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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 5448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5448 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6718 + 8027, 8407, 8590, 8159 del 2025 R.G. promossa da:
on l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Parte_1
on l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e CP_1
con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_2
ERMINIA VOZZA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
NATNA ACAMPORA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
FR OT OS con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
MO BE con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
EL CA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
OV DI AL con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e on l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_3
con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_4
BE NT con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
RO LA RD con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
IA CI L'LA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
IS NI con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_5 AN ES con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
LA MA GE con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv.
e
ERMEDA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e CP_6
NI DI MA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
PINO ESPOSITO con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_7
on l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_8
TO IA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
KA JA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
AR IA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
DA LA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
BI MA IN con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e CP_9
SE DA GA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
TO DI AO con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
AN DISPINZIERI con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
IA NZ con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
MI ESPOSTO con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e on l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e CP_10
IG ON con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
GE RA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e CP_11
AO LA RO con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
LE RI con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
EL ZO con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e GI MB con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
TANIA BR con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e CP_12
OR ZZ con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
RI EL DA FA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
FR RO con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
TO SO con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
MA DI con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_13
con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_14
con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_15
con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e CP_16
ER AL con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
LI AC EL con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_17
AN IA RE ND con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
GINA RT con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
AR CA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
RA TO con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
GI TE con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
RA CONTI con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e CP_18
con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_19
IK DI LE con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
AN IMPERATO con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e FORTUNATO LA MACCHIA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_20
NA SE con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
RA AT con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
NA AE OR con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
SI NO ZZ con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
RI RE TU con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
EG LL con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
contro:
con l'avv. MAZZOLANI CP_21 Parte_2
OLGA e gli avv. MOMINA GIOVAN ( VIA BORGOGNA N. 5 C.F._1
20122 MILANO;
( VIA DURINI, 20 20122 Parte_3 C.F._2
MILANO; e
OGGETTO: corretta retribuzione nel periodo feriale degli infermieri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con i diversi atti introduttivi dei giudizi di cui alle cause (N. 6718 + 8027,
8407, 8590, 8159 del 2025 R.G.), i ricorrenti hanno chiamato in giudizio la
[...]
illustrando come Controparte_22
sarebbero tutti dipendenti della stessa con la qualifica di Collaboratore
Professionale Sanitario Infermiere ex Cat. D, attualmente Professionista della
Salute o Profilo Professionale di Tecnico, in virtù del CCNL Comparto Sanità
Pubblica 2019/2021, menzionando, per ciascuno, il reparto di appartenenza.
In più, è stato specificato che il proprio stipendio comprenderebbe, oltre che la retribuzione base, un salario accessorio, costituito da tutte quelle voci che ricorrerebbero in maniera sistematica e continuativa e che, quindi, non siano di carattere eccezionale (come ad esempio la trasferta), che dovrebbero incidere sulla retribuzione feriale.
A fondamento delle proprie pretese, ciascuno invocherebbe, infatti, l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e l'art. 31, n. 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria (in particolare sentenze n. 155/2010 AM e n. 539/2012 Lock) e dalla Suprema
Corte (Cass. n. 13425/2019).
Tali pronunce avrebbero affermato, infatti, che la retribuzione in periodo di ferie dovrebbe coincidere con quella ordinaria per le voci intrinsecamente collegate, al fine di non di gravare sulla scelta del lavoratore di fruire o meno delle stesse.
Nella tesi proposta, le voci suddette dovrebbero, perciò, essere incluse nel calcolo della retribuzione dei periodi di ferie.
In particolare, chiederebbero il pagamento, durante il periodo di fruizione delle ferie (per il periodo di causa che per le cause riunite decorre dai 5 anni antecedenti alla prima messa in mora del 28 febbraio 2024 e fino al deposito dei singoli ricorsi), delle quote medie giornaliere dei corrispettivi riconosciuti a titolo indennità previste dall'art. 86, commi 3 e 6, del C.C.N.L. Comparto Sanità 2016
- 2018, dall'art. 106, comma 2 e dall'art. 107, comma 2 del C.C.N.L. Comparto
Sanità 2019 – 2021, con condanna della
[...]
al versamento delle somme dovute, con Controparte_22
l'aggiunta della rivalutazione e degli interessi e con vittoria di spese di lite.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la
[...]
ha contestato la fondatezza delle pretese Controparte_22
avversarie di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
La convenuta, in particolare, ha eccepito la prescrizione quinquennale e ha descritto le previsioni della contrattazione collettiva, da cui deriverebbero le indennità richieste nelle loro incidenze sulla retribuzione feriale.
Poi, è stato sostenuto come non vi sarebbero ragioni per determinarne un'inclusione in quest'ultima.
Peraltro, alcuni ricorrenti opererebbero su due turni e non su tre turni, con esigenza di applicazione delle diverse previsioni stabilite, a tal fine, dall'articolo
86, comma quattro, del CCNL 2016/18. All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, in seguito alla discussione, è stata pronunciata una sentenza non definitiva, come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
I ricorrenti hanno chiamato in giudizio la
[...]
, illustrando come sarebbero tutti dipendenti della Controparte_22
stessa con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere ex Cat.
D, attualmente Professionista della Salute o Profilo Professionale di Tecnico, in virtù del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021, menzionando, per ciascuno, il reparto di appartenenza.
In più, è stato specificato che il proprio stipendio comprenderebbe, oltre che la retribuzione base, un salario accessorio, costituito da tutte quelle voci che ricorrerebbero in maniera sistematica e continuativa e che, quindi, non sarebbero di carattere eccezionale, che dovrebbero incidere sulla retribuzione feriale.
A fondamento delle proprie pretese, ciascuno invocherebbe, infatti, l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e l'art. 31, n. 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria (in particolare sentenze n. 155/2010 AM e n. 539/2012 Lock) e dalla Suprema
Corte (Cass. n. 13425/2019).
Tali pronunce avrebbero affermato, infatti, che la retribuzione in periodo di ferie dovrebbe coincidere con quella ordinaria per le voci intrinsecamente collegate, al fine di non di gravare sulla scelta del lavoratore di fruire o meno delle stesse.
Nella tesi proposta, le voci suddette dovrebbero, perciò, essere incluse nel calcolo della retribuzione dei periodi di ferie.
In particolare, chiederebbero il pagamento, durante il periodo di fruizione delle ferie (per il periodo di causa per le cause riunite che decorre dai 5 anni antecedenti alla prima messa in mora del 28 febbraio 2024 e fino al deposito dei singoli ricorsi: cfr. il verbale), delle quote medie giornaliere dei corrispettivi riconosciuti a titolo di indennità previste dall'art. 86, commi 3 e 6, del C.C.N.L.
Comparto Sanità 2016 - 2018, dall'art. 106, comma 2 e dall'art. 107, comma 2 del C.C.N.L. Comparto Sanità 2019 – 2021 (con specifica differenziazione riguardo a ciascun ricorrente), con condanna della
[...]
al versamento delle somme dovute, con Controparte_22
l'aggiunta della rivalutazione e degli interessi
Ora, è possibile osservare come, nella materia, si sia espressa la Suprema
Corte nella sentenza n. 13425 del 17/05/2019 (cfr., poi, anche Cass. L, Ordinanza
n. 22401 del 2020) che ha chiarito che, in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di
"retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore.
In particolare, giova rammentare come, nella motivazione di tale pronuncia, la Corte si sia espressa in tali termini:
" 4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: « Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite», art. 2109, comma
2, cod.civ.: «Ha [...] diritto (id est: il prestatore di lavoro) [...] ad un periodo annuale di ferie retribuite» e art. 10 del D.Lgs. nr. 66 del 2003, ratione temporis applicabile : « [...] il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane») che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», stabilisce quanto segue:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali [...]».
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2 Per 229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 Per ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: « [...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto Per_5
25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 ( vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto «a ferie annuali retribuite» (sentenze del 20 gennaio
2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, AM e altri, CP_23
C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 («La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime[...]») e paragrafo 2, lettera a) ( «ai periodi minimi di [...] ferie annuali»)
dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018,
causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-
257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione Persona_6
«ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 CP_23 nonché ).
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Persona_6 Persona_7
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, AM e altri ( punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come «sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza AM e altri cit., punto 23); pertanto
«qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è
tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» ( v. sentenza AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» ( v. sentenza AM e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza AM
e altri cit.,punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia ( sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12,
Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali ( sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza AM e a.cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato ( sentenza
Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'
«indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza To.He, C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
«retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Per motivare la presente sentenza si possono, quindi, richiamare, ex articolo 118 disp. att. cpc, in quanto condivisibili, le argomentazioni già svolte dalla Corte di cassazione nella citata sentenza. A) L'INDENNITÀ EX ART. 86, COMMI 3 E 6, DEL C.C.N.L. COMPARTO
SANITÀ 2016 – 2018.
Dispone l'art. 86 del C.C.N.L. Comparto Sanità 2016 – 2018, sotto la rubrica intitolata “Indennità per particolari condizioni di lavoro”, che
1. “L'indennità di pronta disponibilità, nella misura di € 20,66 lorde per ogni dodici ore, rimane regolata dall'art. 28 (Servizio di pronta disponibilità).
2. L'indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di € 723,04 compete al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
3. Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente.
L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.
4. Agli operatori di tutti i ruoli appartenenti alle categorie da A a D, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'Azienda o dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera pari a € 2,07. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio ovverosia almeno pari al 30%.
L'indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.
5. Agli operatori professionali di cui all'art. 44, comma 5 del CCNL del 1/9/1995 (Indennità per particolari condizioni di lavoro) che non effettuano i turni di cui ai commi 3 e 4 ma operano su un solo turno – in quanto responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi territoriali o dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura – compete un'indennità mensile, lorda di € 25,82, non cumulabile con le indennità dei commi 3 e 4 ma solo con l'indennità di cui al comma 6.
6. Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:
a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13.
c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal
D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16.
I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti (…)”.
Dunque, l'indennità di cui all'articolo 86, commi 3 e 4 è corrisposta al personale sottoposto alla rotazione a turni, a seconda che la stessa si realizzi in tre o in due turni.
L'indennità di turno viene erogata, quindi, per il tenore di tale norma, per i periodi di effettiva prestazione e i difensori di entrambe le parti hanno confermato che tutti i ricorrenti sono ordinariamente normalmente sottoposti ad almeno due turni di lavoro con indennità variabili a seconda del turno, ma che per questo motivo l'indennità di turno è sempre inserita in busta paga per ogni giornata lavorata (cfr. il verbale).
Perciò, si può rilevare come l'indennità in questione sia corrisposta, nel periodo ordinario di lavoro, a tutti i lavoratori con tali mansioni per ogni giornata trascorsa in servizio, cosicché appare un emolumento intrinsecamente e imprescindibilmente collegato alla esecuzione delle incombenze svolte dagli stessi svolte e da inserirsi nella retribuzione feriale in proporzione a quanto percepito per anno (cfr., in questo senso, anche Cass. ordinanza RG n.
17443/25).
Tale emolumento risulta, infatti, da corrispondersi per ogni giorno di lavoro
e appare, quindi, rientrare sempre nel rapporto sinallagmatico per l'attività normalmente svolta.
Sicché, in ragione della motivazione della Corte di cassazione appena riportata, da tutto ciò deriva la necessità di considerare tale indennità nella retribuzione che «deve essere mantenuta» durante il periodo feriale (cfr., negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06,
SC e altri, punto 58).
Ugualmente, le indennità stabilite dall'articolo 86, comma 6, appaiono considerabili nello stesso senso.
Infatti, per tale previsione, competono al personale infermieristico allorché svolga una giornata di lavoro nelle terapie intensive, nelle sale operatorie, nelle terapie sub-intensive, nei servizi di nefrologia e dialisi e nei servizi di malattie infettive (e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e
s.m.i.).
In udienza, i difensori hanno attestato che non è contestato tra le parti che i ricorrenti sono tutti adibiti a un reparto fisso tra quelli appena indicati (cfr. il verbale) e per questo è percepita dagli stessi in modo stabile l'indennità ex art. 86, co. 6 del CCNL 2016/18 ed ex art. 107, co. 2, del CCNL 2019/21.
In questo senso, dunque, debbono essere interpretate, con soluzione ermeneutica conforme, le disposizioni nazionali sopra richiamate dalla Suprema
Corte (art. 2109, comma 2, cc e l'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003), non rilevando in alcun modo la circostanza che non siano diretta attuazione della Direttiva n. 88 del 2003, in quanto, per orientamento consolidato e costante, si deve leggere il diritto nazionale nel senso della sua conformità ad ogni atto normativo europeo di tal fatta, quand'anche non sia volutamente attuazione specifica dello stesso.
Si aggiunga ancora, come colga nel segno nemmeno l'osservazione della resistente per cui i lavoratori avrebbero goduto quasi interamente delle ferie, in quanto si tratta di valutare l'efficacia dissuasiva di una normativa astratta che dovrebbe essere disapplicata e non la condotta concreta dei singoli dipendenti.
In più, non si può condividere neppure la tesi per cui si tratterebbe di importi ridotti, senza efficacia dissuasiva, considerato come le somme richieste nelle conclusioni non siano di carattere minimale.
Ma, per di più, anche a prescindere dalle esposte considerazioni, ancora ad abundantiam, si può notare come, senza neppure la necessità di ricorrere al diritto comunitario, si possa pervenire ad identica conclusione anche solo con la normazione interna, in quanto si può riflettere come l'articolo 36 Cost., quando stabilisce che la retribuzione deve essere non solo sufficiente, ma anche
"proporzionata", pone un collegamento necessario tra l'entità della prestazione, nella sua quantità e qualità, e il suo compenso, a tutela del medesimo dipendente
e della sua famiglia per un'esistenza libera e dignitosa.
Sicché, una volta appurato come ciascuna indennità in parola sia conferita, nel rapporto sinallagmatico, rispetto all'attività prestata, si deve prendere atto come la stessa rientri in quelle intrinsecamente collegate alle mansioni e nella retribuzione ordinaria, da considerarsi, in ragione delle stesse, come quella
"proporzionata" all'impegno corrispondente richiesto. Perciò, laddove nell'art. 36 Cost., nell'art. 2109, comma 2, cod.civ. e nell'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, è previsto il diritto a <ferie retribuite>>, non può certo ritenersi che le parti collettive possano derogare, nello stabilire gli
“emolumenti feriali”, a quella retribuzione minima proporzionata e sufficiente di fonte costituzionale, come considerata tale per il “periodo ordinario”, a pena del contrasto con norma imperativa, con nullità relativa della clausola ex art. 1419, co.
2, cc..
Cioè, alle parti collettive è certamente rimessa la possibilità di individuare quella retribuzione proporzionata e sufficiente che possa compensare la prestazione offerta dal lavoratore subordinato nel periodo ordinario di lavoro, ma, una volta che vi abbiano provveduto, non vi è nessuna ragione per cui non dovrebbe essere mantenuta tale retribuzione, in quanto l'unica considerata nella contrattazione collettiva come proporzionata e sufficiente, anche nel momento feriale.
Pertanto, anche nella fase temporale feriale, deve essere conferita quella retribuzione che i contraenti collettivi abbiano già valutato come proporzionata e sufficiente e intrinsecamente collegata alla prestazione nel periodo ordinario, dovendosi considerare nulle le clausole in contrasto con tali principi e dovendosi, conseguentemente, disapplicarle.
Infatti, ha chiarito la Corte di Cassazione che
“alla stregua dell'art.36, primo comma, Cost. il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Di conseguenza, ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma,
cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali” (cfr. Cass. Sentenza n. 2245 del
01/02/2006).
Dunque, poiché la presente motivazione è fondata sulle argomentazioni proposte, che pur tengono conto dei principi suddetti e della discrezionalità conferita alla parti sociali, da ciò deriva, come correttamente la parte attorea abbia domandato la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con norme imperative e come debba essere computata nell'ambito della retribuzione feriale anche l'indennità in questione, da calcolarsi in un'entità corrispondente a quella mediamente percepita nell'ultimo anno.
Appare, infatti, congruo, per determinare il dovuto, stabilire quanto da versare per tali indennità nel periodo feriale sulla base di un calcolo che tenga quale riferimento la media dei compensi percepiti per le stesse nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie. In proposito, i difensori si sono dichiarati concordi che per realizzare i conteggi occorre utilizzare il divisore 26, sia per i lavoratori che lavorino su 5 giorni settimanali, sia per quelli che lavorino per 6 giorni settimanali (cfr. il verbale).
Al contempo, per quanto appena argomentato, deve ritenersi manifestamente infondata ogni eccezione di incostituzionalità con riguardo agli articoli 3, 39, 41 e 81 della Costituzione, posto come l'impostazione ermeneutica proposta derivi proprio dalla esigenza di assicurare una retribuzione proporzionata e sufficiente ai lavoratori anche nel periodo feriale in conformità al dettato costituzionale di cui all'articolo 36 che non può essere derogato neppure dalla contrattazione collettiva e ovviamente nemmeno da alcun limite di bilancio.
Non vi è, in questo senso, alcuna lesione di una libertà sindacale o economica, ma solo l'applicazione dei suddetti principi fondamentali.
Per tali motivi, poi, non può ritenersi sussistente neppure alcuna possibilità che il datore di lavoro abbia coltivato un legittimo affidamento circa il rispetto e il mantenimento della contrattazione collettiva nella parte in questione, poiché appare pacifico che ove la stessa non sia rispettosa dell'articolo 36 Cost. non possa che essere dichiarata illegittima e che, al contempo, il datore di lavoro non potesse confidare su clausole difformi a tale norma imperativa per una loro conservazione.
Ancora, deve essere rigettata la tesi della resistente per cui l'intero accordo collettivo, qualora si adottasse la soluzione proposta, dovrebbe considerarsi illegittimo ex articolo 1419, comma primo, cc, posto come un'eventuale clausola di inscindibilità delle pattuizioni che vi fosse nei contratti collettivi non potrebbe essere ritenuta legittima ove la sua applicazione producesse l'effetto di determinare una retribuzione non proporzionata e non sufficiente nel periodo feriale in contrasto con il dettato dell'articolo 36 Cost., che qui trova applicazione diretta per dettare l'impostazione ermeneutica proposta.
B) L'INDENNITÀ STABILITA DAL'ART. 106, COMMA 2 E DAL'ART.
107, COMMA 2 DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITÀ 2019 – 2021.
I) L'art. 106, commi 1 e 2 del C.C.N.L. Comparto Sanità 2019 – 2021 stabilisce che
“1. L'indennità di cui al presente articolo è finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
2. Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata (…)”.
Dunque, al personale interessato, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro.
Pure l''indennità di turno ex art. 106 cit. viene erogata, quindi, per il tenore di tale norma, per i periodi di effettiva prestazione e i difensori di entrambe le parti hanno confermato che tutti i ricorrenti sono ordinariamente normalmente sottoposti a turni di lavoro con rotazione su almeno due turni e per questo motivo l'indennità di turno è sempre inserita in busta paga per ogni giornata lavorata (cfr. il verbale).
Per questo motivo, deve rientrare nella retribuzione feriale secondo i criteri già esposti nella presente sentenza.
L'articolo 107, commi 1 e 2, del CCNL stabilisce, poi, che “le indennità di cui al presente articolo è destinata al personale, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso Unità Operative o
Servizi particolarmente disagiati.
2. Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub- intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati:
Destinatari
Importo giornaliero
Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori: 5,00.
Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto: 1,50
Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità (…)”.
Dunque anche questa indennità è da considerarsi nella retribuzione feriale per le motivazioni finora esposte, poiché i difensori di entrambe le parti hanno confermato che non è contestato che i ricorrenti sono tutti adibiti a un reparto fisso tra quelli appena indicati e per questo è percepita dagli stessi in modo stabile l'indennità suddetta (cfr. il verbale).
C) I CONTEGGI E L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.
Quanto ai conteggi, preliminarmente, deve osservarsi come si riveli corretta l'eccezione della parte convenuta per cui non tutte le indennità sono state richieste nelle conclusioni dei singoli ricorsi delle cause riunite per tutti i ricorrenti, dovendosi distinguere ciascuna indennità in relazione alla domanda posta nelle stesse per il singolo ricorrente per un corretto computo.
Infatti, il giudizio proposto, si estende solo, per ciascun lavoratore, a quanto chiesto nelle conclusioni, non potendo il giudice pronunciarsi ultra petita.
In questo senso, perciò, occorre disporre nel dispositivo (capo 1).
Poi, è possibile rilevare che si deve accogliere l'eccezione di prescrizione
(cfr., in materia, da ultimo, Cass. sent. RG n. 26246/22).
Infatti, i dipendenti in questione godono della stabilità e delle tutele proprie del pubblico impiego e matura la prescrizione nel corso del rapporto di lavoro, avendo chiarito l'autorevole giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezione
Unite che
“la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione” (cfr. Cass. SU - , Sentenza n. 36197 del 28/12/2023).
Cosicché, occorre elaborare i conteggi tenendo conto degli atti interruttivi della prescrizione proposti per ciascun ricorrente ed è possibile, nel caso, pronunciare solo una sentenza non definitiva con determinazione delle spese di lite rimessa alla pronuncia finale.
P.Q.M.
1. 1. Prende atto che non risulta formulata la domanda ex art. 86, co. 3, del CCNL Comparto
Sanità Pubblica 2016-2018 per i seguenti ricorrenti:
- Proc. n. 6718/2025: ACAMPORA Natalina, L'LA MA Controparte_3
Lucia, ES LI, VOZZA Erminia, Controparte_2
BE ET;
- Proc. n. 8159/2025: IN BI SS, RI AL, CP_11
- Proc. n. 8590/2025: Persona_8
Proc. n. 8407/2025: RT Giuliana;
2. non definitivamente pronunciando, disapplicata ogni norma contrattuale in contrasto con tali principi, dichiara il diritto di ciascun ricorrente per cui sia stata proposta la relativa domanda e nei limiti del capo 1 del presente dispositivo, al computo dell'indennità di turno di cui agli articoli 86, commi tre, quattro e sei del CCNL 2016/18 e dell'articolo 106, comma due e dell'articolo 107, commi 1 e 2 del CCNL 2021, con diritto alle eventuali differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.
3. Spese di lite alla pronuncia finale.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Milano, 09/12/2025
il Giudice
Dott. Nicola Di Leo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6718 + 8027, 8407, 8590, 8159 del 2025 R.G. promossa da:
on l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Parte_1
on l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e CP_1
con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_2
ERMINIA VOZZA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
NATNA ACAMPORA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
FR OT OS con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
MO BE con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
EL CA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
OV DI AL con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e on l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_3
con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_4
BE NT con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
RO LA RD con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
IA CI L'LA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
IS NI con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_5 AN ES con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
LA MA GE con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv.
e
ERMEDA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e CP_6
NI DI MA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
PINO ESPOSITO con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_7
on l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_8
TO IA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
KA JA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
AR IA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
DA LA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
BI MA IN con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e CP_9
SE DA GA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
TO DI AO con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
AN DISPINZIERI con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
IA NZ con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
MI ESPOSTO con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e on l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e CP_10
IG ON con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
GE RA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e CP_11
AO LA RO con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
LE RI con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
EL ZO con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e GI MB con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
TANIA BR con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e CP_12
OR ZZ con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
RI EL DA FA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
FR RO con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
TO SO con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
MA DI con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_13
con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_14
con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_15
con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e CP_16
ER AL con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
LI AC EL con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_17
AN IA RE ND con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
GINA RT con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
AR CA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
RA TO con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
GI TE con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
RA CONTI con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e CP_18
con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_19
IK DI LE con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
AN IMPERATO con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e FORTUNATO LA MACCHIA con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e Controparte_20
NA SE con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
RA AT con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
NA AE OR con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
SI NO ZZ con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
RI RE TU con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
EG LL con l'avv. DE ANGELIS DOMENICO e con gli avv. e
contro:
con l'avv. MAZZOLANI CP_21 Parte_2
OLGA e gli avv. MOMINA GIOVAN ( VIA BORGOGNA N. 5 C.F._1
20122 MILANO;
( VIA DURINI, 20 20122 Parte_3 C.F._2
MILANO; e
OGGETTO: corretta retribuzione nel periodo feriale degli infermieri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con i diversi atti introduttivi dei giudizi di cui alle cause (N. 6718 + 8027,
8407, 8590, 8159 del 2025 R.G.), i ricorrenti hanno chiamato in giudizio la
[...]
illustrando come Controparte_22
sarebbero tutti dipendenti della stessa con la qualifica di Collaboratore
Professionale Sanitario Infermiere ex Cat. D, attualmente Professionista della
Salute o Profilo Professionale di Tecnico, in virtù del CCNL Comparto Sanità
Pubblica 2019/2021, menzionando, per ciascuno, il reparto di appartenenza.
In più, è stato specificato che il proprio stipendio comprenderebbe, oltre che la retribuzione base, un salario accessorio, costituito da tutte quelle voci che ricorrerebbero in maniera sistematica e continuativa e che, quindi, non siano di carattere eccezionale (come ad esempio la trasferta), che dovrebbero incidere sulla retribuzione feriale.
A fondamento delle proprie pretese, ciascuno invocherebbe, infatti, l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e l'art. 31, n. 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria (in particolare sentenze n. 155/2010 AM e n. 539/2012 Lock) e dalla Suprema
Corte (Cass. n. 13425/2019).
Tali pronunce avrebbero affermato, infatti, che la retribuzione in periodo di ferie dovrebbe coincidere con quella ordinaria per le voci intrinsecamente collegate, al fine di non di gravare sulla scelta del lavoratore di fruire o meno delle stesse.
Nella tesi proposta, le voci suddette dovrebbero, perciò, essere incluse nel calcolo della retribuzione dei periodi di ferie.
In particolare, chiederebbero il pagamento, durante il periodo di fruizione delle ferie (per il periodo di causa che per le cause riunite decorre dai 5 anni antecedenti alla prima messa in mora del 28 febbraio 2024 e fino al deposito dei singoli ricorsi), delle quote medie giornaliere dei corrispettivi riconosciuti a titolo indennità previste dall'art. 86, commi 3 e 6, del C.C.N.L. Comparto Sanità 2016
- 2018, dall'art. 106, comma 2 e dall'art. 107, comma 2 del C.C.N.L. Comparto
Sanità 2019 – 2021, con condanna della
[...]
al versamento delle somme dovute, con Controparte_22
l'aggiunta della rivalutazione e degli interessi e con vittoria di spese di lite.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la
[...]
ha contestato la fondatezza delle pretese Controparte_22
avversarie di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
La convenuta, in particolare, ha eccepito la prescrizione quinquennale e ha descritto le previsioni della contrattazione collettiva, da cui deriverebbero le indennità richieste nelle loro incidenze sulla retribuzione feriale.
Poi, è stato sostenuto come non vi sarebbero ragioni per determinarne un'inclusione in quest'ultima.
Peraltro, alcuni ricorrenti opererebbero su due turni e non su tre turni, con esigenza di applicazione delle diverse previsioni stabilite, a tal fine, dall'articolo
86, comma quattro, del CCNL 2016/18. All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, in seguito alla discussione, è stata pronunciata una sentenza non definitiva, come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
I ricorrenti hanno chiamato in giudizio la
[...]
, illustrando come sarebbero tutti dipendenti della Controparte_22
stessa con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere ex Cat.
D, attualmente Professionista della Salute o Profilo Professionale di Tecnico, in virtù del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021, menzionando, per ciascuno, il reparto di appartenenza.
In più, è stato specificato che il proprio stipendio comprenderebbe, oltre che la retribuzione base, un salario accessorio, costituito da tutte quelle voci che ricorrerebbero in maniera sistematica e continuativa e che, quindi, non sarebbero di carattere eccezionale, che dovrebbero incidere sulla retribuzione feriale.
A fondamento delle proprie pretese, ciascuno invocherebbe, infatti, l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e l'art. 31, n. 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria (in particolare sentenze n. 155/2010 AM e n. 539/2012 Lock) e dalla Suprema
Corte (Cass. n. 13425/2019).
Tali pronunce avrebbero affermato, infatti, che la retribuzione in periodo di ferie dovrebbe coincidere con quella ordinaria per le voci intrinsecamente collegate, al fine di non di gravare sulla scelta del lavoratore di fruire o meno delle stesse.
Nella tesi proposta, le voci suddette dovrebbero, perciò, essere incluse nel calcolo della retribuzione dei periodi di ferie.
In particolare, chiederebbero il pagamento, durante il periodo di fruizione delle ferie (per il periodo di causa per le cause riunite che decorre dai 5 anni antecedenti alla prima messa in mora del 28 febbraio 2024 e fino al deposito dei singoli ricorsi: cfr. il verbale), delle quote medie giornaliere dei corrispettivi riconosciuti a titolo di indennità previste dall'art. 86, commi 3 e 6, del C.C.N.L.
Comparto Sanità 2016 - 2018, dall'art. 106, comma 2 e dall'art. 107, comma 2 del C.C.N.L. Comparto Sanità 2019 – 2021 (con specifica differenziazione riguardo a ciascun ricorrente), con condanna della
[...]
al versamento delle somme dovute, con Controparte_22
l'aggiunta della rivalutazione e degli interessi
Ora, è possibile osservare come, nella materia, si sia espressa la Suprema
Corte nella sentenza n. 13425 del 17/05/2019 (cfr., poi, anche Cass. L, Ordinanza
n. 22401 del 2020) che ha chiarito che, in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di
"retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore.
In particolare, giova rammentare come, nella motivazione di tale pronuncia, la Corte si sia espressa in tali termini:
" 4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: « Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite», art. 2109, comma
2, cod.civ.: «Ha [...] diritto (id est: il prestatore di lavoro) [...] ad un periodo annuale di ferie retribuite» e art. 10 del D.Lgs. nr. 66 del 2003, ratione temporis applicabile : « [...] il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane») che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», stabilisce quanto segue:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali [...]».
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2 Per 229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 Per ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: « [...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto Per_5
25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 ( vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto «a ferie annuali retribuite» (sentenze del 20 gennaio
2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, AM e altri, CP_23
C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 («La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime[...]») e paragrafo 2, lettera a) ( «ai periodi minimi di [...] ferie annuali»)
dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018,
causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-
257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione Persona_6
«ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 CP_23 nonché ).
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Persona_6 Persona_7
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, AM e altri ( punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come «sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza AM e altri cit., punto 23); pertanto
«qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è
tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» ( v. sentenza AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» ( v. sentenza AM e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza AM
e altri cit.,punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia ( sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12,
Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali ( sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza AM e a.cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato ( sentenza
Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'
«indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza To.He, C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
«retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Per motivare la presente sentenza si possono, quindi, richiamare, ex articolo 118 disp. att. cpc, in quanto condivisibili, le argomentazioni già svolte dalla Corte di cassazione nella citata sentenza. A) L'INDENNITÀ EX ART. 86, COMMI 3 E 6, DEL C.C.N.L. COMPARTO
SANITÀ 2016 – 2018.
Dispone l'art. 86 del C.C.N.L. Comparto Sanità 2016 – 2018, sotto la rubrica intitolata “Indennità per particolari condizioni di lavoro”, che
1. “L'indennità di pronta disponibilità, nella misura di € 20,66 lorde per ogni dodici ore, rimane regolata dall'art. 28 (Servizio di pronta disponibilità).
2. L'indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di € 723,04 compete al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
3. Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente.
L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.
4. Agli operatori di tutti i ruoli appartenenti alle categorie da A a D, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'Azienda o dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera pari a € 2,07. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio ovverosia almeno pari al 30%.
L'indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.
5. Agli operatori professionali di cui all'art. 44, comma 5 del CCNL del 1/9/1995 (Indennità per particolari condizioni di lavoro) che non effettuano i turni di cui ai commi 3 e 4 ma operano su un solo turno – in quanto responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi territoriali o dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura – compete un'indennità mensile, lorda di € 25,82, non cumulabile con le indennità dei commi 3 e 4 ma solo con l'indennità di cui al comma 6.
6. Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:
a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13.
c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal
D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16.
I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti (…)”.
Dunque, l'indennità di cui all'articolo 86, commi 3 e 4 è corrisposta al personale sottoposto alla rotazione a turni, a seconda che la stessa si realizzi in tre o in due turni.
L'indennità di turno viene erogata, quindi, per il tenore di tale norma, per i periodi di effettiva prestazione e i difensori di entrambe le parti hanno confermato che tutti i ricorrenti sono ordinariamente normalmente sottoposti ad almeno due turni di lavoro con indennità variabili a seconda del turno, ma che per questo motivo l'indennità di turno è sempre inserita in busta paga per ogni giornata lavorata (cfr. il verbale).
Perciò, si può rilevare come l'indennità in questione sia corrisposta, nel periodo ordinario di lavoro, a tutti i lavoratori con tali mansioni per ogni giornata trascorsa in servizio, cosicché appare un emolumento intrinsecamente e imprescindibilmente collegato alla esecuzione delle incombenze svolte dagli stessi svolte e da inserirsi nella retribuzione feriale in proporzione a quanto percepito per anno (cfr., in questo senso, anche Cass. ordinanza RG n.
17443/25).
Tale emolumento risulta, infatti, da corrispondersi per ogni giorno di lavoro
e appare, quindi, rientrare sempre nel rapporto sinallagmatico per l'attività normalmente svolta.
Sicché, in ragione della motivazione della Corte di cassazione appena riportata, da tutto ciò deriva la necessità di considerare tale indennità nella retribuzione che «deve essere mantenuta» durante il periodo feriale (cfr., negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06,
SC e altri, punto 58).
Ugualmente, le indennità stabilite dall'articolo 86, comma 6, appaiono considerabili nello stesso senso.
Infatti, per tale previsione, competono al personale infermieristico allorché svolga una giornata di lavoro nelle terapie intensive, nelle sale operatorie, nelle terapie sub-intensive, nei servizi di nefrologia e dialisi e nei servizi di malattie infettive (e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e
s.m.i.).
In udienza, i difensori hanno attestato che non è contestato tra le parti che i ricorrenti sono tutti adibiti a un reparto fisso tra quelli appena indicati (cfr. il verbale) e per questo è percepita dagli stessi in modo stabile l'indennità ex art. 86, co. 6 del CCNL 2016/18 ed ex art. 107, co. 2, del CCNL 2019/21.
In questo senso, dunque, debbono essere interpretate, con soluzione ermeneutica conforme, le disposizioni nazionali sopra richiamate dalla Suprema
Corte (art. 2109, comma 2, cc e l'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003), non rilevando in alcun modo la circostanza che non siano diretta attuazione della Direttiva n. 88 del 2003, in quanto, per orientamento consolidato e costante, si deve leggere il diritto nazionale nel senso della sua conformità ad ogni atto normativo europeo di tal fatta, quand'anche non sia volutamente attuazione specifica dello stesso.
Si aggiunga ancora, come colga nel segno nemmeno l'osservazione della resistente per cui i lavoratori avrebbero goduto quasi interamente delle ferie, in quanto si tratta di valutare l'efficacia dissuasiva di una normativa astratta che dovrebbe essere disapplicata e non la condotta concreta dei singoli dipendenti.
In più, non si può condividere neppure la tesi per cui si tratterebbe di importi ridotti, senza efficacia dissuasiva, considerato come le somme richieste nelle conclusioni non siano di carattere minimale.
Ma, per di più, anche a prescindere dalle esposte considerazioni, ancora ad abundantiam, si può notare come, senza neppure la necessità di ricorrere al diritto comunitario, si possa pervenire ad identica conclusione anche solo con la normazione interna, in quanto si può riflettere come l'articolo 36 Cost., quando stabilisce che la retribuzione deve essere non solo sufficiente, ma anche
"proporzionata", pone un collegamento necessario tra l'entità della prestazione, nella sua quantità e qualità, e il suo compenso, a tutela del medesimo dipendente
e della sua famiglia per un'esistenza libera e dignitosa.
Sicché, una volta appurato come ciascuna indennità in parola sia conferita, nel rapporto sinallagmatico, rispetto all'attività prestata, si deve prendere atto come la stessa rientri in quelle intrinsecamente collegate alle mansioni e nella retribuzione ordinaria, da considerarsi, in ragione delle stesse, come quella
"proporzionata" all'impegno corrispondente richiesto. Perciò, laddove nell'art. 36 Cost., nell'art. 2109, comma 2, cod.civ. e nell'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, è previsto il diritto a <ferie retribuite>>, non può certo ritenersi che le parti collettive possano derogare, nello stabilire gli
“emolumenti feriali”, a quella retribuzione minima proporzionata e sufficiente di fonte costituzionale, come considerata tale per il “periodo ordinario”, a pena del contrasto con norma imperativa, con nullità relativa della clausola ex art. 1419, co.
2, cc..
Cioè, alle parti collettive è certamente rimessa la possibilità di individuare quella retribuzione proporzionata e sufficiente che possa compensare la prestazione offerta dal lavoratore subordinato nel periodo ordinario di lavoro, ma, una volta che vi abbiano provveduto, non vi è nessuna ragione per cui non dovrebbe essere mantenuta tale retribuzione, in quanto l'unica considerata nella contrattazione collettiva come proporzionata e sufficiente, anche nel momento feriale.
Pertanto, anche nella fase temporale feriale, deve essere conferita quella retribuzione che i contraenti collettivi abbiano già valutato come proporzionata e sufficiente e intrinsecamente collegata alla prestazione nel periodo ordinario, dovendosi considerare nulle le clausole in contrasto con tali principi e dovendosi, conseguentemente, disapplicarle.
Infatti, ha chiarito la Corte di Cassazione che
“alla stregua dell'art.36, primo comma, Cost. il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Di conseguenza, ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma,
cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali” (cfr. Cass. Sentenza n. 2245 del
01/02/2006).
Dunque, poiché la presente motivazione è fondata sulle argomentazioni proposte, che pur tengono conto dei principi suddetti e della discrezionalità conferita alla parti sociali, da ciò deriva, come correttamente la parte attorea abbia domandato la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con norme imperative e come debba essere computata nell'ambito della retribuzione feriale anche l'indennità in questione, da calcolarsi in un'entità corrispondente a quella mediamente percepita nell'ultimo anno.
Appare, infatti, congruo, per determinare il dovuto, stabilire quanto da versare per tali indennità nel periodo feriale sulla base di un calcolo che tenga quale riferimento la media dei compensi percepiti per le stesse nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie. In proposito, i difensori si sono dichiarati concordi che per realizzare i conteggi occorre utilizzare il divisore 26, sia per i lavoratori che lavorino su 5 giorni settimanali, sia per quelli che lavorino per 6 giorni settimanali (cfr. il verbale).
Al contempo, per quanto appena argomentato, deve ritenersi manifestamente infondata ogni eccezione di incostituzionalità con riguardo agli articoli 3, 39, 41 e 81 della Costituzione, posto come l'impostazione ermeneutica proposta derivi proprio dalla esigenza di assicurare una retribuzione proporzionata e sufficiente ai lavoratori anche nel periodo feriale in conformità al dettato costituzionale di cui all'articolo 36 che non può essere derogato neppure dalla contrattazione collettiva e ovviamente nemmeno da alcun limite di bilancio.
Non vi è, in questo senso, alcuna lesione di una libertà sindacale o economica, ma solo l'applicazione dei suddetti principi fondamentali.
Per tali motivi, poi, non può ritenersi sussistente neppure alcuna possibilità che il datore di lavoro abbia coltivato un legittimo affidamento circa il rispetto e il mantenimento della contrattazione collettiva nella parte in questione, poiché appare pacifico che ove la stessa non sia rispettosa dell'articolo 36 Cost. non possa che essere dichiarata illegittima e che, al contempo, il datore di lavoro non potesse confidare su clausole difformi a tale norma imperativa per una loro conservazione.
Ancora, deve essere rigettata la tesi della resistente per cui l'intero accordo collettivo, qualora si adottasse la soluzione proposta, dovrebbe considerarsi illegittimo ex articolo 1419, comma primo, cc, posto come un'eventuale clausola di inscindibilità delle pattuizioni che vi fosse nei contratti collettivi non potrebbe essere ritenuta legittima ove la sua applicazione producesse l'effetto di determinare una retribuzione non proporzionata e non sufficiente nel periodo feriale in contrasto con il dettato dell'articolo 36 Cost., che qui trova applicazione diretta per dettare l'impostazione ermeneutica proposta.
B) L'INDENNITÀ STABILITA DAL'ART. 106, COMMA 2 E DAL'ART.
107, COMMA 2 DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITÀ 2019 – 2021.
I) L'art. 106, commi 1 e 2 del C.C.N.L. Comparto Sanità 2019 – 2021 stabilisce che
“1. L'indennità di cui al presente articolo è finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
2. Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata (…)”.
Dunque, al personale interessato, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro.
Pure l''indennità di turno ex art. 106 cit. viene erogata, quindi, per il tenore di tale norma, per i periodi di effettiva prestazione e i difensori di entrambe le parti hanno confermato che tutti i ricorrenti sono ordinariamente normalmente sottoposti a turni di lavoro con rotazione su almeno due turni e per questo motivo l'indennità di turno è sempre inserita in busta paga per ogni giornata lavorata (cfr. il verbale).
Per questo motivo, deve rientrare nella retribuzione feriale secondo i criteri già esposti nella presente sentenza.
L'articolo 107, commi 1 e 2, del CCNL stabilisce, poi, che “le indennità di cui al presente articolo è destinata al personale, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso Unità Operative o
Servizi particolarmente disagiati.
2. Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub- intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati:
Destinatari
Importo giornaliero
Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori: 5,00.
Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto: 1,50
Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità (…)”.
Dunque anche questa indennità è da considerarsi nella retribuzione feriale per le motivazioni finora esposte, poiché i difensori di entrambe le parti hanno confermato che non è contestato che i ricorrenti sono tutti adibiti a un reparto fisso tra quelli appena indicati e per questo è percepita dagli stessi in modo stabile l'indennità suddetta (cfr. il verbale).
C) I CONTEGGI E L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.
Quanto ai conteggi, preliminarmente, deve osservarsi come si riveli corretta l'eccezione della parte convenuta per cui non tutte le indennità sono state richieste nelle conclusioni dei singoli ricorsi delle cause riunite per tutti i ricorrenti, dovendosi distinguere ciascuna indennità in relazione alla domanda posta nelle stesse per il singolo ricorrente per un corretto computo.
Infatti, il giudizio proposto, si estende solo, per ciascun lavoratore, a quanto chiesto nelle conclusioni, non potendo il giudice pronunciarsi ultra petita.
In questo senso, perciò, occorre disporre nel dispositivo (capo 1).
Poi, è possibile rilevare che si deve accogliere l'eccezione di prescrizione
(cfr., in materia, da ultimo, Cass. sent. RG n. 26246/22).
Infatti, i dipendenti in questione godono della stabilità e delle tutele proprie del pubblico impiego e matura la prescrizione nel corso del rapporto di lavoro, avendo chiarito l'autorevole giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezione
Unite che
“la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione” (cfr. Cass. SU - , Sentenza n. 36197 del 28/12/2023).
Cosicché, occorre elaborare i conteggi tenendo conto degli atti interruttivi della prescrizione proposti per ciascun ricorrente ed è possibile, nel caso, pronunciare solo una sentenza non definitiva con determinazione delle spese di lite rimessa alla pronuncia finale.
P.Q.M.
1. 1. Prende atto che non risulta formulata la domanda ex art. 86, co. 3, del CCNL Comparto
Sanità Pubblica 2016-2018 per i seguenti ricorrenti:
- Proc. n. 6718/2025: ACAMPORA Natalina, L'LA MA Controparte_3
Lucia, ES LI, VOZZA Erminia, Controparte_2
BE ET;
- Proc. n. 8159/2025: IN BI SS, RI AL, CP_11
- Proc. n. 8590/2025: Persona_8
Proc. n. 8407/2025: RT Giuliana;
2. non definitivamente pronunciando, disapplicata ogni norma contrattuale in contrasto con tali principi, dichiara il diritto di ciascun ricorrente per cui sia stata proposta la relativa domanda e nei limiti del capo 1 del presente dispositivo, al computo dell'indennità di turno di cui agli articoli 86, commi tre, quattro e sei del CCNL 2016/18 e dell'articolo 106, comma due e dell'articolo 107, commi 1 e 2 del CCNL 2021, con diritto alle eventuali differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.
3. Spese di lite alla pronuncia finale.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Milano, 09/12/2025
il Giudice
Dott. Nicola Di Leo