Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/05/2026, n. 17573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17573 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
NN ER ZI NE -relatrice- AS AT CO Mengoni Pia Verderosa
ha pronunciato la seguente
17573-26
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-Presidente -
Sent. n.
UP - 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1.WA CH, nato in [...] il [...] 2.UE NY PH, nato in [...] il [...] 3.SU AB, nato in [...] il [...] 4.EG EX, nato in [...] il [...] 5.YE VI, nato in [...] il [...] 6.OK TI, nato in [...] il [...] 7.OM RA, nato in [...] il [...] 8.IS KE, nato in [...] il [...] 9.HA UD AF, nato in [...] il [...] 10.MU OH, nato in [...] il [...]
R.G. 29532/2025
avverso la sentenza del 14/03/2024 della Corte di appello di Firenze;
udita la relazione svolta dalla consigliera ZI NE;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, che ha invocato: a) l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla posizione di HA UD AF, per avere il Tribunale riconosciuto nei suoi confronti la sussistenza delle attenuanti generiche, come correttamente attestato dalla Corte di appello che, tuttavia, nel nuovo calcolo della pena conseguente alla riqualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non ha tenuto conto della diminuzione conseguente al riconoscimento della attenuanti, incorrendo nella violazione del divieto di reformatio in peius;
b)declaratoria di inammissibilità dei ricorsi dei restanti imputati;
lette le note di udienza a firma del difensore degli imputati SU AB e IS KE, avv. RG Di Maio, che, nel riportarsi al ricorso e ai motivi proposti, ne ha invocato l'accoglimento; lette le conclusioni a firma del difensore degli imputati OK TI e OM RA, avv. Sivia Verrico, che, nel riportarsi al ricorso e ai motivi proposti, ne ha invocato l'accoglimento, nonché l'istanza di liquidazione delle competenze relativa all'attività prestata in favore dei propri assistiti, ammessi al Patrocinio a spese dello Stato come da decreto di ammissione depositato agli atti, rassegnata a mente dell'art. 82 d.P.R. 115/2002;
RITENUTO IN FATTO
1. Nel procedimento pendente, su appello degli imputati, avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Prato del 29 marzo 2022 che, tra gli altri e per quanto qui di interesse, aveva condannato:
1.WA CH, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni tre, mesi sei, giorni dieci di reclusione ed euro 15.667 di multa, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di cui al capo 2), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90, commessi il 2 e 15 ottobre, e il 4, 7, 25 e 26 novembre 2019; 2.UE NY PH, alla pena di anni quattro, mesi tre di reclusione ed euro 21.000 di multa, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di cui al capo 7), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, comma 1 e 4, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90, commessi il 14 ottobre, e il 5, 6 e 10 dicembre 2019; 3.SU AB, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 17.333 di multa in quanto riconosciuto colpevole dei
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delitti di cui al capo 5), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90, commessi il 16 e il 25 ottobre, e il 4, 13 3 il 21novembre 2019; 4.EG EX, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni tre, mesi cinque, giorni venti di reclusione ed euro 15.000 di multa, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di cui al capo 10), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90, commessi il 14, 19 e 21 ottobre 2019; 5.YE VI alla pena di anni quattro, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 21.333 di multa, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di cui al capo 9), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90, commessi il 16 e 21 ottobre, e il 7 e 13 novembre, e l'11 dicembre 2019; 6.OK TI, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni tre, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 18.000 di multa, in quanto riconosciuto colpevole del delitti di cui al capo 12), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, comma 1 e 4, e 80, comma 1, lett. 9), d.P.R. 309/90, commessi il 25 ottobre, e il 20 e 25 novembre, e il 14 dicembre 2019; e al capo 12bis), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, comma 4, e 80, comma 1, lett. 9), d.P.R. 309/90, commessi il 20 e 22 novembre 2019; 7.OM RA, alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 33.000 di multa, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di cui al capo 13), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90, commessi il 28 e 30 ottobre, e il 22, 25 e 28 novembre, il 16 dicembre 2019; 8.IS KE, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 16.000 di multa, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di cui al capo 6), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90, commessi il 3 ottobre, l'11 e il 13 novembre 2019; 9.HA UD AF, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni tre, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 16.000 di multa, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di cui al capo 17), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90, commessi il 14, 23, 27 e 28 novembre 2019; 10.MU OH, disapplicata la recidiva contestata alla pena di anni quattro, mesi uno e giorni dieci di reclusione e euro 19.333 di multa, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di cui al capo 18), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110
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cod.pen., 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90, commessi il 25 novembre e il 30 dicembre 2019, l'8 gennaio 2020; la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 14 marzo 2024, in parziale riforma della sentenza impugnata, riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta a:
1.WA CH, in mesi sette e giorni venti di reclusione ed euro 1.130 di multa (così risultante all'esito della correzione materiale disposta ex art. 130 cod. proc.pen. il 23 gennaio 2025);
2.UE NY PH, in mesi sette giorni venti di reclusione ed euro 1.130 multa (così risultante all'esito della correzione materiale disposta ex art. 130 cod.proc.pen. il 23 gennaio 2025);
3.SU AB, riconosciute le attenuanti generiche nella loro massima estensione in mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 953 di multa (così risultante all'esito della correzione materiale disposta ex art. 130 cod. proc.pen. il 23 gennaio 2025);
4.EG EX, in mesi sette di reclusione ed euro 1.070 di multa (così risultante all'esito della correzione materiale disposta ex art. 130 cod.proc.pen. il 23 gennaio 2025);
5.YE VI in mesi otto di reclusione ed euro 1.160 di multa (così risultante all'esito della correzione materiale disposta ex art. 130 cod.proc.pen. il 23 gennaio 2025);
6.OK TI, riconosciute le attenuanti generiche nella loro massima estensione in mesi otto di reclusione ed euro 1.013 di multa (così risultante all'esito della correzione materiale disposta ex art. 130 cod.proc.pen. il 23 gennaio 2025);
7.OM RA, in mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 1.220 di multa (così risultante all'esito della correzione materiale disposta ex art. 130 cod. proc.pen. il 23 gennaio 2025);
8.IS KE, riconosciute le attenuanti generiche nella loro massima estensione in mesi sei di reclusione ed euro 833 di multa (così risultante all'esito della correzione materiale disposta ex art. 130 cod.proc.pen. il 23 gennaio 2025);
9.HA UD AF, in mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 1.220 di multa (così risultante all'esito della correzione materiale disposta ex art. 130 cod. proc.pen. il 23 gennaio 2025); 10.MU OH, in mesi sei di reclusione ed euro 980 di multa (cosi risultante all'esito della correzione materiale disposta ex art. 130 cod. proc.pen. il 23 gennaio 2025);
confermando la sentenza nel resto.
2. Hanno proposto tempestivo ricorso, come di seguito:
2.1.WA CH, a mezzo del difensore di fiducia avv. Luca Ancona.
2.1.1. Col primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
4. Le cessioni contestate, cinque in tre mesi, si attestano in quantitativi ricompresi tra 0,41 e 0,36 grammi lordi;
l'incasso massimo entro i 75 euro, con un guadagno prudentemente ipotizzato di 37,5 euro. Richiama la difesa il dictum di Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020 Ud. (dep. 02/09/2020) Rv. 279499 02, relativamente al concetti di costo dello stupefacente e profitto delle cessioni in capo all'imputato, in tesi erroneamente sovrapposti con conseguente illogica ed apparente motivazione.
2.1.2. Col secondo motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica, in relazione alla mancata concessione dei benefici di legge. La motivazione è collettiva, indistintamente resa per tutti gli imputati con storie diverse, trattamenti penali diversi, contestazioni di imputazioni diverse. Lui non è clandestino;
è titolare di regolare permesso di soggiorno;
è incensurato;
ha un regolare rapporto di lavoro dal gennaio 2025; non ha nuove denunce negli ultimi cinque anni;
la motivazione è illogica anche in punto di non menzione:
2.1.3. Col terzo motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica, in relazione all'applicazione della misura di sicurezza ex art. 86 d.P.R. 309/90. Assume la difesa che la gravità dei fatti e la pena inflitta dal Tribunale -anni 3, mesi 6, giorni 10 più pena pecuniaria, giustificavano la misura;
la riqualificazione operata dalla Corte di appello con la conseguente rideterminazione della pena, mesi sette e giorni venti di reclusione ed euro 1.130 di multa, non la giustificano più.
2.2.UE NY PH a mezzo del difensore di fiducia avv. Luca Ancona:
2.2.1. Col primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Assume la difesa che le attenuanti erano state negate in primo grado in quanto la detenzione, in carcere, per altre cause, era stata ritenuta chiaro indice della sua tendenza criminosa. Il motivo di appello sul punto era stato giustificato con la
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formale incensuratezza (deve valere il principio di non colpevolezza in ordine al fatto per cui la carcerazione preventiva era stata revocata), e con la giovane età, le condizioni sociali e familiari disagiate, la necessità di adeguare la pena al caso concreto. Le motivazioni della Corte, semplicemente adesive a quelle del primo grado, sarebbero apparenti.
2.2.2. Col secondo motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
4. Per la esplicitazione delle ragioni addotte, in quanto assolutamente sovrapponibili, si fa rinvio al § 2.1.1 della trattazione del ricorso proposto, dal medesimo avv. Ancona, nell'interesse del coimputato ricorrente WA CH.
2.2.3. Col terzo motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica, in relazione alla mancata concessione dei benefici di legge, sospensione condizionale della pena e non menzione. La condanna, in primo grado, alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione oltre euro 21.000 di multa li rendeva improponibili. La rideterminazione della pena, previa riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nella misura di mesi sette di reclusione ed euro 1.130 di multa, consentiva alla difesa, in appello, di invocarli, come avvenuto, sulla scorta di incensuratezza, qualificazione del fatto come di lieve entità, impossibilità di prognosi di recidivanza. La motivazione resa dalla Corte di appello è collettiva, indistintamente resa per tutti gli imputati con storie diverse, trattamenti penali diversi, contestazioni di imputazioni diverse, dunque apparente. L'imputato non è clandestino, ha regolare permesso di soggiorno, è incensurato, ha un regolare rapporto di lavoro dal gennaio 2025, non ha riportato nuove denunce negli ultimi cinque anni. illogica è la motivazione anche in punto di non menzione. Per la esplicitazione delle ragioni addotte, in quanto assolutamente sovrapponibili, si fa rinvio al § 2.1.2. della trattazione del ricorso proposto, dal medesimo avv. Ancona, nell'interesse del coimputato ricorrente WA CH.
2.2.4. Col quarto motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica, in relazione all'applicazione della misura di sicurezza ex art. 86 d.P.R. 309/90.
Assume la difesa che la gravità dei fatti e la pena inflitta dal Tribunale -anni 4, mesi 3 più pena pecuniaria, giustificavano la misura;
la riqualificazione operata dalla Corte di appello con la conseguente rideterminazione della pena, in anni 222 non la giustifica più.
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mesi sith eff. 2
Per la esplicitazione delle ragioni addotte, in quanto assolutamente sovrapponibili, si fa rinvio al § 2.1.3 della trattazione del ricorso proposto, dal medesimo avv. Ancona, nell'interesse del coimputato ricorrente WA CH.
2.3.SU AB, a mezzo del difensore di fiducia, avv. RG di Maio:
2.3.1. Col primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica e generica, in relazione alla mancata concessione dei benefici di legge. La motivazione è collettiva, indistintamente resa per tutti gli imputati con storie diverse, trattamenti penali diversi, contestazioni di imputazioni diverse. Contrasta con la riqualificazione giuridica operata;
non indaga, né motiva, sul permanere o meno dello stato di incensuratezza.
2.3.2. Col secondo motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica, in relazione all'applicazione della misura di sicurezza ex art. 86 d.P.R. 309/90. La pena applicata dal Tribunale nella misura di anni tre, mesi otto, di reclusione e alla pena di euro 17.333 di multa, giustificava la misura;
la riqualificazione operata dalla Corte di appello e la rideterminazione della pena, conseguente anche al diverso più favorevole giudizio di valenza delle attenuanti, in mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 953 di multa non la giustifica più. La motivazione resa per il suo mantenimento (ancorata ad assenza di lecita attività lavorativa, conseguente affermazione dell'attività di spaccio quale forma di sostentamento, pericolosità sociale risultante dall'assenza di uno stabile collegamento sul territorio) non reggerebbe al confronto con il pregresso accertamento, di pericolosità in concreto, basata sulla differente, più grave, imputazione.
2.4.EG EX, a mezzo del difensore di fiducia Luca Ancona:
2.4.1. Col primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
4. Per la esplicitazione delle ragioni addotte, in quanto assolutamente sovrapponibili, si fa rinvio al 5 2.1.1 della trattazione del ricorso proposto, dal medesimo avv. Ancona, nell'interesse del coimputato ricorrente WA CH.
2.4.2. Col secondo motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica, in relazione alla mancata concessione dei benefici di legge. Per la esplicitazione delle ragioni addotte, in quanto assolutamente sovrapponibili, si fa rinvio al 2.1.2 della trattazione del ricorso proposto, dal medesimo avv. Ancona, nell'interesse del coimputato ricorrente WA CH.
2.4.3. Col terzo motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica, in relazione all'applicazione della misura di sicurezza ex art. 86 d.P.R. 309/90. Per la esplicitazione delle ragioni addotte, in quanto assolutamente sovrapponibili, si fa rinvio al § 2.1.3 della trattazione del ricorso proposto, dal medesimo avv. Ancona, nell'interesse del coimputato ricorrente WA CH.
2.5.YE VI, a mezzo del difensore di fiducia Luca Ancona:
2.5.1. Col primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Assume la difesa che le attenuanti erano state negate in primo grado per il non corretto comportamento tenuto durante l'esecuzione della misura cautelare disposta per questa causa. Il motivo di appello sul punto era stato giustificato con la incensuratezza formale, la giovane età dell'imputato, le condizioni di vita sociale e familiare disagiate, la necessità di adeguare la pena al caso concreto e l'impossibilità di ancorare il diniego a comportamento successivo al momento di commissione del fatto. Le motivazioni della Corte, laconiche, semplicemente adesive a quelle del primo grado, sarebbero apparenti.
2.5.2. Col secondo motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
4. Per la esplicitazione delle ragioni addotte, in quanto assolutamente sovrapponibili, si fa rinvio al § 2.1.1 della trattazione del ricorso proposto, dal medesimo avv. Ancona, nell'interesse del coimputato ricorrente WA CH.
2.5.3. Col terzo motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica, in relazione alla mancata concessione del benefici di legge, sospensione condizionale della pena e non menzione.
Per la esplicitazione delle ragioni addotte, in quanto assolutamente sovrapponibili, si fa rinvio al § 2.1.2. della trattazione del ricorso proposto, dal medesimo avv. Ancona, nell'interesse del coimputato ricorrente WA CH.
2.5.4. Col quarto motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica, in relazione all'applicazione della misura di sicurezza ex art. 86 d.P.R. 309/90. Assume la difesa che la gravità dei fatti e la pena inflitta dal Tribunale -anni 4, mesi 3 giorni dieci di reclusione, più pena pecuniaria, giustificavano la misura;
la riqualificazione operata dalla Corte di appello con la conseguente rideterminazione della pena, in mesi otto di reclusione ed euro 1.160 di multa, non la giustifica più. Per la esplicitazione delle ragioni addotte, in quanto assolutamente sovrapponibili, si fa rinvio al § 2.1.3 della trattazione del ricorso proposto, dal medesimo avv. Ancona, nell'interesse del coimputato ricorrente WA CH.
2.6. OK TI, e 2.7.OM RA, a mezzo del difensore di fiducia, Silvia Verrico:
2.6.1 e 2.7.1. Per entrambi denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione di legge penale, violazione di legge e vizio di motivazione, asseritamente mancante, in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen.. Per la esplicitazione delle ragioni addotte, benché questa volta anche sotto il profilo della violazione di legge, in quanto assolutamente sovrapponibili, si fa rinvio al § 2.1.1 della trattazione del ricorso proposto nell'interesse del coimputato ricorrente WA CH., 2.7.2. Per il solo OM RA denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione di legge penale, violazione di legge e vizio di motivazione, asseritamente mancante, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il Tribunale le aveva negate sulla scorta della misura cautelare in corso per altra causa, da tanto inferendo pericolosità sociale e mancato merito dell'imputato. Il mancato riconoscimento è stato confermato dalla Corte di appello con motivazione laconica e sostanzialmente apparente, nonostante l'allegazione, da parte della difesa, di evidenze favorevoli: assoluta indigenza del prevenuto, stato di tossicodipendenza avanzato, mancanza di riferimenti nazionali sul territorio italiano, e delle quali manca una reale presa in carico.
2.6.2. e 2.7.3. Per entrambi denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente
illogica, in relazione all'applicazione della misura di sicurezza ex art. 86 d.P.R. 309/90. Denuncia in particolare che, nel punto in cui conferma la misura di sicurezza dell'espulsione, la sentenza impugnata sia completamente priva di motivazione, basandosi sulla mera chiosa di stile, in dispositivo: «conferma nel resto». Prospetta, altresì, l'ipotesi che -tenuto conto della pena in concreto applicata - la misura di sicurezza non sarebbe applicabile, per analogia con quanto disposto in materia di patteggiamento.
2.8.IS KE, a mezzo del difensore di fiducia, RG Di Maio:
2.8.1. Col primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica e generica, in relazione alla mancata concessione dei benefici di legge. La motivazione è collettiva, indistintamente resa per tutti gli imputati con storie diverse, trattamenti penali diversi, contestazioni di imputazioni diverse. Contrasta con la riqualificazione giuridica operata;
non indaga, né motiva, sul permanere o meno dello stato di incensuratezza.
2.8.2. Col secondo motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica, in relazione all'applicazione della misura di sicurezza ex art. 86 d.P.R. 309/90. La pena applicata dal Tribunale giustificava la misura;
la riqualificazione operata dalla Corte di appello e la rideterminazione della pena, conseguente anche al diverso più favorevole giudizio di valenza delle attenuanti non la giustifica più. La motivazione resa per il suo mantenimento (ancorata ad assenza di lecita attività lavorativa, conseguente affermazione dell'attività di spaccio quale forma di sostentamento, pericolosità sociale risultante dall'assenza di uno stabile collegamento sul territorio) non reggerebbe al confronto con il pregresso accertamento, di pericolosità in concreto, basata sulla differente, più grave, imputazione.
2.9.HA UD AF e 2.10.MU OH, hanno proposto ricorso a mezzo del difensore di fiducia, HA NA Paglia:
2.9.1. La difesa denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen., in relazione all'art. 62-bis cod.pen. e 597, comma 3, cod.proc.pen., per violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento alla pena inflitta all' HA, essendo il trattamento sanzionatorio stato determinato senza operare la riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche già ritenute dal Tribunale.
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2.10.1. La difesa denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc.pen., erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in favore di MU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono tutti inammissibili, ad eccezione di quello proposto nell'interesse di HA UD AF nei limiti di seguito indicati.
Ricorso di WA CH
1. Condannato, in primo grado, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni tre, mesi sel, giorni dieci di reclusione ed euro 15.667 di multa, in quanto colpevole dei delitti di cui al capo 2), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90, commessi il 2 e 15 ottobre, e il 4, 7, 25 e 26 novembre 2019, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata (riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), ha rideterminato la pena inflitta in mesi sette e giorni venti di reclusione ed euro 1.130 di multa (così risultante all'esito della correzione materiale disposta ex art. 130 cod. proc.pen. il 23 gennaio 2025).
2. Col primo motivo di ricorso la difesa contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.. Il tema dell'art. 62 n. 4 c.p., è stato proposto dai ricorsi nell'interesse di WA CH, UE NY PH, LE EX, YE VI, OK TI e OM RA, accomunati nel rilevare, da un lato, l'incongruenza fra l'avvenuto riconoscimento della "lieve entità" dei fatti ex art. 73, c. 5, DPR 309/90 e il mancato riconoscimento della "speciale tenuità" del lucro ex art. 62 n. 4 c.p.; dall'altro lato, l'inadeguata considerazione dell'effettivo scarso profitto conseguito per le singole cessioni di stupefacente.
2.1. La Corte di appello, espressamente investita della questione del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen., ha ritenuto di negarla atteso che il numero delle cessioni effettuate dietro corrispettivo di denaro non può integrare un lucro di speciale tenuità, avuto riguardo al costo richiesto dagli appellanti per ogni singola dose di eroina e marijuana ceduta».
2.2. La sentenza impugnata, da leggere organicamente (Sez. 1, n. 20030 dei18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 01), anche avendo riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 73, c. 5, DPR 309/90, ha tenuto in debito conto la dimostrata
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peculiare disponibilità di sostanze stupefacenti da parte degli imputati e il loro ruolo "non come ultimo anello della catena criminale" - nella piazza di spaccio. Si legge, infatti, alla pagina 10, che «Dalle indagini eseguite dalla polizia giudiziaria in modo capillare, continuativo e con dispiego di importanti mezzi Investigativi, emergeva la responsabilità degli odierni appellanti con riferimento ad una attività di spaccio continuativa, di sostanze eterogenee, sia appartenenti alle cosiddette droghe pesanti sia alle droghe leggere, posta in essere in una zona dedicata e conosciuta quale piazza di spaccio. [...]. Sullo sfondo degli accertamenti investigativi appare configurarsi una situazione, in concreto, di maggior spessore criminale;
tuttavia, il metro di valutazione giuridica deve ancorarsi ai fatti di reato accertati che, nel caso di specie, assurgono a singole cessioni di dosi nel numero di episodi inferiori alla decina per ciascun imputato». Questi aspetti, espressione dell'entità del danno criminale, sono stati esplicitati in motivazione e ritenuti, unitamente alla frequenza delle cessioni a titolo oneroso - espressione del lucro (perseguito o conseguito), ostativi al riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62, n. 4, c.p.. Il motivo, in realtà, sovrappone concetti diversi. Viene in proposito in rilievo proprio l'insegnamento della giurisprudenza delle Sezioni unite citata dai ricorrenti, che ha chiarito i differenti piani su cui operano le fattispecie dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e dell'art. 62, n. 4, cod.pen., piani che, se ne consentono l'applicazione congiunta, non ne comportano alcuna necessaria implicazione reciproca, poiché se la "lieve entità" richiede una valutazione unitaria del fatto, la "speciale tenuità" verte sui due diversi aspetti del lucro e del danno". Infatti, mentre la valutazione della "lieve entità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 è relativa alla condotta -avuto riguardo ai mezzi, alla modalità e alle circostanze dell'azione- e all'oggetto materiale del reato -in relazione alla qualità e quantità delle sostanze-, la verifica della "speciale tenuità", rilevante per il riconoscimento dell'attenuante di cui alla seconda parte dell'art. 62, n. 4 cod. pen., attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato. Si tratta quindi, di valutazioni focalizzate su elementi tra loro ontologicamente distinti, ancorché in astratto suscettibili di convergere nell'accertamento del complessivo disvalore del fatto storico. Si tratta, inoltre, in ogni caso, di valutazioni di diversa natura e diverso grado: la prima, attinente alla "lieve entità del fatto" è unitaria e complessiva, non scandita da un ordine gerarchico degli elementi allo scopo rilevanti, per ciascuno dei quali è possibile un giudizio di parziale o totale compensazione (così, da ultimo, con
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riferimento alla nuova fattispecie autonoma di reato, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, [...], Rv. 274076); la seconda, relativa alla "speciale tenuità" del lucro e dell'offesa, indica due temi specifici e distinti, suscettibili di opposte conclusioni nel medesimo caso di specie e ancorati ad un parametro di maggiore intensità e pregnanza rispetto a quello rilevante per l'integrazione della fattispecie
"lieve".
2.3. La valutazione complessivamente svolta dalla Corte di merito è, perciò, logica Fagionevole, priva di incoerenze e conforme ai principi indicati dalla giurisprudenza richiamata dai ricorrenti (S.U. n. 24990/20 Dabo). E', dunque, immune dalle censure denunciate. E, comunque, è inammissibile la prospettazione del ricorso, nella parte in cui le argomentazioni, peraltro ipotetiche, impingono nel merito delle questioni di 'cassa' e della esatta consistenza del guadagno concretamente conseguito dal ricorrente, questioni che, in quanto 'di fatto', ed implicanti una rivalutazione del merito delle consistenze probatorie, non sono prospettabili in questa sede.
2.4. Il motivo, in parte inammissibile, è, nella sua totalità, manifestamente infondato.
3. Col secondo motivo la difesa contesta la mancata concessione del benefici di legge (sospensione condizionale della pena e non menzione). Il tema è stato proposto, nei medesimi termini, dai ricorsi proposti nell'interesse di WA CH, UE NY PH, SU AB, EG EX, YE VI, IS KE.
3.1. La Corte di appello, cui erano stati richiesti il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, ha ritenuto non «concedibile la sospensione condizionale della pena, atteso che, dalla personalità degli imputati, anche per quelli formalmente incensurati, non si può trarre una prognosi di astensione dal futuro dalla commissione di ulteriori reti della medesima specie, rilevato che gli odierni appellanti -tutti irregolari sul territorio- non svolgono alcuna attività lavorativa lecita, per cui è ragionevole ritenere che gli stessi traggano il loro sostentamento, esclusivamente, dalla illecita attività di spaccio, inoltre la disponibilità continuativa di sostanza stupefacente lascia ritenere che gli stessi abbiano dei canali di approvvigionamento privilegiati nel mondo del traffico degli stupefacenti, tutti indici che portano a ritenere infausta la prognosi di astensione. Parimenti non si ritiene concedibile il beneficio della non menzione della condanna alla luce della tipologia di reato, della continuatività delle condotte e personalità degli appellanti per quanto già sopra osservato».
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3.2. Premesso quanto già osservato a proposito della necessaria lettura organica della sentenza impugnata (Sez. I, n. 20030 dei18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01), si rileva che la contestazione relativa alla motivazione di fatto collettiva, priva della necessaria specificità, non coglie nel segno. Sul punto si richiama la giurisprudenza che ha ritenuto che la c.d. "motivazione collettiva" non violi l'obbligo di individualizzazione delle decisioni nei casi in cui la sovrapponibilità delle situazioni consenta anche una sovrapponibilità delle argomentazioni (Sez. 2, n. 5566 dei16/01/2014, Di, Rv. 258273-01; Sez. 6, n. 28622, del 24/05/2022), in ipotesi, come quella in esame, nelle quali il giudice di merito abbia accertato l'identità delle posizioni soggettive esaminate ed adeguatamente argomentato le ragioni della decisione per i soggetti interessati.
3.3. Sul punto sono comunque inammissibili le diverse prospettazioni fornite nel ricorso per la posizione di NWAEBI CH, perché fondate su circostanze nuove, non prospettate né prospettabili alla Corte d'appello che ha deciso all'udienza del 14/03/24, senza poter quindi prendere in esame fatti e documenti successivi a tale data: il permesso di soggiorno rilasciato il 15/04/2024 (v. prenotazione per il rinnovo allegata al ricorso) e l'assunzione lavorativa del gennaio 2025. 3.4. Corretta è dunque la motivazione resa dalla Corte di merito, e il motivo, che richiede rivalutazione di considerazioni di merito, è, nella parte relativa, inammissibile, e, comunque, manifestamente infondato.
4. Col terzo motivo la difesa si duole della applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. 309/90. 4.1. Il motivo è estraneo a quelli prospettati in appello (relativi 1) al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella lor massima estensione, 2) al negato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., 3) ai benefici di legge, sospensione condizione della pena e non menzione).
4.2. E', perciò, inammissibile. Tale è il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede -come nella specie- alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex multis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, [...], Rv. 270627-01).
Ricorso di UE NY PH
а
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1. Condannato, in primo grado, alla pena di anni quattro, mesi tre di reclusione ed euro 21.000 di multa, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di cui al capo 7), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, comma 1 e 4, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90, commessi il 14 ottobre, e il 5, 6 e 10 dicembre 2019, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta in mesi sette di reclusione ed euro 1.130 di multa.
2. Col primo motivo di ricorso la difesa contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.1. La Corte di appello ha ritenuto di non concederle, ritenendo condivisibile la sentenza del Tribunale sul punto. In questa prospettiva, può ritenersi congrua la motivazione del diniego fondata sui precedenti giudiziari con relativa sottoposizione nel medesimo periodo a misure cautelari per tali diversi procedimenti.
2.2. Questa Corte ritiene che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci;
Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [...], Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [...]; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, [...]; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, [...]), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, [...]). Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia
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inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, [...]; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, [...], Rv 242419). Rileva altresì la Corte che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [...], Rv. 283489 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01)». La concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 7, Ord. n. 10291 del 09/01/2024, Mele, n.m.; Sez. 5, n. 2504 del 27/11/2023, dep. 2024, [...], n.m.; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, [...], Rv. 275440-01; Sez. 3, n. 9836 del 9 marzo 2016, [...], Rv. 266460-01).
2.3. La motivazione resa, sinteticamente, ma efficacemente, è coerente con le suesposte premesse, e, nella irrilevanza delle emergenze addotte -giovane età, condizioni sociali e familiari disagiate, necessità di adeguare la pena al caso concreto- di cui non risulta l'efficacia ai fini invocati, è corretta e sufficiente nella parte in cui ha valorizzato precedenti giudiziari con relativa sottoposizione nel medesimo periodo a misure cautelari per tali diversi procedimenti.
2.4. Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
3. Il secondo motivo censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.. 3.1. Si possono richiamare, integralmente, in questa sede, le argomentazioni svolte al §§ 2, 2.1., 2.2., 2.3. e 2.4. della parte motiva relativa alla trattazione del ricorso proposto nell'interesse di WA CH, che conducono alla medesima valutazione di manifesta infondatezza.
4. Col terzo motivo la difesa censura la mancata concessione dei benefici di legge.
4.1. Il motivo è estraneo a quelli prospettati in appello (relativi 1) riqualificazione della imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, 2) al mancato
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riconoscimento delle attenuanti generiche nella lor massima estensione, 3) al negato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen).
4.2. E', perciò, inammissibile. Tale è il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede -come nella specie- alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex multis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, [...], Rv. 270627-01).
5. Col quarto motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica, in relazione all'applicazione della misura di sicurezza ex art. 86 d.P.R. 309/90. 5.1. Il motivo è estraneo a quelli prospettati in appello (relativi 1) riqualificazione della imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, 2)1 mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella lor massima estensione, 3)al negato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen).
5.2. E', perciò, inammissibile. Si rinvia a quanto argomentato al superiore § 4.2..
Ricorso di SU AB
1. Condannato, in primo grado, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 17.333 di multa in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di cui al capo 5), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90, commessi il 16 e il 25 ottobre, e il 4, 13 3 il 21novembre 2019, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e riconosciute le attenuanti generiche nella loro massima estensione, ha rideterminato la pena in mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 953 di multa.
2. Il primo motivo è svolto con riferimento alla mancata concessione dei benefici di legge, sospensione condizionale della pena e non menzione.
2.1. Il motivo è estraneo a quelli prospettati in appello (relativi 1) riqualificazione della imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione,
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3)eccessività della pena, 4) negato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen).
5.2. E', perciò, inammissibile. Si rinvia alla motivazione in questa sede resa al § 4.2. della trattazione del ricorso del coimputato ricorrente UE NY PH.
3. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. 309/90. Il motivo è comune ai ricorrenti WA CH, UE NY PH, SU AB, EG EX, YE VI, OK TI, OM RA, IS KE, e svolto coi medesimi argomenti.
3.1. La Corte di appello ha, al proposito, argomentato di condividere l'applicazione della stessa disposta dal Tribunale nei confronti di tutti gli imputati considerando che gli stessi *tutti soggetti privi di lecita attività lavorativa, appaiono trarre il proprio sostentamento dalla continuativa attività di spaccio posta in essere, così dimostrando una concreta pericolosità sociale attestata anche dai precedenti di polizia specifici. Inoltre, nessuno degli imputati, -né in sede di primo grado né in sede di appello ha provato di avere uno stabile collegamento familiare sul territorio dello Stato, circostanza che, per un principio di logica della vicinanza della prova, avrebbe dovuto rientrare nell'onere probatorio degli appellanti».
3.2. La difesa ne lamenta l'illogicità nella parte in cui l'ha confermata solo in considerazione della mancanza di attività lavorativa degli imputati e senza tenere conto del riconoscimento della più lieve ipotesi dell'art. 73, c. 5, DPR 309/90. 3.3. Si rammenta che la misura di sicurezza dell'art. 86 DPR 309/90 è compatibile con l'ipotesi di lieve entità sanzionata dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Si osserva, poi, che la sentenza impugnata (ultimo capoverso p. 11), in coerenza con i principi indicati dalla giurisprudenza, ha riconosciuto la pericolosità degli imputati, tenendo conto di una pluralità di elementi, fra cui l'assenza di una lecita attività lavorativa (Sez. 1, n. 23826 del 26/06/2020, [...], Rv. 279987-01), la protratta continuativa attività di spaccio, i precedenti di polizia specifici e l'assenza di comprovati legami familiari sul territorio italiano (Sez. 3, n. 10749 del 07/02/2023, [...], Rv. 284317-01).
3.4. Seppure in maniera concisa, la Corte di merito ha quindi fornito una motivazione adeguata e coerente, che non presenta criticità valutabili in sede di legittimità.
3.5. Il motivo è manifestamente infondato.
Ricorso di EG EX
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1. Condannato, in primo grado, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni tre, mesi cinque, giorni venti di reclusione ed euro 15.000 di multa, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di cui al capo 10), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. 9), d.P.R. 309/90, commessi il 14, 19 e 21 ottobre 2019, la Corte di appello, riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta in mesi sette di reclusione ed euro 1.070 di multa.
2. Col primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
4.
2.1. Il presente motivo di ricorso è stato svolto coi medesimi argomenti nell'interesse di WA CH, UE NY PH, YE VI, OK TI, OM RA, e già analizzato e deciso in prima battuta, con argomentazioni esportabili anche con riguardo alla posizione dell'odierno ricorrente, nel trattare il ricorso proposto nell'interesse di WA CH.
2.2. Può, dunque, nella sovrapponibilità delle argomentazioni da svolgere, richiamarsi in questa sede integralmente quanto già dedotto ai §§ 2, e 2.1, 2.2., 2.3., 2.4., della motivazione resa a proposito del coimputato ricorrente WA CH.
2.3. Si ribadisce anche in questo caso la manifesta infondatezza del motivo nel suo complesso.
3. Col secondo motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica, in relazione alla mancata concessione del benefici di legge (sospensione condizionale della pena e non menzione).
3.1. Come già anticipato il motivo, comune ai ricorrenti, WA CH, UE NY PH, SU AB, EG EX, YE VI, IS KE, e svolto coi medesimi argomenti, consente, nella sovrapponibilità delle argomentazioni da svolgere, di richiamare in questa sede integralmente quanto già dedotto ai §§ 3, 3.1., 3.2. della motivazione resa a proposito del coimputato ricorrente WA CH.
3.2. Ne consegue la manifesta infondatezza.
4. Col terzo motivo di ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente
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illogica, in relazione all'applicazione della misura di sicurezza ex art. 86 d.P.R. 309/90. 4.1. Come già anticipato il motivo è comune a WA CH, UE NY PH, SU AB, EG EX, YE VI, OK TI, OM RA, IS KE, e svolto coi medesimi argomenti.
4.2. Può, dunque, nella sovrapponibilità delle argomentazioni da svolgere, richiamarsi in questa sede integralmente quanto già dedotto ai §§ 3, 3.1., 3.2., della motivazione resa a proposito del coimputato ricorrente SU AB, con il medesimo esito di valutazione di manifesta infondatezza del motivo.
Ricorso di YE VI
1. Condannato, in primo grado, alla pena di anni quattro, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 21.333 di multa, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di cui al capo 9), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90, commessi il 16 e 21 ottobre, e il 7 e 13 novembre, e l'11 dicembre 2019, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, riqualificata l'originaria imputazione al sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro 1.160 di multa.
2. Col primo motivo censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.1. Assume la difesa che le attenuanti erano state negate in primo grado per il non corretto comportamento tenuto durante l'esecuzione della misura cautelare disposta per questa causa. Il motivo di appello sul punto era stato giustificato con la incensuratezza formale, la giovane età dell'imputato, le condizioni di vita sociale e familiare disagiate, la necessità di adeguare la pena al caso concreto e l'impossibilità di ancorare il diniego a comportamento successivo al momento di commissione del fatto.
2.2. Si rinvia, per quanto in astratto concerne il riconoscimento delle attenuanti generiche, a quanto significato al § 2.2. della trattazione del ricorso proposto nell'interesse di UE NY PH.
2.2. Ciò premesso può ritenersi congrua la motivazione del diniego fondata sulla condotta comunque endo-processuale del ricorrente, in assenza di elementi di segno contrario positivamente valutabili. La motivazione resa, sinteticamente, ma efficacemente, è coerente con la suesposte premesse, e, nella irrilevanza delle emergenze addotte -giovane età, condizioni sociali e familiari disagiate, necessità di adeguare la pena al caso
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concreto- di cui non risulta l'efficacia ai fini invocati, è corretta e sufficiente anche nella parte in cui ha valorizzato la condotta tenuta in costanza della misura cautelare patita per questo procedimento, e, comunque, le ripetute violazioni delle misure cautelari a lui applicate. E' consolidato l'orientamento di questa Corte, secondo cui, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, nn. 1) e 3), cod. pen., il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche come in caso affermativo - alla misura della riduzione di pena, deve tenere conto anche della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere (Sez. 3, n. 27964 del 19/03/2019, [...]; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, [...], sia pur riguardante la sola ipotesi di condotta positiva;
Sez. 6, n. 17240 del 16/10/1989, [...]). Si rammenta che è stato affermato che «deve ritenersi, in accordo con l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di questa Corte Suprema, legittima la doppia valutazione dello stesso elemento, purché operata a fini diversi e, proprio in relazione ai rapporti tra commisurazione della pena in senso stretto e attenuanti generiche, la maggioranza delle sentenze di questo Supremo Collegio ritiene che gli elementi indicati dall'art. 133 c.p. possano essere presi in considerazione dal giudice sia per determinare la pena base, sia per concedere o escludere le attenuanti generiche (Sez. IV, n 35930 del 27.06.02,; in precedenza, cfr. Cass. 13.01.84, in Riv. pen. 1985, 93; Cass. 23.11.83, ivi, 1984, 858; Cass. 07.07.82, ivi 1983, 635). Sulla base di tali considerazioni, si è affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità». La Corte d'appello, nel denegare le attenuanti generiche, si è dunque conformata all'orientamento di legittimità, per il quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 Ud. (dep. 12/08/2020) Rv. 279549 - 02, e ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, [...]).
2.3. Il motivo è, dunque, manifestamente infondato.
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3. Quanto alla attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen., il motivo di ricorso è stato svolto coi medesimi argomenti nell'interesse di WA CH, UE NY PH, YE VI, OK TI, OM RA, e già analizzato e deciso in prima battuta, con argomentazioni esportabili anche con riguardo alla posizione dell'odierno ricorrente, nel trattare il ricorso proposto nell'interesse di WA CH.
3.1. Può, dunque, nella sovrapponibilità delle argomentazioni da svolgere, richiamarsi in questa sede integralmente quanto già dedotto ai §§ 2, e 2.1, 2.2., 2.3., 2.4., della motivazione resa a proposito del coimputato ricorrente WA CH.
3.2. Si ribadisce anche in questo caso la manifesta infondatezza del motivo nel suo complesso.
4. Il terzo motivo attiene alla negazione dei benefici di legge.
4.1. Come già anticipato il motivo, comune al ricorrenti, WA CH, UE NY PH, SU AB, EG EX, YE VI, IS KE, e svolto coi medesimi argomenti, consente, nella sovrapponibilità delle argomentazioni da svolgere, di richiamare in questa sede integralmente quanto già dedotto ai §§ 3, 3.1., 3.2. della motivazione resa a proposito del coimputato ricorrente WA CH.
4.2. Ne consegue la sua manifesta infondatezza.
5. Il quarto motivo attiene alla misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. 309/90. 5.1. Come già anticipato il motivo è comune a WA CH, UE NY PH, SU AB, EG EX, YE VI, OK TI, OM RA, IS KE, e svolto coi medesimi argomenti.
5.2. Può, dunque, nella sovrapponibilità delle argomentazioni da svolgere, richiamarsi in questa sede integralmente quanto già dedotto ai §§ 3, 3.1., 3.2., della motivazione resa a proposito del coimputato ricorrente SU AB, con il medesimo esito di valutazione di manifesta infondatezza del motivo.
Ricorsi di OK TI e OM RA
1. Condannati, in primo grado,
-OK TI, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni tre, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 18.000 di multa, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di cui al capo 12), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73,
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comma 1 e 4, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90, commessi il 25 ottobre, e il 20 e 25 novembre, e il 14 dicembre 2019; e al capo 12bis), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, comma 4, e 80, comma 1, lett. 9), d.P.R. 309/90, commessi il 20 e 22 novembre 2019,
e
-OM RA, alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 33.000 di multa, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di cui al capo 13), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90, commessi il 28 e 30 ottobre, e il 22, 25 e 28 novembre, il 16 dicembre 2019 la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta a -OK, riconosciute le attenuanti generiche nella loro massima estensione, in mesi otto di reclusione ed euro 1.013 di multa
e
-OM in mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 1.220 di multa.
2. Il primo motivo, proposto nell'interesse di entrambi, attiene al confermato diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen.. 2.1. Si possono richiamare, integralmente, in questa sede, le argomentazioni svolte ai §§ 2, 2.1., 2.2., 2.3. e 2.4. della parte motiva relativa alla trattazione del ricorso proposto nell'interesse di WA CH, che conducono alla medesima valutazione di manifesta infondatezza.
3. Il secondo motivo, proposto nel solo interesse di OM, attiene al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3.1. Si rinvia, per la sovrapponibilità degli argomenti, a quanto significato ai §§ 2.2., 2.3. e 2.4., della trattazione del ricorso proposto nell'interesse di UE NY PH, e, con riferimento alla condotta successiva al delitto per cui è processo, alle considerazioni tutte svolte a proposito del coimputato ricorrente YE, al § 2.2. della trattazione del relativo ricorso.
3.2. Ne consegue l'infondatezza manifesta del motivo.
4. Il terzo motivo attiene alla disposta misura di sicurezza.
4.1. Si rinvia, per la sovrapponibilità degli argomenti, a quanto significato ai §§ 3, 3.1., 3.2., 3.3., della trattazione del ricorso proposto nell'interesse di SU.
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4.2. Deve aggiungersi, soltanto, che l'inapplicabilità delle misure di sicurezza stabilita dall'art. 445, comma 1, cod.proc.pen., è propria del trattamento premiale speciale legato alla peculiarità del patteggiamento, e non ne consente alcuna applicazione analogica, sicché non si può porre tale questione nel caso concreto, definito con rito abbreviato.
4.3. Il motivo è, dunque, manifestamente infondato.
Ricorso di IS KE
1.Condannato, in primo grado, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 16.000 di multa, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di cui al capo 6), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90, commessi il 3 ottobre, l'11 e il 13 novembre 2019, la Corte di appello, riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e riconosciute le attenuanti generiche nella loro massima estensione ha rideterminato la pena inflitta in mesi sei di reclusione ed euro 833 di multa.
2. Il primo motivo censura la mancata concessione dei benefici di legge.
2.1. Il motivo è estraneo a quelli prospettati in appello (relativi 1) riqualificazione della imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, 3)eccessività della pena, 4) negato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen).
5.2. E', perciò, inammissibile. Si rinvia alla motivazione in questa sede resa al § 4.2. della trattazione del ricorso del coimputato ricorrente UE NY PH.
3. Il secondo motivo censura l'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. 309/90. 3.1. Il motivo è comune ai ricorrenti WA CH, UE NY PH, SU AB, EG EX, YE VI, OK TI, OM RA, IS KE, e svolto coi medesimi argomenti.
3.2. Può, dunque, nella sovrapponibilità delle argomentazioni da svolgere, richiamarsi in questa sede integralmente quanto già dedotto ai §§ 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. della motivazione resa in relazione al ricorso di SU.
3.3. il motivo è dunque manifestamente infondato.
Ricorsi di HA UD AF e MU OH
Ө
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1.Condannati, in primo grado,
-HA UD AF, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni tre, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 16.000 di multa, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di cui al capo 17), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. 9), d.P.R. 309/90, commessi il 14, 23, 27 e 28 novembre 2019
e
-MU OH, disapplicata la recidiva contestata alla pena di anni quattro, mesi uno e giorni dieci di reclusione e euro 19.333 di multa, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di cui al capo 18), p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90, commessi il 25 novembre e il 30 dicembre 2019, 1'8 gennaio 2020 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata, riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta a -HA UD AF, in mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 1.220 di multa
e
MU OH, in mesi sei di reclusione ed euro 980 di multa.
2. Denuncia la difesa, col primo motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c). cod.proc.pen., in relazione all'art. 62 bis cod.pen. e 597, comma 3, cod. proc.pen., per violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla posizione di HA.
2.1. Il giudice di primo grado, ritenuta la fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutte le cessioni contestate, e concesse le attenuanti generiche, aveva irrogato la pena finale di anni tre, mesi sei giorni venti di reclusione ed euro 16.000 di multa, muovendo dalla pena base di anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa per il reato più grave, individuato in quello corrispondente alla singola cessione avente maggior quantitativo di eroina, pena ridotta, per il concorso della attenuanti generiche sia pure non nella loro massima estensione, ad anni cinque di reclusione ed euro 20.000 di multa, aumentata per la continuazione e poi ridotta per il rito fino alla misura, finale, sopra indicata. Pronunciandosi a seguito di atto di appello dei soli imputati, la Corte di merito ha riqualificato i fatti ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90, ed ha ridotto la pena facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen., poi
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operando, sulla pena risultante, l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito, ma non anche la riduzione dovuta per le già concesse attenuanti generiche, così disapplicando, in sostanza, l'art. 62-bis cod.pen., ed incorrendo nel divieto di reformatio in peius.
2.2. Il motivo è fondato e la sentenza deve essere annullata sul punto. In forza delle statuizioni, rese, al proposito, dal Tribunale e dalla Corte di appello, v'è spazio per una rideterminazione della pena ex art. 620, lett. 1), cod.proc.pen., procedendo, secondo il medesimo schema, alla sua rideterminazione secondo il calcolo che segue, considerando la medesima pena base indicata dalla Corte di merito: pena base mesi sei di reclusione ed euro 1200 euro, ridotti, ex art. 62-bis cod.pen., nel massimo, a mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa, aumentati per la continuazione ex art. 81 cod.pen. con gli ulteriori quattro episodi di contestata cessione nella misura di un mese e 90 euro ciascuno, sì da giungere alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.160 di multa, da ridurre, per il rito, alla pena, finale, di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 773 di multa.
3. Col secondo motivo di ricorso, nell'interesse di MU, denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen., violazione di legge e vizio di motivazione, asseritamente mancante e/o manifestamente illogica, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3.1.Assume la difesa che le attenuanti erano state negate in primo grado, in ragione del precedente specifico. Le motivazioni della Corte, cui era stata allegata la giovane età del predetto, la risalenza nel tempo del cennato precedente, il corretto comportamento tenuto in costanza di custodia cautelare e genericamente processuale, semplicemente adesive a quelle del primo grado, sarebbero apparenti.
3.2. Il ricorso ripropone le medesime argomentazioni dell'appello.
3.3. Si rinvia, per quanto in astratto concerne il riconoscimento delle attenuanti generiche, a quanto significato al § 2.2. della trattazione del ricorso proposto nell'interesse di UE NY PH. La motivazione resa, sinteticamente, ma efficacemente, è coerente con le suesposte premesse, e, nella irrilevanza delle emergenze addotte - la giovane età del predetto, la risalenza nel tempo del cennato precedente, il corretto comportamento tenuto in costanza di custodia cautelare e genericamente processuale - di cui non risulta l'efficacia ai fini invocati, è corretta e sufficiente. Il motivo, che invoca una rivalutazione di merito, anche per tale motivo inammissibile in questa sede, è manifestamente infondato.
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Ne consegue, per tutti i ricorrenti ad eccezione di HA UD AF la inammissibilità dei ricorsi con onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di HA UD AF limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 773,00 di multa.
restanti
Dichiara inammissibili i restati ricorsi e condanna i restanti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 8 gennaio 2026
La Consrest ZI NE
Depositata in Cancelleria
Oggi 15 MAG. 2026
Il Presidente NN ER Elbenst
IL CANCELLIERE ESPERTO TA AB
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