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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/02/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2006/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n.R.G. 2006/2018 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Cesaroni C.F._1
Manuela (C.F.: elettivamente domiciliato C.F._2
presso lo studio sito in Caserta (CE) alla Via Alois,15
-attore- contro
(C.F. e P.I. ) già Controparte_1 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t. rapp.ta e difesa Controparte_2
dall'Avv. Giulio Gomez d'Ayala (C.F. ) C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, alla Via
Stendhal n. 23;
-convenuta-
1
(C.F./P.I. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Vinciguerra Antonio
(C.F.: ) elettivamente domiciliato presso lo C.F._4
studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) al C.so Aldo Moro,169;
-convenuto-
nonché
(C.F. /P.I. ) in Controparte_4 P.IVA_3
persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Loredana Samela Cantone
(C.F.: ) e dall'Avv. Vaccariello Giovanni C.F._5
(C.F.: ), tutti domiciliati presso lo studio sito in C.F._6
Airola (BN) alla Via F. Samela Cantone,9
-chiamata in causa da Controparte_1
e
(P.I ) già Controparte_5 P.IVA_4 CP_6
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa come in atti
[...]
dall'Avv. Schiavo Giorgio (C.F.: ) domiciliata C.F._7
presso lo studio sito in Caserta (CE) al Corso Trieste, 192;
- chiamata in causa da Controparte_7
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore citava in giudizio i convenuti in epigrafe identificati, per ivi sentirli condannare, in solido e proporzionalmente alla responsabilità che sarà accertata in corso di causa, onde ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito del sinistro occorsole l'11/09/2009 alle ore 23:50 circa in Caserta alla Viale Medaglie D'Oro.
L'attore, in particolare, deduceva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo nel mentre era a bordo del motociclo Aprilia
Scarabeo 200 Tg.DF50633, in qualità di conducente dello stesso, ma di proprietà della sig.ra , nel percorrere la detta strada, Controparte_8
giunta in prossimità dello Stadio Pinto, il veicolo che lo precedeva effettuava una repentina svolta a destra per evitare un cantiere non adeguatamente segnalato, ma l'istante, non riusciva ad evitare l'impatto con le transenne e, pur frenando, perse il controllo del motociclo reso scivoloso dalla presenza di brecciame.
A seguito del brusco impatto, il conducente subiva Parte_1
gravissime lesioni personali per cui veniva trasportato d'urgenza presso l'Ospedale di Caserta, ove i sanitari di turno riscontravano
“ferita lacero contusa palpebrale con coinvolgimento delle vie lacrimali”.
3 Veniva successivamente sottoposto ad intervento chirurgico e successive visite specialistiche come da copiosa documentazione in atti.
Su luogo interveniva la Polizia locale per i rilievi di rito accertando l'assenza dei dispositivi di segnalazione del cantiere, un segnale a sfondo giallo di lavoro in corso e rilevando che lo scavo era parzialmente coperta da brecciame.
Inoltre, l'attore lamentava che la responsabilità dell'evento fosse da attribuire anche alla società convenuta stante il CP_2
cantiere messo in opera dalla società come accertato dalla Polizia
Municipale.
L'attore chiede quindi condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non, nonché da perdita di chance e lucro cessante, derivante dal mancato superamento del concorso in Aeronautica per la lesione permanente all'occhio, da quantificare in corso di causa, il tutto con vittoria di spese e onorari di causa.
Si è costituito il impugnando e contestando la Controparte_3
domanda attorea, in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto, sostenendo che l'unica legittimata passiva e responsabile dei danni, fosse da individuare nella società la ditta CP_2
esecutrice dei lavori, così come accertato dalla sentenza n. 4230/2015 emessa dal Giudice di Pace di Caserta passata in giudicato.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la ora Controparte_2
contestando l'avverso assunto ed eccependo, in Controparte_1
via preliminare, la prescrizione del diritto essendo decorso il termine quinquennale dall'evento senza che esso sia stato interrotto. Nel
4 merito, asseriva che la presunta responsabilità sia da accertare nella condotta della della esecuzione dei lavori, Controparte_7
chiamandola in causa, il tutto con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva la eccependo la prescrizione Controparte_7
del diritto e chiamando in causa la (ora Controparte_9 Controparte_10
), tenendola indenne da ogni eventuale pretesa dell'attore,
[...]
con vittoria di spese e onorari di causa.
Si costituiva la associandosi alle Controparte_10
eccezioni di prescrizione del diritto, eccependo il giudicato esterno, chiedeva quindi rigettarsi la domanda attorea in quanto vertente su argomenti già accertati e giudicati con la sentenza n. 4230/2014 emessa dal Giudice di pace di Caserta, in via subordinata dichiarare la concorrente responsabilità dell'attore, vinte le spese di giudizio.
Incardinatosi regolarmente il contraddittorio, ammessi ed espletati i mezzi istruttori, depositata la C.T.U. medico-legale per accertare i pregiudizi sofferti dal , la causa veniva rinviata per la Parte_1
precisazione delle conclusioni all'udienza del 25/09/2024 a seguito della quale veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Prima di ogni altra valutazione, va valutata l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalla convenuta principale CP_2
nonché dalle chiamate in causa e
[...] Controparte_7
. CP_10
Va premesso che la fattispecie in esame rientra senza dubbio nell'alveo dell'art. 2051 c.c. avendo l'attore lamentato un danno
5 derivante dall'utilizzo di un bene di cui erano custodi i convenuti. Così inquadrata la vicenda, spetta all'attore provare: il fatto;
che l'evento si
è verificato a causa delle condizioni della cosa;
i danni subiti. Al custode, viceversa, spetta provare l'esistenza del caso fortuito, inteso come imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento.
Non vi è dubbio che l'illecito in esame sia di natura extracontrattuale e che il termine di prescrizione applicabile sia quello quinquennale previsto dall'art. 2947 c.1 cod.civ.
Ai sensi dell'art. 2947, comma 1, del codice civile, quindi, fuori dal caso di circolazione di veicoli, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive, per converso, in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Tale ultima disciplina normativa in tema di prescrizione, si applica a qualsiasi azione di risarcimento del danno derivante dalla commissione di un fatto illecito.
Il fatto è avvenuto l'11/09/2009 e l'attore ha inviato una prima richiesta danni a mezzo racc.a.r. in data 21/09/2009 notificata al solo ricevuta da quest'ultimo il 01/10/2009 e Controparte_3
successivamente protocollata in data 20/10/2009.
In data 09/11/2009 notificava sempre a mezzo racc.a.r. richiesta danni alla , oggi assorbita dalla mentre in CP_11 Controparte_10
data 10/02/2010 inviava richiesta danni alla oggi CP_2
, ricevuta dalla stessa in data 24/02/2010. CP_1
Successivamente inviava richiesta danni in data 30/11/2010 alla e alla oggi assorbita in Controparte_7 CP_12
. CP_10
6 Il 26/09/2012 l'istante invia nuovamente richiesta danni al CP_3
, alla nonché alla
[...] Controparte_7 CP_2
Il 20/12/2013 invia richiesta danni al Comune ricevuto lo stesso giorno. Vi è atto interruttivo inviato il 02/12/2013 alla CP_2
e ricevuto dalla stessa in data 27/12/2013. Inoltre, in data 26/01/2016,
l'istante reiterava la richiesta danni al alla società Controparte_3
nonché dalla società ricevuta CP_2 Controparte_7
rispettivamente in data 27/01/2016 dal Comune di Caserta, in data
28/01/2016 dalla e in data 01/02/2016 dalla CP_2
Controparte_7
La prescrizione è stata nuovamente interrotta con la notifica dell'atto di citazione avvenuto in data 21/02/2018.
Da ciò si deduce l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta principale nonché Controparte_2
dalle chiamate in causa e . Controparte_7 CP_10
Va ora esaminata l'eccezione del giudicato esterno dedotto sia dal che dalla Controparte_3 Controparte_10
L'eccezione è infondata.
La predetta sentenza resa dal Giudice di pace di Caserta non ha valore di giudicato nei confronti dell'odierno attore nonché dei terzi chiamati in causa, rimasti estranei nel relativo giudizio, né tantomeno nei loro confronti può riconoscersi l'efficacia riflessa di giudicato.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi ma, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua
7 pretesa. Da tutto quanto innanzi osservato discende non solo che nessun giudicato esterno può essere opposto per paralizzare la domanda risarcitoria spiegata dallo nel presente giudizio, ma Pt_1
anche che alcun giudicato essa stessa può far valere a sostegno della istanza risarcitoria in esame.
Quanto alla legittimazione attiva e passiva, sono ampiamente provate sia dai documenti depositati dall'attore nonché dal rapporto di incidente redatto dalla Polizia Municipale di Caserta.
Venendo ora al merito, occorre a questo punto soffermarsi sul sinistro, ed in particolare sulla dinamica dello stesso, avendo l'attore agito nei confronti del e della società d'ora Controparte_3 CP_2
in avanti concessionaria, del Controparte_1 Controparte_3
invocando la responsabilità da cose in custodia ex art 2051 c.c.
È opportuno precisare, prima di ogni altra valutazione, che ai fini della presente decisione non è stato determinante il solo rapporto redatto dalla Polizia Municipale, bensì la valutazione complessiva delle risultanze processuali serenamente emerse in corso di causa.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può, in base ad un ordine crescente di gravità, o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del
8 caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.) e a maggior ragione ove si inquadri la fattispecie del danno nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ..
In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che non vi è alcun dubbio circa il verificarsi dell'evento in cui rimase vittima , tuttavia, Pt_1
dall'istruttoria svolta, non emerge pienamente la fondatezza dell'assunto attoreo, invero, deve ritenersi che con l'escussione dei testi, parte attrice abbia sì provato la sussistenza del fatto storico e del nesso di causalità tra il cantiere edile in essere sulla strada, non adeguatamente segnalato e illuminato e le lesioni subite, dovendo però ritenersi che la presenza sulla strada di cartellonistica che indica la presenza di lavori in corso (cfr. verbale Polizia municipale), avrebbe dovuto in ogni caso comportare un comportamento più diligente di quello tenuto in concreto in capo all'attore che, si esercitava alla guida di un motociclo certamente non conforme alle regole del codice della strada, come si evince dalla sanzione amministrativa elevata ai sensi ex art. 122 cds dalla Polizia Municipale;
pertanto, deve ritenersi che tale condotta abbia concorso nella verificazione del sinistro non potendosi ritenere adeguata la velocità mantenuta dal motociclo.
9 Ciò è da dirsi nonostante le dichiarazioni del teste il Tes_1
quale ha dichiarato: “essendo buio andavamo molto piano”. Invero, tale circostanza stride, non solo con la dinamica dichiarata - in quanto, se la velocità fosse stata talmente bassa come dichiarata dal teste,
l'attore avrebbe certamente tenuto il controllo del motociclo evitando l'impatto con le transenne - ma anche con quanto rilevato dagli agenti che riscontravano una parziale lieve deformazione delle transenne metalliche con la moto, circostanza che rileva a parere di chi scrive una velocità certamente non adeguata allo stato dissestato della strada pure segnalato.
Inoltre, come va evidenziata la non sufficiente distanza di sicurezza tenuta con il presunto veicolo che lo precedeva.
In forza di tali argomenti, è da ritenersi che, benché le dichiarazioni dei testi siano sufficienti a far ritenere provato l'accadimento storico, non altrettanto è da dirsi per l'addebito della responsabilità esclusiva a carico dei convenuti.
Deve pertanto ritenersi che, ferma restando la prova della responsabilità dei convenuti per la verificazione del sinistro, con riguardo al caso di specie, si ponga come concorso causale di colpa la condotta del conducente del motociclo non adeguata al segnalato dissesto della strada, e non rispettando la dovuta distanza di sicurezza con il veicolo che lo precedeva, concorrendo nella misura del 10% nella verificazione del sinistro.
Va ora stabilito la ripartizione di responsabilità dei convenuti e dei terzi in causa.
10 Il lamenta una sua carenza di legittimazione passiva in virtù CP_3
del fatto che, come accertato dalla Polizia municipale, il cantiere fu posto in opera dalla società mentre quest'ultima CP_2
addossa la responsabilità esclusiva alla ditta appaltatrice CP_7
in forza di contratto tra le parti. CP_7
Giova richiamare la normativa sulla disciplina della circolazione stradale, in particolare il precetto di cui all'art. 21 C.d.S. “Opere, depositi e cantieri stradali”, prevede che senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
Inoltre, chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli. Sempre nel novero di detto articolo, si legge che nel regolamento (D.P.R. 495/92) sono stabilite le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
Nel caso che ci occupa, il rapporto di custodia tra l'ente pubblico ed il bene, non è dato distinguere quale sia il vizio di legittimità premesso
11 che la questione non risulta sia stata né dedotta né esaminata in contraddittorio tra le parti nel corso del presente giudizio. CP_1 In particolare, la circostanza che la fosse titolare di un diritto di servitù coattiva (per passaggio di rete idrica nella strada pubblica), in virtù di un rapporto di concessione di suolo pubblico disciplinato da norme regolamentari, e premesso che il neppure specifica CP_3
quando sia stato prodotto in giudizio l'atto di concessione, è appena il caso di rilevare che quando anche l'atto di concessione fosse da individuare nel “titolo costitutivo del diritto reale parziario", tale diritto non comporterebbe, comunque, il venire meno del rapporto di custodia tra il bene e l'ente locale proprietario.
Pertanto, non potendo ritenersi trasferita alla ditta, stante il carattere limitato del titolo, la piena ed esclusiva disponibilità e gestione della strada pubblica, laddove questa, ove interessata da lavori di appalto commissionati dalla società titolare del diritto di servitù coattiva, sia rimasta aperta al traffico dei veicoli e dei pedoni.
La giurisprudenza in temi analoghi determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode (Corte di Cass.,
Sez. VI - 3 Civile del 12/03/2019 n. 7096).
Nel caso di specie, invece, l'area su cui venivano eseguiti i lavori e dove insisteva il cantiere, risultava ancora essere adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la
12 conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale.
Analogamente va esaminata la responsabilità tra la committente, ora e la ditta appaltatrice Controparte_1 Controparte_7
La responsabilità dell'appaltatore per i danni causati a terzi dall'attività svolta da quest'ultimo, può essere affermata, laddove non ricorrano i presupposti per applicare l'articolo 2050 c.c., esclusivamente ai sensi dell'articolo 2043 c.c.
È ipotizzabile la responsabilità del committente, concorrente o esclusiva rispetto a quella dell'appaltatore, nel caso in cui venga dimostrata una concreta ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo, gravanti sul committente;
la responsabilità del committente ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni causati direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto, anche laddove essa sia stata modificata dall'appaltatore ed il danno sia riconducibile proprio a tale modifica.
È stato precisato tuttavia che, qualora il danno ai terzi dipenda dalla res in custodia a seguito dei lavori della ditta appaltatrice, la responsabilità del committente quale custode è ipotizzabile solo se i lavori siano cessati da un lasso di tempo idoneo a permettere la possibilità di intervento o adeguamento da parte del primo (Cass. Civ.
n. 4288/2024).
13 In capo al committente è quindi comunque configurabile per i danni a terzi una responsabilità, oltre eventualmente ex art. 2043 c.c., ai sensi dell'art. 2051 c.c. e come tale può essere evitata da parte del primo unicamente dimostrando il caso fortuito e cioè che l'attività dell'appaltatore (e/o dello stesso danneggiato) non era prevedibile e/o evitabile;
pertanto, il committente potrà esonerarsi da responsabilità dimostrando che, malgrado l'assolvimento dell'onere di controllo previsto a suo carico, il danno si sia verificato e sia causalmente da ricondurre in modo esclusivo all'attività dell'appaltatore, il quale abbia eseguito i lavori in modo non conforme al contratto, alle norme ed alle previsioni tecniche.
Alla luce quindi di tali considerazioni, va determinata la declaratoria di concorrente responsabilità, tra le parti da graduarsi in solido nella misura del 90% in capo ai convenuti Controparte_1 CP_3
nonché alla terza chiamata in causa
[...] Controparte_7
e del restante 10% in capo all'attore come sopra precisato.
[...]
Ciò posto in sede di an debeatur, venendo al quantum, va rilevato che in sede giudiziale sono stati nominati, il Dott. e la Persona_1
Dr.ssa , i quali congiuntamente redigevano la relazione Persona_2
e, dalle conclusioni della consulenza tecnica espletata, le cui risultanze si ritiene di condividere in quanto immuni da vizi logico- giuridici, emerge che “Il sig. a seguito dell'evento traumatico Parte_1
del 11.09.2009 ebbe a riportare in occhio destro ferita lacero contusa palpebrale con coinvolgimento delle vie lacrimali superiore ed inferiore e lesione del legamento cantale mediale. Le lesioni riscontrate appaiono causalmente collegate al sinistro de quo essendo
14 soddisfatti i criteri necessari per la sussistenza del nesso di causa.
Questo giudice, ritiene che la consulenza si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e dalla copiosa certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni e può essere fatta propria dal Giudicante, anche in assenza di contestazioni meritevoli di considerazione. È pacifico ritenere che sussiste nesso di causalità tra esse lesioni e l'evento traumatico dedotto dall'atto di citazione e non contestato dalle parti…omissis…Le lesioni patite hanno cagionato al sig. Pt_1
periodo di inabilità temporanea di 50 (cinquanta) giorni da suddividersi in giorni 10 (dieci) di Invalidità Temporanea Totale
(I.T.T.) a cui sono da aggiungere 20 (venti) giorni di Invalidità
Temporanea Parziale (I.T.P.), valutabili al 50% (cinquanta per cento) ed ulteriori 20 (venti) giorni di Invalidità Temporanea Parziale
(I.T.P.), valutabili al 25% (venticinque per cento) necessari per lo stabilizzarsi dei postumi…omissis…Ciò precisato (e utilizzando esclusivamente un criterio di tipo analogico) , e tenuto doverosamente ed opportunamente conto da un lato del carattere di monolaterale della lesione originaria e dall'altro di uno sia pur modesto danno estetico residuato, appare equo e ragionevole attestarsi intorno al 6% di danno biologico. I predetti postumi non assumono pratico rilievo sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, sicché non comporta danno di natura patrimoniale…omissis…Le spese documentate (pari
a euro 625,43) appaiono congrue. Non sono previste spese future.
15 Il quantum risarcitorio va personalizzato in considerazione della non tipicità e della non ordinarietà delle lesioni subite, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore).
Alla luce delle risultanze della CTU medico legale, all'attore spetterà la somma di € 14.834,35 comprensiva del 33,33% del danno morale e delle documentate spese mediche.
In merito alla invocata perdita di chance, rimessa alla valutazione di questo giudicante, il CTU rileva che “il sig. ha partecipato ad Pt_1
un concorso per 80 posti di allievo ufficiale presso l'Accademia
Aeronautica dal quale è stato escluso in quanto non idoneo per OD: resezione post traumatica canalino lacrimale superiore e inferiore.
Ebbene, affinché maturi il risarcimento per danno da perdita di chance lavorativa occorre provare che si sarebbe potuto ottenere il posto. Nel caso in esame, il ricorrente nulla ha allegato in merito all'iter della procedura concorsuale e quindi i relativi passaggi selettivi anche a seguito di un presunto esito in caso di superamento della visita medica.
Secondo la Corte di Cassazione (Cass. civ., Ord., n. 9085/2020), “non scaturisce il diritto al risarcimento del danno patrimoniale equivalente alle retribuzioni che gli attori, ove vincitori, avrebbero potuto percepire, poiché essi non sono in grado di fornire la prova che sarebbero risultati certamente vincitori;
non scaturisce il danno
16 da cosiddetta perdita di chance, poiché manca una valutazione comparativa tra candidati idonea a soddisfare i principi giurisprudenziali elaborati riguardo (ossia gli elementi atti a dimostrare, seppure in modo presuntivo, e sulla base di un calcolo delle probabilità, la possibilità che essi avrebbero avuto di vittoria del concorso, che non può derivare dal calcolo matematico tra numero dei concorrenti e i posti da assegnare, dovendo essere comparati titoli
e requisiti posseduti dai candidati”.
Secondo la giurisprudenza, dunque, va rigettata la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno in misura corrispondente alle retribuzioni che i ricorrenti avrebbero potuto percepire, se manca la prova che gli stessi avrebbero con sicurezza vinto il concorso. Anche nella sentenza del Tar Lazio (sent. n. 5555/2020), viene ribadito che, per ottenere il risarcimento da perdita di chance lavorativa, occorre provare l'illegittimità dell'operato della PA e la certezza o elevata probabilità di essere assunti o di ottenere il risultato auspicato. In pratica, la perdita di chance non può essere retribuita come se il danneggiato avesse effettivamente superato la selezione ed effettuato la prestazione lavorativa, poiché la prestazione lavorativa in effetti non c'è mai stata e il diritto a percepire la retribuzione deve escludersi nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro non si sia mai instaurato. Ai fini della risarcibilità della perdita di chance, in conseguenza di una esclusione di un candidato da un concorso pubblico, questa deve essere valutata, caso per caso, considerando la probabilità che l'interessato aveva, se legittimamente ammesso alla procedura, di
17 risultare vincitore del concorso e, quindi, di beneficiare della relativa assunzione nel posto pubblico messo a concorso.
Pertanto, rilevato che l'attore nulla ha prodotto in merito, la richiesta di ristoro di un ulteriore danno da perdita di chance e lucro cessante non può essere accolta.
Nessuna altra voce di danno non patrimoniale spetta, neanche a titolo di valutazione equitativa, in assenza di allegazioni e prove in tal senso non risultando provato che la vicenda in esame abbia prodotto, nella persona del danneggiato, uno stato di sofferenza e di disagio ulteriore ed aggiuntivo rispetto al pregiudizio sofferto.
Ciò posto, in conclusione, all'attore spetterà la somma di € 14.834,35 ridotta della percentuale di corresponsabilità accertata del 10% in capo all'attore, per un totale complessivo di euro 13.350,915 comprensivo di spese mediche documentate.
Sull'intera somma come sopra determinata vanno altresì computati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della decisione sino all'effettivo soddisfo.
Circa la domanda di garanzia del convenuto terzo chiamato in ragione della copertura assicurativa Controparte_7
stipulata con la compagnia assicurativa ora assorbita dalla
[...]
, deve ritenersi la domanda fondata ed accoglibile in CP_10
quanto l'operato della ditta terza chiamata in causa Controparte_7
rientra nella copertura prestata dalla società
[...] Controparte_10
con la quale il convenuto ha sottoscritta la polizza da ritenersi
[...]
pienamente operante anche alla luce della genericità delle eccezioni sollevate dalla terza chiamata Controparte_10
18 Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, all'accoglimento parziale della domanda di condanna formulata nei confronti dei convenuti in solido e nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con compensazione delle stesse nella misura del 10% quale percentuale di corresponsabilità riconosciuta in capo all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: accoglie la domanda di parte attrice nei limiti di cui alla parte motiva e per l'effetto: dichiara la concorrente responsabilità di parte attrice nella causazione del sinistro per cui è procedimento nella misura del
10% (dieci); dichiara la concorrente responsabilità, delle parti convenute, in persona del sindaco p.t. Controparte_3 [...]
in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, nella misura del CP_1
90%; condanna, per l'effetto, in solido, i convenuti in Controparte_1
persona del l.r.p.t., il in persona del sindaco p.t. al Controparte_3
risarcimento dei danni patiti dall'attore, della somma complessiva di euro € 13.350,915, come da parte motiva, oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
condanna in solido, i convenuti in persona del Controparte_1
l.r.p.t. ed il in persona del sindaco p.t. a rimborsare Controparte_3
all'attore le spese di lite, nella misura del 90% (restando l'ulteriore
10% a carico dell'attore) liquidate già con la predetta decurtazione in
19 € 4.569,30 per compenso professionale, oltre spese, i.v.a., c.p.a. come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% con attribuzione al procuratore antistatario Avv.to Cesaroni
Manuela; condanna in solido ed il al Controparte_1 Controparte_3
pagamento delle spese di CTU come liquidate in atti;
accoglie la domanda di manleva di in persona del Controparte_1
l.r.p.t. nei confronti della terza chiamata in causa Controparte_7
in persona del l.r.p.t. e per l'effetto condanna la
[...]
in persona del l.r.p.t. a manlevare il Controparte_7
convenuto da quanto lo stesso è stato condannato a Controparte_1
pagare alla parte attrice a titolo di risarcimento danni e spese del giudizio come liquidato in atti;
accoglie la domanda di garanzia di nei Controparte_7
confronti delle e per l'effetto dispone che la Controparte_10
sia manlevata da tutte le somme che è Parte_2
tenuta a pagare alla parte attrice e come spese del giudizio dalla nei limiti dei massimali;
Controparte_10
Compensa per il resto le spese di lite.
Lì, 11/02/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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