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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 19141.2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA XVIII Sezione Civile specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e diritti della persona
SENTENZA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa
Francesca Giacomini, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19141 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente:
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con gli Avvocati Paolo Ravaglioli e Alessandra C.F._1
Martuscelli presso lo studio della quale in RO, via Cicerone 60, è elettivamente domiciliato
- attore -
E
(C.F. e partita Iva Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del procuratore speciale della Società Avv. Stefano P.IVA_2
Longhini, ed (C.F. ), entrambi Controparte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Lepri presso lo studio del quale in RO,
Via Pompeo Magno n. 2/B sono elettivamente domiciliati
- convenuti -
NONCHE'
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._3
Salvatore Pino del Foro di Milano e domiciliato presso l'avv. Fabio Lepri in RO, via Pompeo Magno n. 2/B,
1 - convenuto
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio Contr (d'ora in avanti “ ), e Controparte_4 Controparte_2
per chiedere la loro condanna, in via solidale, al risarcimento del CP_3 danno patito in ragione di alcune espressioni diffamatorie e denigratorie nei suoi confronti, contenute nel servizio televisivo a cura del giornalista Controparte_2 andato in onda sulla rete Canale5 in data 1° novembre 2017 nel corso della trasmissione “Matrix”, condotta da . Chiede inoltre ordinarsi la CP_3 rimozione da ogni strumento di diffusione mediatica dei contenuti diffamatori, nonché la pubblicazione, a cura e spese della parte convenuta, della sentenza di condanna sui principali quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell'art. 120
c.p.c. Contr
2. Si sono costituiti i convenuti eccependo la scriminante Controparte_2 del diritto di critica e satira, l'infondatezza della domanda nel merito e la mancata prova del danno.
3. Il convenuto , anch'esso ritualmente costituito, resiste eccependo CP_3
l'inammissibilità della domanda nei suoi confronti, in quanto non responsabile per il servizio a cura del giornalista In ogni caso, con riguardo alle frasi da CP_2 esso stesso riferite nel corso della trasmissione, eccepisce la non diretta riferibilità all'attore . Parte_1
4. La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza all'uopo fissata, con i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
5. Le domande dell'attore sono infondate per i motivi di seguito chiariti.
6. L'attore, dopo aver premesso di essere “un medico di fama internazionale, specializzato in chirurgia generale, chirurgia vascolare e trapianti d'organo, attualmente Professore ordinario di chirurgia e Senior Vice President presso il
“Sidney Kimmel Medical College” della “Thomas Jefferson University” di
Philadelphia e, in passato, figura pubblica di rilievo primario nel panorama politico nazionale, per essere stato Senatore della Repubblica (eletto per tre legislature, dal 2006 al 2013) e, soprattutto, Sindaco di RO LE (negli
2 anni 2013-2015), ha lamentato di essere stato diffamato poiché nel servizio andato in onda durante la trasmissione Matrix, si elencavano, peraltro con uso di toni di scherno, casi in cui esponenti politici avrebbero utilizzato la loro posizione ed il ruolo pubblico ricoperto per evitare il pagamento di sanzioni amministrative o, comunque, ottenere benefici non dovuti.
7. In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice, le circostanze richiamate, all'epoca della messa in onda del servizio, erano ormai superate;
infatti aveva già in passato dimostrato di non aver usufruito Pt_1 illegittimamente né del parcheggio riservato ai senatori, né dei permessi per la
ZT; per tale motivo l'accostamento della sua figura agli altri protagonisti del servizio sarebbe gravemente lesiva del suo onore e della sua reputazione.
8. Il brano del servizio televisivo che si riferisce in modo esplicito all'attore è del seguente tenore: “Ricordate la Panda Rossa dell'ex Sindaco di RO Pt_1
Per otto volte senza permesso immortalata dalle telecamere in una zona
[...]
ZT, come se non bastasse parcheggiata anche in una zona consentita ai soli senatori. Peccato che non avesse più quel diritto. Provò a giustificarsi sui Pt_1 permessi mancanti chiamando in causa un improbabile hacker. Poteva trovare scuse più originali”.
9. Ritiene il Tribunale che tali affermazioni debbano essere valutate nel più ampio contesto dell'oggetto del servizio in questione, che riguarda quel
“malcostume” di alcuni esponenti politici che tentano di non pagare sanzioni amministrative o, comunque, di trarre dei benefici in ragione del particolare ruolo pubblico rivestito;
infatti il servizio, allegato in atti e visionato da questo
Giudice, espone una serie di vicende simili che avevano destato clamore all'epoca dei fatti e che avevano interessato diversi esponenti politici tra i quali Pt_1
[...]
10. In merito al diritto di critica politica, si osserva che per costante giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, anche quando sia esercitata con ricorso all'ironia ed al sarcasmo tipici del diritto di satira, non può prescindersi dal requisito della verità del nucleo centrale dei fatti narrati.
11. Il diritto di critica si differenzia tuttavia da quello di cronaca essenzialmente poiché il primo non si concretizza, come il secondo, nella mera narrazione di
3 fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti.
12. Per questa ragione, quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione. Sicché "il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta" (Cass., sez. V, 20 gennaio 1984, Saviane, m. 163712 e, più di recente, Cassazione penale, sez. V, sentenza 6 settembre 2024, n. 33994).
13. Con riguardo alle vicende che hanno coinvolto l'odierno attore, il servizio oggetto del presente giudizio fa riferimento a fatti accaduti tra il 2013 ed il 2014;
i primi relativi alle accuse mosse dalla stampa all'allora Sindaco di RO per aver tentato di evitare il pagamento di alcune multe per transito senza permesso in Ztl dichiarando di essere stato vittima di un attacco hacker;
i secondi in cui lo stesso era stato accusato di aver posteggiato la propria auto CP_5 in un'area riservata ai Senatori, senza averne diritto.
14. Osserva il Tribunale che tali vicende, seppur superate all'epoca della messa in onda del servizio in questione attraverso l'esclusione di profili di responsabilità amministrativa dell'allora (si vedano documenti 7 e 11 allegati CP_5 all'atto di citazione), avevano tuttavia sollevato -anche a seguito dei chiarimenti offerti dallo stesso una di critiche espresse dalla stampa nazionale, Pt_1 CP_6 nonché formato oggetto di interrogazioni parlamentari circa l'opportunità di concedere al sindaco di RO il beneficio del parcheggio in area riservata ai e, più in generale, circa la complessiva gestione della vicenda relativa Pt_2 al permesso ZT (si veda la documentazione prodotta da parte convenuta, doc.
10-13).
4 15. In tale contesto, il servizio andato in onda nel novembre 2017, come correttamente dedotto e documentato dai convenuti, si pone nel solco della critica e della satira politica, e tratta di un argomento di indubbio interesse pubblico.
16. Invero, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui l'articolo giornalistico deve essere considerato non in modo atomistico, bensì contestuale e unitario (ex plurimis, Cass. n. 38945 del 2021). Pertanto, nel contesto in cui sono collocate, le espressioni in esame costituiscono libera espressione di un pensiero critico che, rivolgendosi in modo generico al malcostume di alcuni politici, ne considera implicazioni e conseguenze. Solo in tal senso può ragionevolmente leggersi il pensiero espresso dal giornalista. Del resto, proprio perché il ruolo di era stato già ampiamente chiarito e fatto Pt_1 oggetto di numerosi articoli giornalistici, le espressioni in questione non possono che essere percepite come una riflessione critica, secondo un criterio di ragionevolezza, in ordine ai rischi connessi all'essere implicati in vicende come quelle descritte.
17. Appurata, dunque, la veridicità del nucleo centrale dei fatti narrati e considerata l'indubbia rilevanza pubblica dell'argomento, ritiene il Tribunale che sussista infine il requisito della continenza, atteso che le espressioni utilizzate, i toni e le modalità dell'esposizione, da un lato non travalicano i limiti della forma espositiva corretta della critica, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e, dall'altro, non trasmodano nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione.
18. In conclusione, le domande di parte attrice meritano di essere respinte, con conseguente superfluità di ogni ulteriore indagine circa le conseguenze di un eventuale danno.
19. Alla soccombenza integrale dell'attore segue la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che Parte_1 liquida in complessivi € 2.217,00 per compensi in favore di ciascuno dei
5 convenuti, oltre rimborso per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in RO, l'11 febbraio 2025
La Giudice dott.ssa Francesca Giacomini
6
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA XVIII Sezione Civile specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e diritti della persona
SENTENZA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa
Francesca Giacomini, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19141 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente:
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con gli Avvocati Paolo Ravaglioli e Alessandra C.F._1
Martuscelli presso lo studio della quale in RO, via Cicerone 60, è elettivamente domiciliato
- attore -
E
(C.F. e partita Iva Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del procuratore speciale della Società Avv. Stefano P.IVA_2
Longhini, ed (C.F. ), entrambi Controparte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Lepri presso lo studio del quale in RO,
Via Pompeo Magno n. 2/B sono elettivamente domiciliati
- convenuti -
NONCHE'
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._3
Salvatore Pino del Foro di Milano e domiciliato presso l'avv. Fabio Lepri in RO, via Pompeo Magno n. 2/B,
1 - convenuto
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio Contr (d'ora in avanti “ ), e Controparte_4 Controparte_2
per chiedere la loro condanna, in via solidale, al risarcimento del CP_3 danno patito in ragione di alcune espressioni diffamatorie e denigratorie nei suoi confronti, contenute nel servizio televisivo a cura del giornalista Controparte_2 andato in onda sulla rete Canale5 in data 1° novembre 2017 nel corso della trasmissione “Matrix”, condotta da . Chiede inoltre ordinarsi la CP_3 rimozione da ogni strumento di diffusione mediatica dei contenuti diffamatori, nonché la pubblicazione, a cura e spese della parte convenuta, della sentenza di condanna sui principali quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell'art. 120
c.p.c. Contr
2. Si sono costituiti i convenuti eccependo la scriminante Controparte_2 del diritto di critica e satira, l'infondatezza della domanda nel merito e la mancata prova del danno.
3. Il convenuto , anch'esso ritualmente costituito, resiste eccependo CP_3
l'inammissibilità della domanda nei suoi confronti, in quanto non responsabile per il servizio a cura del giornalista In ogni caso, con riguardo alle frasi da CP_2 esso stesso riferite nel corso della trasmissione, eccepisce la non diretta riferibilità all'attore . Parte_1
4. La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza all'uopo fissata, con i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
5. Le domande dell'attore sono infondate per i motivi di seguito chiariti.
6. L'attore, dopo aver premesso di essere “un medico di fama internazionale, specializzato in chirurgia generale, chirurgia vascolare e trapianti d'organo, attualmente Professore ordinario di chirurgia e Senior Vice President presso il
“Sidney Kimmel Medical College” della “Thomas Jefferson University” di
Philadelphia e, in passato, figura pubblica di rilievo primario nel panorama politico nazionale, per essere stato Senatore della Repubblica (eletto per tre legislature, dal 2006 al 2013) e, soprattutto, Sindaco di RO LE (negli
2 anni 2013-2015), ha lamentato di essere stato diffamato poiché nel servizio andato in onda durante la trasmissione Matrix, si elencavano, peraltro con uso di toni di scherno, casi in cui esponenti politici avrebbero utilizzato la loro posizione ed il ruolo pubblico ricoperto per evitare il pagamento di sanzioni amministrative o, comunque, ottenere benefici non dovuti.
7. In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice, le circostanze richiamate, all'epoca della messa in onda del servizio, erano ormai superate;
infatti aveva già in passato dimostrato di non aver usufruito Pt_1 illegittimamente né del parcheggio riservato ai senatori, né dei permessi per la
ZT; per tale motivo l'accostamento della sua figura agli altri protagonisti del servizio sarebbe gravemente lesiva del suo onore e della sua reputazione.
8. Il brano del servizio televisivo che si riferisce in modo esplicito all'attore è del seguente tenore: “Ricordate la Panda Rossa dell'ex Sindaco di RO Pt_1
Per otto volte senza permesso immortalata dalle telecamere in una zona
[...]
ZT, come se non bastasse parcheggiata anche in una zona consentita ai soli senatori. Peccato che non avesse più quel diritto. Provò a giustificarsi sui Pt_1 permessi mancanti chiamando in causa un improbabile hacker. Poteva trovare scuse più originali”.
9. Ritiene il Tribunale che tali affermazioni debbano essere valutate nel più ampio contesto dell'oggetto del servizio in questione, che riguarda quel
“malcostume” di alcuni esponenti politici che tentano di non pagare sanzioni amministrative o, comunque, di trarre dei benefici in ragione del particolare ruolo pubblico rivestito;
infatti il servizio, allegato in atti e visionato da questo
Giudice, espone una serie di vicende simili che avevano destato clamore all'epoca dei fatti e che avevano interessato diversi esponenti politici tra i quali Pt_1
[...]
10. In merito al diritto di critica politica, si osserva che per costante giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, anche quando sia esercitata con ricorso all'ironia ed al sarcasmo tipici del diritto di satira, non può prescindersi dal requisito della verità del nucleo centrale dei fatti narrati.
11. Il diritto di critica si differenzia tuttavia da quello di cronaca essenzialmente poiché il primo non si concretizza, come il secondo, nella mera narrazione di
3 fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti.
12. Per questa ragione, quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione. Sicché "il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta" (Cass., sez. V, 20 gennaio 1984, Saviane, m. 163712 e, più di recente, Cassazione penale, sez. V, sentenza 6 settembre 2024, n. 33994).
13. Con riguardo alle vicende che hanno coinvolto l'odierno attore, il servizio oggetto del presente giudizio fa riferimento a fatti accaduti tra il 2013 ed il 2014;
i primi relativi alle accuse mosse dalla stampa all'allora Sindaco di RO per aver tentato di evitare il pagamento di alcune multe per transito senza permesso in Ztl dichiarando di essere stato vittima di un attacco hacker;
i secondi in cui lo stesso era stato accusato di aver posteggiato la propria auto CP_5 in un'area riservata ai Senatori, senza averne diritto.
14. Osserva il Tribunale che tali vicende, seppur superate all'epoca della messa in onda del servizio in questione attraverso l'esclusione di profili di responsabilità amministrativa dell'allora (si vedano documenti 7 e 11 allegati CP_5 all'atto di citazione), avevano tuttavia sollevato -anche a seguito dei chiarimenti offerti dallo stesso una di critiche espresse dalla stampa nazionale, Pt_1 CP_6 nonché formato oggetto di interrogazioni parlamentari circa l'opportunità di concedere al sindaco di RO il beneficio del parcheggio in area riservata ai e, più in generale, circa la complessiva gestione della vicenda relativa Pt_2 al permesso ZT (si veda la documentazione prodotta da parte convenuta, doc.
10-13).
4 15. In tale contesto, il servizio andato in onda nel novembre 2017, come correttamente dedotto e documentato dai convenuti, si pone nel solco della critica e della satira politica, e tratta di un argomento di indubbio interesse pubblico.
16. Invero, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui l'articolo giornalistico deve essere considerato non in modo atomistico, bensì contestuale e unitario (ex plurimis, Cass. n. 38945 del 2021). Pertanto, nel contesto in cui sono collocate, le espressioni in esame costituiscono libera espressione di un pensiero critico che, rivolgendosi in modo generico al malcostume di alcuni politici, ne considera implicazioni e conseguenze. Solo in tal senso può ragionevolmente leggersi il pensiero espresso dal giornalista. Del resto, proprio perché il ruolo di era stato già ampiamente chiarito e fatto Pt_1 oggetto di numerosi articoli giornalistici, le espressioni in questione non possono che essere percepite come una riflessione critica, secondo un criterio di ragionevolezza, in ordine ai rischi connessi all'essere implicati in vicende come quelle descritte.
17. Appurata, dunque, la veridicità del nucleo centrale dei fatti narrati e considerata l'indubbia rilevanza pubblica dell'argomento, ritiene il Tribunale che sussista infine il requisito della continenza, atteso che le espressioni utilizzate, i toni e le modalità dell'esposizione, da un lato non travalicano i limiti della forma espositiva corretta della critica, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e, dall'altro, non trasmodano nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione.
18. In conclusione, le domande di parte attrice meritano di essere respinte, con conseguente superfluità di ogni ulteriore indagine circa le conseguenze di un eventuale danno.
19. Alla soccombenza integrale dell'attore segue la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che Parte_1 liquida in complessivi € 2.217,00 per compensi in favore di ciascuno dei
5 convenuti, oltre rimborso per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in RO, l'11 febbraio 2025
La Giudice dott.ssa Francesca Giacomini
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