Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2284/2019 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Valentina Parte_1
Pierfelice;
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Feliciana Bitetto;
Controparte_1
- CONVENUTO –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 17/02/2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate nella convenzione sottoscritta all'udienza del 23/09/2024 dai procuratori delle parti, i quali, tramite il deposito di note scritte, rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. rendeva parere favorevole in data 22.02.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso iscritto a ruolo il 12/02/2019 premesso che: Parte_1
1. il 22/09/2007 in Modugno aveva contratto matrimonio con dalla cui Controparte_1 unione erano nati due figli: nata il [...] e nato il [...]; Persona_1 Per_2
2. l'affectio coniugalis era venuta meno a causa delle condotte di suo marito, improntate alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e manifestatesi in relazioni extraconiugali palesemente intrattenute dallo stesso;
3. lei svolgeva la professione di medico mentre suo marito era imprenditore e l.r.p.t. della “De Chirico s.r.l.s” società che commercializza materiale medicale ed elettromedicale;
4. la casa familiare era di proprietà della società della famiglia del Controparte_2 resistente, e concessa in comodato d'uso ai coniugi;
chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale con addebito al marito, che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento privilegiato presso di sé e che fosse posto a carico del marito un assegno mensile di € 1.400,00, di cui € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli (in ragione di € 500,00 mensili per ciascuno) ed € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
in via subordinata, chiedeva l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre e contestuale assegnazione a quest'ultima della casa familiare, la regolamentazione degli incontri padre - figli e l'obbligo a suo carico di versare la somma complessiva di € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con ordinanza del 12/5/2019, sciogliendo la riserva di cui all'udienza di comparizione del 9/5/2019, il Presidente F.F., sentite le parti, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre, assegnando la casa coniugale al padre, regolamentando gli incontri padre-figli, ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della moglie la somma di complessivi € 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nominava poi il G.I. ed assegnava alle parti i termini per il deposito di memoria integrativa e per costituirsi in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. Depositate le memorie integrative e quelle istruttorie nonchè ammessa la prova orale con ordinanza del 04.06.2021, veniva emessa in data 10/01/2023 la sentenza non definitiva n. 137/2023 dichiarativa della separazione dei coniugi. Rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo, le parti davano atto di volersi separare alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 23/09/2024, che prevedeva l'assegnazione della casa coniugale al , l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la CP_1 madre, l'obbligo del padre di versare € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione integrale dell'AUU in favore della madre, la rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra i coniugi ed altre condizioni costituenti espressione della libertà contrattuale delle parti. All'udienza figurata del 17/02/2025, la causa veniva assegnata a sentenza con rinuncia ai termini;
il P.M. rendeva parere favorevole in data 22/02/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Pronunciata con sentenza parziale la separazione tra i coniugi, le parti si sono accordate circa la regolamentazione delle questioni tra loro ancora pendenti, rassegnando conclusioni conformi mercé il richiamo alla convenzione da loro sottoscritta. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva di separazione, non è più possibile far luogo alla trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello (consensuale) camerale. Alla luce di tali considerazioni la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti, che è conforme a legge e, dunque, va recepito. 2.- In particolare, quanto agli aspetti economici, esse hanno convenuto l'assegnazione della casa coniugale al , l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la CP_1 madre, l'obbligo del padre di versare € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione integrale dell'AUU in favore della madre, la rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra i coniugi ed altre condizioni costituenti espressione della libertà contrattuale delle parti.
3.- Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti giustificano l'integrale compensazione tra di loro delle spese processuali.
4.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo il 12/02/2019 da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1. dichiara che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati sulla base della convenzione sottoscritta all'udienza del 23/09/2024;
2. compensa integralmente tra loro le spese del giudizio;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 1 aprile 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato