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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11822 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1689/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – X Sezione –in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo – ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1089/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice
di Pace, e vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., dirigente del servizio avvocatura, avv. Anna Sannino, giusta delega sindacale prot. n. 59216 del 19.7.2022, rappresentato e difeso dall'avv.
NC LL (C.F.: ), con studio in Pozzuoli CodiceFiscale_1
(NA), alla Via Solfatara 101, is. 4, unitamente al quale elegge domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata giusta procura in calce al Email_1
presente atto, rilasciata in forza della determina dirigenziale n. 2002 del
26.10.2022, di autorizzazione alla lite e conferimento incarico
APPELLANTE E
, (c.f. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
(Na), alla via III Traversa Pisciarelli n. 84, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di risposta, dall'avv. Paolo Bianco, (c.f.
, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, CodiceFiscale_3
alla via Ospizio Pasqualino Cafaro n. 13,
APPELLATO
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 36037, depositata in data 19.10.2022 il Giudice di
Pace di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti del volta al conseguimento CP_1 Parte_1
del risarcimento dei danni riportati in conseguenza di una caduta verificatasi sulla rampa di collegamento da Via Pergolesi alla Via Sacchini, a causa di una macchia d'olio posta sul manto stradale, accoglieva la domanda condannando il al risarcimento dei danni. Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
proponeva appello avverso la suindicata sentenza, deducendo: la nullità della
Sentenza - Motivazione inesistente e/o apparente – error in iudicando;
la errata valutazione delle prove – errata applicazione dell'art. 2051 cod. civ..; la errata liquidazione del danno.
- 2 - Chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello in ragione della sua infondatezza.
Autorizzata la ricostruzione del fascicolo di primo grado, la causa,
sulle conclusioni in epigrafe riportate, veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'appello proposto è fondato e, pertanto, va accolto.
Vanno in via preliminare disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'appellato ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Ritiene questo Tribunale che l'appello sia ammissibile.
Per quanto concerne l'asserita genericità dell'appello, che ne comporterebbe l'inammissibilità alla luce dell'art. 342 c.p.c., si può ravvisare la perfetta conformità dell'atto di citazione in appello ai requisiti richiesti dalla norma citata, in quanto esso ben contiene “l'indicazione delle parti del
provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono
richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”
nonché “l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge
e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Per quanto concerne, invece, l'inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., va evidenziato come il Tribunale abbia evidentemente optato per l'insussistenza
- 3 - dei presupposti di applicabilità del c.d. “filtro in appello”, tenuto conto del fatto che la relativa ordinanza di inammissibilità non può essere pronunciata dopo che l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione.
Prima di esaminare i motivi di gravame giova premettere che la domanda introdotta va ricondotta nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, invero,
l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale
responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass.
24529/2009).
Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò
sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla
P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare
- 4 - solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato, per quanto anzidetto, in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno nonché della colpa del danneggiato (Cass. 2008/5578; Cass. 4308/2002; Cass.
2331/2001): il fatto del terzo e la colpa del danneggiato, infatti, in tanto escludono la responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità; e se il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno,
esso peraltro può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità
extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass.
11227/2008; Cass. 3651/2006).
Va, peraltro, precisato che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano, in
- 5 - particolare quello dello stesso danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte;
in questi casi spetta al danneggiato, proprio per assolvere l'onere probatorio, dimostrare che la strada sulla quale stava camminando presentava una situazione obiettiva di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la sua caduta (Cass. 2660/2013; Cass. 6306/2013).
Infatti, l'utilizzatore di una strada è tenuto a preservare la propria incolumità:
lo impone il generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte
costituzionale proprio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Corte cost. 159/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
In particolare, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del
- 6 - comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. 23919/2013; Cass. 11946/2013).
Pertanto, anche nella fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c. ; Cass. 999/2014).
Tanto considerato in diritto, si ritiene che le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure nella gravata sentenza non appaiano in linea con i principi innanzi riportati.
Lamenta, correttamente, l'appellante l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso tale . Orbene, all'udienza Testimone_1
dell'11.6.2021, il predetto teste riferiva: "io mi trovavo in Pozzuoli (NA)
all'altezza del cavalcavia che da via Pergolesi porta al tempio di PI.
Preciso che la strada è senza civico a scendere, allorquando ho visto una
vespa di colore rosso impegnare la curva, e nello stesso tempo, sulla
carreggiata, vi era presenza di olio, costituito da una lunga scia, nella quale
la vespa non riusciva a mantenere l'equilibrio, rovinando sul manto stradale,
unitamente al conducente ... all'esito della caduta, il sig. ha CP_1
riportato dolenze in varie parti del corpo, nonostante abbiamo richiesto il
- 7 - soccorso del 118; non essendo venuto, abbiamo provveduto ad aiutarlo, a
soccorrerlo, spostare la vespa 125 o 150 di colore rosso e chiamare una
pattuglia per mettere in sicurezza la viabilità della strada. Viene esibita foto
del luogo del sinistro, che viene notificato con firma e data. Il giudice dispone
l'allegazione quale atto processuale del reperto fotografico, Preciso che l'olio
presente sul manto stradale appariva fresco. Null'altro so".
Gli agenti di polizia giunti poco dopo sul luogo dell'incidente accertavano
(cfr. verbale) che “…sul posto si constatava che effettivamente vi era una
vistosa macchia di liquido scivoloso di colore nero, che impegnava la parte
sinistra della corsia e per tutta la sua lunghezza in un tratto in discesa".
Orbene, alla stregua della dichiarazione testimoniale e del rapporto degli agenti della polizia intervenuti sui luoghi del sinistro emerge che la macchia oleosa era di grandi dimensioni (vistosa) ed occupava la parte sinistra della corsia per tutta la sua lunghezza in un tratto in discesa ed era fresca e scivolosa, ne deriva allora, a parere di questo giudice, che sussiste quel caso fortuito, quell'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa idoneo ad escludere la responsabilità del comune/custode ( cfr in tema ord Cass n.
1725/2019); il comune non avrebbe mai potuto eliminare la sostanza oleosa prima del passaggio della moto perché evidentemente non a conoscenza della stessa in quanto di recente formazione.
- 8 - Poiché valutando tutti i suddetti elementi, non è possibile collegare la lesione dell'appellato ad un comportamento negligente del custode nel senso che,
come chiarito dalla S.C. con sentenza n. 6101/2013, è emersa in giudizio una forte prova indiziaria che la macchia untuosa non fosse presente nel punto del sinistro da un tempo tale da evidenziare incuria e negligenza nella manutenzione della strada, poiché il fattore di pericolo va qualificato come fortuito avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr anche sent Cass n. 10643/2012), ne deriva che la peculiarità della situazione consente di escludere l'operatività della responsabilità del custode:
diversamente si addosserebbe al custode una responsabilità anche in presenza di un evento di danno che è stato provocato da un fattore esterno alla cosa,
dotato di propria ed autonoma efficienza causale e non prevedibile né
neutralizzabile dal custode e si eliminerebbe la parte della norma che esclude la responsabilità del custode in presenza del caso fortuito.
La circostanza che la macchia di olio era di recente formazione e dunque il non avrebbe potuto intervenire in epoca antecedente l'incidente per la Pt_1
rimozione della stessa, integra quel caso fortuito tale da escludere la responsabilità del custode. D'altronde l'orario diurno in cui è avvenuto il sinistro favoriva la percezione dell'insidia e la sua concreta evitabilità
utilizzando l'ordinaria diligenza. L'utente, pertanto, utilizzando la dovuta attenzione e cautela richieste dalla concreta situazione di fatto delle
- 9 - condizioni del manto stradale, avrebbe potuto ragionevolmente rendersi conto della presenza della macchia d'olio che secondo la ricostruzione degli agenti della polizia municipale era “vistosa”.
Pertanto, il nesso di causalità fra la cosa in custodia e i danni subiti dall'appellato è escluso dalla prova del caso fortuito, integrato dalla condotta negligente dell'appello con la conseguenza che il custode non ha l'obbligo di risarcire i danni.
Le evidenziate circostanze consentono di escludere anche i presupposti dall'insidia e trabocchetto ed il nesso di causalità risulterebbe interrotto dal comportamento colposo dell'appellato atteso che le risultanze istruttorie sopra evidenziare (dichiarazioni testimoniali e rapporto della polizia in atti),
consentono di ritenere che la situazione di potenziale pericolo poteva essere superata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, con conseguente interruzione del nesso di causalità rispetto alle condizioni della strada e conseguente esclusione di responsabilità del (cfr. tra le più recenti, Cass. Parte_1
18/12/2019, n. 33724; Cass. 10/10/2019, n. 25436)
Per il complesso delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto con conseguente rigetto della domanda proposta da nei confronti CP_1
del Parte_1
- 10 - Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022
applicandosi i valori medi ridotti del 30% tenuto conto delle fasi svolte, del valore della controversia della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda proposta da nei confronti del CP_1 Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese processuali di primo CP_1
grado in favore del che liquida in euro 885,50 per Parte_1
compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a. come per legge;
3) condanna al pagamento delle spese processuali di secondo CP_1
grado in favore dell'appellante, che liquida in euro 147,00 per spese ed euro
1786,40 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
4) Pone le spese di ctu liquidate come da separata ordinanza a carico di parte appellata.
Napoli, 15.12.2025
Il Giudice monocratico
(dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
- 11 - - 12 -
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – X Sezione –in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo – ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1089/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice
di Pace, e vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., dirigente del servizio avvocatura, avv. Anna Sannino, giusta delega sindacale prot. n. 59216 del 19.7.2022, rappresentato e difeso dall'avv.
NC LL (C.F.: ), con studio in Pozzuoli CodiceFiscale_1
(NA), alla Via Solfatara 101, is. 4, unitamente al quale elegge domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata giusta procura in calce al Email_1
presente atto, rilasciata in forza della determina dirigenziale n. 2002 del
26.10.2022, di autorizzazione alla lite e conferimento incarico
APPELLANTE E
, (c.f. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
(Na), alla via III Traversa Pisciarelli n. 84, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di risposta, dall'avv. Paolo Bianco, (c.f.
, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, CodiceFiscale_3
alla via Ospizio Pasqualino Cafaro n. 13,
APPELLATO
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 36037, depositata in data 19.10.2022 il Giudice di
Pace di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti del volta al conseguimento CP_1 Parte_1
del risarcimento dei danni riportati in conseguenza di una caduta verificatasi sulla rampa di collegamento da Via Pergolesi alla Via Sacchini, a causa di una macchia d'olio posta sul manto stradale, accoglieva la domanda condannando il al risarcimento dei danni. Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
proponeva appello avverso la suindicata sentenza, deducendo: la nullità della
Sentenza - Motivazione inesistente e/o apparente – error in iudicando;
la errata valutazione delle prove – errata applicazione dell'art. 2051 cod. civ..; la errata liquidazione del danno.
- 2 - Chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello in ragione della sua infondatezza.
Autorizzata la ricostruzione del fascicolo di primo grado, la causa,
sulle conclusioni in epigrafe riportate, veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'appello proposto è fondato e, pertanto, va accolto.
Vanno in via preliminare disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'appellato ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Ritiene questo Tribunale che l'appello sia ammissibile.
Per quanto concerne l'asserita genericità dell'appello, che ne comporterebbe l'inammissibilità alla luce dell'art. 342 c.p.c., si può ravvisare la perfetta conformità dell'atto di citazione in appello ai requisiti richiesti dalla norma citata, in quanto esso ben contiene “l'indicazione delle parti del
provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono
richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”
nonché “l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge
e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Per quanto concerne, invece, l'inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., va evidenziato come il Tribunale abbia evidentemente optato per l'insussistenza
- 3 - dei presupposti di applicabilità del c.d. “filtro in appello”, tenuto conto del fatto che la relativa ordinanza di inammissibilità non può essere pronunciata dopo che l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione.
Prima di esaminare i motivi di gravame giova premettere che la domanda introdotta va ricondotta nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, invero,
l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale
responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass.
24529/2009).
Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò
sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla
P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare
- 4 - solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato, per quanto anzidetto, in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno nonché della colpa del danneggiato (Cass. 2008/5578; Cass. 4308/2002; Cass.
2331/2001): il fatto del terzo e la colpa del danneggiato, infatti, in tanto escludono la responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità; e se il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno,
esso peraltro può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità
extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass.
11227/2008; Cass. 3651/2006).
Va, peraltro, precisato che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano, in
- 5 - particolare quello dello stesso danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte;
in questi casi spetta al danneggiato, proprio per assolvere l'onere probatorio, dimostrare che la strada sulla quale stava camminando presentava una situazione obiettiva di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la sua caduta (Cass. 2660/2013; Cass. 6306/2013).
Infatti, l'utilizzatore di una strada è tenuto a preservare la propria incolumità:
lo impone il generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte
costituzionale proprio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Corte cost. 159/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
In particolare, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del
- 6 - comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. 23919/2013; Cass. 11946/2013).
Pertanto, anche nella fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c. ; Cass. 999/2014).
Tanto considerato in diritto, si ritiene che le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure nella gravata sentenza non appaiano in linea con i principi innanzi riportati.
Lamenta, correttamente, l'appellante l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso tale . Orbene, all'udienza Testimone_1
dell'11.6.2021, il predetto teste riferiva: "io mi trovavo in Pozzuoli (NA)
all'altezza del cavalcavia che da via Pergolesi porta al tempio di PI.
Preciso che la strada è senza civico a scendere, allorquando ho visto una
vespa di colore rosso impegnare la curva, e nello stesso tempo, sulla
carreggiata, vi era presenza di olio, costituito da una lunga scia, nella quale
la vespa non riusciva a mantenere l'equilibrio, rovinando sul manto stradale,
unitamente al conducente ... all'esito della caduta, il sig. ha CP_1
riportato dolenze in varie parti del corpo, nonostante abbiamo richiesto il
- 7 - soccorso del 118; non essendo venuto, abbiamo provveduto ad aiutarlo, a
soccorrerlo, spostare la vespa 125 o 150 di colore rosso e chiamare una
pattuglia per mettere in sicurezza la viabilità della strada. Viene esibita foto
del luogo del sinistro, che viene notificato con firma e data. Il giudice dispone
l'allegazione quale atto processuale del reperto fotografico, Preciso che l'olio
presente sul manto stradale appariva fresco. Null'altro so".
Gli agenti di polizia giunti poco dopo sul luogo dell'incidente accertavano
(cfr. verbale) che “…sul posto si constatava che effettivamente vi era una
vistosa macchia di liquido scivoloso di colore nero, che impegnava la parte
sinistra della corsia e per tutta la sua lunghezza in un tratto in discesa".
Orbene, alla stregua della dichiarazione testimoniale e del rapporto degli agenti della polizia intervenuti sui luoghi del sinistro emerge che la macchia oleosa era di grandi dimensioni (vistosa) ed occupava la parte sinistra della corsia per tutta la sua lunghezza in un tratto in discesa ed era fresca e scivolosa, ne deriva allora, a parere di questo giudice, che sussiste quel caso fortuito, quell'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa idoneo ad escludere la responsabilità del comune/custode ( cfr in tema ord Cass n.
1725/2019); il comune non avrebbe mai potuto eliminare la sostanza oleosa prima del passaggio della moto perché evidentemente non a conoscenza della stessa in quanto di recente formazione.
- 8 - Poiché valutando tutti i suddetti elementi, non è possibile collegare la lesione dell'appellato ad un comportamento negligente del custode nel senso che,
come chiarito dalla S.C. con sentenza n. 6101/2013, è emersa in giudizio una forte prova indiziaria che la macchia untuosa non fosse presente nel punto del sinistro da un tempo tale da evidenziare incuria e negligenza nella manutenzione della strada, poiché il fattore di pericolo va qualificato come fortuito avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr anche sent Cass n. 10643/2012), ne deriva che la peculiarità della situazione consente di escludere l'operatività della responsabilità del custode:
diversamente si addosserebbe al custode una responsabilità anche in presenza di un evento di danno che è stato provocato da un fattore esterno alla cosa,
dotato di propria ed autonoma efficienza causale e non prevedibile né
neutralizzabile dal custode e si eliminerebbe la parte della norma che esclude la responsabilità del custode in presenza del caso fortuito.
La circostanza che la macchia di olio era di recente formazione e dunque il non avrebbe potuto intervenire in epoca antecedente l'incidente per la Pt_1
rimozione della stessa, integra quel caso fortuito tale da escludere la responsabilità del custode. D'altronde l'orario diurno in cui è avvenuto il sinistro favoriva la percezione dell'insidia e la sua concreta evitabilità
utilizzando l'ordinaria diligenza. L'utente, pertanto, utilizzando la dovuta attenzione e cautela richieste dalla concreta situazione di fatto delle
- 9 - condizioni del manto stradale, avrebbe potuto ragionevolmente rendersi conto della presenza della macchia d'olio che secondo la ricostruzione degli agenti della polizia municipale era “vistosa”.
Pertanto, il nesso di causalità fra la cosa in custodia e i danni subiti dall'appellato è escluso dalla prova del caso fortuito, integrato dalla condotta negligente dell'appello con la conseguenza che il custode non ha l'obbligo di risarcire i danni.
Le evidenziate circostanze consentono di escludere anche i presupposti dall'insidia e trabocchetto ed il nesso di causalità risulterebbe interrotto dal comportamento colposo dell'appellato atteso che le risultanze istruttorie sopra evidenziare (dichiarazioni testimoniali e rapporto della polizia in atti),
consentono di ritenere che la situazione di potenziale pericolo poteva essere superata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, con conseguente interruzione del nesso di causalità rispetto alle condizioni della strada e conseguente esclusione di responsabilità del (cfr. tra le più recenti, Cass. Parte_1
18/12/2019, n. 33724; Cass. 10/10/2019, n. 25436)
Per il complesso delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto con conseguente rigetto della domanda proposta da nei confronti CP_1
del Parte_1
- 10 - Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022
applicandosi i valori medi ridotti del 30% tenuto conto delle fasi svolte, del valore della controversia della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda proposta da nei confronti del CP_1 Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese processuali di primo CP_1
grado in favore del che liquida in euro 885,50 per Parte_1
compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a. come per legge;
3) condanna al pagamento delle spese processuali di secondo CP_1
grado in favore dell'appellante, che liquida in euro 147,00 per spese ed euro
1786,40 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
4) Pone le spese di ctu liquidate come da separata ordinanza a carico di parte appellata.
Napoli, 15.12.2025
Il Giudice monocratico
(dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
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