Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 25
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Errata applicazione dell'art. 19 Legge 74/1987

    La Corte ritiene che l'esenzione fiscale si applichi a tutti gli atti funzionalmente collegati alla risoluzione della crisi coniugale, inclusi accordi stragiudiziali e provvedimenti giudiziali successivi, purché finalizzati a regolare i rapporti economici derivanti dalla separazione o dal divorzio. Il decreto ingiuntivo, emesso anche a distanza di tempo dalla separazione, è considerato funzionale a tale regolamentazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 25
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 25
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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