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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/08/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6581/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 18/7/2025, - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
e in qualità di genitori esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 sul minore nato a [...] il [...], tutti Persona_1 residenti a [...], rappresentati e difesi, con mandato in atti, dall'Avvocato Salvatore Falconieri
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avvocato Fabrizia Florio
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla indennità di frequenza e dello stato di grave handicap ex art. 3, terzo comma, L. 104/92
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data
12/6/2023, i ricorrenti in epigrafe chiedono, nell'interesse del figlio minore il riconoscimento del diritto del medesimo alla indennità di Persona_1 frequenza e dello stato di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, terzo comma, Legge 104/92 e la condanna dell' al pagamento delle relative CP_1 prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, parte ricorrente ha contestato l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, il minore, sin dal momento dell'avanzamento della domanda amministrativa, presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento delle prestazioni richieste come da documentazione medica in atti.
Si è costituito in giudizio l' , contestando in fatto e diritto gli avversi assunti CP_1
e concludendo per il rigetto del ricorso.
Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445-bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 .La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di
2 contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento - al comma
1 - alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il “ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
La Legge n. 289/1990, all'art. 1, stabilisce che “1.Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. 2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L'indennità mensile di frequenza
è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al
3 comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3. 5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica”.
Al successivo art. 2 Legge n. 289/1990 dispone che “1. La domanda per ottenere l'indennità mensile di frequenza è presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, competente per territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n.
292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1989, allegando altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.
2. L'indennità mensile di frequenza
è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.
3. La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici.
4. L'indennità mensile di frequenza può, in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperiti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza”.
Inoltre, l'art. 3 Legge 104/1992 stabilisce che “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
4 assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Orbene, il CTU, Dott. nominato in questa fase procedimentale, Persona_2 nella relazione tecnica depositata in data 24/6/2025 ha accertato a carico del minore, un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi Persona_1 fisiologica e patologica, determinano nel medesimo difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età a decorrere da Dicembre 2021, senza, tuttavia, riconoscere il minore in situazione di grave handicap ai sensi dell'art. 3, terzo comma, Legge 104/1992.
Il CTU, nell'elaborato peritale, conclude infatti che “Dall'esame della documentazione presente in atti si rileva che il minore da alcuni Persona_1 anni è affetto da un artrite idiopatica giovanile. L'artrite idiopatica giovanile (AIG) appartiene ad un gruppo di malattie infiammatorie articolari nei bambini che si manifestano prima dei 16 anni. Può essere classificata come "periferica" o
"assiale" a seconda dell'articolazione interessata.
Nel caso in esame così come diagnosticato è sia periferica (piccole articolazioni) sia assiale (rachide e gradi articolazioni).
L'estensione di tale coinvolgimento dimostra che tale artrite è di particolare gravità in quanto interessa tutte le articolazioni. In precedenza, il minore in quanto affetto da piedi piatti Persona_1 bilaterali è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la correzione di tale deformità. Tale intervento non ha determinato la correzione di tale deformità. La visita peritale ha evidenziato un piede cavo valgo con alluce valgo e borsite reattiva.
Per la gravità di tale patologia immunologica ad eziologia sconosciuta il minore esegue costantemente una terapia con metotrexate e per tale Persona_1 motivo ed è sotto controllo periodico presso il centro delle malattie reumatologiche.
Lo stadio della malattia impedisce lo svolgimento di attività sportive specifiche.
La visita peritale ha rilevato che con il trattamento in atto il minore Per_1 non presenta infiammazioni articolari in atto.
[...]
Tuttavia, la visita peritale ha rilevato difficoltà nella chiusura completa delle mani e dolenzia alle ginocchia e alluce valgo con borsite reattiva.
Alla luce di quanto esposto le patologie da cui risulta essere affetto determinano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età a decorrere dal dicembre 2021.
Il minore non è in situazione di gravità ai sensi della legge 104 art.3 comma 3”.
5 Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la assenza di contestazioni ad opera delle parti validamente contrastanti i risultati della indagine peritale.
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del solo diritto alla indennità di frequenza a decorrere da Dicembre 2021.
Deve invece essere respinta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello stato di grave handicap ex art.3, terzo comma, L.104/92.
In considerazione della data di decorrenza del diritto azionato rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa ed alla data di presentazione del presente ricorso giudiziario e in considerazione della parziale soccombenza attorea, le spese di giudizio tra ricorrente e vanno regolamentate come da CP_1 dispositivo.
Le spese di CTU, poste provvisoriamente a carico dell' , devono porsi CP_1 definitivamente a carico dell' resistente. CP_2
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara che il minore nato a [...] il [...], Persona_1
è in possesso del requisito sanitario integrante il diritto alla indennità di frequenza con decorrenza da Dicembre 2021.
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato CP_1 decreto.
Lecce, li 18/7/2025 – 10/8/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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