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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/10/2025, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4777/2018
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
29.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 4777/2018
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Napolitano, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domiciliano, in Nola (NA), alla Piazza Salvo D'Acquisto, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Fabio D'Eliseo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Marigliano (NA), al Viale
Vesuvio n. 19/B, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7/2018 del Giudice di Pace di Marigliano.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 14.10.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 7/2018 del Giudice di Pace di Parte_2
Marigliano, con la quale veniva rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo dallo stesso proposta, e volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 337/2013, ottenuto, nei suoi confronti, dal
[...]
per oneri condominiali non corrisposti, spiegando altresì domanda riconvenzionale Controparte_1
con cui chiedeva la condanna dell'ente di gestione al risarcimento dei danni patiti per l'inesistenza del credito condominiale.
Si costituiva in giudizio il , insistendo per la dichiarazione di improcedibilità ovvero di CP_1
inammissibilità dell'appello, chiedendo, in ogni caso, il suo rigetto, con vittoria di spese del giudizio, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa, all'udienza del 14.10.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – è giunta alla decisione.
Tanto premesso, risulta assorbente la delibazione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., da ravvisare nella impugnazione di una sentenza pronunciata secondo equità, in quanto avente ad oggetto cause di valore non eccedente i millecento euro e, pertanto, inferiore al limite fissato dall'art. 113, co. 2, c.p.c., il quale, letto in combinato disposto con l'art. 339, co. 2, c.p.c., dispone l'inappellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità.
Infatti, secondo consolidato orientamento pretorio, «(…) le sentenze rese dal giudice di pace in cause che, come quella di specie, sono di valore non eccedente i millecento Euro (salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c.) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339
c.p.c., comma 3, come sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 1, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in
3 un giudizio di equità (cfr. Cass. n. 5287 del 2012, la quale, in applicazione del principio esposto, ha escluso la deducibilità in appello della violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova contro la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, trattandosi di regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un error in iudicando)» (Cass. Civ.
n. 769/2021, conforme a Cass. SS.UU. n. 13917/2006).
Inoltre, giova aggiungere che, al fine di stabilire il valore del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, «La determinazione del valore di una controversia, ai fini dell'appellabilità o meno della sentenza ai sensi dell'art. 440 cod. proc. Civ., va effettuata alla stregua del valore del bene preteso dall'attore, al quale vanno sommati, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., soltanto gli interessi, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda e non anche le spese del procedimento instaurato per conseguire il bene anzidetto. Tale principio trova applicazione anche quando si tratti di stabilire l'appellabilità o meno della sentenza che ha concluso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che il valore originario della controversia non può essere dilatato con l'aggiunta delle spese liquidate con il decreto opposto, essendo queste non anteriori ma successive alla domanda proposta con il deposito del ricorso ex art. 638
c.p.c. (Cass. 1 febbraio 1985, n. 680)» (Cass. Civ. n. 10626/2012); né sulla determinazione del valore della causa possono incidere le modifiche successive alla proposizione della domanda, ovvero l'eventuale ampliamento della domanda in corso di causa (Cass. Civ. n. 5573/2010).
Facendo allora applicazione dei principi innanzi richiamati, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello.
Ed infatti, nel caso di specie, il valore della causa è inferiore al limite fissato ex lege, posto che la causa di primo grado aveva ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore del CP_1
qui appellato, del valore di € 1.002,52 (cfr. ricorso monitorio, nel fascicolo di primo grado); inoltre, la stessa domanda riconvenzionale per risarcimento danni, spiegata dall'attuale appellante, era circoscritta
“entro i limiti del valore dell'On. Giudicante nella misura di € 1.000,00” (cfr. conclusioni della comparsa di costituzione e risposta in primo grado). Pertanto, in base al vigente dettato dell'art. 339 c.p.c., tale sentenza, resa all'esito del giudizio di cognizione sulle suddette domande, in quanto pronunciata secondo equità, è appellabile esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero per violazione dei principi regolatori della materia, alla stregua del citato art. 339, co. 3, c.p.c.
4 Tuttavia, è da ravvisare nella fattispecie l'assenza dei motivi suesposti, formulati ai sensi dell'art. 339, co.
3°, c.p.c., posto che il primo motivo di gravame attiene ad una errata valutazione delle risultanze probatorie, che, alla luce della giurisprudenza richiamata, non può essere dedotto come motivo d'appello; difatti, qualsivoglia censura inerente la correttezza del ragionamento seguito dal Giudicante nel percorso valutativo può configurarsi come vizio di motivazione, e non come violazione di norme procedimentali, esulando pertanto dal perimetro di ammissibilità dell'appello tracciato dall'art. 339, co.
2, c.p.c.
Né è ammissibile il motivo di appello, attinente alla dedotta violazione dell'art 112 c.p.c., con cui l'appellante ha contestato la sentenza gravata per mancata pronuncia del Giudice di pace sulla domanda riconvenzionale proposta in primo grado, diretta ad ottenere la condanna del al CP_1
risarcimento del danno patito da a causa dell'inesistenza del credito vantato Parte_2
dall'opposto, quantificato “entro i limiti del valore dell'On. Giudicante nella misura di € 1.000,00”.
Ebbene, proprio le ragioni della doglianza – segnatamente, la mancata pronuncia - non consentono di ritenere censurata l'inosservanza di una norma sul procedimento, poiché ciò che l'odierno appellante lamenta è il merito della decisione: è di tutta evidenza, infatti, che il primo giudice non si sia pronunciato su quel capo della domanda ritenendolo implicitamente assorbito dalla decisione inerente l'esistenza del diritto di credito vantato dal e l'esattezza della sua quantificazione, CP_1
motivando le ragioni della decisione, seppure in via succinta (si cfr. sentenza pag. 3 della sentenza appellata).
Per le ragioni esposte, non è dato ravvisare un'ipotesi di appellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 339, co. 3, c.p.c., e l'impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate, a suo carico ed in favore del , come in dispositivo, sulla base alla domanda, facendo applicazione dei Controparte_2
parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, ai valori medi e con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria in questo grado di giudizio, con attribuzione all'avv. Fabio D'Eliseo, dichiaratosi antidotario.
5 Si dà atto, infine, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_2
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente grado di Parte_2
giudizio in favore del , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_2
che liquida in € 562,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Fabio D'Eliseo;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 29.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
6
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
29.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 4777/2018
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Napolitano, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domiciliano, in Nola (NA), alla Piazza Salvo D'Acquisto, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Fabio D'Eliseo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Marigliano (NA), al Viale
Vesuvio n. 19/B, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7/2018 del Giudice di Pace di Marigliano.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 14.10.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 7/2018 del Giudice di Pace di Parte_2
Marigliano, con la quale veniva rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo dallo stesso proposta, e volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 337/2013, ottenuto, nei suoi confronti, dal
[...]
per oneri condominiali non corrisposti, spiegando altresì domanda riconvenzionale Controparte_1
con cui chiedeva la condanna dell'ente di gestione al risarcimento dei danni patiti per l'inesistenza del credito condominiale.
Si costituiva in giudizio il , insistendo per la dichiarazione di improcedibilità ovvero di CP_1
inammissibilità dell'appello, chiedendo, in ogni caso, il suo rigetto, con vittoria di spese del giudizio, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa, all'udienza del 14.10.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – è giunta alla decisione.
Tanto premesso, risulta assorbente la delibazione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., da ravvisare nella impugnazione di una sentenza pronunciata secondo equità, in quanto avente ad oggetto cause di valore non eccedente i millecento euro e, pertanto, inferiore al limite fissato dall'art. 113, co. 2, c.p.c., il quale, letto in combinato disposto con l'art. 339, co. 2, c.p.c., dispone l'inappellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità.
Infatti, secondo consolidato orientamento pretorio, «(…) le sentenze rese dal giudice di pace in cause che, come quella di specie, sono di valore non eccedente i millecento Euro (salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c.) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339
c.p.c., comma 3, come sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 1, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in
3 un giudizio di equità (cfr. Cass. n. 5287 del 2012, la quale, in applicazione del principio esposto, ha escluso la deducibilità in appello della violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova contro la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, trattandosi di regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un error in iudicando)» (Cass. Civ.
n. 769/2021, conforme a Cass. SS.UU. n. 13917/2006).
Inoltre, giova aggiungere che, al fine di stabilire il valore del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, «La determinazione del valore di una controversia, ai fini dell'appellabilità o meno della sentenza ai sensi dell'art. 440 cod. proc. Civ., va effettuata alla stregua del valore del bene preteso dall'attore, al quale vanno sommati, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., soltanto gli interessi, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda e non anche le spese del procedimento instaurato per conseguire il bene anzidetto. Tale principio trova applicazione anche quando si tratti di stabilire l'appellabilità o meno della sentenza che ha concluso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che il valore originario della controversia non può essere dilatato con l'aggiunta delle spese liquidate con il decreto opposto, essendo queste non anteriori ma successive alla domanda proposta con il deposito del ricorso ex art. 638
c.p.c. (Cass. 1 febbraio 1985, n. 680)» (Cass. Civ. n. 10626/2012); né sulla determinazione del valore della causa possono incidere le modifiche successive alla proposizione della domanda, ovvero l'eventuale ampliamento della domanda in corso di causa (Cass. Civ. n. 5573/2010).
Facendo allora applicazione dei principi innanzi richiamati, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello.
Ed infatti, nel caso di specie, il valore della causa è inferiore al limite fissato ex lege, posto che la causa di primo grado aveva ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore del CP_1
qui appellato, del valore di € 1.002,52 (cfr. ricorso monitorio, nel fascicolo di primo grado); inoltre, la stessa domanda riconvenzionale per risarcimento danni, spiegata dall'attuale appellante, era circoscritta
“entro i limiti del valore dell'On. Giudicante nella misura di € 1.000,00” (cfr. conclusioni della comparsa di costituzione e risposta in primo grado). Pertanto, in base al vigente dettato dell'art. 339 c.p.c., tale sentenza, resa all'esito del giudizio di cognizione sulle suddette domande, in quanto pronunciata secondo equità, è appellabile esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero per violazione dei principi regolatori della materia, alla stregua del citato art. 339, co. 3, c.p.c.
4 Tuttavia, è da ravvisare nella fattispecie l'assenza dei motivi suesposti, formulati ai sensi dell'art. 339, co.
3°, c.p.c., posto che il primo motivo di gravame attiene ad una errata valutazione delle risultanze probatorie, che, alla luce della giurisprudenza richiamata, non può essere dedotto come motivo d'appello; difatti, qualsivoglia censura inerente la correttezza del ragionamento seguito dal Giudicante nel percorso valutativo può configurarsi come vizio di motivazione, e non come violazione di norme procedimentali, esulando pertanto dal perimetro di ammissibilità dell'appello tracciato dall'art. 339, co.
2, c.p.c.
Né è ammissibile il motivo di appello, attinente alla dedotta violazione dell'art 112 c.p.c., con cui l'appellante ha contestato la sentenza gravata per mancata pronuncia del Giudice di pace sulla domanda riconvenzionale proposta in primo grado, diretta ad ottenere la condanna del al CP_1
risarcimento del danno patito da a causa dell'inesistenza del credito vantato Parte_2
dall'opposto, quantificato “entro i limiti del valore dell'On. Giudicante nella misura di € 1.000,00”.
Ebbene, proprio le ragioni della doglianza – segnatamente, la mancata pronuncia - non consentono di ritenere censurata l'inosservanza di una norma sul procedimento, poiché ciò che l'odierno appellante lamenta è il merito della decisione: è di tutta evidenza, infatti, che il primo giudice non si sia pronunciato su quel capo della domanda ritenendolo implicitamente assorbito dalla decisione inerente l'esistenza del diritto di credito vantato dal e l'esattezza della sua quantificazione, CP_1
motivando le ragioni della decisione, seppure in via succinta (si cfr. sentenza pag. 3 della sentenza appellata).
Per le ragioni esposte, non è dato ravvisare un'ipotesi di appellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 339, co. 3, c.p.c., e l'impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate, a suo carico ed in favore del , come in dispositivo, sulla base alla domanda, facendo applicazione dei Controparte_2
parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, ai valori medi e con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria in questo grado di giudizio, con attribuzione all'avv. Fabio D'Eliseo, dichiaratosi antidotario.
5 Si dà atto, infine, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_2
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente grado di Parte_2
giudizio in favore del , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_2
che liquida in € 562,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Fabio D'Eliseo;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 29.10.2025
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