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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6300 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Laura Martano Presidente dott.ssa Maria Ludovica Russo Giudice dott.ssa Federica D'Auria Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6250/2025 promossa da: avv. (CF ), procuratore di se stesso;
Parte_1 CodiceFiscale_1
Reclamante
CONTRO
, P. IVA e C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Matranga;
Reclamata
NONCHE'
Sede sociale: Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, (cf Controparte_2
– P. IVA ); P.IVA_2 P.IVA_3
Terzo pignorato contumace
OGGETTO: reclamo ex art 630 cpc avverso ordinanza di assegnazione emessa dal
GE dott. Fausta Sorrentino in data 10.03.2025 nella procedura esecutiva n.
1943/2024 RGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ordinanza recante la data del 10.03.2025, resa nella procedura nr. 1943/2024, il G.E. disponeva l'assegnazione delle somme pignorate presso il terzo ai sensi dell'art. 553 cpc.
In particolare il GE, per quel che qui rileva, così disponeva: Parte
“ASSEGNA in pagamento, salvo esazione, all'interventore in surroga avv.
[...]
, le somme dovute dal terzo in persona del Pt_1 Controparte_2
l.rapp.p.t. al debitore in persona del legale rapp.p.t. Controparte_1 fino alla concorrenza di Euro 116,73 per i compensi di intervento comprensive di iva cpa e spese generali, se documentate con fattura e non detraibili dal creditore ,a totale soddisfazione,come sopra specificate;
-assegna inoltre Euro 414,78 a totale soddisfazione del credito azionato con l'atto di intervento, comprensive di iva cpa e spese generali, se documentate con fattura e non detraibili dal creditore ,come sopra specificate.
Con reclamo al Collegio, spiegato ai sensi dell'art. 630, III comma, c.p.c. Parte_1
impugnava la predetta ordinanza chiedendone la revoca.
[...]
Assumeva l'istante che l'ordinanza era errata nella parte in cui quantificava in maniera inadeguata il proprio credito e le spese di intervento nella procedura esecutiva. Proponeva altresì una serie di doglianze inerenti un'ingiusta/illegittima compensazione delle spese, evidentemente riferibili ad un giudizio di cognizione conclusosi con sentenza del giudice di pace, e dunque non pertinenti all'ordinanza impugnata.
Instaurato il contraddittorio ai sensi dell'art. 178 comma 4 cpc, si costituiva tardivamente con comparsa depositata il Controparte_3
05.06.2025 e chiedeva il rigetto del reclamo.
***
Preliminarmente va osservato che la costituzione della reclamata
[...]
nella presente fase di reclamo è tardiva e di essa non si terrà Controparte_3 conto ai fini della presente decisione.
Si osserva infatti che il decreto ex art. 178 comma 4 cpc è stato comunicato alla reclamata in data 14.04.2025.
pagina 2 di 4 In esso veniva assegnato il termine di giorni trenta per il deposito di una memoria di risposta, termine che decorreva evidentemente dalla data di comunicazione del suddetto decreto;
il termine dunque deve intendersi spirato il 14.05.2025.
Ciò posto, il reclamo è del tutto inammissibile.
Non si terrà conto dei motivi di doglianza che lamentano la compensazione delle spese nel giudizio di primo grado, in quanto alludono ad un giudizio di cognizione conclusosi con sentenza del giudice di pace, evidentemente frutto di refuso nella collazione dell'atto di reclamo.
Quanto invece al motivo di reclamo che lamenta l'assegnazione di “minori somme sia
a titolo di precetto che di liquidazione della fase esecutiva” sul presupposto che “tale liquidazione viola anche i minimi previsti per legge, laddove il minimo sarebbe stato €
103,60 per la fase di precetto ed 252,43 (per la fase di esecuzione presso terzi) e non
€ 80,00 più iva e cpa” , ebbene il reclamo, proposto nelle forme dell'art. 630 comma
3 cpc, è del tutto inammissibile.
Il rimedio di cui all'art. 630 comma 3 cpc è infatti espressamente previsto “contro
l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa”.
Nel caso di specie il reclamante si duole di errori nell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc, sicchè è palese l'inammissibilità del gravame intrapreso.
Tali doglianze andavano al più sollevate mediante l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc avverso l'ordinanza di assegnazione, nelle forme e nei termini previsti dalla citata norma.
Il reclamo pertanto è inammissibile.
Nulla per le spese stante l'inammissibilità della costituzione della reclamata
[...]
in quanto tardiva. Controparte_4
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nella causa come innanzi proposta, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del reclamo proposto da;
Parte_1
- nulla per le spese;
- dà atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante,
pagina 3 di 4 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo;
- ordina la comunicazione a cura della Cancelleria della presente ordinanza alle parti costituite.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. ssa Federica D'Auria dott. ssa Laura Martano
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Laura Martano Presidente dott.ssa Maria Ludovica Russo Giudice dott.ssa Federica D'Auria Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6250/2025 promossa da: avv. (CF ), procuratore di se stesso;
Parte_1 CodiceFiscale_1
Reclamante
CONTRO
, P. IVA e C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Matranga;
Reclamata
NONCHE'
Sede sociale: Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, (cf Controparte_2
– P. IVA ); P.IVA_2 P.IVA_3
Terzo pignorato contumace
OGGETTO: reclamo ex art 630 cpc avverso ordinanza di assegnazione emessa dal
GE dott. Fausta Sorrentino in data 10.03.2025 nella procedura esecutiva n.
1943/2024 RGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ordinanza recante la data del 10.03.2025, resa nella procedura nr. 1943/2024, il G.E. disponeva l'assegnazione delle somme pignorate presso il terzo ai sensi dell'art. 553 cpc.
In particolare il GE, per quel che qui rileva, così disponeva: Parte
“ASSEGNA in pagamento, salvo esazione, all'interventore in surroga avv.
[...]
, le somme dovute dal terzo in persona del Pt_1 Controparte_2
l.rapp.p.t. al debitore in persona del legale rapp.p.t. Controparte_1 fino alla concorrenza di Euro 116,73 per i compensi di intervento comprensive di iva cpa e spese generali, se documentate con fattura e non detraibili dal creditore ,a totale soddisfazione,come sopra specificate;
-assegna inoltre Euro 414,78 a totale soddisfazione del credito azionato con l'atto di intervento, comprensive di iva cpa e spese generali, se documentate con fattura e non detraibili dal creditore ,come sopra specificate.
Con reclamo al Collegio, spiegato ai sensi dell'art. 630, III comma, c.p.c. Parte_1
impugnava la predetta ordinanza chiedendone la revoca.
[...]
Assumeva l'istante che l'ordinanza era errata nella parte in cui quantificava in maniera inadeguata il proprio credito e le spese di intervento nella procedura esecutiva. Proponeva altresì una serie di doglianze inerenti un'ingiusta/illegittima compensazione delle spese, evidentemente riferibili ad un giudizio di cognizione conclusosi con sentenza del giudice di pace, e dunque non pertinenti all'ordinanza impugnata.
Instaurato il contraddittorio ai sensi dell'art. 178 comma 4 cpc, si costituiva tardivamente con comparsa depositata il Controparte_3
05.06.2025 e chiedeva il rigetto del reclamo.
***
Preliminarmente va osservato che la costituzione della reclamata
[...]
nella presente fase di reclamo è tardiva e di essa non si terrà Controparte_3 conto ai fini della presente decisione.
Si osserva infatti che il decreto ex art. 178 comma 4 cpc è stato comunicato alla reclamata in data 14.04.2025.
pagina 2 di 4 In esso veniva assegnato il termine di giorni trenta per il deposito di una memoria di risposta, termine che decorreva evidentemente dalla data di comunicazione del suddetto decreto;
il termine dunque deve intendersi spirato il 14.05.2025.
Ciò posto, il reclamo è del tutto inammissibile.
Non si terrà conto dei motivi di doglianza che lamentano la compensazione delle spese nel giudizio di primo grado, in quanto alludono ad un giudizio di cognizione conclusosi con sentenza del giudice di pace, evidentemente frutto di refuso nella collazione dell'atto di reclamo.
Quanto invece al motivo di reclamo che lamenta l'assegnazione di “minori somme sia
a titolo di precetto che di liquidazione della fase esecutiva” sul presupposto che “tale liquidazione viola anche i minimi previsti per legge, laddove il minimo sarebbe stato €
103,60 per la fase di precetto ed 252,43 (per la fase di esecuzione presso terzi) e non
€ 80,00 più iva e cpa” , ebbene il reclamo, proposto nelle forme dell'art. 630 comma
3 cpc, è del tutto inammissibile.
Il rimedio di cui all'art. 630 comma 3 cpc è infatti espressamente previsto “contro
l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa”.
Nel caso di specie il reclamante si duole di errori nell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc, sicchè è palese l'inammissibilità del gravame intrapreso.
Tali doglianze andavano al più sollevate mediante l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc avverso l'ordinanza di assegnazione, nelle forme e nei termini previsti dalla citata norma.
Il reclamo pertanto è inammissibile.
Nulla per le spese stante l'inammissibilità della costituzione della reclamata
[...]
in quanto tardiva. Controparte_4
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nella causa come innanzi proposta, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del reclamo proposto da;
Parte_1
- nulla per le spese;
- dà atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante,
pagina 3 di 4 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo;
- ordina la comunicazione a cura della Cancelleria della presente ordinanza alle parti costituite.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. ssa Federica D'Auria dott. ssa Laura Martano
pagina 4 di 4