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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/12/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7767/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa promossa congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Valentina Carlini (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2
come da procura in atti e
, C.F. nato a [...], Parte_2 C.F._3 il 13/05/1972, residente in [...]/5, elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv.ti Francesco Rosati (C.F. C.F._4
e AR EL CC (C.F. , che lo rappresentano e lo C.F._5 difendono, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. 17/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso depositato in data 21/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe hanno chiesto congiuntamente che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trevi (PG) in data 30/06/2007, allegando che dalla loro unione erano nati a Genova i figli , e rispettivamente in data Per_1 Per_2 Per_3
26/11/2003, in data 17/10/2008 e in data 17/01/2011, e di essersi separati consensualmente come da verbale di separazione omologato in data 30/04/2015 dal Tribunale di Genova, senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Rilevato che, con provvedimento del 22/11/2024, il Tribunale per i Minorenni di Genova ha disposto il temporaneo allontanamento della figlia minore dal nucleo familiare, a Per_3 fronte del malessere dalla stessa manifestato, seppur fortunatamente poi ridimensionato, con conseguente incarico ai competenti Servizi Sociali, di concerto con il Consultorio Familiare, di procedere ad un approfondimento del benessere psico-fisico della minore e un'osservazione sulle dinamiche familiari;
Rilevato pertanto che, prima di rimettere la causa al Collegio per l'omologa delle condizioni concordate, si è reso necessario acquisire una prima relazione di aggiornamento da parte dei
Servizi Sociali i quali in data 21/05/2025 comunicavano che era stato avviato un progetto di supporto al nucleo con particolare attenzione allo stato di salute psicofisica di la Per_3
quale è stata presa in carico dalla neuropsichiatria infantile ed è stata sottoposta a valutazione psicodiagnostica presso l'Ospedale Gaslini, ove era emersa la necessità di somministrazione alla stessa di terapia farmacologica;
Ritenuto che, con sentenza parziale n. 675/2025 emessa in data 13/06/2025, è stato quindi pronunciato il divorzio fra le parti con contestuale remissione della causa dinanzi al G.D. per la verifica del progetto e l'acquisizione di un'ulteriore relazione di aggiornamento che è stata depositata in data 21/11/2025;
Rilevato che la situazione della minore pare essersi maggiormente stabilizzata: la Per_3 minore attualmente vive presso la madre e ha iniziato a frequentare il liceo artistico UL Klee ove sembra aver trovato un ambiente più confacente alla sua personalità; Rilevato altresì che i genitori hanno ritrovato un buon grado di collaborazione nella gestione delle problematiche della figlia, avendo intrapreso un percorso di sostegno alle funzioni genitoriali, mentre per sono stati attivati il servizio di neuropsichiatria infantile e di Per_3
supporto psicologico;
Ritenuto pertanto che, in questo quadro, le condizioni concordate dalle parti in punto affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento della prole possono in oggi essere omologate non essendo contrarie a norme imperative e di ordine pubblico, oltre che aderenti al superiore interesse dei minori, fermo in ogni caso il monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali i quali potranno eventualmente effettuare nuove segnalazioni alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in caso di ulteriori criticità;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, ferma ed integralmente richiamata la sentenza parziale n. 678/2025 emessa in data 13/06/2025 con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trevi (PG) il
30/06/2007 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1) Le minori e sono affidate congiuntamente Persona_4 Persona_5
ad entrambi i genitori nel rispetto del diritto delle stesse di mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con i genitori, al fine di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.
2) Le minori e continueranno a risiedere con Persona_4 Persona_5 la madre presso l'abitazione in Genova, Via Alla Presa 12 e avranno quale abitazione secondaria quella del padre sita in Genova Via San Biagio di Val Polcevera 3B/5.
3) Nel pieno rispetto del diritto alla bigenitorialità l'affidamento congiunto si svolgerà con domicilio alternato al 50% caratterizzato dalla convivenza delle minori prima con l'uno e poi con l'altro genitore, presso le rispettive abitazioni e con tempi uguali.
4) I coniugi si occuperanno quindi della gestione delle figlie minori in ugual misura secondo accordi settimanali, come sempre avvenuto con successo e in piena armonia.
5) I genitori terranno con sé le figlie minori nelle vacanze natalizie, per sette giorni consecutivi, suddividendole ed alternandole e con il criterio della rotazione: quando le figlie trascorreranno il Natale con la mamma, trascorreranno il Capodanno col papà e l'anno successivo al contrario (con facoltà per i genitori di passare comunque con i figli, previe intese tra loro, il 24 dicembre o il 25 dicembre).
Con il medesimo criterio verranno suddivise ed alternate le vacanze Pasquali: alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua, con il periodo dal Lunedi dell'Angelo al mercoledì. Lo stesso criterio si applicherà per i compleanni delle figlie minori. In ugual maniera, verranno disciplinate le vacanze invernali e quelle estive: ciascuno dei due genitori potrà tenere con sé le figlie figli per sette giorni consecutivi durante il periodo invernale e per quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, previ accordi tra i genitori.
6) I genitori concorreranno in parti uguali:
• alle spese mediche non mutuabili (chirurgiche, dentistiche, oculistiche);
• alle spese scolastiche e poi universitarie (tasse, buoni pasto, libri, ecc.);
• alle spese extra scolastiche (corsi sportivi, gite, ecc.).
7) Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio delle carte
d'identità valide anche per l'espatrio e/o passaporti delle figlie minori.
8) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla sig.ra Parte_2 [...]
a somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per il mantenimento delle figlie minori Pt_1
, e per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente Per_2 Persona_5
, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornare annualmente Per_1 secondo gli indici Istat. 9) Gli ANF (Assegni Nucleo Familiare) continueranno ad essere percepiti, come già avviene in accordo tra i coniugi, integralmente dalla sig.ra così come l'indennità di Parte_1 accompagnamento riconosciuta alla figlia . Per_2
10) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi corresponsione e/o contribuzione economica e/o patrimoniale essendo economicamente indipendenti e avendo definito tra loro ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale.
Spese della presente procedura integralmente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Genova, lì 13/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa promossa congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Valentina Carlini (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2
come da procura in atti e
, C.F. nato a [...], Parte_2 C.F._3 il 13/05/1972, residente in [...]/5, elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv.ti Francesco Rosati (C.F. C.F._4
e AR EL CC (C.F. , che lo rappresentano e lo C.F._5 difendono, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. 17/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso depositato in data 21/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe hanno chiesto congiuntamente che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trevi (PG) in data 30/06/2007, allegando che dalla loro unione erano nati a Genova i figli , e rispettivamente in data Per_1 Per_2 Per_3
26/11/2003, in data 17/10/2008 e in data 17/01/2011, e di essersi separati consensualmente come da verbale di separazione omologato in data 30/04/2015 dal Tribunale di Genova, senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Rilevato che, con provvedimento del 22/11/2024, il Tribunale per i Minorenni di Genova ha disposto il temporaneo allontanamento della figlia minore dal nucleo familiare, a Per_3 fronte del malessere dalla stessa manifestato, seppur fortunatamente poi ridimensionato, con conseguente incarico ai competenti Servizi Sociali, di concerto con il Consultorio Familiare, di procedere ad un approfondimento del benessere psico-fisico della minore e un'osservazione sulle dinamiche familiari;
Rilevato pertanto che, prima di rimettere la causa al Collegio per l'omologa delle condizioni concordate, si è reso necessario acquisire una prima relazione di aggiornamento da parte dei
Servizi Sociali i quali in data 21/05/2025 comunicavano che era stato avviato un progetto di supporto al nucleo con particolare attenzione allo stato di salute psicofisica di la Per_3
quale è stata presa in carico dalla neuropsichiatria infantile ed è stata sottoposta a valutazione psicodiagnostica presso l'Ospedale Gaslini, ove era emersa la necessità di somministrazione alla stessa di terapia farmacologica;
Ritenuto che, con sentenza parziale n. 675/2025 emessa in data 13/06/2025, è stato quindi pronunciato il divorzio fra le parti con contestuale remissione della causa dinanzi al G.D. per la verifica del progetto e l'acquisizione di un'ulteriore relazione di aggiornamento che è stata depositata in data 21/11/2025;
Rilevato che la situazione della minore pare essersi maggiormente stabilizzata: la Per_3 minore attualmente vive presso la madre e ha iniziato a frequentare il liceo artistico UL Klee ove sembra aver trovato un ambiente più confacente alla sua personalità; Rilevato altresì che i genitori hanno ritrovato un buon grado di collaborazione nella gestione delle problematiche della figlia, avendo intrapreso un percorso di sostegno alle funzioni genitoriali, mentre per sono stati attivati il servizio di neuropsichiatria infantile e di Per_3
supporto psicologico;
Ritenuto pertanto che, in questo quadro, le condizioni concordate dalle parti in punto affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento della prole possono in oggi essere omologate non essendo contrarie a norme imperative e di ordine pubblico, oltre che aderenti al superiore interesse dei minori, fermo in ogni caso il monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali i quali potranno eventualmente effettuare nuove segnalazioni alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in caso di ulteriori criticità;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, ferma ed integralmente richiamata la sentenza parziale n. 678/2025 emessa in data 13/06/2025 con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trevi (PG) il
30/06/2007 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1) Le minori e sono affidate congiuntamente Persona_4 Persona_5
ad entrambi i genitori nel rispetto del diritto delle stesse di mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con i genitori, al fine di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.
2) Le minori e continueranno a risiedere con Persona_4 Persona_5 la madre presso l'abitazione in Genova, Via Alla Presa 12 e avranno quale abitazione secondaria quella del padre sita in Genova Via San Biagio di Val Polcevera 3B/5.
3) Nel pieno rispetto del diritto alla bigenitorialità l'affidamento congiunto si svolgerà con domicilio alternato al 50% caratterizzato dalla convivenza delle minori prima con l'uno e poi con l'altro genitore, presso le rispettive abitazioni e con tempi uguali.
4) I coniugi si occuperanno quindi della gestione delle figlie minori in ugual misura secondo accordi settimanali, come sempre avvenuto con successo e in piena armonia.
5) I genitori terranno con sé le figlie minori nelle vacanze natalizie, per sette giorni consecutivi, suddividendole ed alternandole e con il criterio della rotazione: quando le figlie trascorreranno il Natale con la mamma, trascorreranno il Capodanno col papà e l'anno successivo al contrario (con facoltà per i genitori di passare comunque con i figli, previe intese tra loro, il 24 dicembre o il 25 dicembre).
Con il medesimo criterio verranno suddivise ed alternate le vacanze Pasquali: alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua, con il periodo dal Lunedi dell'Angelo al mercoledì. Lo stesso criterio si applicherà per i compleanni delle figlie minori. In ugual maniera, verranno disciplinate le vacanze invernali e quelle estive: ciascuno dei due genitori potrà tenere con sé le figlie figli per sette giorni consecutivi durante il periodo invernale e per quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, previ accordi tra i genitori.
6) I genitori concorreranno in parti uguali:
• alle spese mediche non mutuabili (chirurgiche, dentistiche, oculistiche);
• alle spese scolastiche e poi universitarie (tasse, buoni pasto, libri, ecc.);
• alle spese extra scolastiche (corsi sportivi, gite, ecc.).
7) Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio delle carte
d'identità valide anche per l'espatrio e/o passaporti delle figlie minori.
8) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla sig.ra Parte_2 [...]
a somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per il mantenimento delle figlie minori Pt_1
, e per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente Per_2 Persona_5
, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornare annualmente Per_1 secondo gli indici Istat. 9) Gli ANF (Assegni Nucleo Familiare) continueranno ad essere percepiti, come già avviene in accordo tra i coniugi, integralmente dalla sig.ra così come l'indennità di Parte_1 accompagnamento riconosciuta alla figlia . Per_2
10) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi corresponsione e/o contribuzione economica e/o patrimoniale essendo economicamente indipendenti e avendo definito tra loro ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale.
Spese della presente procedura integralmente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Genova, lì 13/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca