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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO GI, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
CO IS, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2048/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291 2024 90053058 92 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130011050673001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1167/2025 depositato il
14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2048/2024 depositato il 07/06/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2024 90053058 92/000 e la sottesa cartella di pagamento n.291 2013 0011050673001.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati:
1- omessa notifica degli atti presupposti;
2- carenza di motivazione;
3-sopravvenuta prescrizione della pretesa impositiva.
L'Agenzia delle Entrate -Riscossione. si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni, con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte, all'udienza del 06/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (Cass., Sezioni Unite, n.26242/2014), si ritiene opportuno esaminare prioritariamente i motivi d'impugnazione afferenti la prescrizione della pretesa impositiva .
Sul punto, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione con riferimento alla cartella di pagamento n.291
2013 0011050673001, stante che alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale per i diritti camerali di specie.
Infatti, nonostante sia stata riversata in atti la prova della notifica di una comunicazione preventiva d'ipoteca in data 8/4/2016, deve essere evidenziato che tale ultima data è, comunque, decorso il termine di prescrizione quinquennale rispetto alla notifica dell'intimazione impugnata (14/03/2024), per cui la pretesa impositiva, in mancanza di notifica di ulteriori atti interruttivi, risulta prescritta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €200,00 (duecentoeuro), oltre contributo unificato ed oneri accessori, se dovuti in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 06/10/2025
Il Relatore Il Presidente
PE RE RO ER MA
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO GI, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
CO IS, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2048/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291 2024 90053058 92 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130011050673001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1167/2025 depositato il
14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2048/2024 depositato il 07/06/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2024 90053058 92/000 e la sottesa cartella di pagamento n.291 2013 0011050673001.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati:
1- omessa notifica degli atti presupposti;
2- carenza di motivazione;
3-sopravvenuta prescrizione della pretesa impositiva.
L'Agenzia delle Entrate -Riscossione. si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni, con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte, all'udienza del 06/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (Cass., Sezioni Unite, n.26242/2014), si ritiene opportuno esaminare prioritariamente i motivi d'impugnazione afferenti la prescrizione della pretesa impositiva .
Sul punto, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione con riferimento alla cartella di pagamento n.291
2013 0011050673001, stante che alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale per i diritti camerali di specie.
Infatti, nonostante sia stata riversata in atti la prova della notifica di una comunicazione preventiva d'ipoteca in data 8/4/2016, deve essere evidenziato che tale ultima data è, comunque, decorso il termine di prescrizione quinquennale rispetto alla notifica dell'intimazione impugnata (14/03/2024), per cui la pretesa impositiva, in mancanza di notifica di ulteriori atti interruttivi, risulta prescritta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €200,00 (duecentoeuro), oltre contributo unificato ed oneri accessori, se dovuti in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 06/10/2025
Il Relatore Il Presidente
PE RE RO ER MA