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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/12/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
3174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3174 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to CAPONE DANIELA, con Parte_1 elezione di domicilio presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.CASANOVA MARIA CARMELA , con Controparte_1 elezione di domicilio presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
24.11.2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 25/06/2024, ha chiesto la Parte_1 pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio il 02 luglio 2015, in Militello Val di Catania (Atto n. 3 , Parte I , anno 2015, del
Registro degli Atti di Matrimonio esistente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Militello Val di Catania), precisando che dalla detta unione erano nati 3 figli ( Persona_1 nata a [...], il [...]; nato a [...] il
[...] Controparte_2
26.03.2018; nato a [...] il [...]) e deducendo, a fondamento della Parte_2 domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa dei gravi comportamenti dal marito perpetrati in violazione di ogni dovere discendente dal matrimonio.
Ha dunque chiesto pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito al marito, alle condizioni di cui in ricorso.
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore e ha fissato la prima udienza, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
Con comparsa del 19.09.2024 si è costituito il resistente, contestando gli avversi assunti e chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie alle condizioni di cui in atti.
Con ordinanza del 1.11.2024, il Giudice ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha rinviato la causa per la discussione.
Con istanza congiunta depositata il 10.09.2025, le parti hanno chiesto un differimento dell'udienza, dando atto di dovere perfezionare gli accordi nelle more raggiunti.
All'udienza del 24.11.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno depositato patti della separazione sottoscritti dalle stesse, chiedendone il recepimento da parte del Tribunale.
Il Giudice delegato, sulle conclusioni depositate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione. Il PM ha rassegnato parere favorevole il 2.12.2025.
Sulla domanda di separazione e sugli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato sia anche nel prosieguo del giudizio, dalle risultanze anagrafiche e dagli accordi raggiunti;
è pacifico inoltre che, in un periodo antecedente la proposizione del ricorso, i coniugi hanno interrotto la convivenza e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le condizioni concordate tra le parti e cristallizzate nei patti depositati il 21.11.2025 sono conformi a diritto e all'interesse della prole e possono, pertanto, essere avallate da questo
Collegio.
Trattandosi di pronuncia di separazione alle condizioni concordate tra le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio il 02 luglio 2015, in Controparte_1
Militello Val di Catania;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Militello Val di Catania (Atto n. 3 , Parte I , anno 2015, del Registro degli Atti di
Matrimonio esistente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Militello Val di
Catania);
3. omologa e prende atto degli accordi intervenuti tra le parti dichiara efficaci le condizioni di cui agli accordi sottoscritti e depositati il 21.11.2025, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 04/12/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3174 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to CAPONE DANIELA, con Parte_1 elezione di domicilio presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.CASANOVA MARIA CARMELA , con Controparte_1 elezione di domicilio presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
24.11.2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 25/06/2024, ha chiesto la Parte_1 pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio il 02 luglio 2015, in Militello Val di Catania (Atto n. 3 , Parte I , anno 2015, del
Registro degli Atti di Matrimonio esistente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Militello Val di Catania), precisando che dalla detta unione erano nati 3 figli ( Persona_1 nata a [...], il [...]; nato a [...] il
[...] Controparte_2
26.03.2018; nato a [...] il [...]) e deducendo, a fondamento della Parte_2 domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa dei gravi comportamenti dal marito perpetrati in violazione di ogni dovere discendente dal matrimonio.
Ha dunque chiesto pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito al marito, alle condizioni di cui in ricorso.
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore e ha fissato la prima udienza, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
Con comparsa del 19.09.2024 si è costituito il resistente, contestando gli avversi assunti e chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie alle condizioni di cui in atti.
Con ordinanza del 1.11.2024, il Giudice ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha rinviato la causa per la discussione.
Con istanza congiunta depositata il 10.09.2025, le parti hanno chiesto un differimento dell'udienza, dando atto di dovere perfezionare gli accordi nelle more raggiunti.
All'udienza del 24.11.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno depositato patti della separazione sottoscritti dalle stesse, chiedendone il recepimento da parte del Tribunale.
Il Giudice delegato, sulle conclusioni depositate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione. Il PM ha rassegnato parere favorevole il 2.12.2025.
Sulla domanda di separazione e sugli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato sia anche nel prosieguo del giudizio, dalle risultanze anagrafiche e dagli accordi raggiunti;
è pacifico inoltre che, in un periodo antecedente la proposizione del ricorso, i coniugi hanno interrotto la convivenza e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le condizioni concordate tra le parti e cristallizzate nei patti depositati il 21.11.2025 sono conformi a diritto e all'interesse della prole e possono, pertanto, essere avallate da questo
Collegio.
Trattandosi di pronuncia di separazione alle condizioni concordate tra le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio il 02 luglio 2015, in Controparte_1
Militello Val di Catania;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Militello Val di Catania (Atto n. 3 , Parte I , anno 2015, del Registro degli Atti di
Matrimonio esistente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Militello Val di
Catania);
3. omologa e prende atto degli accordi intervenuti tra le parti dichiara efficaci le condizioni di cui agli accordi sottoscritti e depositati il 21.11.2025, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 04/12/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro