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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/10/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. AT LL Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa RA FA Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 691 dell'anno 2024
T R A
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Parte_1 C.F._1
Pezzolla del foro di Bari (C.F.: ), presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliata in Monopoli (BA) alla via Ten. Vitti n.16, dal quale è
rappresentata e difesa giusta mandato in atti,
-appellante-
E
(C.F. , rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa dall'Avv. Domenico Biasi (c. f. ) presso il cui studio è CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata in Monopoli (BA) alla via T. Vasco n. 4, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato;
-appellata- Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 01.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio con ricorso ex art. 702 bis cpc Controparte_1 depositato il 27.05.2022 innanzi al Tribunale di Bari , deducendo : Parte_2
a) Di essere proprietaria dell'immobile sito in Monopoli (BA), alla via Ginnasio,
45, in catasto al fg. 11, p.lla 1776 sub 2 meglio descritto in atti, illegittimamente occupato da oltre un anno dalla convenuta;
b) Che quest'ultima, approfittando della bontà mostrata dalla attrice e del rapporto di amicizia di costei con una propria vicina di casa, aveva concesso alla convenuta di occupare per pochi giorni il proprio immobile ma che la Pt_1 rifiutava di rilasciarlo, nonostante espresso sollecito della proprietaria a mezzo del proprio difensore.
Ha, pertanto, domandato all'adito Tribunale di :
1. dichiarare illegittimo il possesso e l'occupazione dell'immobile sito Monopoli (BA) alla Via Ginnasio, 45 in Catasto Fabbricati del Comune di Monopoli al Foglio, 11, P.lla
1776, sub 2, Categoria A/4, Classe 3, Vani 2 Rendita Euro 103,29 da parte di
[...]
nata in [...] il [...] C.F. residente presso la casa Pt_2 C.F._1
Comunale del Comune di Monopoli alla Via Garibaldi, 6 e domiciliata a Monopoli alla
Via Ginnasio, 45;
2. Di conseguenza ordinare l'immediato rilascio dell'immobile medesimo libero e sgombro da persone e cose nella piena disponibilità della legittima proprietaria Sig.ra
; Controparte_1
3. Condannare l'odierna resistente al pagamento delle spese e competenze legali maturate per il presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita la resistente, chiedendo preliminarmente il mutamento del rito e nel merito il rigetto della domanda con vittoria di spese, esistendo tra le parti un rapporto di locazione di natura verbale in virtù del quale è entrata in possesso dell'immobile nel pag. 2/5 mese di ottobre 2020 al canone di € 400,00 mensili, oltre le utenze rimaste intestate alla proprietaria per espressa volontà di quest'ultima, somme da corrispondersi con ricarica sulla carta prepagata Postepay della CP_1
Ha aggiunto che, ove le somme non potevano essere corrisposte, veniva aiutata dalla locale , sicchè sussisteva un valido contratto di locazione tra le parti Controparte_2 regolarmente adempiuto.
Instaurato il contraddittorio ed istruita la causa sulla base della documentazione in atti senza procedere al mutamento del rito, il Tribunale di Bari con ordinanza ex art. 702 ter cpc n. 6721 del 09.04.2025 ha accolto il ricorso, ordinando alla resistente la liberazione dell'immobile e condannandola al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La con atto di citazione notificato il 23.05.2024 ha proposto appello avverso il Pt_1 prefato provvedimento, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento, di annullare l'impugnata ordinanza, oltre vittoria di spese.
Con unico motivo l'appellante ha lamentato il vizio di motivazione dell'ordinanza in oggetto, avendo il Giudice di Prime Cure dichiarato per errore la sua contumacia, così ignorando le proprie allegazioni e correlate richieste istruttorie ed omettendo di disporre il mutamento del rito senza motivazione, così non consentendole con apposita istruttoria di provare le proprie difese.
Si è costituita l'appellata, eccependo la nullità dell'atto di citazione in appello per erronea indicazione della parte appellata ( anziché Controparte_3 [...]
) e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello proposto, oltre vittoria Controparte_1 di spese.
Instaurato il contraddittorio, non coltivata dall'appellante l'istanza di sospensione come articolata nell'atto di appello, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza dell' 01.10.2025 previa concessione di termini per note.
*****
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di appello come sollevata dall'appellata, atteso che l'erronea indicazione del nome di battesimo della CP_1 costituisce mero errore materiale, tenuto conto della corretta indicazione della data di pag. 3/5 nascita e del codice fiscale e che il vizio risulta sanato dalla costituzione della parte destinataria del gravame ex art. 164 cpc, la quale ha regolarmente spiegato tutte le proprie difese.
Nel merito, l'unico motivo di appello risulta infondato.
Premettendosi che la parte appellante non ha contestato in primo grado che la sia proprietaria dell'appartamento da lei occupato, si osserva che la , CP_1 Pt_1 pure erroneamente dichiarata contumace, non ha in ogni caso provato l'esistenza di valido titolo legittimante l'occupazione e il godimento del bene (Cass. 18660/2013).
Sotto tale aspetto le richieste di prova orale, pur effettivamente non scrutinate dal
Giudice di risultano in ogni caso inammissibili, perché volte a dimostrare Parte_3
l'esistenza tra le parti di contratto di locazione ad uso abitativo, per il quale ex art. 1, comma 4 l. 431/98 è richiesta la forma scritta a pena di nullità (e che la stessa parte appellante ha ammesso essere stato concluso verbalmente).
Tale requisito non soddisfatto neppure dalla documentazione prodotta dall'appellante, consistente in ricevute di ricarica di carta prepagata attestante mera attività di pagamento, documentata per pochi mesi e per di più priva di causale, sicchè corretta appare anche la decisione del Giudice di Prime Cure di non procedere al mutamento del rito.
L'assenza di prova di valido titolo opponibile alla rende illegittima CP_1
l'occupazione dell'immobile per cui si discute con conseguente rigetto dell'appello proposto.
Le spese della presente fase di appello, liquidate come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM 147/2022, del valore indeterminato a bassa complessità della causa e ai minimi di tariffa per la semplicità delle questioni prospettate e con esclusione della fase di trattazione, posto che all'udienza di comparizione la causa è stata rinviata per la decisione senza svolgere alcuna specifica ulteriore attività (Cass. n. 7343/2025), seguono la soccombenza.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
pag. 4/5 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Parte_2
Tribunale di Bari n. 6721 del 09.04.2025, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto;
➢ Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del pesente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, addì 01.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
RA FA AT LL
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. AT LL Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa RA FA Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 691 dell'anno 2024
T R A
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Parte_1 C.F._1
Pezzolla del foro di Bari (C.F.: ), presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliata in Monopoli (BA) alla via Ten. Vitti n.16, dal quale è
rappresentata e difesa giusta mandato in atti,
-appellante-
E
(C.F. , rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa dall'Avv. Domenico Biasi (c. f. ) presso il cui studio è CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata in Monopoli (BA) alla via T. Vasco n. 4, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato;
-appellata- Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 01.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio con ricorso ex art. 702 bis cpc Controparte_1 depositato il 27.05.2022 innanzi al Tribunale di Bari , deducendo : Parte_2
a) Di essere proprietaria dell'immobile sito in Monopoli (BA), alla via Ginnasio,
45, in catasto al fg. 11, p.lla 1776 sub 2 meglio descritto in atti, illegittimamente occupato da oltre un anno dalla convenuta;
b) Che quest'ultima, approfittando della bontà mostrata dalla attrice e del rapporto di amicizia di costei con una propria vicina di casa, aveva concesso alla convenuta di occupare per pochi giorni il proprio immobile ma che la Pt_1 rifiutava di rilasciarlo, nonostante espresso sollecito della proprietaria a mezzo del proprio difensore.
Ha, pertanto, domandato all'adito Tribunale di :
1. dichiarare illegittimo il possesso e l'occupazione dell'immobile sito Monopoli (BA) alla Via Ginnasio, 45 in Catasto Fabbricati del Comune di Monopoli al Foglio, 11, P.lla
1776, sub 2, Categoria A/4, Classe 3, Vani 2 Rendita Euro 103,29 da parte di
[...]
nata in [...] il [...] C.F. residente presso la casa Pt_2 C.F._1
Comunale del Comune di Monopoli alla Via Garibaldi, 6 e domiciliata a Monopoli alla
Via Ginnasio, 45;
2. Di conseguenza ordinare l'immediato rilascio dell'immobile medesimo libero e sgombro da persone e cose nella piena disponibilità della legittima proprietaria Sig.ra
; Controparte_1
3. Condannare l'odierna resistente al pagamento delle spese e competenze legali maturate per il presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita la resistente, chiedendo preliminarmente il mutamento del rito e nel merito il rigetto della domanda con vittoria di spese, esistendo tra le parti un rapporto di locazione di natura verbale in virtù del quale è entrata in possesso dell'immobile nel pag. 2/5 mese di ottobre 2020 al canone di € 400,00 mensili, oltre le utenze rimaste intestate alla proprietaria per espressa volontà di quest'ultima, somme da corrispondersi con ricarica sulla carta prepagata Postepay della CP_1
Ha aggiunto che, ove le somme non potevano essere corrisposte, veniva aiutata dalla locale , sicchè sussisteva un valido contratto di locazione tra le parti Controparte_2 regolarmente adempiuto.
Instaurato il contraddittorio ed istruita la causa sulla base della documentazione in atti senza procedere al mutamento del rito, il Tribunale di Bari con ordinanza ex art. 702 ter cpc n. 6721 del 09.04.2025 ha accolto il ricorso, ordinando alla resistente la liberazione dell'immobile e condannandola al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La con atto di citazione notificato il 23.05.2024 ha proposto appello avverso il Pt_1 prefato provvedimento, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento, di annullare l'impugnata ordinanza, oltre vittoria di spese.
Con unico motivo l'appellante ha lamentato il vizio di motivazione dell'ordinanza in oggetto, avendo il Giudice di Prime Cure dichiarato per errore la sua contumacia, così ignorando le proprie allegazioni e correlate richieste istruttorie ed omettendo di disporre il mutamento del rito senza motivazione, così non consentendole con apposita istruttoria di provare le proprie difese.
Si è costituita l'appellata, eccependo la nullità dell'atto di citazione in appello per erronea indicazione della parte appellata ( anziché Controparte_3 [...]
) e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello proposto, oltre vittoria Controparte_1 di spese.
Instaurato il contraddittorio, non coltivata dall'appellante l'istanza di sospensione come articolata nell'atto di appello, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza dell' 01.10.2025 previa concessione di termini per note.
*****
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di appello come sollevata dall'appellata, atteso che l'erronea indicazione del nome di battesimo della CP_1 costituisce mero errore materiale, tenuto conto della corretta indicazione della data di pag. 3/5 nascita e del codice fiscale e che il vizio risulta sanato dalla costituzione della parte destinataria del gravame ex art. 164 cpc, la quale ha regolarmente spiegato tutte le proprie difese.
Nel merito, l'unico motivo di appello risulta infondato.
Premettendosi che la parte appellante non ha contestato in primo grado che la sia proprietaria dell'appartamento da lei occupato, si osserva che la , CP_1 Pt_1 pure erroneamente dichiarata contumace, non ha in ogni caso provato l'esistenza di valido titolo legittimante l'occupazione e il godimento del bene (Cass. 18660/2013).
Sotto tale aspetto le richieste di prova orale, pur effettivamente non scrutinate dal
Giudice di risultano in ogni caso inammissibili, perché volte a dimostrare Parte_3
l'esistenza tra le parti di contratto di locazione ad uso abitativo, per il quale ex art. 1, comma 4 l. 431/98 è richiesta la forma scritta a pena di nullità (e che la stessa parte appellante ha ammesso essere stato concluso verbalmente).
Tale requisito non soddisfatto neppure dalla documentazione prodotta dall'appellante, consistente in ricevute di ricarica di carta prepagata attestante mera attività di pagamento, documentata per pochi mesi e per di più priva di causale, sicchè corretta appare anche la decisione del Giudice di Prime Cure di non procedere al mutamento del rito.
L'assenza di prova di valido titolo opponibile alla rende illegittima CP_1
l'occupazione dell'immobile per cui si discute con conseguente rigetto dell'appello proposto.
Le spese della presente fase di appello, liquidate come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM 147/2022, del valore indeterminato a bassa complessità della causa e ai minimi di tariffa per la semplicità delle questioni prospettate e con esclusione della fase di trattazione, posto che all'udienza di comparizione la causa è stata rinviata per la decisione senza svolgere alcuna specifica ulteriore attività (Cass. n. 7343/2025), seguono la soccombenza.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
pag. 4/5 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Parte_2
Tribunale di Bari n. 6721 del 09.04.2025, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto;
➢ Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del pesente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, addì 01.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
RA FA AT LL
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