Ne è conseguita l'inclusione di tutti gli atti relativi alla separazione o divorzio “nell'ambito del regime di esenzione, normato dall'art. 19, l. n. 74/1987, con l'intenzione di favorire la sistemazione dell'assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, non ritenendo che ne possano derivare ripercussioni fiscali sfavorevoli” (cfr. Corte cost., 15 aprile 1992, n.
176). 6Si veda Cass. civ., sez. V, 3 febbraio 2016, n. 2111; Cass. civ., sez. V, 16 marzo 2016, n. 5156;
Cass. civ., sez. V, 28 giugno 2016, n. 13340. 7Cfr. Cass. civ., sez. V, 29 marzo 2017, n. 8104; Cass. civ., sez. V, 28 giugno 2016, n. 13340).
L'obbligata conclusione cui giunge questa Corte, pertanto, è che nel testo del più volte citato art. 19, laddove si parla di esenzione dall'imposta dei provvedimenti relativi a procedimenti divorzili, si riconosce il beneficio anche ai provvedimenti che, ancorché non pronunciati nel corso del giudizio di divorzio, siano funzionali a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi a causa dell'insorgere della lite matrimoniale.
Pertanto, anche i provvedimenti giudiziali, quale quello de quo, idonei a definire i rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite divorzile rientrano nell'ambito applicativo del regime di esenzione di cui all'art. 19, l.
n. 74/1987. La predetta conclusione é in linea con l'intenzione perseguita dal legislatore, tramite la previsione del regime di esenzione, di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale, evitando di assoggettare a tassazione i trasferimenti patrimoniali tra i coniugi compiuti nel momento della separazione e del divorzio ovvero in un momento ad essi successivo.
La giurisprudenza in materia (cfr. Cass. Civ. Sez. Tributaria del 3.2.2016 n. 2111, n. 3110 del 17/02/2016) ha riconosciuto che l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da qualsiasi altro tributo, prevista dall'art. 19 della l. 6 marzo 1987 n.74, si applica a tutti i trasferimenti eseguiti o programmati dai coniugi in sede di separazione o divorzio, anche a quelli che non sono strumentali all'adempimento degli obblighi di mantenimento, alla regolamentazione dell'affidamento dei minori e al godimento della casa familiare, atteso che, comunque, si tratta di accordi diretti alla sistemazione transattiva globale e definitiva della crisi coniugale, come si evince dalle seguenti statuizioni. “Gli accordi che prevedono, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli, essendo riconducibili nell'ambito delle condizioni di separazione” debbono intendersi quali atti relativi al procedimento di separazione o divorzio;
ne consegue che, in quanto tali, gli stessi ben possono usufruire della esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987 ”.
Infine, e a maggior ragione, questo Collegio rileva che, comunque, il versamento della somma rinveniente dall'accordo del 08.02.1996 è coperto da un provvedimento giurisdizionale, nella specie proprio quel decreto ingiuntivo relativamente al quale è stata recuperata l'imposta di registro, inizialmente ritenuta esente, sia pure emesso venticinque anni dopo la sentenza di separazione, circostanza questa, che contrariamente a quanto eccepito dall'Ufficio é irrilevante e ininfluente, ai fini di questo giudizio, dovendo semmai interessare il giudizio monitorio e l'eventuale procedimento di modifica delle condizioni della separazione e del divorzio.
Quanto, ancora alla doglianza dell'Ufficio in merito al fatto che la scrittura privata del 08/02/1996 ed il procedimento di separazione, non terrebbero conto l'uno dell'altro si segnala che la scrittura privata prevede esplicitamente “che ad integrazione dell'assegno a contributo del Tuo mantenimento indicato nelle precisazioni delle conclusioni prese in data odierna nella causa di separazione avanti il Tribunale di
Genova, Ti corrisponderò l'ulteriore somma di lire 1.000.000= (unmilione) mensili, tuttavia non soggetta alla rivalutazione ISTAT”.
L'appello, pertanto, va respinto e considerato che la questione di diritto ha subito evoluzioni nel corso degli anni ed in funzione di norme anche recenti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello dell'ufficio. Spese compensate.