Sentenza 14 marzo 2023
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per l'avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della sua condizione familiare, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale e interesse del singolo alla vita familiare, pur nel caso in cui gli altri componenti del nucleo familiare del predetto non siano cittadini italiani.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2023, n. 10749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10749 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. 309 del 1990, per nuovo giudizio sul punto;
lette le conclusioni presentate dal difensore del ricorrente, avvocato Tommaso Bendinelli, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 29 settembre 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze ha applicato, a norma dell'art. 444 ss. cod. / 4 ( / Penale Sent. Sez. 3 Num. 10749 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 07/02/2023 proc. pen., ad IO JA la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 11.555,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, previo giudizio di equivalenza tra la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. cit. e le circostanze attenuanti generiche, nonché ordinato disporsi la misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato italiano a pena espiata, a norma dell'art. 86 d.P.R. cit. Secondo quanto ricostruito dal giudice di merito, IO JA, in concorso con più persone, il 23 giugno 2014, avrebbe acquistato un quantitativo pari a 100 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo "marijuana" e, in particolare avrebbe contribuito alla commissione del fatto prendendo i contatti con il corriere, organizzando il trasporto della sostanza nonché seguendo il corriere fino alla destinazione finale. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare indicata in epigrafe IO JA, con atto sottoscritto dall'avvocato Tommaso Bendinelli, articolando un unico motivo. Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 86 d.P.R. 309 del 1990, avuto riguardo all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato italiano a pena espiata. Si deduce che illegittimamente nella sentenza impugnata è stata disposta la misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato italiano, atteso che la stessa non ha formato oggetto di accordo tra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che il Giudice di prima cura non ha accertato la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del ricorrente a norma degli artt. 133 e 203 cod. pen., la cui verifica è obbligatoria a seguito della sentenza n. 58 del 20 febbraio 1995 della Corte costituzionale. Si osserva che il G.i.p. ha omesso di compiere tale valutazione con riferimento al giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, mentre l'ha invece effettuata in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., avendo evidenziato che il ricorrente: -) è incensurato e non ha procedimenti penali attualmente pendenti;
-) è coniugato ed è padre di tre figli;
-) presta attività lavorativa presso l'azienda agricola di famiglia gestita da suo padre. Si segnala, poi, che, come affermato anche dalle Sezioni Unite, è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto di accordo tra le parti (si cita Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01). 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Va innanzitutto premesso che, nella specie, la misura di sicurezza, della cui legittima imposizione si discute, non ha costituito oggetto dell'accordo stipulato tra le parti ai fini dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. ss. per la definizione del procedimento, ma è stata disposta di ufficio dal giudice. Di conseguenza, in relazione a questa statuizione, come enunciato dalle Sezioni Unite, può essere proposto ricorso per cassazione per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., e, quindi, anche per denunciare vizio di motivazione (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01). 3. Nel ricorso, si contesta vizio di motivazione della sentenza impugnata, in particolare sottolineandosi che il giudizio di pericolosità sociale nei confronti del ricorrente, legittimante l'applicazione della misura, non ha tenuto conto, in particolare, delle circostanze concernenti l'essere coniugato con una donna di nazionalità albanese, padre di tre figli, e dipendente nell'azienda di famiglia diretta dal padre. In questo modo, si pone la questione se, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, prevista dall'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, sia necessario un esame comparativo della condizione familiare dell'imputato con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare, anche quando gli altri componenti del nucleo familiare non abbiano cittadinanza italiana. 4. In proposito, più decisioni della giurisprudenza di legittimità hanno affermato che, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che il giudice della cognizione effettui non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, ma anche, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e quello del singolo alla vita familiare, anche quando i familiari abbiano anch'essi nazionalità diversa da quella italiana (cfr., specificamente: Sez. 3, n. 30493 del 24/06/2015, Taulla, 3 Rv. 264804-01; Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378-01; Sez. 1, n. 2194 del 12/05/1993, Medrano, Rv. 195661-01). 4.1. In particolare, una decisione osserva: «l'espulsione - pur essendo espressione del potere di sovranità dello Stato - non deve comunque provocare ingiustificate ingerenze nella vita privata e famigliare perché la particolare forza di resistenza, rispetto alla normativa ordinaria successiva, della regola di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tende a premunire l'individuo contro ingerenze arbitrarie da parte dei pubblici poteri, comporta che la disposizione di cui all'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativa all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dallo Stato, deve essere interpretata nel senso che l'applicazione pratica di questa ultima non può risolversi immotivatamente nella violazione del principio sancito nella norma convenzionale. Pertanto, poiché, quando uno straniero possiede una famiglia in un Paese determinato, l'esecuzione della misura di espulsione costituisce una ingerenza dell'autorità pubblica nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare quale garantito al paragrafo 1 dell'art. 8 della predetta Convenzione, per ritenere giustificata la violazione di tale diritto, la misura di espulsione deve risultare necessaria in una società democratica» (così Sez. 3, n. 30493 del 2015, cit.). Altra decisione aggiunge come ulteriori argomenti l'evoluzione della normativa nazionale ed euro-unitaria in materia di diritto del cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia di ricongiungersi con il familiare extracomunitario precedentemente espulso e quindi iscritto al SIS (Sistema Informativo Schengen), salvo che sia accertato che egli rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n.286/98, per violazione sia degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., sia dell'art. 8 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo, integrante il parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui, nello stabilire le condizioni per il rilascio, il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno, prevede che la valutazione discrezionale della pericolosità sociale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato» (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 50379 del 2014, cit.). 4.2. Sembra utile aggiungere che il principio secondo cui, una volta accertata la pericolosità sociale, è necessario «un esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, se ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento 4 tra l'interesse generale alla sicurezza e l'interesse del singolo alla vita familiare», è ribadito anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (così Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, in motivazione, § 15, la quale cita, tra le altre, proprio Sez. 4, n. 50379 del 2014, Xhaferri, relativa alla vicenda di imputato legato a familiare anch'esso di nazionalità straniera). 5. L'orientamento ermeneutico appena riportato, poi, va inserito in un più ampio contesto giurisprudenziale, attento all'esigenza di effettuare, ai fini dell'applicazione della misura dell'espulsione da parte del giudice penale, una valutazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero in rapporto alla sua complessiva situazione familiare, alla luce della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il paese di origine. In particolare, già da tempo si era formato un indirizzo secondo il quale, ai fini dell'applicazione dell'espulsione dello straniero quale sanzione alternativa alla detenzione, il giudice di sorveglianza non può limitarsi alla verifica della sussistenza di una delle condizioni impeditive di cui all'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ma deve operare, acquisendo, ove occorra, le necessarie informazioni, un giudizio di contemperamento tra le esigenze poste a fondamento del provvedimento e quelle di salvaguardia delle relazioni familiari, con particolare riguardo alle necessità di cura di figli minori conviventi, ancorché di nazionalità non italiana (così Sez. 1, n. 48950 del 07/11/2019, Merawarage, Rv. 277824-01, e Sez. 1, n. 45973 del 30/10/2019, Ramirez Chavez, Rv. 277454-01). L'indirizzo in questione sembra aver trovato definitiva conferma in conseguenza delle modifiche recate all'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173. Si è infatti affermato che, ai fini della applicazione dell'espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione, a seguito della riformulazione dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad opera del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, il quale ha introdotto la causa ostativa della violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del condannato conseguente al suo allontanamento dal territorio nazionale, il giudice è tenuto a valutare anche i legami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate di cui al suddetto art. 19, comma 2, lett. c), e cioè di convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana (Sez. 1, n. 10296 del 13/01/2022, Kezie Samson, Rv. 282789-01). 5 6. Il richiamo alla riformulazione dell'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad opera del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, assume un rilievo primario anche ai fini della questione in esame. La nuova previsione normativa, infatti, fornisce una ulteriore, rilevantissima, conferma alla soluzione della necessità, per il giudice della cognizione, di procedere, prima dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, all'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e quello del singolo alla vita familiare, indipendentemente dalla nazionalità italiana degli altri componenti del nucleo, ove radicato in Italia. Precisamente, l'art. 19, al comma 1.1, terzo e quarto periodo, nel testo vigente in forza di quanto previsto dal d.l. n. 130 del 2020, come convertito in legge, dispone: «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Invero, questa disposizione, di carattere generale, detta un principio che rende in ogni caso necessaria una valutazione comparativa dei legami familiari esistenti in Italia, indipendentemente dalla nazionalità dei componenti del nucleo, prima di disporre l'espulsione di uno straniero dal territorio dello Stato. E la conferma della indifferenza della nazionalità dei componenti del nucleo familiare della persona da sottoporre ad espulsione ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente è offerta anche dalla elaborazione della giurisprudenza civile di legittimità. Si è infatti precisato che la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal dl. n. 130 del 2020, convertito con I. n. 173 4 ( 6 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine (così Sez. 1 civ., n. 36789 del 15/12/2022, Rv. 666259-01, la quale ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie, anch'essa cittadina straniera, che lo aveva seguito in Italia). 7. Ad avviso del Collegio, quindi, deve ribadirsi il principio in forza del quale, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, prevista dall'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, è sempre necessario un esame comparativo della condizione familiare dell'imputato con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare, anche quando gli altri componenti del nucleo familiare non abbiano cittadinanza italiana. A fondamento di questa conclusione si pongono principi costituzionali, in particolare quelli di cui agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., principi sovranazionali, in particolare l'art. 8 CEDU, e puntuali previsioni di legge ordinaria, in particolare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito dalla legge n. 173 del 2020. 8. In applicazione del principio appena indicato, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla disposta espulsione. La stessa, in proposito, afferma: «Va applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato italiano a pena espiata, a norma 'dell'ad 86 d.P.R. n. 309/90, trattandosi di soggetto che - avuto riguardo ai criteri di cui al combinato disposto degli artt. 133 e 203 c.p. e in particolare al quantitativo di droga leggera illecitamente acquistato e alla spregiudicatezza dimostrata nel commettere il delitto - è in concreto socialmente pericoloso». Risulta evidente, quindi, l'assenza di qualunque valutazione in ordine alla condizione familiare dell'imputato, pur apprezzata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del richiamo «alle sue condizioni di vita individuale, familiari e sociali, il tutto come emerge dagli atti e come argomentato nella memoria defensionale del 21 settembre 2022». L'annullamento deve essere pronunciato con rinvio, affinché il giudice di merito, prima di decidere se applicare la misura di sicurezza dell'espulsione di cui 7 all'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, proceda ad un esame comparativo della condizione familiare dell'imputato con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare, pur se gli altri componenti del nucleo familiare non abbiano cittadinanza italiana, e ne dia conto con espressa e congrua motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze. Così deciso il 07/02/2023