Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 725/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 05.02.2025 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Veronica Compagnin ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 24.02.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. La casa coniugale sita in Muggiò, Via F Cairoli n. 4 di proprietà di entrambi i coniugi, su cui non grava mutuo, sarà assegnata alla GNa con tutto quanto l'arreda. Il GN Parte_1 [...]
, potrà lasciare la casa familiare ed asportare tutti i suoi beni personali, quindi Parte_2
restituire tutte le chiavi di accesso all'immobile, a far data dal deposito del ricorso sino al 30.6.2025 quando trasferirà la sua residenza altrove dandone comunicazione alla GNa . Pt_1
2. A far data dal rilascio dell'immobile tutte le spese ordinarie condominiali comprese le utenze
(Enel, gas, acqua, ecc.) inerenti l'immobile resteranno a carico della GNa . La Parte_1
GNa provvederà ad intestarsi tutte le utenze. Sino al 30.6.2025 resteranno Parte_1
integralmente a carico del GN . Parte_2
3. Il figlio resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori i quali si occuperanno Per_1
della sua salute, istruzione e educazione. rimarrà a vivere con la madre in Muggiò, Via F Cairoli n. 4 dove manterrà la residenza e Per_1
avrà collocazione prevalente.
4. Il GN , a far data dalla sottoscrizione del presente atto, verserà a titolo di Parte_2
contribuzione al mantenimento del figlio sino al raggiungimento della sua indipendenza Per_1
economica, l'importo mensile di euro 200,00 (duecento/euro) che si intenderà calcolato su dodici mensilità e rivalutabile secondo indicizzazione ISTAT annuale, (prima rivalutazione marzo 2026) versamento che sarà effettuato entro il giorno 25 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario a favore della GNa di . Parte_1
5. Il GN si impegna altresì a versare alla GNa per il figlio Parte_2 Parte_1
l 50% di tutte le spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Monza, e quindi: Per_1
a) Spese erogabili senza preventivo accordo - Spese mediche 1) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi,
a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate. 2) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato. 3) Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia). 4) Spese mediche urgenti. – Spese scolastiche e di istruzione 5) Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica. 6) Libri d testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata. 7) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno. 8) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza. 9) Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento. 10) Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (es. oratori).
b) Spese per le quali è necessario il preventivo a accordo: Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è, invece, soggetta a consenso dell'altro genitore.
Spese mediche 11) Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze. 12) Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato. 13) Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato. 14)
Farmaci omeopatici, di medesima alternativa o sperimentali. Altre spese: 15) Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento. 16) Iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati. 17) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore. 18) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria. 19) Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature sportive. 20)
Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori. 21) Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità del consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (e-mail, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 15 giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro 7 giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine di 7 giorni, ove lo ritenga, il genitore che avrà manifestato il proprio dissenso potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (e-mail, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza per il versamento del mantenimento ordinario e, in tal caso, il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a €. 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
6. Il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita nei confronti del figlio con accordi Per_1
diretti padre-figlio, previa comunicazione alla mamma, alternando il fine settimana (da sabato a domenica sera) e con la possibilità di vedere il figlio una/due sere alla settimana tenendo conto degli impegni sportivi, ricreativi e scolastici dello stesso.
7. Le vacanze natalizie dovranno garantire al figlio la presenza di entrambi i genitori e saranno pertanto alternate di anno in anno. Anno 2026: (Natale con la mamma – Santo Stefano con il padre).
Capodanno con il padre e 6 gennaio con la mamma.
8. Anche le vacanze pasquali il periodo di sospensione scuola sarà diviso tra i genitori seguendo il criterio dell'alternanza e sempre previo accordo tra loro e avendo cura di informarsi vicendevolmente degli spostamenti del minore.
9. Le vacanze estive saranno trascorse dal minore con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
10. L'assegno Unico INPS per il figlio minore verrà percepito integralmente dalla GNa Parte_1
.
[...]
11. I ricorrenti stabiliscono che le detrazioni fiscali a favore del minore sono stabilite nella misura del 50% tra i genitori.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
12. L'autovettura Fiat Tipo tg. FK014EN immatricolata nell'anno 2017, intestata alla Signora
[...]
resterà assegnata alla stessa la quale si occuperà del Parte_1 pagamento del bollo e dell'assicurazione del mezzo. Le parti concordano che sino alla data di rilascio dell'immobile il GN potrà utilizzare l'autovettura. Parte_2
13. Le parti si danno reciprocamente atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale, con esclusione delle questioni di cui ai punti precedenti riferibili al figlio e di non avere altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro dichiarandosi entrambe economicamente indipendenti.
19. I coniugi si concedono reciproco assenso/consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti o degli altri documenti equipollenti per se stessi e per i figli minori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Nova Milanese in data 14.09.2001;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Nova Milanese per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 50, parte II, serie A, anno 2001);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 06.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti