Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito, nella causa iscritta al n. 6723/2016 R.G., anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) proposta da
), difesa dall'avv. Fulvio Sammartano, Parte_1 P.IVA_1
– attrice contro
, difesa dall'avv. Stefano D'Ercole, Controparte_1 P.IVA_2
– convenuta
Conclusioni delle parti: come in atti.
AT E IR
, titolare di un'impresa individuale, aveva intrattenuto con il Banco di Parte_2
Sicilia il rapporto di conto corrente n. 1855.410.2345.60, transitato alla Controparte_1
con il n. 300229463, rinumerato in 102154105, dalla stipula del contratto, avvenuta in data 30.6.1989.
Con atto pubblico stipulato in data 28.11.2011 l'azienda inerente all'impresa individuale di veniva “conferita” alla Parte_2 Parte_1
In data 30.1.2014 la banca comunicava il recesso dal rapporto di conto corrente, richiedendo il pagamento del saldo debitorio maturato, di euro 20.847,76.
Nell'ambito del rapporto la banca aveva applicato, illegittimamente, in contrasto con il divieto di legge, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto e il corrispettivo di disponibilità creditizia viziati per indeterminatezza,
e senza esporre la misura massima della prima, nonché importi a titolo di interessi che,
1
La banca, inoltre, avrebbe segnalato la alla Centrale dei Parte_1
Rischi, in relazione ad un rapporto contestato e di chi era stata chiesta la chiusura e senza darne preavviso.
Esposte tali vicende, la ha citato la chiedendo: che Parte_1 CP_1
sia accertata e dichiarata la nullità delle clausole, «contenute nei… contratti» di conto corrente, relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alle commissioni di massimo scoperto o al corrispettivo di disponibilità creditizia, alle spese addebitate;
che la convenuta sia condannata a restituire le somme pagate indebitamente a titolo di interessi, commissioni e spese;
che la convenuta sia condannata al risarcimento dei danni all'immagine (correlati alla detta segnalazione); che i crediti da restituzione siano compensati con il saldo debitorio che fosse stato accertato.
Si è costituita, resistendo alle domande, la (nuova denominazione CP_2
della , nella qualità di mandataria munita di Controparte_3
procura speciale della eccependo e sostenendo: che non c'era identità, Controparte_1
Pa né continuità tra il rapporto di conto corrente intestato al , titolare di un'impresa individuale, e quello intestato alla società da questa costituito;
che, Parte_1
perciò, la difettava di legittimazione ad avanzare domande ed Parte_1
Pa eccezioni riferibili al rapporto di conto corrente intestato al e chiuso, peraltro, su richiesta dello stesso;
che l'attrice, omettendo di produrre i contratti di conto corrente, non aveva provato le asserite nullità; che la titolare del rapporto di conto corrente era decaduta dalla facoltà di contestare gli estratti conto, non avendoli mai contestati prima;
che il rapporto 2154105 era sorto dopo l'entrata in vigore della normativa che aveva consentito la capitalizzazione degli interessi, normativa le cui prescrizioni erano state rispettate;
che le soglie usurarie non erano mai state superate e che l'eccezione era, comunque, generica;
che la commissione di massimo scoperto era legittima ed era stata pattuita con oggetto determinato;
che il proprio comportamento era rispettoso dei canoni di correttezza.
È intervenuta volontariamente la esponendo di avere incorporato Controparte_1
per fusione varie banche.
La costituita, inizialmente, tramite la sua mandataria Controparte_1 CP_2
munita di procura speciale, e la intervenuta sono lo stesso soggetto, Controparte_1
essendo identici i loro codici fiscali, sicché non è dato distinguere tra parte convenuta e
2 parte intervenuta, come se fossero parti entrambe costituite con posizioni diverse.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società quanto Parte_1
al rapporto di conto corrente di cui era titolare è fondata. Parte_2
L'art. 2558 c.c. stabilisce che «se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale».
In generale, «il conferimento di una azienda individuale in una società di capitali costituisce cessione di azienda e, sul piano processuale, configura un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso» (Cass. n. 17959/16; in senso identico, Cass. n. 24901/23).
Ancora su un piano generale, in materia di successione nei contratti ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'automatico subingresso del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale «si applica soltanto ai cosiddetti
“contratti di azienda” (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti “contratti di impresa” (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili)» (Cass. n. 15065/18, su un caso in cui si discuteva della inclusione o meno di immobili in un'azienda conferita, il cui oggetto era individuato tramite una «perizia di stima allegata al verbale di assemblea straordinaria della società»; v., altresì, Cass. n. 4367/98: «a norma dell'art. 2558 c.c. perché si realizzi l'automatismo della successione nei contratti da parte dell'acquirente dell'azienda occorre che si tratti specificamente di contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, non aventi carattere personale e a prestazioni corrispettive non ancora eseguite (o esaurite)»).
In astratto, anche il contratto, e il rapporto che ne è derivato, di conto corrente può essere incluso tra quelli trasferiti con l'azienda.
Secondo la giurisprudenza, il principio sancito dall'art. 2558 c.c., per cui, nel caso di cessione di azienda (ipotesi nella quale va incluso il conferimento della stessa in una società), l'acquirente subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, salva la facoltà di recesso del terzo contraente, «vale anche per i contratti bancari, nonostante l'opposizione della banca alla loro cessione» (Cass. n. 22538/07).
Tuttavia, dall'atto pubblico stipulato in data 28.12.2011 da , «quale Parte_2
3 titolare dell'omonima impresa individuale», e la risulta che le parti Parte_1
avevano pattuivo il conferimento dell'azienda, dal primo alla seconda, per la cui
«consistenza» avevano fatto riferimento espresso ad una «relazione di stima», redatta da un revisore contabile e asseverata con giuramento, formata ai sensi dell'art. 1465 c.c., anche ai fini della individuazione del «patrimonio netto», e indicata come allegata all'atto stesso (alla lettera “D”).
Dal tenore letterale dell'atto pubblico si desume, senza che residuino dubbi, che l'oggetto della cessione (tramite conferimento nella società) dell'azienda era stato individuato e pattuito dalle parti non con formule generiche o inclusivi di quanto dell'azienda facesse parte, ma con espresso riferimento ad una «relazione di stima» che, evidentemente, integrava il contenuto dell'atto («Per la consistenza dell'azienda le parti fanno riferimento alla relazione di stima…»).
Una simile pattuizione, del resto, è conforme alla previsione di cui all'art. 1465 c.c., per cui «chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro», relazione che «deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati».
Non essendo allegata la relazione di stima, non risulta provato, adeguatamente, che il rapporto di conto corrente fosse incluso tra quelli alienati con l'azienda.
La mancanza di prova emerge per un altro, non meno rilevante, aspetto.
Oggetto del conferimento nella società, per quanto attiene al conto corrente che sia parte dei beni aziendali, può essere il rapporto di conto corrente nella sua interezza, con i connessi diritti esercitabili dal titolare, ma anche soltanto il saldo del conto corrente, inteso come mera posta contabile (passività o attività, quindi).
Ciò emerge da una recente pronuncia di legittimità (Cass. n. 30572/23, la quale ha ritenuto corretta la decisione che, su una vicenda di conferimento da un'impresa individuale ad una società a responsabilità limitata, aveva ravvisato solamente nel saldo e non nel conto corrente nella sua interezza l'oggetto conferito).
Ne deriva che, in base ad una interpretazione organica del contratto, nei limiti delle produzioni documentali, e applicando i principi illustrati, non si può ritenere provato che il rapporto di conto corrente di cui era titolare fosse passato nella titolarità Parte_2
della Parte_1
A questa considerazione si aggiunge il rilievo che, come emerge dalla
4 documentazione prodotta (estratti conto), il rapporto di conto corrente n. 300229463, intestato a , era rimasto aperto e attivo fino alla data dell'11 luglio 2012, Parte_2
data della sua estinzione, nonostante il conferimento dell'azienda alla società
[...]
risalisse a dicembre del 2011. Parte_1
Tale circostanza, mancando elementi in contrario, depone nel senso dell'esclusione, anziché dell'inclusione, di detto rapporto, quanto meno considerato nella sua interezza, tra i beni aziendali ceduti.
Inoltre, tra le ultime operazioni annotate sul conto figurano due bonifici a favore dell'intestatario, , da parte della titolare di un proprio Parte_2 Parte_1
conto corrente, identificato dal n. 102154105.
L'alterità soggettiva esclude che possa ravvisarsi, anche soltanto in astratto o per ipotesi, una continuità sostanziale tra i rapporti, quello intestato a e quello Parte_2
intestato alla Parte_1
Né si potrebbe ipotizzare una vicenda trasformativa che avrebbe determinato la successione della all'impresa individuale di . Parte_1 Parte_2
Una simile vicende non risulta dedotta.
E comunque, non sarebbe nemmeno configurabile, perché «la trasformazione di un'impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all'ambito delle società, trattandosi, invece, di un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dall'imprenditore individuale all'impresa collettiva, per atto tra vivi, atteso che l'estinzione dell'impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso» (Cass. n. 16556/13).
Trattandosi di vicenda traslativa per atto tra vivi e a titolo particolare, deve essere provata la cessione del rapporto o del diritto da chi asserisce di averlo acquistato.
Non essendo dimostrato che la avesse acquistato il rapporto, con i Parte_1
connessi diritti e azioni, tutte le domande, di accertamento di nullità di clausole contrattuali e illegittimità di addebiti e di condanna a restituzioni (e al risarcimento di danni), dalla stessa avanzate in relazione allo stesso sono da rigettare, per difetto di titolarità attiva della situazione soggettiva.
Le domande, di accertamento di nullità e di illegittimità di addebiti e di condanna alla restituzione di somme e di risarcimento, relative al rapporto di conto corrente di cui era titolare la società , identificato dal n. 102154105, sono infondate. Parte_1
5 L'infondatezza sussiste tanto se si ritenga ammissibile la produzione documentale della costituitasi per sé (non tramite la , quanto se la si Controparte_1 CP_2
ritenga inammissibile in quanto fatta soltanto in data 5.12.2019, dopo scaduti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., quindi tardivamente, e senza che rilevi – evidentemente – se la detta parte sia da intendere come parte convenuta, dapprima costituita con una procuratrice speciale e in seguito in proprio, o come parte intervenuta, perché in entrambi i casi le preclusioni sarebbero scattate.
In linea generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, «nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione» (Cass. n. 33009/19).
Ancora più in generale, «nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi» (Cass. n.
30713/18).
Recentemente, la giurisprudenza ha affermato che «in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo» (Cass. n. 1550/22, la quale ha puntualizzato che la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è, a tal fine, per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente»: «non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore»).
Dalle allegazioni in fatto e dalle domande attoree, e in particolare dalle causae
6 petendi dedotte, non emerge, in maniera inequivocabile, che il rapporto (di cui titolare era la società : l'altro non può essere preso in considerazione per la ragione Parte_1
illustrata) non era stato costituito per effetto di un contratto scritto stipulato con la banca, essendo stata addotta la illegittimità di addebiti ( e di comportamenti) nel conto corrente e la nullità di «clausole contenute» nei contratti di conto corrente, non l'assenza ab origine, per mancanza assoluta di stipulazione, di un intero contratto.
Basti osservare che una «indeterminatezza» delle commissioni di massimo scoperto e del corrispettivo di disponibilità finanziaria (pag. 7 della citazione), come anche la illegittimità della capitalizzazione degli interessi non sono incompatibili, logicamente o sul piano materiale, con la stipulazione di un contratto scritto, e che la la eccepita «nullità» delle «clausole contenute» nei contratti di conto corrente (pag. 11 della citazione) non è in contrasto, ma presuppone che un contratto o diversi contratti fossero stati stipulati ed esistessero.
E pure l'asserzione che i contratti di conto corrente non sarebbero stati «mai consegnati in passato» (pag. 2 della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), nemmeno dopo la richiesta di consegna stragiudiziale, anziché sottendere una (ipotetica) mancata stipulazione per iscritto, la presuppone: niente il cliente avrebbe da richiedere e niente potrebbe essergli consegnato, se non fosse esistente.
Del resto, se con la missiva (in atti) era stata richiesta la consegna di «copia integrale dei contratti di conto corrente», ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385/93, è logico ritenere che il contratto fosse stato stipulato nella forma scritta.
Il rapporto oggetto della causa, quello di cui titolare era la società, aveva avuto inizio nel 2012: tale fatto è incontestato e risulta dal primo estratto conto (mentre non ne risultano di più risalenti).
La capitalizzazione degli interessi nei rapporti di conto corrente non è illegittima in sé, e neanche è nulla, in sé e in generale, la clausola del contratto con cui sia pattuita.
L'art. 120 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis – ha stabilito, al comma 2, che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio «stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».
Il comma è stato inserito dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342/99.
7 Il CICR, con la delibera del 9 febbraio 2000, ha disposto, dando attuazione al citato art. 120, comma 2: «1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica».
La delibera è entrata in vigore il 22 aprile 2000.
Sono «radicalmente nulle» solamente le clausole relative alla capitalizzazione trimestrale se inserite in contratti di conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, in ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 (Cass. n. 29420/20).
Perciò, la capitalizzazione periodica, eventualmente trimestrale, degli interessi che maturano nei rapporti di conto corrente non è illegittima di per sé, potendo anzi essere pattuita con una clausola apposita.
La clausola che la preveda non è nulla a priori, ma lo sarebbe se – e solo se – non rispetti la condizione di reciprocità o simmetria, cioè il requisito della «stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori».
La mancata produzione del contratto di conto corrente non consente di accertare e verificare se la clausola sulla capitalizzazione sia – in ipotesi – nulla per difformità dal requisito della simmetria o reciprocità.
La domanda volta a sentire accertare un superamento del tasso-soglia non è accoglibile.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in materia, che nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
TAEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre il creditore deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto, quali la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto, se questo sia un consumatore, o la diversa misura degli interessi, convenuti ed effettivamente
8 conteggiati (così, Cass. Sez. Un. n. 19597/20).
Non c'è ragione per non applicare il principio, affermato a proposito degli interessi moratori, anche nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi corrispettivi.
Nella citazione non sono allegati, con la necessaria precisione, i detti elementi: in particolare, quale fosse la misura del TAEGM nel periodo della stipulazione del contratto o – nei sensi appresso illustrati – nei periodi successivi e quali fossero gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale (o nei decreti ministeriali) di riferimento, né in quale categoria fosse inquadrabile l'operazione, non soltanto oggettivamente ma anche soggettivamente: basti considerare che ai fini della individuazione del tasso-soglia rileva non solamente il tipo di operazione, ma, nell'ambito di alcuni tipi di operazioni, anche la natura del soggetto concedente o con cui si stipula.
Né è addotto, specificamente, il motivo o il fattore (eventuale) per cui i tassi degli interessi (corrispettivi e moratori) pattuiti avessero superato i tassi-soglia.
Ancora meno specifica è l'allegazione se la si riferisse ai tassi applicati nel rapporto per effetto di variazioni unilaterali, non essendo precisato se e in quali tempi i tassi, con le altre condizioni rilevanti, fossero stati variati unilateralmente dall'istituto bancario, rispetto a quelli pattuiti originariamente o applicati in precedenza, in misura tale da superare i tassi-soglia del periodo (la variazione è, in sé, un fenomeno di relazione).
Questo si deve osservare perché, normalmente, allorché il tasso degli interessi pattuito superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, «non si verifica la nullità
o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula», né la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente determinato e pattuito «può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto» (Cass. n. 24743/23, a proposito del mutuo, ma il principio si deve ritenere estensibile a qualsiasi tipologia contrattuale, non essendoci ragioni – logiche o sistematiche – in contrario).
La specificità è requisito essenziale dell'eccezione ove si consideri, altresì, che nei rapporti di conto corrente bancario, attivi in tutto o in parte nel periodo anteriore al 1° gennaio 2010 – data di entrata in vigore dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 185 del 2008,
9 convertito nella legge n. 2 del 2009 – al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso-soglia dell'usura presunta «occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il “tasso soglia”, nonché della commissione di massimo scoperto applicata, con la “commissione soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione media indicata nei decreti ministeriali, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della commissione praticata in concreto, rispetto a quello della commissione che rientra nella soglia, con il “margine” eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (così, Cass. n. 1464/19).
Per la specificità della asserzione del superamento del tasso-soglia, non sarebbe nemmeno sufficiente sostenere che, cumulando la commissione di massimo scoperto, il tasso di interesse supererebbe la soglia fissata, ma è necessario che la deduzione sia accompagnata da argomentazioni volte a dimostrare che l'incidenza della commissione avrebbe determinato l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e commissioni di massimo scoperto, così da comportare, ulteriormente, il superamento della soglia (cfr. Cass. n. 24013/21, a proposito del ricorso per cassazione: ma il principio, con adattamenti, è estensibile alle deduzioni nelle cause di merito, a meno di non dare ingresso a consulenze tecniche meramente esplorative).
La perizia prodotta agli atti non sopperisce alla mancanza di allegazioni specifiche.
Perciò, non si aprono spazi per indagini tecniche non meramente esplorative.
Identica sorte non può non avere la domanda volta a sentire accertare la nullità o illegittimità della commissione di massimo scoperto e del corrispettivo di disponibilità finanziaria.
È da premettere che la commissione di massimo scoperto non è (non era) illegittima in sé, per una causa genetica, né potrebbero ritenersi nulle a prescindere le clausole con cui fosse stata pattuita.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di rapporti di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (così, Cass. n. 19825/22).
La omessa produzione (entro i termini perentori stabiliti dall'art. 183 c.p.c.) del
10 contratto non consente di verificare se la clausola che prevedeva la commissione di massimo scoperto sia nulla per indeterminatezza dell'oggetto, per una assente o incompleta determinazione dei criteri di calcolo.
Analogamente si deve ritenere quanto al corrispettivo per la disponibilità immediata di fondi.
L'art. 117-bis del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis – ha stabilito, al comma 1, che «i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate» e che l'ammontare della commissione «non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente».
È evidente che tale commissione non è illegittima di per sé, e non è nulla, perciò, a priori, sempre e comunque, la clausola che l'abbia prevista.
La clausola è nulla se preveda una commissione difforme dai requisiti prescritti.
La omessa produzione (entro i termini perentori stabiliti dall'art. 183 c.p.c.) del contratto non consente di verificare se la clausola che prevedeva la commissione per la disponibilità immediata di fondi fosse difforme dai requisiti prescritti (non onnicomprensiva, non proporzionale, maggiore dello 0,5%, calcolata su periodi inferiori al trimestre).
Gli esiti sarebbero identici se la produzione del contratto di conto corrente e di apertura di credito si ritenga ammissibile, nonostante avvenuta dopo le scadenze dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Sarebbero ammissibili dando un peso all'istanza attorea volta a sentire ordinare alla banca, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione, tra l'altro, del contratto, istanza superata
– evidentemente – dalla produzione spontanea.
Peraltro, non è stata eccepita la (eventuale) inammissibilità della documentazione contrattuale prodotta.
Nel contratto di conto corrente, stipulato in data 5.7.2012, è prevista e pattuita la capitalizzazione degli interessi, con periodicità (trimestrale) identica per quelli attivi e passivi.
La capitalizzazione degli interessi prevista nel contratto e applicata al rapporto è legittima.
11 Oltre ai principi ricordati, per i quali la capitalizzazione periodica degli interessi, dopo l'entrata in vigore della delibera del CICR citata, non è illegittima in sé, si deve osservare che «il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento» (Cass. n. 11014/24, la quale ha ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
Quanto sostenuto dal consulente tecnico d'ufficio (pagg. 17-18 della relazione), circa una pretesa difformità della clausola sulla capitalizzazione degli interessi, difformità ricondotta – si arguisce – alle divergenze dei tassi, non può essere recepito, essendo in contrasto con il principio appena ricordato.
La pronuncia conferma la legittimità della capitalizzazione prevista e pattuita dopo il 22 aprile 2000.
In quanto stipulata sotto la vigenza delle norme citate, la clausola, approvata specificamente per iscritto, con cui è stata prevista la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con periodicità simmetrica è valida.
Nemmeno nella clausola sulla commissione per la disponibilità immediata di fondi sono ravvisabili aspetti di nullità.
Nel contratto di apertura di credito, stipulato in data 9.7.2012 e da utilizzare nel conto corrente (di cui la società era titolare), è previsto e pattuito un Parte_1
“corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi”.
Di tale corrispettivo sono precisati i modi di calcolo: per gli affidamenti oltre gli euro 5.000,00 (quello concesso ammontava ad euro 20.000,00) è determinato nella percentuale dello 0,50%, con la precisazione che sarebbe stato calcolato «trimestralmente in proporzione all'ammontare e alla durata dell'affidamento».
Il comma 1 dell'art. 117-bis, citato, ha stabilito che la commissione per le aperture di credito deve essere «onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento» e che il suo ammontare non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente».
12 La clausola contrattuale non ha previsto una commissione difforme dai requisiti prescritti a pena di nullità: il corrispettivo è (era) dello 0,50%, da calcolarsi in proporzione all'ammontare e alla durata dell'affidamento, trimestralmente, e senza previsione di altri costi.
Non risultano dedotti, in maniera specifica, eventuali (altri) aspetti di nullità della clausola o di sue applicazioni in difformità dal tenore e dalla portata della stessa.
Il riscontro, da parte del consulente tecnico d'ufficio (pag. 22 della relazione), di una pretesa difformità della commissione dai requisiti normativi non può essere recepito.
La difformità è stata desunta dalla circostanza che era stata addebitata, oltre alla commissione per la disponibilità immediata di fondi, una commissione per utilizzi eccedenti la disponibilità.
Negli estratti conto inerenti al rapporto di cui era titolare la società non figurano importi addebitati a titolo di commissione per utilizzi eccedenti la disponibilità, mentre i soli costi addebitati sono quelli a titolo di commissione per la disponibilità immediata di fondi.
Solamente negli estratti conto inerenti al rapporto di cui titolare era Parte_2
figurano importi addebitati a titolo di commissione per utilizzi eccedenti la disponibilità: ma in relazione a tale rapporto la società non è legittimata ad agire, non Parte_1
essendo stato provato che ne fosse divenuta titolare.
Se non sono accertate nullità di clausole contrattuali o illegittimità degli addebiti nel conto corrente, la domanda di risarcimento dei danni – logicamente – non può essere accolta, difettandone i presupposti.
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi istruttori, le domande vanno rigettate.
Le spese seguono la soccombenza, nel rapporto con la sola parte che si deve ritenere costituita, e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14
(scaglione di valore: indeterminabile;
si prende a riferimento lo scaglione fino ad euro
52.000,00), tenuto conto del grado di relativa complessità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione del 30% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
Le spese della consulenza vanno poste a carico dell'attrice (che ha avanzato l'istanza volta a sentirla disporre), non essendo emerso che il saldo fosse inficiato da illegittimità.
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P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta le domande avanzate dall'attrice;
2) condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite che liquida in euro
5.331,20, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.;
3) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'attrice.
Così deciso in Messina il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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