Sentenza 4 luglio 2013
Massime • 1
La violazione delle norme sulla nomina del perito non determina l'inutilizzabilità della perizia, né può essere valorizzata, in sé, come vizio della motivazione della sentenza, ma può integrare una nullità deducibile nei termini di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la difesa non ha tempestivamente proposto le proprie censure in merito alle modalità di scelta di un perito).
Commentario • 1
- 1. Nomina del perito: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 agosto 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2013, n. 39235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39235 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2013 |
Testo completo
39 235/13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/07/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N.1251 Dott. NICOLA MILO - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FRANCESCO SERPICO N. 51252/2012- Consigliere - Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere - Dott. ERCOLE APRILE Dott. GAETANO DE AMICIS Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI ER N. IL 23/07/1939 avverso la sentenza n. 1648/2009 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 13/01/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO MONTAGNA che ha concluso per l'annullamento nuza rinvio pux prezerizion dhe rusto_ - Udito, per la parte civile, l'Avv. FLAVIA UIRCIOLI, in sostituzione dell' UGO DI SILVESTRE, che ha complus per il rigetto del ricorso Uditi difensor Avv. VITTORIO SUPINO 'che ha com dusoрег l'accoglimento del ricorse_ ле RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 gennaio 2012 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Chieti in data 4 marzo 2008, ha assolto LE CC dal reato di cui all'art. 323 c.p. per non avere commesso il fatto, confermando nel resto l'impugnata pronuncia e condannando il coimputato IM GE al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
2. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Chieti aveva dichiarato il IM ed il LE rispettivamente, dirigente della ripartizione urbanistica e presidente della - commissione urbanistica del Comune di Francavilla al Mare - colpevoli del delitto di abuso d'ufficio, condannandoli, il primo, alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, ed il secondo, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anno uno di reclusione.
2.1. Il tema d'accusa nei loro confronti formulato riguardava una condotta posta in essere in violazione delle vigenti norme urbanistiche, al fine di arrecare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla "Gidi Costruzioni" s.r.l., concorrendo nel rilascio della concessione edilizia n. 200/2002 relativa al progetto per la realizzazione di un complesso immobiliare denominato "I giardini di Minu", nonostante lo stesso prevedesse la realizzazione di otto edifici per l'edilizia agevolata, convenzionata e libera, con altezza massima alla gronda di mt. 14,4, anziché di mt. 10, come previsto dal P.R.G. variato in seguito al piano attuativo approvato in seno al progetto di riqualificazione urbanistica della zona "ex Ultragas".
3. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IM MA, deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
3.1. Violazione dell'art. 192 c.p.p., nonché degli artt. 468, 224, 226 c.p.p., e degli artt. 67-69, disp. att. c.p.p., in relazione all'art. 606, lett. b) e lett. c), c.p.p., per la inutilizzabilità della perizia resa dal geom. Osvaldo Reginelli nel giudizio di appello, stante l'inosservanza della legge professionale (L. n. 75/1985), che vieta al geometra di occuparsi di determinate costruzioni. La perizia disposta dalla Corte d'appello, in particolare, è inutilizzabile poiché il geometra non possiede, in ragione della sua qualifica professionale, le competenze tecniche per rispondere al tipo di quesito formulatogli, avuto riguardo al fatto che la questione da analizzare era di particolare complessità ed aveva per oggetto l'interpretazione di un programma urbanistico e di un piano particolareggiato, ed atteneva in ogni caso alla realizzazione di edifici residenziali tutti in cemento armato, laddove il geometra non è abilitato nemmeno alla realizzazione di un'abitazione a due piani in cemento armato. 1 ли 3.2. Violazione dell'art. 521 c.p.p., per inosservanza o violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, e violazione dell'art. 516 c.p.p., per la sostanziale modifica del capo d'imputazione, in relazione all'art. 606, lett. b) e lett. e), c.p.p.: nella ricostruzione fornita dalla Corte di merito, infatti, si contesta al ricorrente di avere indotto in errore o in inganno il coimputato LE -anch'egli, peraltro, in possesso di una specifica competenza professionale in materia urbanistica, quale presidente della commissione edilizia - ad emettere un parere favorevole sul rilascio della concessione, "artatamente" prospettandolo come di fatto condizionato all'approvazione del Consiglio comunale, ossia una condotta nuova o diversa rispetto a quella delineata nel capo d'imputazione, ma in ogni caso smentita dall'approvazione all'unanimità successivamente intervenuta da parte del Consiglio comunale di Francavilla al Mare, che ha confermato il provvedimento precedentemente assunto.
3.3. Violazione dell'art. 323 c.p. e degli artt. 27-111 Cost., nonchè dell'art. 125, comma 3, c.p.p., in relazione all'art. 606, lett. b), c.p.p., per mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive e per illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione, avendo la difesa dedotto un motivo specifico sull'atteggiamento psicologico del IM in occasione dell'adozione degli atti e della espressione dei pareri in merito al procedimento in esame, che la Corte di merito ha completamente disatteso, desumendo la sussistenza dell'elemento intenzionale sulla sola base delle competenze tecniche del ricorrente, sebbene fosse stata espressamente censurata la carenza di prova in ordine ad un qualsiasi accordo preventivo di cui egli fosse presuntivamente parte. Si poneva,altresì, in evidenza nell'atto di gravame che già solo la delibera di interpretazione autentica successivamente adottata dal Comune di Francavilla al Mare il 18 gennaio 2005 consentiva di dimostrare la possibilità di costruire secondo le norme urbanistiche ad un'altezza superiore a quella di mt. 10, facendo riferimento alla precedente delibera n. 15/2002, approvativa della variante del P.R.G. (con trasformazione dell'area di intervento da zona 7/B a zona 9 per edilizia residenziale pubblica sovvenzionata), ed in tal guisa rendendo legittimo l'aumento delle altezze dei fabbricati. Si deduceva, infine, che non solo non v'era prova della realizzazione di un risultato contra ius, poichè i volumi erano rimasti gli stessi ed erano stati mantenuti i vincoli relativi all'edilizia convenzionata ed agevolata, ma che nel caso in esame non v'era prova neanche del danno ingiusto, considerato che l'interpretazione fornita dal ricorrente è stata poi avallata da tutti i successivi atti dell'amministrazione comunale e della stessa Provincia, non essendo stata mai censurata la scelta di consentire l'adeguamento delle altezze dei soli otto fabbricati realizzati in quell'area a mt. 14.40. 2 ли CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Preliminarmente, deve rilevarsi che il reato attribuito al ricorrente è estinto per intervenuto decorso del termine prescrizionale, poiché la condotta descritta nel tema d'accusa risulta consumata alla data del 25 novembre 2002, con il logico corollario che, in base al termine massimo di sette anni e sei mesi applicabile al reato in questione, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157-161 c.p., la prescrizione si è verificata alla data del 25 maggio 2010. Le diffuse argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nella pronuncia impugnata escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ma valgono anche ad escludere la fondatezza delle censure svolte dal ricorrente, il cui contenuto deve comunque essere oggetto esame in questa Sede, attesa la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. In tema di declaratoria di estinzione del reato, infatti, l'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice d'appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati", sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili;
al fine di tale decisione, dunque, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, c.p.p. (da ultimo, v. Sez. 6, n. 3284 del 25/11/2009, dep. 26/01/2010, Rv. 245876; v., inoltre, Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, dep. 08/03/2013, Rv. 255331). Anche sotto lo specifico profilo or ora menzionato, del resto, le doglianze proposte dal ricorrente non sono meritevoli di accoglimento.
5. Manifestamente infondata, infatti, deve ritenersi la prima doglianza, peraltro non dedotta innanzi al Giudice di secondo grado, ove si consideri che la questione del titolo per la nomina a perito è regolata dall'articolo 67, disp. att., c.p.p., nel senso, chiarito anche dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che le norme relative alla nomina di consulenti e periti hanno carattere ordinatorio e che eventuali irregolarità o anomalie sul punto non sono valorizzabili di per sé stesse come vizio della motivazione della sentenza, essendosi, piuttosto, in presenza di un atto procedimentale formato in eventuale violazione dei diritti difensivi, tale quindi da formare oggetto di un'eccezione di nullità, che deve essere sollevata entro i termini fissati dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. (arg. ex Sez. 5, n. 782 del 11/10/2012, dep. 08/01/2013, Rv. 254322; Sez. 1, n. 1101 del 27/10/2009, dep. 13/01/2010, Rv. 245938). Nel caso di specie non risulta che la difesa abbia tempestivamente avanzato le proprie censure in merito alle modalità di scelta del perito. 3 Ли 6. Infondato deve altresì ritenersi il secondo profilo di doglianza, avuto riguardo al consolidato quadro di principii delineato in questa Sede, secondo cui la descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione deve presentare una sufficiente specificazione della condotta addebitata all'imputato, non essendo necessaria, per la corretta contestazione dell'accusa, la puntuale descrizione delle note modali della condotta dallo stesso posta in essere, in relazione a tutti i possibili profili di responsabilità. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, invero, in tema di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, si ha mutamento del fatto quando la fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge subisca una radicale trasformazione nei suoi tratti essenziali, sì da realizzare una situazione di incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione di tale principio non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale fra la contestazione e la sentenza, poichè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione non sussiste se l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. Un., n. 36551 del 15/07/2010, dep. 13/10/2010, Rv. 248051;v., inoltre, Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, dep. 06/02/2013, Rv. 254419, Sez. 6, 14.6.2004, n. 36003, Di Bartolo, Rv. 229756; Sez. 6, 20.2.2003, n. 34051, Ciobanu Rv. 226796). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha posto in evidenza, con congrua ed esaustiva motivazione, priva di vizi logici ictu oculi riconoscibili, che il ricorrente è stato ben in grado di comprendere il significato del tema d'accusa nei suoi confronti formulato e di difendersi compiutamente da esso, avendo i Giudici di merito affrontato i diversi aspetti della vicenda storico-fattuale che portò al rilascio del permesso edilizio, attraverso la disamina di tutti i profili di illegittimità del provvedimento, svolta alla luce ed in conformità dei rilievi illustrati nella relazione peritale, tenuto altresì conto del fatto che la formulazione dell'imputazione, pur facendo specifico riferimento al profilo delle altezze, chiaramente addebita all'imputato il rilascio di una concessione totalmente illegittima per la sua difformità dagli strumenti urbanistici vigenti.
7. Inammissibile deve ritenersi il terzo profilo di doglianza, in quanto sostanzialmente orientato, per un verso, a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello e finanche dinanzi al Giudice di prime cure che risultano, tuttavia, ampiamente - vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, e, per altro verso, a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. 4 ли Il ricorso, in particolare, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico- fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa. In tal senso la Corte territoriale, sulla base di quanto linearmente esposto nell'evoluzione del suo percorso argomentativo, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene sul punto a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ponendo in evidenza, da un lato, che il rilascio del permesso di costruire ha procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale alla società beneficiaria, analiticamente determinato nella relazione peritale in misura pari all'importo di euro 679.657, e, dall'altro lato, che è stata consentita la realizzazione di un immobile di diversa consistenza non solo con riferimento all'aspetto dell'aumento delle altezze, ma anche riguardo al numero degli alloggi, alla maggiore superficie dei servizi di area e ad una consistente modifica del piano volumetrico, profili di rilevanti difformità, quelli or ora indicati, niente affatto sanati dalla successiva adozione della delibera interpretativa del Consiglio comunale che rendeva legittimo l'aumento delle altezze. Collocandosi entro le direttrici delimitate dalle su indicate linee ricostruttive del tema d'accusa, la Corte di merito ha conseguentemente desunto l'elemento soggettivo del reato, sulla stregua di quanto già accertato dal Giudice di primo grado, non solo dal profilo inerente alle specifiche competenze professionali dell'imputato, ma anche dal ruolo e dal comportamento da lui tenuto in occasione della riunione dinanzi alla Commissione edilizia e dal carattere macroscopico delle rilevate incongruenze e violazioni di legge, peraltro più volte evidenziate dalla Provincia nel corso dell'iter procedimentale, in tal guisa uniformandosi al pacifico insegnamento giurisprudenziale in questa Sede elaborato, secondo cui la sussistenza dell'elemento soggettivo ben può essere ricavata dal complessivo apprezzamento di taluni dati sintomatici (Sez. 6, n. 35814 del 27/06/2007, dep. 28/09/2007, Rv. 237916), fra i quali può rilevare anche quello della macroscopica illiceità dell'atto (Sez. 6, n. 49554 del 22/10/2003, dep. 31/12/2003, Rv. 227205). La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione della contestata ipotesi delittuosa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che gli argomenti prospettati dalla difesa si ponevano solo quali mere ipotesi alternative, peraltro smentite dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti. 5 ли La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio giudicato completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ricostruzione del compendio storico-fattuale, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti oggetto della regiudicanda, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
8. In conclusione, all'infondatezza dei motivi proposti consegue che le statuizioni civili contenute nelle sentenze di merito devono essere confermate, così come richiesto dalle parti civili. Ne discende, altresì, la condanna al pagamento delle spese del grado in favore delle parti civili, che, tenuto conto delle questioni dedotte, vengono complessivamente liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Condanna il ricorrente a rifondere alle parti civili, RE SQ, D'AR IA, D'OS HE e NI AD ME, le spese sostenute in questo grado, liquidate in complessivi euro 4.460,00, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, lì, 4 luglio 2013. Il Presidente Il Consigliere estensore dr. Gaetano De Amicis dr. Nicola Milo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 SET 2013 IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIA! Pier Esposito CATE SUB 6