Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5058 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 25 giugno2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24111 del Ruolo Gen. Affari LAVORO Anno 2024
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1
R.Gomez de Ayala 6 presso lo studio degli avv. Nerino Allocati e Luigi De Gennaro dai quali
è rappresentato e difeso come in atti ricorrente
E
Controparte_1
in persona del Direttore generale p.t., elettivamente
[...] domiciliata in Napoli alla via Campodisola 13 unitamente all'avv. MariaTeresa Nicoletti
Resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10 novembre 2024 ha dedotto di lavorare alle Parte_1 dipendenze dalla Azienda convenuta inquadrata nel profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario – infermiere” (CPSI) Categoria D e di prestare servizio presso le strutture sanitarie della resistente;
di aver reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni secondo la seguente modulazione:
mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 8:00, smonto e riposo;
di aver sempre percepito in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, l'indennità giornaliera, il tutto come emergente dai cedolini paga nonché dai “cartellini marcatempo” allegati al ricorso;
che la predetta indennità non è stata computate dalla convenuta nella base di calcolo della retribuzione dovuta per il periodo feriale.
Si costituiva parte resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso è fondato e va accolto secondo le motivazioni di seguito riportate, già espresse da numerosi giudici anche di questo Tribunale ( cfr sent. versate in atti).
La doglianza di cui al ricorso si fonda sul fatto che l'attuale computo della retribuzione feriale annuale non tiene conto, nella base di calcolo utile alla determinazione del relativo trattamento economico, della cd. indennità giornaliera di turno.
La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020) ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura delle due indennità oggetto di causa e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni allo stesso affidate.
L'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che:
“[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.” Sul punto va precisato che l'importo delle indennità esaminate ha subito una variazione per effetto del rinnovo del contratto collettivo nel corso del periodo lavorativo oggetto di questo giudizio, come evidenziato anche nell'atto introduttivo.
Premesso che gli emolumenti in questione sono previsti dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Wi.), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, dal momento che “tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non muteranno i relativi incentivi/indennità, ciò in quanto è proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre l'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare”.
Venendo all'analisi specifica del' indennità in questione, si tratta con evidenza di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10Wi.) con le mansioni svolte. Ne è conferma d'altro canto la rubrica dell'art. 86 del CCNL Sanità
:“Indennità per particolari condizioni di lavoro”, accezione che sta a sottolineare la stretta correlazione con il contenuto intrinseco del profilo professionale dei ricorrenti . In altri termini correlate allo status personale e professionale del lavoratore ( Cass. n. 13425/2019,
n. 37589/2021).
Considerato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, deve ritenersi che ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, sia altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_1
EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite, previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e Per_2
la giurisprudenza ivi citata) (cfr. Cassazione civile sez. lav. 23/06/2022 n. 20216).
Va altresì evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie.
Per la dissuasività, rileva l'incidenza sulla retribuzione feriale e, quindi, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale, considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e, di certo, la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse.
La Suprema Corte, a tale riguardo, ha chiarito che “…nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale
è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate…”
Ed inoltre ”…che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale , dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie , egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita…conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n.
7589/2021)” (cfr in motivazione Cass. ord n. 19991 del 2024).
In definitiva, nella fattispecie in esame, devono ritenersi sussistenti i requisiti delineati dalla
Suprema Corte affinché tali indennità siano incluse nella retribuzione spettante nei giorni di ferie, all'esito di una verifica ex ante: 1) della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione o riduzione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse;
2) della pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
3) della continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
Come rilevato dalla pronuncia della Cassazione civile sez. lav. del 23/06/2022 n. 20216, il diritto europeo invocato da parte ricorrente si applica limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane (28 giorni).
Per i giorni eccedenti tale durata minima, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE
20.7.2016, , C-341/15, punto 39), per cui la normativa Europea e i principi Persona_3
giurisprudenziali eurounitari sopra riportati non sono invocabili.
Pertanto, per i giorni eccedenti la durata tutelata a livello europeo, non devono essere riconosciuta le voci retributive rivendicate, in quanto per gli stessi non si può procedere alla disapplicazione o all'annullamento del CCNL di categoria per contrasto col diritto UE, spettando agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione. In conclusione va riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione percepita per ogni giorno di ferie effettivamente goduto, entro il numero di 28 giorni all'anno, a titolo di indennità giornaliera di turno" pari rispettivamente ad € 4,49 dal 4 luglio 2019 al 31 dicembre 2022
ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino alla data del deposito del ricorso ( 10 novembre 2024) e la resistente va condannata al pagamento delle relative differenze economiche maturate nello stesso periodo, da quantificare in altra sede.
La natura seriale della presente controversia e la circostanza che sia richiesta una condanna generica giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione percepita per ogni giorno di ferie effettivamente goduto, entro il numero di 28 giorni di ferie all'anno, a titolo di indennità giornaliera di turno" pari ad € 4,49 fino al 31 dicembre 2022 e ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino alla data del deposito del ricorso introduttivo;
Contr
b) condanna la resistente al pagamento delle differenze economiche maturate a tale titolo dal 4 luglio 2019 al 10 novembre 2024, da quantificare in altra sede;
c) compensa le spese di giudizio per metà e condanna la resistente al pagamento dell'altra metà che si liquida in complessivi € 550,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio