Cass. civ., sez. II, ordinanza 29/11/2024, n. 30714
CASS
Ordinanza 29 novembre 2024

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Massime1

Il mancato adempimento entro un termine essenziale non dà luogo a risoluzione del contratto, se l'inadempimento non sia imputabile all'obbligato almeno a titolo di colpa ma corrisponda alla mancata prestazione dell'altra parte che rivendica la risoluzione per scadenza di detto termine, spettando a chi si oppone alla risoluzione del contratto, nonostante la scadenza del termine, l'onere di dimostrare che soltanto per effetto del comportamento della controparte, contrario a buona fede, l'adempimento non è stato reso possibile.(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda del promittente venditore di risoluzione di diritto del contratto preliminare perché la mancata stipula del definitivo nel termine essenziale era dipesa dall'inadempimento della stessa parte all'obbligazione di presentare presso i competenti uffici il piano di lottizzazione necessario per poter procedere al frazionamento del lotto promesso in vendita).

Commentario1

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    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 marzo 2026

    Cass. civ., sez. II, ord., 10 aprile 2025, n. 9436 Presidente Di Virgilio – Relatore Pirari Rilevato che: Con citazione notificata il 19/01/2010, Me.Lu. Impresa Costruzioni Srl convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Latina, Al.Ma., Pa.Ad., Pa.Ad. e Pa.Al., eredi di Pa.Gi., onde ottenere il trasferimento ex art. 2932 cod. civ. dell'immobile di cui ai contratti preliminari del 24/02/2009 e del 28/07/2009 oppure, in subordine, l'accertamento dell'inadempimento delle convenute, con loro condanna alla restituzione del doppio della caparra già loro versata e trascritta dall'attore ai sensi dell'art. 2652, n. 2, cod. civ., in data 29/06/2010. Costituitesi in giudizio, le convenute …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 29/11/2024, n. 30714
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30714
Data del deposito : 29 novembre 2024

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