Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3279 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1597 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 27 maggio 2025 e vertente tra
TRA
(C.F.= ), ( C.F.= ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
( C.F.= ), ( C.F.= Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
) in proprio e n.q. di legale rapp.te della ,
[...] Controparte_1 rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Avv.ti FORMICONI ANTONIO e DELLA PENNA
ELEONORA
APPELLANTI
E
Codice Fiscale n° rappresentata e difesa, per procura in atti, Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Danilo Lombardo;
APPELLATA
Nonché
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
La società in accomandita semplice in proprio e , , CP_1 Parte_2 Parte_4 Parte_1
la prima quale obbligata principale e gli altri in qualità di fidejussori,
[...] Parte_3 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 621/10 emesso da questo Tribunale il
7.5.2010, con il quale è stato ingiunto loro di corrispondere l'importo di euro 494.458,93 oltre interessi e spese, quale saldo passivo dei rapporti di conto corrente accesi presso la CP_7
– agenzia di TI Largo Don Bosco - identificati con n. 10535422, 400080265, 400140370,
[...]
10657400, 401107927, rispettivamente riportanti saldo passivo per euro 98.449,31 – 71.167,87 -
195.588,24 – 27.720, 76 – 101.532,75.
Hanno allegato che sui due ultimi rapporti descritti erano contabilizzati anche i saldi passivi inerenti due finanziamenti (rispettivamente n. 12837639 – 6422400). A sostegno dell'opposizione hanno dedotto:
il difetto di trasparenza dell'istituto di credito, per non avere gli odierni opponenti mai sottoscritto i contratti di apertura di credito di cui del resto non conoscevano le condizioni relative agli interessi applicati e le altre commissioni;
ed ancora che non erano mai stati inviati gli estratti conto trimestrali, circostanza che ha impedito il diritto di informazione sull'andamento dei rapporti.
Hanno dedotto ancora la scorrettezza contrattuale di controparte per aver mutato le condizioni contrattuali senza rendere edotti i correntisti\finanziati.
Hanno dedotto ancora l'illegittima capitalizzazione, da parte della banca, degli interessi passivi e il tasso usurario dei predetti, sempre in un'ottica di asimmetria conoscitiva, con alterazione delle posizioni di forza del sinallagma concretatosi in abuso di posizione contrattuale. Hanno sul punto specificato la illiceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Hanno dedotto altresì la illiceità delle commissioni di massimo scoperto, anch'esse indebitamente inserite nella capitalizzazione anatocistica, nonché l'applicazione di spese accessorie non contrattualizzate.
Hanno allegato ancora la illecita realizzazione di operazioni di giroconto tra il conto sociale e quello personale degli altri opponenti, senza alcuna autorizzazione in tal senso. Sul punto hanno dedotto il perfezionamento di operazioni in conto corrente anche di notevole importo senza autorizzazione alcuna dei disponenti, comprese alcune operazioni di anticipazione di fatture, con l'intento complessivo di “mandare fuori fido” i conti al fine di realizzare maggiori interessi passivi e relative capitalizzazioni.
Hanno dedotto ancora un illecito arricchimento dell'istituto di credito ai danni degli opponenti per aver applicato fittiziamente alle operazioni contabili giorni di valuta non reali al fine preordinato di creare saldi passivi con intento fraudolento quanto agli interessi passivi caricati. Sul punto hanno allegato che la opposta, dopo aver capitalizzato trimestralmente gli interessi passivi relativi ai saldi passivi di un conto, trasferiva i relativi importi illecitamente sugli altri conti correnti sottoscritti sui quali venivano ricapitalizzati gli interessi stessi in una con i saldi passivi presenti su tali conti di destinazione.
Hanno ancora dedotto il difetto di forma scritta di alcuni rapporti e operazioni indicate negli estratti conto allegati al ricorso monitorio.
Con specifico riferimento ai finanziamenti concessi hanno dedotto il difetto di causa in virtù della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per assenza di corrispettività con gli interessi creditori per definizione non configurabili nei rapporti in esame.
Hanno ancora disconosciuto la conformità all'originale dei contratti allegati al fascicolo monitorio ai nn. 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ( relativi a fidejussioni, conti correnti, finanziamenti, aperture di credito).
Hanno dedotto l'illecita escussione di garanzie reali asseritamente poste a garanzia delle obbligazioni sociali, tema per il quale era stato depositato separato ricorso ex art. 670 c.p.c. Al riguardo hanno dedotto la nullità del contratto in base al quale sarebbero state prestate le garanzie reali consistenti in pegno di valori mobiliari intestati ai singoli soci opponenti.
Hanno ancora disconosciuto la sottoscrizione dei suddetti atti di costituzione di pegno oltre che delle fidejussioni indicate in monitorio.
Hanno allegato la nullità dei contratti di intermediazione mobiliare per difetto di forma scritta ex art. 23 T.U.F relativamente ai titoli oggetto di pegno e con riferimento ai servizi di investimento espletati in quanto mai autorizzati.
Hanno ancora dedotto che a seguito della fusione tra Controparte_7 Controparte_2 quest'ultima ha illecitamente segnalato alla CRIF la situazione debitoria degli opponenti, previa illecita duplicazione degli importi degli affidamenti concessi alla società opponente senza le correlative garanzie. Al riguardo hanno allegato un danno da reputazione economica della società, che documentavano tramite missive di rifiuto dei finanziamenti successivamente richiesti ad altri istituti di credito tra i quali , Banca Nazionale del Lavoro, etc, vantando un danno Parte_5 patrimoniale e non patrimoniale di cui hanno chiesto il ristoro.
In ragione di tutto quanto allegato hanno richiesto in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento della nullità delle condizioni generali di conto corrente e dei contratti di apertura di credito. Sempre in via principale hanno richiesto la restituzione di tutti gli importi relativi a operazioni in conto mai autorizzate ed altresì di tutte le operazioni in intermediazione mobiliare aventi ad oggetto titoli finanziati per difetto di forma scritta ex art. 23 T.U.F., con condanna alla restituzione del capitale originariamente investito pari ad euro 530.000.
Hanno infine richiesto la condanna avversaria al risarcimento dei danni per segnalazione illecita alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia e alla CRIF.
In via subordinata hanno richiesto la rideterminazione del decreto ingiuntivo opposto a seguito delle necessarie operazioni di verifica della usura, dell'anatocismo degli interessi applicati, delle commissioni di massimo scoperto, delle operazioni effettivamente autorizzate e della rispondenza dei contratti alla forma scritta richiesta ad substantiam.
Si è costituita in giudizio contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, sulla scorta di tutti i documenti contrattuali allegati al monitorio e a quelli allegati in sede di comparsa di costituzione, i quali comprovano la volontà negoziale degli opponenti con riferimento alla fidejussione, al pegno di valori mobiliari, alla luce dei quali ha ribadito la liceità della revoca di tutti gli affidamenti concessi addì 25.11.2009 a causa della irregolarità dei pagamenti dei saldi passivi, previa escussione delle garanzie reali liberamente sottoscritte dagli odierni soci opponenti.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ revoca in parte il decreto ingiuntivo n. 621/2010 emesso da questo tribunale il 07.5.2010; condanna in solido § C., , , Controparte_1 Parte_2 Parte_4 [...]
, alla corresponsione, in favore di dell'importo di Parte_1 Parte_3 Controparte_2 euro 403.332,69, oltre interessi come in motivazione;
rigetta ogni altra domanda introdotta da parte opponente;
condanna parte opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, dei 4\5 delle spese di lite che liquida in euro 19.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, con compensazione delle spese per il residuo
1\5; pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di entrambe le c.t.u. nella misura di 4\5 con carico di 1\5 in danno di parte opposta”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… In via preliminare deve dichiararsi la inutilizzabilità delle prove orali espletate all'udienza del
5.2.2013 posto che la II memoria istruttoria depositata da parte opponente è irrimediabilmente tardiva
(deposito del 4.4.11 a fronte del dies a quo del 1.2.2011) con conseguente rilievo officioso della decadenza dalle prove ivi articolate, quantunque erroneamente ammesse, per violazione del termine perentorio previsto dall'art. 183 comma 6 c.p.c.
Venendo al merito delle contestazioni spiegate dagli opponenti va preliminarmente stigmatizzata la piena riconducibilità di tutti i contratti allegati dalla opposta agli odierni opponenti, avuto riguardo all'esito della ctu calligrafica i cui risultati possono essere in questa sede condivisi, in quanto non resi oggetto di specifiche censure ( cfr. Cass. civ. n. 1149 del 2011; Cass. n. 3191 del 2006).
Cionondimeno deve in questa sede evidenziarsi che anche i contratti per i quali il ctu ha espresso una riserva di riconducibilità a parte opponente (segnatamente contratti e atti catalogati al gruppo I della trattazione - cfr. pag. 70 della ctu), deve ritenersi una parziale riconducibilità all'opponente Parte_4
. Ed infatti la riserva espressa dal ctu sulla sicura riconducibilità al di tal
[...] Parte_4 categoria di atti è dipesa dal fatto che “ la mano del sig. ha mostrato, nelle autografe, un Pt_4 ampio ambito di variabilità ed una forte duttilità, quindi non è escluso che, se si avesse ulteriore materiale di comparazione a disposizione forse si potrebbero raggiungere un numero tale di elementi di compatibilità da poter addivenire ad un parere di identità di mano” ( cfr. pag. 125 della relazione definitiva).
Sul punto occorre stigmatizzare che in presenza del disconoscimento della sottoscrizione di un documento “l'art. 216 cod.proc.civ., pur non escludendo che la perizia calligrafica ed il controllo delle scritture di comparazione costituiscono il mezzo di prova più idoneo e conducente allo scopo della verificazione della scrittura, tuttavia, si riferisce, in modo generico, a tutti i mezzi di prova che siano ritenuti utili dalla parte, la quale intenda servirsi della scrittura disconosciuta, senza che il giudice, d'altra parte, sia vincolato, a sua volta, da una qualsiasi graduatoria tra le varie possibili fonti di accertamento della verità ( cfr. Cass. civ.2072\1964).
Ed invero dagli elementi acquisiti al processo (contratti e atti allegati sia in monitorio che nella presente fase processuale) appare irragionevole ritenere che il abbia sottoscritto alcuni Pt_4 soltanto dei predetti contratti ( cfr. sul ricorso alla presunzioni e agli atti del processo Cass. civ.12976\01 - Cass. civ. 1940\1981).
Ed infatti non si comprende a quale logica risponda che il predetto abbia sottoscritto il contratto di apertura di credito acceso sul conto corrente n. 10535422 del 11.8.2009 ( cfr documento rubricato come x12 dal ctu) senza aver sottoscritto il primo. Peraltro il testo contrattuale della predetta apertura di credito prevede “apertura di credito in conto corrente usufruibile per elasticità di cassa”. Analoga presunzione non sussiste invece con riferimento al contratto di conto corrente n. 10657400 ( cfr. all.
9 fascicolo opposta e x30-35 della ctu calligrafica) posto che tutte le sottoscrizioni sono state ritenute non certamente riconducibili all'unico autore apparente, così come il finanziamento allegato n. 11 del medesimo fascicolo. Per tali contratti allo stato non è possibile ritenerli riconducibili alla opponente quale obbligata principale;
devono pertanto esaminarsi i profili riconnessi al difetto di sottoscrizione dei contratti bancari esibiti in giudizio, profilo che sarà trattato a breve.
La medesima considerazione da ultimo effettuata vale anche per il pegno di titoli racchiusa nella polizza NI LU TA ( all. 23 del fascicolo della opposta e atti da x 67-a x 75 della ctu).
Quanto al correlativo disconoscimento ex art. 2719 c.c. delle copie in atti dei documenti analiticamente descritti in citazione e riportati a verbale di udienza dl 1.2.2011 vale la regola per cui il disconoscimento della conformità di una copia fotografica all'originale di una scrittura prevista dall'art. 2719 c.c. non ha gli stessi effetti del disconoscimento di cui all'art. 215 n. 2 c.p.c., poiché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova comprese le presunzioni;
con la conseguenza che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale tale documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della produzione, potendo egli apprezzarne comunque l'efficacia rappresentativa (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 21 aprile 2010, n.
9439; Cass. Civ., Sez. II, 27 marzo 2007, n. 7522; Cass. Civ., Sez. II, 26 gennaio 2000, n. 866).
Va, peraltro, osservato che – come evidenziato dalla Suprema Corte - l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia (Cass. Civ., Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5461).
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta osserva il Tribunale che la circostanza che gli odierni attori, nel sollevare contestazioni afferenti la conformità agli originali delle copie degli estratti di conto corrente prodotte in atti, come acclarato dal ctu contabile, costituisce problema che va in realtà risolto sulla base dei principi che regolano l'onere probatorio ricadente sulla banca quale attore sostanziale nei giudizi concernenti le scoperture di conto, che sarà trattato da qui a breve, mentre con riferimento ai contratti di apertura di credito contestati ex art. 2719 c.c va rilevata la produzione dell'originale negli allegati al fascicolo di parte opposta. Sul punto, pur rilevando parte opponente, nelle memorie ex art. 190 c.p.c che al disconoscimento ex art.2719 c.c. non è seguito il deposito degli originali dei documenti disconosciuti, cionondimeno tali documenti costituiscono in ogni caso materiale probatorio di cui il giudice può tener conto ai fini del presente giudizio.
Venendo al tema dell'onere della prova ricadente sull'istituto di credito convenuto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione, da parte dell'opposta, degli estratti conto relativi all'intero rapporto “in copia ad uso interno” esige un chiarimento di fondo.
Sul punto la ctu contabile (cfr. pag. 34 esemplificativamente) ha effettuato i rilievi tecnici demandati tra i quali la sostituzione dei tassi contrattuali con quelli ex art. 117 TUB considerando non provati i rapporti di conto corrente prodotti con la dicitura “ copia ad uso interno” anziché con gli originali.
Il problema della produzione di contratti non sottoscritti dalla è agevolmente superato dalla CP_7 giurisprudenza di merito con il criterio della sufficienza dei contratti sottoscritti dal solo cliente ( cfr.
Trib. Novara 24.07.2012 n. 596 – cfr. in parte qua anche Cass. civ. 20106\09).
Si osserva pertanto che il credito concernente i rapporti di conto corrente si intende provato nei limiti in cui la ctu calligrafica ha accertato la riconducibilità agli odierni opponenti.
Con riferimento al diverso rilievo della ctu contabile secondo cui le copie ad uso interno dell'istituto di credito non sarebbero sufficienti a ritenere provati le modifiche contrattuali concernenti i tassi di interesse applicati, tale rilievo merita di essere approfondito. Come noto l'istituto disciplinato dall'art. 118 TUB prevede la possibilità, a far data dal 13.5.2011, per le imprese che non rientrino tra le microimprese di stipulare per i rapporti di durata a tempo determinato lo jus variandi della banca a condizioni prestabilite. Non sussistendo la fattispecie in esame nel caso di specie, perché tali condizioni siano efficaci la banca deve fornire la prova della avvenuta ricezione della comunicazione di tali variazioni o comunque dell'invio degli estratti conto al correntista ( cfr. ABF – Collegio di
Milano decisione 3385 del 23.5.2014).
Con riferimento invece al valore probatorio degli estratti conto, dall'art. 1832 c.c. si desume che la mancata tempestiva comunicazione dell'opposizione all'estratto conto determina la irretrattabilità del saldo riportato: ne deriva che tale conclusione non è vera se la banca non prova di aver inviato l'estratto conto al correntista, dovendo pertanto l'istituto di credito fornire le giustificazioni alle operazioni contestate dal correntista in giudizio, in mancanza di prova della ricezione degli estratti conto stessi (cfr. a contrario Cass. 17679\09). La banca peraltro dovrà provare i movimenti di conto specificamente contestati non potendo altrimenti richiedersi la giustificazione di tutti i movimenti di conto ( cfr. Cass. civ. 10860\11).
Applicando tali principi alle risultanze della ctu deve concludersi che solo gli estratti conto che prevedano comunicazioni di variazioni di interessi passivi effettivamente comunicate al correntista possono comprovare l'applicazione degli interessi contrattuali in luogo di quelli sostitutivi, sempre se al di sotto del tasso soglia usura.
3. Deve inoltre essere disatteso il rilievo, di parte opposta, concernente la capitalizzazione degli interessi passivi.
Pur condividendosi pienamente il nuovo indirizzo interpretativo inaugurato recentemente dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenze n. 21095/2004; n. 24418/2010) - sintetizzabile nell'affermazione dell'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo con conseguente nullità ex tunc ex artt. 1283, 1284, 1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – si rileva, infatti, che i rapporti di apertura di credito in conto corrente e i relativi conti correnti si sottraggono al principio appena enunciato in quanto instaurati tra il 23.12.2003 ( conto corrente n. 707\51), il 13.11.2007 ( contratto anticipo crediti e fatture tip 94 n. 151092), il 10.8.2009 ( contratto conto corrente n.
40080265), etc., siccome temporalmente ricadenti sotto il regime della delibera del C.I.C.R. del
9.2.2000, pubblicata in G.U. il 22.2.2000 ed entrata in vigore, ai sensi dell'art. 8 della medesima delibera, il 22.4.2000.
I rapporti di conto corrente dedotti in giudizio appaiono conformi alla disposizione della deliberazione del C.I.C.R. (art. 2) - che detta le condizioni di validità della capitalizzazione periodica degli interessi debitori - in quanto in esso è stata prevista identica periodicità (trimestrale) nella contabilizzazione degli interessi attivi e passivi (cfr. l'art.
7.1. delle “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza” sottoscritte dalla correntista, e prodotte dalla banca sin dalla fase monitoria, che dispone “i rapporti di dare ed avere relativi ai conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente con identica periodicità trimestrale a fine marzo, giugno, settembre e dicembre (…)”).
Con riguardo alla portata della deliberazione del C.I.C.R., pare sufficiente richiamare la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 341/2007 con cui sono stati definitivamente fugati i dubbi di costituzionalità relativi all'art. 25, c. 2 del d.lgs. n. 342/1999 - che ha inserito nell'art. 120 T.U.B. il seguente comma 2: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».
Ciò posto, l'ausiliare ha rilevato che il regime della capitalizzazione per il calcolo degli interessi attivi e passivi è stato applicato con identica periodicità (cfr. pag. 23 e ss. della c.t.u.).
Occorre, pertanto, rilevare che non sono, re melius perpensa, utilizzabili le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata con riferimento all'eccezione di anatocismo, né con riferimento alla verifica di usurarietà, affidata all'ausiliare pur in difetto di una circostanziata e documentata contestazione sul punto.
Va, infatti, richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di tasso di riferimento degli interessi, è inammissibile l'eccezione con la quale si deduca la violazione di decreti ministeriali determinativi del suddetto tasso, allorché essi non risultino acquisiti agli atti del giudizio, in quanto la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio jura novit curia, di cui all'art. 113 c.p.c., che va coordinato con l'art. 1 delle disp. prel. al c.c., il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (Cass., n. 8742/2001). Va, peraltro, rilevato che il c.t.u. ha escluso il superamento della soglia dell'usurarietà, salvo per il conto corrente n. 10535422 nel IV trimestre 2005 e per il conto corrente 707\51 ( poi rinominato 40080625) nel IV trimestre 2003.
3.1. Va, infine, evidenziato che il nominato c.t.u. ha rilevato, in ossequio al ricalcolo annuale della capitalizzazione degli interessi demandato dal giudice istruttore, un notevole discostamento del tasso di interesse - e, di conseguenza, della commissione di massimo scoperto - effettivamente applicati dalla banca rispetto a quelli previsti in contratto, calcolando in euro 63.405,38 la restituzione, in virtù di personali criteri probatori che vanno corretti nel senso indicato in motivazione ma sostanzìalmente confermati quanto al valore risultato algebrico finale.
Di conseguenza il saldo passivo, pari ad euro 494.458,93 deve essere epurato delle somme anzidette indebitamente addebitate a titolo di maggiori interessi e c.m.s., e rideterminato nell'importo di euro
431.053,55, solo in ragione delle deficienze documentali imputabili all'istituto di credito prima evidenziate ( contratti non certamente riconducibili agli opposti in esito alla ctu calligrafica – mancata prova di ricezione estratti conto e variazioni contrattuali in capo ai correntisti).
Va altresì decurtato l'intero importo addebitato con riferimento al conto corrente n. 10657400 ( cfr. all. 9 fascicolo opposta e x30-35 della ctu) per l'esito della ctu calligrafica che si richiama integralmente, per un ulteriore importo di euro 27.720,76 ( cfr. pag. 2 della ctu in atti).
Devono essere rigettate le domande inerenti il pegno di titoli concernenti il rapporto di intermediazione immobiliare e la validità di quest'ultimo per difetto di forma scritta perché temi non concernenti il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
ed invero, per stessa ammissione della opponente, tali temi processuali sono stati resi oggetto di procedimento cautelare ex art. 670 c.p.c. il cui correlativo giudizio di merito è inconferente con il thema decidendum del presente giudizio.
Anche il profilo risarcitorio concernente l'illiceità della segnalazione alla centrale dei rischi della
Banca d'Italia va rigettato per difetto di istruttoria: e invero attraverso la disposta indagine contabile si è, invece, appurato che alla data dell'iscrizione ricorreva uno stato di insolvenza che potesse legittimare la segnalazione pari ad euro 403.332,69
Da ciò la revoca parziale del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente alla corresponsione, in favore dell'opposta, dell'importo di euro 403.332,69, oltre interessi in misura legale da computarsi sulla sola sorte capitale dalla data di proposizione del ricorso monitorio del presente giudizio.
E' appena il caso di rilevare che in ordine agli interessi di mora stabiliti in sede monitoria alcuna contestazione è stata formulata dalla parte opponente]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari opponenti, come in epigrafe indicati, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo, in riforma della sentenza, accogliersi l'originaria opposizione al decreto ingiuntivo da revocarsi con rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello di cui ha chiesto l'inammissibilità CP_2 ex art. 348 bis CPC.
E' intervenuta ex art. 111 CPC la quale cessionaria del credito, Controparte_3 aderendo alle difese della cedente, salvo eccepire il difetto di legittimazione passiva quanto agli obblighi restitutori e risarcitori.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in cinque motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pag.5) – titolato “ Nel merito ed in via principale: sull'omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui non si considera tempestiva la proposizione e il deposito della memoria ex articolo 183 VI comma n. 2) c.p.c. di parte attrice opponente in ordine alla produzione documentale ed all' articolazione dei mezzi istruttori.
Riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui si prevede la tempestiva proposizione della memoria ex articolo 183/ VI comma n. 2 c.p.c. ricadente la relativa scadenza nella giornata di sabato
(rectius 02.04. 2011), posticipata ex legge nella giornata di lunedì (rectius 04.04. 2011)” – lamentano gli appellanti che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere tardive le prove richieste e/o fornite con la citata memoria stante il disposto dell'art. 155 CPC.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 7) – titolato “ Nel merito ed in via principale: sull'omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione della sentenza di primo grado sul mancato rispetto del principio di trasparenza bancaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 TUB in ordine alla produzione in giudizio degli estratti autentici dei conti correnti bancari così come previsto dal Dlgs. N. 385/1993 in quanto prodotti con la dicitura “copia uso interno” anziché con originale. Riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui si considerano inesistenti i documenti contabili prodotti dall' nella fase monitoria e di merito, con conseguente stralcio di tutta la CP_2 documentazione prodotta da aprte opposta”- gli appellanti censurano il Tribunale per non aver tenuto conto che gli estratti contabili non erano stati prodotti dalla banca in originale bensì come copia interna e che il CTU ha effettuato i conteggi nonostante detta non conformità.
Indicano, quindi, gli appellanti 60 operazioni come contestate – richiamando l'istanza ex art. 210
CPC proposta nella prima memoria ex art. 183 CPC – per un importo di Euro 2.225.373,37 e invocano l'art. 119 TUB con richiesta di rideterminare i conti mediante stralcio dei documenti contabili suddetti.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 10) – titolato “ Nel merito ed in via principale: sull'omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui si riconosce che la CTU grafologica attesta la presenza di sottoscrizioni non certamente riconducibili all'unico autore apparente. Riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non si riconosce la riduzione delle pretese creditorie dell'Istituto di credito in merito alla Polizza NI LU TA per
l'importo di € 70.000,00 (settantamila euro/00) in presenza di un difetto di sottoscrizione della polizza suddetta” – gli appellanti si dolgono della mancata esclusione, da parte del Tribunale, dell'importo di euro 70.000,00 relativo alla polizza visto che la firma in essa apposta era stata considerata dal CTU non autentica, invocando la detrazione matematica del pegno titoli.
§3.4 – Col quarto motivo (pag. 11) – titolato “ Nel merito ed in via principale: sull'omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ricorre alle presunzioni ed agli atti del processo con riferimento al contratto di conto corrente n. 10535422 in virtù della ricondotta sottoscrizione del contratto di apertura di credito relativa al medesimo avvenuta l'11.08.2009. Riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui si riconosce la validità del contratto di conto corrente su citato per il quale le firme apposte non risultano autentiche sulla base della riconosciuta validità delle stesse in riferimento al contratto di apertura di credito a valere sul conto corrente medesimo” – gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe dovuto disporre la restituzione di Euro 59.852,67 quale indebito non essendovi prova dell'autenticità della firma sul contratto di conto corrente n. 10535422 con conseguente errata presunzione di cui in sentenza. §3.5 – Col quinto motivo (pag. 12) – titolato “Nel merito ed in via principale: sull'omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui non riconosce il danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e/o alla CRIF. Riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui si riconosce l'illegittima segnalazione alla centrale Rischi e/o alla
CRIF da aprte degli attori appellanti” – gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, dei danni da segnalazione CICR, invocando gli esiti della propria consulenza di parte ed invocando il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a detta segnalazione.
§ 4 — Prima di delibare nel merito, la Corte si deve fare carico di affrontare le questioni preliminari che le parti appellanti hanno sollevato con le note di trattazione scritta, ove è pure richiesta l'assegnazione dei termini ex art. 190 CPC.
Il primo profilo è proprio di carattere processuale perché viene pure richiesto lo stralcio delle note finali anticipate depositate tempestivamente dalla parte appellata/intervenuta perché si tratterebbe di atti difensivi irrituali ante riforma Cartabia.
E' sufficiente, al riguardo, evidenziare come nel decreto con il quale il Collegio ha disposto la trattazione cartolare erano stati concessi in modo chiaro e netto termini anticipati per gli atti difensivi finali al fine di pervenire ad una decisione contestuale;
il tutto in ossequio sia al principio di ragionevole durata del processo, sia agli obiettivi del PNRR.
Le parti appellanti, dunque, hanno ritenuto di non utilizzare tali atti difensivi e si sono limitate a chiedere la concessione dei termini ex art. 190 CPC senza neppure giustificare tale scelta difensiva né tanto meno le ragioni per le quali era necessario soffermarsi ancora sulle questioni già ampiamente dibattute. Anzi, le stesse parti appellanti hanno sollevato, con dette note, anche la questione di legittimazione attiva del cessionario intervenuto, sicchè non sono state di certo le parti appellate a provocare la necessità di ulteriore contraddittorio.
Di qui la reiezione della istanza per la concessione dei termini posticipati.
E' da respingere anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte intervenuta per le ragioni Cont ex art. 118 disp. Att. già espresse da questo Collegio in vicende similari.
Va, innanzitutto, evidenziato che nell'atto di intervento la cessionaria ha esplicitamente indicato, nella parte espositiva, gli estremi dell'atto di cessione, evidenziandone l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pure allegata (v. Cass. 8975/20).
Gli odierni appellanti reiterano l'eccezione in ordine alla assenza del contratto di cessione o comunque di elementi che consentano di ritenere il credito oggetto di giudizio oggetto della cessione.
Sul punto, va ricordato il principio secondo il quale “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v. Cass. N. 31188/17). E' indubbio che (v. Cass. N. 24798/20) chi si dichiara e agisce come successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, in particolar modo se vi è contestazione (v. anche Cass. N. 34373/23).
Ciò non significa, però, che - una volta allegati gli elementi a sostegno della “legitimatio ad causam”, il cessionario debba depositare anche il contratto di cessione: è sufficiente, infatti, produrre elementi probatori che consentano di ricollegare causalmente alla cessione anche la posizione del debitori che formulano la contestazione circa la detta legittimazione.
Nel caso in esame, come emerge anche in questa sede, vi è la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione nonché il collegamento testuale dal quale emerge l'elenco delle posizioni e dei numeri clienti, tra i quali (come si evince con facilità di consultazione) anche quello della debitrice principale (profilo mai posto in dubbio dai garanti e comunque emergente dalla documentazione relativa ai rapporti intercorsi), sicchè tale prova (in ragione di elementi gravi, precisi e concordanti) ben può ritenersi raggiunta, anche a voler applicare con rigore i principi affermati dalla Corte di legittimità (v. da ultimo Cass. N.
4277/23).
Ritiene, dunque, la Corte che nel caso in esame non vi sono elementi idonei per disattendere il proprio orientamento.
Nel merito, l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Cont
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, è evidente la carenza ex art. 342 atteso che, anche a voler ritenere tempestive le richieste istruttorie e dunque valide le prove espletate in primo grado, non è dato conoscere né comprendere di quali esiti si tratti e di cui si vuole avvalere parte appellante, che, peraltro, non spiega neppure perché – una volta esaminate dette risultanze – condurrebbero questo
Collegio ad un convincimento diverso rispetto a quello manifestato dal Tribunale.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, le contestazioni relative agli estratti conto – che ben potevano essere acquisiti anche dal CTU poiché non attengono agli elementi principali e costitutivi della domanda attrice e comunque anche dal giudicante ex art. 210 CPC – restano anche in questa sede meramente generiche, con la conseguenza che non deve pervenirsi a nessuno stralcio – come richiesto da parte appellante – e che l'esito della CTU è anche in questa sede del tutto condivisibile proprio perché fondata su riscontri contabili complessivi.
Di qui la reiezione della richiesta di ri-determinazione ex art. 119 TUB formulata da parte appellante.
§4.3 – Anche il terzo motivo è da respingere perché del tutto inconferente: il primo giudice ha spiegato in modo netto e chiaro che la questione relativa alla detrazione matematica del pegno titoli così come della polizza era del tutto estranea alla opposizione a decreto ingiuntivo. E su questo profilo non vi è alcuna
contro
-argomentazione da parte degli appellanti che sostanzialmente la ripropongono senza considerare il percorso logico-giuridico del Tribunale.
§4.4 – Non può che condividersi il ragionamento del Tribunale in punto di collegamento negoziale tra il contratto di apertura di credito e contratto (sottostante e di appoggio) del contratto di conto corrente: quest'ultimo, ha affermato il primo giudice, era il necessario presupposto per la stipula dell'altro (meramente contabile) e su questo punto, invero, l'appello non offre
contro
-argomentazioni, ma ribadisce un ragionamento puramente astratto con esclusione in senso assoluto della possibilità di un ragionamento presuntivo che, invece, il primo giudice ha correttamente seguito.
Avrebbe dovuto, quindi, parte appellante evidenziare quali fossero quegli elementi non gravi, non precisi né concordanti idonei a scardinare il ragionamento di presunzione del Tribunale: nulla di tutto ciò è avvenuto nel gravame, ove si replica meramente la questione formale.
Peraltro, ad integrazione del ragionamento già contenuto in sentenza, può evidenziarsi che è configurabile anche una ipotesi di ratifica da parte della correntista, che nulla ha mai obbiettato al riguardo, vale a dire sulla “ricaduta” contabile dell'apertura di credito su altro conto, a conferma della piena volontà di instaurare quel rapporto.
Per i dati contabili, poi, la presenza dei soli estratti scalari non è ostativa ad un riscontro incrociato con i vari dati a disposizione, sicchè era su questo profilo che l'appello doveva intrattenersi;
in assenza, il motivo non è calzante con conseguente reiezione della domanda restitutoria.
§4.5 – Infine, è chiaramente infondata la richiesta risarcitoria collegata alla segnalazione presso la
Centrale Rischi, in ragione dell'accertato debito – seppur in misura ridotta – della correntista e dei suoi garanti nei confronti della banca, sicchè il resto è rimasto assorbito. Vale a dire che nessun comportamento illegittimo/illecito è imputabile alla banca che, a fronte dell'accertato credito in suo favore, ha dovuto effettuare gli adempimenti amministrativi obbligatori per gli organi di vigilanza e per il sistema bancario.
Di qui la reiezione anche di questo profilo.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1987/19 del tribunale di TI , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado in favore di parte appellata e di parte intervenuta, spese che si liquidano in Euro 20.119,00 per ciascuna parte, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore