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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Arturo PIZZELLA Giudice relatore
Dr. Mauro CASALE Giudice ausiliario ha pronunziato all'esito della camera di consiglio del 27/10/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 551/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, giusta mandato in atti, ed Parte_1 elettivamente domiciliato con pec indicata in atto di appello;
APPELLANTE
E
, in persona del;
Controparte_1 Controparte_2
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: liquidazione spese processuali. Appello avverso la sentenza n. 1968/2024 emessa dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: condannare la parte appellata al pagamento delle spese del primo grado;
vinte le spese del secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/11/2024 , premesso che era docente ed aveva Parte_1 prestato servizio alle dipendenze del per l'a.s. 2023/2024; che Controparte_1
l'art. 1, co. 121 e segg., legge n. 107/2015 introduceva la cd carta docenti (“Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”) dell'importo di € 500,00 annui;
che le disposizioni ministeriali (DPCM 23 settembre 2015,
DPCM 28 novembre 2016) prevedevano l'erogazione del predetto emolumento solo ai docenti di ruolo;
che la CGUE e il Giudice amministrativo avevano sancito la illegittimità della esclusione dei docenti a tempo determinato da tale beneficio (Corte di Giustizia UE, Sez. VI, 18 maggio 2022 in causa C-
450/21; Consiglio di Stato n. 1842 del 16.03.2022); tanto premesso, adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna del al pagamento di complessivi € 500,00 CP_1 corrispondenti all'importo previsto dalla c.d. carta docente per un anno scolastico.
Il si costituiva in giudizio resistendo all'avversa domanda e chiedendone il rigetto, con CP_1 vittoria di spese.
Con sentenza depositata in data 16/10/2024 il Tribunale accoglieva il ricorso e compensava le spese processuali.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso depositato in data Parte_1
04/11/2024.
L'appellante si doleva della compensazione delle spese di primo grado, atteso che l'Amministrazione convenuta era soccombente nel merito e non sussistevano i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, cpc.
Concludeva per la condanna del al pagamento delle spese di prime cure;
con vittoria delle CP_1 spese del secondo grado.
Malgrado la notifica del gravame, l'appellato non si costituiva.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rammenta che il non si è costituito in questa sede per resistere all'appello CP_1 proposto dalla ricorrente.
L'Amministrazione ha ricevuto la notifica dell'appello e del decreto di fissazione di udienza, inclusivo dell'avviso circa la trattazione della controversia tramite note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data
08/11/2024; la notifica è avvenuta tramite pec all'Avvocatura dello Stato, ed è stata ritualmente prodotta dall'appellante nel fascicolo telematico.
Il risulta dunque contumace in secondo grado. CP_1
Ciò posto, oggetto del presente gravame è unicamente la compensazione delle spese del primo grado disposta dal Tribunale nella sentenza impugnata.
Risultano invece passate in giudicato le altre statuizioni di merito adottate dal primo giudice, atteso che, stante la mancata costituzione del nel presente grado di giudizio, non risultano proposte CP_1 impugnazioni incidentali, né emergono dagli atti di causa eventuali impugnazioni principali proposte dal avverso la medesima sentenza di primo grado nell'ambito di distinto procedimento di CP_1 secondo grado.
Il Tribunale ha motivato la compensazione integrale delle spese di prime cure, “in considerazione della indubbia controvertibilità delle questioni trattate fino all'intervento chiarificatore della Suprema
Corte” a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ..
Detta motivazione non appare sufficiente per la compensazione. La compensazione delle spese di lite costituisce una deroga alla regola generale dettata dall'art. 91
c.p.c., in forza della quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra. In quanto derogatoria di un principio generale, essa può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. (Cass. n. 17966/2024, n. 4696/2019, n. 3977/2020).
Va qui evidenziato che già la sola circostanza che la parte sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado non può di per sé giustificare la compensazione delle spese, trattandosi di “condotta processualmente neutra, che giammai può integrare alcuna della ipotesi” di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c.
(Cass. n. 8273/2024).
I medesimi princìpi in tema di condanna alle spese trovano pacifica applicazione, infatti, anche nel caso in cui la parte convenuta sia rimasta contumace nel giudizio, dal momento che tale circostanza non vale di per sé a derogare la disciplina generale ora illustrata (ex coeteris, Cass. ord. n. 9612/2025, n.
5010/2025, n. 7292/2018).
Come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte, “in tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c., può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze
o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass., ord. n. 9612/2025).
Sotto questo profilo, dunque, nessuna deroga al principio della soccombenza è giustificata.
Come si è detto, nel caso di specie il Tribunale ha motivato la decisione di compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., sulla base “della indubbia controvertibilità delle questioni trattate fino all'intervento chiarificatore della Suprema Corte” a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ..
Tuttavia, le questioni affrontate, certamente discusse in passato, erano state chiarite in punto di diritto già alla data di proposizione della domanda dalla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea del 18 maggio 2022, secondo la quale “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (Corte di Giustizia UE, Sez.
VI, 18 maggio 2022 in causa C-450/21).
Anche la giurisprudenza nazionale del Consiglio di Stato (C.d.S., n. 1842/2022) e della Corte di cassazione ha sposato la medesima ricostruzione. Più specificamente quest'ultima, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto ai sensi dell'art. 363bis c.p.c. dal Tribunale di Taranto, ha affermato, tra l'altro, che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass. n. 29961/2023).
Si tratta, peraltro, di giurisprudenza che anche il giudice di prime cure ha citato nella motivazione.
Né vi è una tale complessità della vicenda sostanziale che possa integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dall'art. 92, co.2, c.p.c., come interpolato dalla Corte costituzionale (Cass. n.
19109/2025, n. 23914/2025; C. App. Bologna n. 186/2025).
Vale la pena osservare che, se la particolare complessità delle questioni controverse e della normativa o la contraddittorietà e il dissenso di posizioni della giurisprudenza possono integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano una deroga al principio generale della soccombenza (Cass. ord. n.
23914/2025, n. 19109/2025), tuttavia esse devono essere valutate dal giudice non in astratto, ma in concreto.
Con la conseguenza che anche a fronte di un quadro normativo di riferimento originariamente incerto, non sussistono i requisiti per compensare le spese in deroga al criterio della soccombenza qualora la questione debba dirsi ormai composta dall'interpretazione delle Corti supreme, come in questo caso.
In ordine al quantum delle spese, va pacificamente applicato il D.M. n. 147/2022, atteso che la liquidazione viene effettuata nella vigenza di detta nuova normativa.
In tema di spese processuali vanno infatti di regola applicate le norme in vigore nel momento in cui avviene la liquidazione del compenso al difensore.
“In tema di spese processuali, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (ex multis: Cass. Sez. Un. n. 17405/2012; Cass. n. 17577/2018, n. 27233/2018, n.
6345/2020).
L'art. 6 del predetto D.M. n. 147/2022 stabilisce del resto che “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (l'entrata in vigore coincide con il 23/10/2022, cioè con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dell'8 ottobre 2022).
Con riferimento ai parametri di liquidazione del compenso, l'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, stabilisce che: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
L'art. 2, comma 2, a sua volta prevede che: “Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta”.
Nel caso di specie per il calcolo del compenso professionale occorre tenere conto che trattasi di controversia che si inserisce in un contenzioso cd seriale e non ha implicato una complessa istruttoria, onde possono applicarsi i minimi previsti dal citato D.M.
Per quanto riguarda lo scaglione di valore di riferimento, si rammenta che l'importo riconosciuto dal
Tribunale al lavoratore è pari complessivamente ad € 500,00, onde va applicato il relativo scaglione di valore delle controversie di lavoro di primo grado.
La somma spettante a titolo di spese processuali del primo grado risulta quindi pari ad € 321,00.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vanno calcolate in base al valore della controversia (cioè le spese di prime cure, quantificate come sopra). L'oggetto del gravame, infatti, investe le sole spese processuali (Cassazione civile sez. lav. sentenza n.
661/2015; ordinanza n. 8511/2014); occorre altresì considerare che il valore della causa nei gradi successivi al primo va rapportato alla sola somma ancora in contestazione (ex multis: Cass. 8 marzo
2005, n. 4966; Cass. Sez. Un. 11 settembre 2007, n. 19014; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536) e anche l'importanza della lite va misurata in relazione alle questioni ancora sub iudice.
La liquidazione deve includere anche la fase istruttoria, secondo i princìpi affermati dalla Corte di cassazione. In sede di liquidazione delle spese processuali, infatti, il giudice deve includere la fase istruttoria non solo quando siano state svolte attività stricto sensu preparatorie del processo, dovendosi tener conto anche di “attività come l'esame degli scritti avversari e dei provvedimenti del giudice”
(Cass. n. 25664/2025).
Ne consegue che spettano a titolo di spese legali del secondo grado € 337,00.
Trattandosi di pronunzia di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 4.11.2024 da
[...]
nei confronti del in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 1968/2024 del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in accoglimento dell'appello della ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per Parte_1 il resto conferma, revoca la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e condanna il appellato al pagamento in favore di delle spese processuali del primo CP_1 Parte_1 grado liquidate in € 321,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
condanna il appellato alla rifusione in favore di delle spese del secondo CP_1 Parte_1 grado, liquidate in € 337,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e
CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 27.10.2025
Il Consigliere estensore Dr. Arturo PIZZELLA
Il Presidente Dr. Maura STASSANO
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Vincenzo de Focatiis, magistrato ordinario in tirocinio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Arturo PIZZELLA Giudice relatore
Dr. Mauro CASALE Giudice ausiliario ha pronunziato all'esito della camera di consiglio del 27/10/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 551/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, giusta mandato in atti, ed Parte_1 elettivamente domiciliato con pec indicata in atto di appello;
APPELLANTE
E
, in persona del;
Controparte_1 Controparte_2
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: liquidazione spese processuali. Appello avverso la sentenza n. 1968/2024 emessa dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: condannare la parte appellata al pagamento delle spese del primo grado;
vinte le spese del secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/11/2024 , premesso che era docente ed aveva Parte_1 prestato servizio alle dipendenze del per l'a.s. 2023/2024; che Controparte_1
l'art. 1, co. 121 e segg., legge n. 107/2015 introduceva la cd carta docenti (“Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”) dell'importo di € 500,00 annui;
che le disposizioni ministeriali (DPCM 23 settembre 2015,
DPCM 28 novembre 2016) prevedevano l'erogazione del predetto emolumento solo ai docenti di ruolo;
che la CGUE e il Giudice amministrativo avevano sancito la illegittimità della esclusione dei docenti a tempo determinato da tale beneficio (Corte di Giustizia UE, Sez. VI, 18 maggio 2022 in causa C-
450/21; Consiglio di Stato n. 1842 del 16.03.2022); tanto premesso, adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna del al pagamento di complessivi € 500,00 CP_1 corrispondenti all'importo previsto dalla c.d. carta docente per un anno scolastico.
Il si costituiva in giudizio resistendo all'avversa domanda e chiedendone il rigetto, con CP_1 vittoria di spese.
Con sentenza depositata in data 16/10/2024 il Tribunale accoglieva il ricorso e compensava le spese processuali.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso depositato in data Parte_1
04/11/2024.
L'appellante si doleva della compensazione delle spese di primo grado, atteso che l'Amministrazione convenuta era soccombente nel merito e non sussistevano i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, cpc.
Concludeva per la condanna del al pagamento delle spese di prime cure;
con vittoria delle CP_1 spese del secondo grado.
Malgrado la notifica del gravame, l'appellato non si costituiva.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rammenta che il non si è costituito in questa sede per resistere all'appello CP_1 proposto dalla ricorrente.
L'Amministrazione ha ricevuto la notifica dell'appello e del decreto di fissazione di udienza, inclusivo dell'avviso circa la trattazione della controversia tramite note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data
08/11/2024; la notifica è avvenuta tramite pec all'Avvocatura dello Stato, ed è stata ritualmente prodotta dall'appellante nel fascicolo telematico.
Il risulta dunque contumace in secondo grado. CP_1
Ciò posto, oggetto del presente gravame è unicamente la compensazione delle spese del primo grado disposta dal Tribunale nella sentenza impugnata.
Risultano invece passate in giudicato le altre statuizioni di merito adottate dal primo giudice, atteso che, stante la mancata costituzione del nel presente grado di giudizio, non risultano proposte CP_1 impugnazioni incidentali, né emergono dagli atti di causa eventuali impugnazioni principali proposte dal avverso la medesima sentenza di primo grado nell'ambito di distinto procedimento di CP_1 secondo grado.
Il Tribunale ha motivato la compensazione integrale delle spese di prime cure, “in considerazione della indubbia controvertibilità delle questioni trattate fino all'intervento chiarificatore della Suprema
Corte” a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ..
Detta motivazione non appare sufficiente per la compensazione. La compensazione delle spese di lite costituisce una deroga alla regola generale dettata dall'art. 91
c.p.c., in forza della quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra. In quanto derogatoria di un principio generale, essa può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. (Cass. n. 17966/2024, n. 4696/2019, n. 3977/2020).
Va qui evidenziato che già la sola circostanza che la parte sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado non può di per sé giustificare la compensazione delle spese, trattandosi di “condotta processualmente neutra, che giammai può integrare alcuna della ipotesi” di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c.
(Cass. n. 8273/2024).
I medesimi princìpi in tema di condanna alle spese trovano pacifica applicazione, infatti, anche nel caso in cui la parte convenuta sia rimasta contumace nel giudizio, dal momento che tale circostanza non vale di per sé a derogare la disciplina generale ora illustrata (ex coeteris, Cass. ord. n. 9612/2025, n.
5010/2025, n. 7292/2018).
Come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte, “in tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c., può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze
o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass., ord. n. 9612/2025).
Sotto questo profilo, dunque, nessuna deroga al principio della soccombenza è giustificata.
Come si è detto, nel caso di specie il Tribunale ha motivato la decisione di compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., sulla base “della indubbia controvertibilità delle questioni trattate fino all'intervento chiarificatore della Suprema Corte” a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ..
Tuttavia, le questioni affrontate, certamente discusse in passato, erano state chiarite in punto di diritto già alla data di proposizione della domanda dalla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea del 18 maggio 2022, secondo la quale “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (Corte di Giustizia UE, Sez.
VI, 18 maggio 2022 in causa C-450/21).
Anche la giurisprudenza nazionale del Consiglio di Stato (C.d.S., n. 1842/2022) e della Corte di cassazione ha sposato la medesima ricostruzione. Più specificamente quest'ultima, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto ai sensi dell'art. 363bis c.p.c. dal Tribunale di Taranto, ha affermato, tra l'altro, che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass. n. 29961/2023).
Si tratta, peraltro, di giurisprudenza che anche il giudice di prime cure ha citato nella motivazione.
Né vi è una tale complessità della vicenda sostanziale che possa integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dall'art. 92, co.2, c.p.c., come interpolato dalla Corte costituzionale (Cass. n.
19109/2025, n. 23914/2025; C. App. Bologna n. 186/2025).
Vale la pena osservare che, se la particolare complessità delle questioni controverse e della normativa o la contraddittorietà e il dissenso di posizioni della giurisprudenza possono integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano una deroga al principio generale della soccombenza (Cass. ord. n.
23914/2025, n. 19109/2025), tuttavia esse devono essere valutate dal giudice non in astratto, ma in concreto.
Con la conseguenza che anche a fronte di un quadro normativo di riferimento originariamente incerto, non sussistono i requisiti per compensare le spese in deroga al criterio della soccombenza qualora la questione debba dirsi ormai composta dall'interpretazione delle Corti supreme, come in questo caso.
In ordine al quantum delle spese, va pacificamente applicato il D.M. n. 147/2022, atteso che la liquidazione viene effettuata nella vigenza di detta nuova normativa.
In tema di spese processuali vanno infatti di regola applicate le norme in vigore nel momento in cui avviene la liquidazione del compenso al difensore.
“In tema di spese processuali, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (ex multis: Cass. Sez. Un. n. 17405/2012; Cass. n. 17577/2018, n. 27233/2018, n.
6345/2020).
L'art. 6 del predetto D.M. n. 147/2022 stabilisce del resto che “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (l'entrata in vigore coincide con il 23/10/2022, cioè con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dell'8 ottobre 2022).
Con riferimento ai parametri di liquidazione del compenso, l'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, stabilisce che: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
L'art. 2, comma 2, a sua volta prevede che: “Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta”.
Nel caso di specie per il calcolo del compenso professionale occorre tenere conto che trattasi di controversia che si inserisce in un contenzioso cd seriale e non ha implicato una complessa istruttoria, onde possono applicarsi i minimi previsti dal citato D.M.
Per quanto riguarda lo scaglione di valore di riferimento, si rammenta che l'importo riconosciuto dal
Tribunale al lavoratore è pari complessivamente ad € 500,00, onde va applicato il relativo scaglione di valore delle controversie di lavoro di primo grado.
La somma spettante a titolo di spese processuali del primo grado risulta quindi pari ad € 321,00.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vanno calcolate in base al valore della controversia (cioè le spese di prime cure, quantificate come sopra). L'oggetto del gravame, infatti, investe le sole spese processuali (Cassazione civile sez. lav. sentenza n.
661/2015; ordinanza n. 8511/2014); occorre altresì considerare che il valore della causa nei gradi successivi al primo va rapportato alla sola somma ancora in contestazione (ex multis: Cass. 8 marzo
2005, n. 4966; Cass. Sez. Un. 11 settembre 2007, n. 19014; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536) e anche l'importanza della lite va misurata in relazione alle questioni ancora sub iudice.
La liquidazione deve includere anche la fase istruttoria, secondo i princìpi affermati dalla Corte di cassazione. In sede di liquidazione delle spese processuali, infatti, il giudice deve includere la fase istruttoria non solo quando siano state svolte attività stricto sensu preparatorie del processo, dovendosi tener conto anche di “attività come l'esame degli scritti avversari e dei provvedimenti del giudice”
(Cass. n. 25664/2025).
Ne consegue che spettano a titolo di spese legali del secondo grado € 337,00.
Trattandosi di pronunzia di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 4.11.2024 da
[...]
nei confronti del in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 1968/2024 del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in accoglimento dell'appello della ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per Parte_1 il resto conferma, revoca la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e condanna il appellato al pagamento in favore di delle spese processuali del primo CP_1 Parte_1 grado liquidate in € 321,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
condanna il appellato alla rifusione in favore di delle spese del secondo CP_1 Parte_1 grado, liquidate in € 337,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e
CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 27.10.2025
Il Consigliere estensore Dr. Arturo PIZZELLA
Il Presidente Dr. Maura STASSANO
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Vincenzo de Focatiis, magistrato ordinario in tirocinio