Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/06/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 4287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 06/06/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4287/2024, assunta in decisione il 6.6.2025, vertente tra:
(1.10.1946 - C.F. ) rapp.to e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Antonella Irtolo, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Tommaso Campanella n.38, è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del legale rapp. te pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avvocati Valeria Grandizio _1
( ), Ettore Triolo, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato C.F._2 in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . _1
Con ricorso del 3.9.2024, il IG. , proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad Parte_1 ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dalla data di presentazione della domanda,
o dalla data ritenuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dott. , il quale, depositata Persona_1
la relazione, non riconosceva in capo al IG. i benefici richiesti. Pt_1
Nello specifico, il dott. nella relazione di consulenza medico-legale emessa nell'ambito del Per_1
procedimento NRG 5714/2023, dopo aver riconosciuto che il ricorrente era affetto da
“spondilodiscoartrosi con esiti di microdecompressione di L4-L5 e deambulazione con appoggio monolaterale, cerebrovasculopatia con deflessione del tono dell'umore, diabete mellito di tipo II,
BPCO, ipertrofia prostatica, ipertensione arteriosa” concludeva come di seguito riportato “risulta avere un'invalidità del 85 (ottantacinque) % senza diritto all'indennità di accompagnamento e
Venivano formulate osservazioni alla bozza della CTU: “…con riferimento alla bozza pervenuta, non si comprende come il consulente nominato dott. abbia ricavato le Persona_2
risposte relative ai test ADL e IADL, poiché in sede di operazioni peritali nessun test è stato somministrato, ma sono state formulate esclusivamente delle domande per la raccolta dell'anamnesi.
Inoltre, nella documentazione depositata in atti erano già presenti i test ADL e IADL, somministrati, peraltro, da Specialista Geriatra dell'A.S.P. di Reggio Calabria in data 21.04.2023, corredati da visita geriatrica, dai quali si evince chiaramente l'incapacità del ricorrente di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita”.
A detta di parte ricorrente “Tali conclusioni non sono condivisibili, poiché il sig. è affetto da Pt_1
gravi patologie che, pur menzionate nella bozza peritale, come da certificazione sanitaria allegata in atti, non vengono correttamente valutate ai fini del riconoscimento dei benefici richiesti”. Più dettagliatamente eccepiva parte ricorrente che “la sintomatologia della cerebrovasculopatia, correlata alle patologie che allo stato attuale interessano il ricorrente, è rappresentata dalla impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con diritto al beneficio economico dell'indennità di accompagnamento, nonché dello “stato di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 L.104/92. Né, allo stadio attuale, siffatta condizione appare suscettibile di consistente migliorìa con gli usuali presidi farmacologici e/o fisioterapici”.
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del IG. il Pt_1
presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c.
L'opponente, nel ribadire quanto già espresso in sede di osservazioni alla CTU, sottolineava che “le valutazioni espresse nella CTU appaiono inadeguate, omissive e gravemente penalizzanti al fine del riconoscimento dei benefici richiesti dal ricorrente, affetto da patologie invalidanti, tali da giustificare completamente la necessità di assistenza continua. Tale quadro clinico è ampiamente documentato da certificati sanitari di Struttura Pubblica, le gravi patologie accertate, hanno comportato un aggravamento irreversibile della condizione fisica sofferta, con evidente compromissione dell'autonomia dello stesso”.
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza _1 dell'elaborato peritale, osservando che: “il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate. Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità”.
Orbene, esaminati tutti gli atti di causa, tenuto conto del ricorso in opposizione, della consulenza tecnica, della documentazione depositata in atti, delle eccezioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente, questo Giudicante, all'udienza del 22.11.2024 disponeva il richiamo del Dott. Per_1
, e rinviava all' udienza del 31.1.2025 per il conferimento dell'incarico.
[...]
Il CTU Dott. in data 4.4.2025, depositava l'integrazione alla consulenza tecnica d'ufficio e, Per_1
dopo aver espresso le proprie conclusioni diagnostiche, deduceva che il paziente è affetto da
“spondilodiscoartrosi con esiti di microdecompressione di L4-L5, cerebrovasculopatia con deflessione del tono dell'umore, diabete mellito, BPCO, ipertrofia prostatica, ipertensione arteriosa
(come ampiamente documentato nella precedente perizia) nonchè, sicuramente da giugno 2024, da marcato decadimento cognitivo da insorgenza di demenza senile, ipoacusia bilaterale neurosensoriale pantonale grave, incontinenza urinaria, cardiopatia ipertensiva in III classe NYHA, atrofia multisistemica, sdr dolorosa cronica e impossibilità di una deambulazione in sicurezza…le generali condizioni di salute del periziato sono notevolmente decadute e spiccano l'obnubilamento del sensorio, l'insofferenza per il contatto con terzi, il disorientamento temporo-spaziale,
l'atteggiamento mutacico interrotto a volte da frasi sconnesse e incoerenti, nonche l'ipotrofia/ipotonia muscolare di tutti i distretti corporei esplorati con particolare riguardo degli arti inferiori, indice certo di impossibilita a deambulare in sicurezza e sia pure mantenere la stazione eretta. Tale corollario morboso, constatato ictu oculi e supportato dalla nuova documentazione clinica depositata, e da ricondurre ad un verosimile e tangibile peggioramento della demenza da cerebrovasculopatia già documentata dal 2023, che ha annullato di fatto la possibilità di eseguire azioni coscienti ed a carattere finalistico;
a questo si aggiunge una deficitaria ipotonotrofia della muscolatura degli arti inferiori, che renderebbe a concreto rischio di caduta una eventuale deambulazione, che comunque si dubita possa essere eseguita”.
Concludeva dichiarando che: “al sig. , affetto da “anchilosi rachide lombare da Parte_1
spondilodiscoartrosi, cerebrovasculopatia con deflessione del tono dell'umore, diabete mellito,
BPCO, ipertrofia prostatica con incontinenza urinaria, marcato decadimento cognitivo da insorgenza di demenza senile, ipoacusia bilaterale neurosensoriale pantonale grave, cardiopatia ipertensiva in III classe NYHA, atrofia multisistemica, sdr dolorosa cronica e impossibilità di deambulare in sicurezza”, deve riconoscersi un'invalidità civile del 100 % (cento), con necessità di assistenza continua e permanente e persona portatrice di handicap secondo il comma 3 art. 3 L.
104/92 sicuramente dal 02 giugno 2024”. Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato il Dott. al riconoscimento del Persona_1 beneficio dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c.
Stante l'andamento del giudizio e il riconoscimento del beneficio richiesto dalla data del 2.6.2024, di poco antecedente l'instaurazione del giudizio di merito, compensa per due terzi fra le parti le spese CP_ processuali per entrambe le fasi di giudizio, ponendo a carico dell' il residuo che si liquida in €
1.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, in favore dell' avv. Antonella Irtolo ex art. 93 c.p.c.; pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato in favore del Dott. _1
, come da separato provvedimento Persona_1
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla IG.r , così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza 2 giugno 2024, come da risultanze probatorie indicate nella perizia depositata in data
4.4.2025 dal Dott. ; Persona_2
- compensa per due terzi fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio, ponendo a
CP_ carico dell' il residuo che si liquida in € 1.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, in favore dell'Avv. Antonella Irtolo ex art. 93 c.p.c.; pone definitivamente a carico dell' il costo _1
dell'accertamento peritale liquidato in favore del Dott. , come da separato Persona_1
provvedimento.
Reggio Calabria, lì 6.6.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Donatella Sabbatino