Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 13/08/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01395/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01402/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1402 del 2024, proposto da
IN SE, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Infantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 100/2024, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia - Sez. Lavoro - nel procedimento R.G. n. 1325/2014, titolo esecutivo ex lege.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il dott. Vittorio Carchedi e presente il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza del 21 febbraio 2024, n. 100, il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia al pagamento, in favore di IN SE, della somma di euro 10.716,04, oltre agli accessori del credito, nonché al pagamento delle spese di lite sostenute e liquidate complessivamente in euro 1.600,00 (previa compensazione pari a un terzo), oltre IVA, CPA, eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, come per legge;
- la sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 27 febbraio 2024;
- con ricorso notificato in data 25 luglio 2024, depositato nella Segreteria in data 29 agosto 2024, il creditore ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio.
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- con delibera n. 1514/CS del 17 agosto 2024, l’ASP ha deliberato di corrispondere alla dott.ssa SE, in esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, la somma complessiva di euro 15.905,53, di cui euro 13.309,63, per sorte capitale e spese legali, ed euro 2.595,90, per interessi al tasso legale;
- secondo quanto allegato da parte ricorrente con memoria del 30 maggio 2025, l’ASP ha, tuttavia, accreditato, in data 25 ottobre 2024, la sola somma di euro 12.843,78, residuando ancora dovuti: euro 466,63, quale differenza tra sorte capitale + spese legali e quanto liquidato; euro 2.595,90, quali interessi al saggio legale liquidati nella citata delibera n. 1514/CS del 17 agosto 2024;
- di contro, l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato integrale esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in esso indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in euro 1.286,00, oltre al rimborso del contributo unificato e alle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO