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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/09/2025, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11497/2024 R.G. avente ad oggetto disabilità gravissima
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2
NELLA QUALITÀ DI GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL MINORE
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Persona_1 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'avv. Enrico A. Orsolini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Catania via A. Mario n. 47, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Catania, via Santa Maria La Grande n. 5, cod. fisc.:
, rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Morina ed elettivamente domiciliata P.IVA_1 presso l'U.O.C. Servizio Legale, sita in Catania via S. Maria La Grande n.5, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 19.09.2025 le parti comparse hanno precisato le conclusioni come da verbale
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 6.12.2024, e , Parte_1 Parte_2
quali genitori del minore , hanno impugnato la nota del 7.06.2024 con la quale Persona_2
l' ha negato il riconoscimento dello status di disabile gravissimo per carenza del CP_1 requisito sanitario previsto dall'art. 3 del DM 26.09.2016 senza comunicare neanche diagnosi, valutazioni sanitarie e motivazioni ostative al riconoscimento di esso, laddove, in estrema sintesi, il minore è affetto da disturbo dello spettro autistico con attribuzione di gravità di Per_1
livello 2 per cui la sua rara situazione patologica deve essere trattata in relazione alle disabilità intellettive disciplinate all'art. 3 comma 2 lett. H del D.M.26.09.2016.
Su tali premesse, parte ricorrente ha dedotto che “Tale approccio diagnostico, suffragato dai risultati ottenuti dalla somministrazione dei test Wisc-IV e Vineland I-II, ha condotto ad un punteggio, riferito alla scala LAPMER, equivalente a 7, soddisfacendo così il criterio necessario (LAPMER <=8) all'ottenimento dei benefici previsti per i disabili gravissimi”, per cui, stante “… la erroneità dell'impugnato accertamento sanitario risultante dal verbale del
29.03.2024; (ha chiesto) correlativamente, (di) accertarte che le condizioni di salute di
[...]
sono tali da giustificare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il Per_1
riconoscimento dello status di persona con disabilità gravissima (ai sensi del D.M. 26.09.2016
e della L.R. n. 4 del 01.03.2017 e del D.P.R.S. 545 del 10.05.2017 e successive modifiche e/o integrazioni) ed ottenere quindi il conseguente sussidio economico “assegno di cura” nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo della proposta domanda amministrativa sottesa al presente giudizio tal da garantire allo stesso un più adeguato e personalizzato livello di assistenza che soddisfi il proprio bisogno individualizzato, utile ad assicurargli un livello di benessere adeguato alle sue condizioni di disabilità, e ciò con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Giorno 21.02.2025 si è costituita nel presente giudizio l' depositando CP_1
memoria difensiva con la quale ha ricostruito il compendio normativo nazionale e regionale di riferimento, sottolineando che grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il livello di gravità della disabilità della minore e, in caso di sopravvenuto accertamento giudiziario dello status di disabile gravissimo, l'incensurabilità della condotta della stessa, fermo restando che la presenza dello status a far data dal momento della presentazione della domanda non determina automaticamente in capo all'interessato un diritto a percepire le somme da quel momento giacché il DPRS n. 589/2018, la Circolare Assessoriale salute n. 21 del 3/12/2018 e il D.A. n.
113/2018 stabiliscono, con riferimento alla normativa ratione temporis, che l'assegno verrà erogato solo dal primo aprile o dal primo ottobre successivo, a seconda della data della
Pagina 2 presentazione dell'istanza (primo o secondo semestre dell'anno), subordinatamente alla verifica Cont di dati socioeconomici dell'interessato che lo stesso dovrà obbligatoriamente fornire all' di
Catania nei termini indicati dalle comunicazioni di rito.
Su tali premesse, l' ha chiesto di dichiarare “ il ricorso … Controparte_2
inammissibile e/o improcedibile in quanto è manifestamente carente della specifica allegazione dei requisiti per legge richiesti, ma pure di idonea documentazione medica atta a porre in essere un eventuale accertamento in sede giudiziale. In subordine nel merito, che il ricorso venga rigettato perché palesemente infondato, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa. In estremo subordine, sempre nel merito, ove dovessero riconoscersi le condizioni sanitarie previste dal D.M. 26/09/2016, si chiede che venga accertato e dichiarato esclusivamente lo status sanitario di disabilità gravissima dell'interessato e non anche il diritto tout court a percepire il beneficio economico, giacché quest'ultimo, come è stato dimostrato, ai sensi del DPRS n. 545/2017 ss.mm.ii. e della Circolare n. 17/2018 Ass. Salute, deve intendersi a formazione progressiva condizionata non solo dalle condizioni sanitarie ma anche dai dati
Cont socioeconomici del beneficiario che l' di Catania deve obbligatoriamente tenere in considerazione nel determinare la concessione dello stesso beneficio economico: 1) eventuali ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il S.S.R. che non danno diritto all'assegno per i relativi giorni di degenza, 2) il valore ISEE c.d. socio-sanitario per la determinazione del quantum dell'assegno mensile e 3) la sottoscrizione del Patto di Cura per l'impegno a a utilizzare l'assegno per i bisogni del soggetto fragile. Con vittoria di spese e compensi di causa…”.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio; quindi, all'udienza del 19.09.2025, sentita la discussione orale dei procuratori comparsi, trattenuta a sentenza.
____________________________
La vicenda oggetto di causa verte sulla spettanza al minore dello status di Persona_1 disabile gravissimo di cui all'art. 3 del DM 26.09.2016, negata dal competente
[...]
di Catania con nota del 7.06.2024 avente prot. n. 127077 affermando che “a Controparte_3 seguito di valutazione sanitaria ex art. 3 DM 26/09/2016 … non è stato ritenuto in condizione di disabilità gravissima”, sì rigettando l'istanza avanzata nell'interesse dello stesso dai di lui genitori.
Al riguardo, va rilevato l'art. 3 comma 2 del D.M. 26.09.2016 qualifica “persone in condizione di disabilità gravissima … le persone beneficiarie dell'indennità di
Pagina 3 accompagnamento, di cui alla l. 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) persone in condizione di coma, stato vegetativo oppure stato di minima coscienza con GCS <10; b) Soggetti dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con punteggio CDRS >=4; d) Soggetti con lesioni spinali fra C0/C5 con livello di lesione sulla scala ASIAnimpairment scale (AIS) di grado A o B. … e) Soggetti con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo <= 1 ai 4 arti (MRC) o >= 9 EDSS, o 5 HO e AH, f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore anche con correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10% e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 db nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5; h) persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<= 34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in
Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8; " i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche”.
Il successivo comma 3 della norma in esame chiarisce che “Le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima, di cui al comma 2, lettere a), c), d), e), e h), sono illustrate nell'allegato 1 al presente decreto. Per l'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all'allegato 2 del presente decreto …”.
In particolare, poi, l'allegato 2 specifica che “1. Le persone con disabilità gravissima, in condizioni di dipendenza vitale, oltre a quelle identificate dall'articolo 3, comma 2, lettere a)-
h), sono individuate mediante la valutazione del livello di compromissione della funzionalità, indipendentemente dal tipo di patologia e/o menomazione, attraverso la rilevazione dei seguenti domini: a) motricità; b) stato di coscienza;
c) respirazione;
d) nutrizione 2. Le compromissioni rilevate ai fini della identificazione delle persone in condizione di dipendenza vitale sono le seguenti: a) motricità: • dipendenza totale in tutte le attività della vita quotidiana
(ADL): l'attività è svolta completamente da un'altra persona b) stato di coscienza: • compromissione severa: raramente/mai prende decisioni • persona non cosciente c) respirazione • necessità di aspirazione quotidiana • presenza di tracheostomia d) nutrizione •
Pagina 4 necessita di modifiche dietetiche per deglutire sia solidi che liquidi • combinata orale e enterale/parenterale • solo tramite sondino naso-gastrico (SNG) • solo tramite gastrostomia
(es.PEG) • solo parenterale (attraverso catetere venoso centrale CVC) 3. Si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni di cui al comma 3 del presente Allegato in almeno uno dei domini di cui alla lettere a) e b) del comma 1 ed in almeno uno dei domini di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1”.
Non appare superfluo sottolineare, dunque, che dal tenore dell'allegato 2 la condizione di dipendenza vitale che necessita, senza soluzione di continuità, di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, ricorre in presenza dei determinati domini sopra detti oltre che al riscontro del tipo di patologia e/o menomazione di cui alle lettere a)-h) dell'art. 3 del citato
DM.
Nella fattispecie concreta, al fine di accertare la ricorrenza dei parametri legittimanti il riconoscimento dello status oggetto di causa, a fronte della documentazione versata in atti, è stata disposta la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver proceduto all'esame di quanto allegato al ricorso e degli ulteriori documenti prodotti dalla parte ricorrente in occasione della visita medico legale, ha raccolto l'anamnesi familiare, personale, fisiologica e patologica, del minore, dando atto, tra l'altro, che , di anni 14, “ha praticato Persona_2
costantemente logopedia e psicomotricità, che continua tuttora (3 volte a settimana). Ha frequentato la scuola dell'obbligo con sostegno, in atto in III media. Trascorre le giornate, a casa, utilizzando il computer e/o altri dispositivi elettronici (telefonino, piccola stampante collegata etc.)”.
Quindi, sottoposto il minore ad un accurato esame obiettivo, il tecnico d'ufficio ha personalmente constatato che trattasi di soggetto “destrorso, normotipo, normosplancnico, in discrete condizioni generali”, dotato di “Cute e mucose visibili rosee. Presenza di diverse macchie, di color marrone chiaro, al tronco e al collo. Non edemi declivi. Passaggi posturali autonomi. Pannicolo adiposo sottocutaneo normalmente rappresentato. Lieve ipo-tonotrofia masse muscolari in toto. Altezza cm. 160. Peso Kg. 47 (42° percentile di altezza e 40° percentile di peso)”.
A livello neuro psichico, l'ausiliare dell'Ufficio ha riscontrato che è Persona_1
“vigile, collaborante, sorriso fatuo ma buona la partecipazione all'ambiente dello studio medico. , eloquio poco comprensibile, sfugge lo sguardo dell'interlocutore. Nella Per_3 norma il tono dell'umore. Comprende ed esegue prontamente i compiti affidati, mostra interesse per la webcam utilizzata per il collegamento da remoto. Mantiene regolarmente la stazione eretta, deambula in autonomia” ed è in grado di “ascolta(re) senza apparente
Pagina 5 difficoltà la normale voce di conversazione, indossa lenti correttive a permanenza (riferito astigmatismo OO)”.
Alla luce dei complessivi dati istruttori acquisiti in atti, il CTU ha diagnosticato che il minore è affetto da “Neurofibromatosi tipo 1. Disturbo dello spettro autistico in soggetto con disabilità intellettiva grave” e che “Dette infermità, globalmente intese, sono in grado di determinare una grave condizione di invalidità, tanto che al minore risulta già essere stato riconosciuto lo stato di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 e la totale inabilità con concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Se non ché, “La sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. n. 104 del 1992 non comporta automaticamente il soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa regionale per l'accertamento della disabilità gravissima, essendo tale accertamento ancorato a parametri clinico-funzionali specifici” (così, Corte di Appello Sez. Lav. 8.02.2025
n.80. Conf., tra le varie, TAR Sicilia Palermo 31.07.2025 n.1852).
In linea di continuità con tale insegnamento, il tecnico d'ufficio ha ricostruito con scrupolosità la disciplina di riferimento, evidenziando innanzitutto che “Nel caso la condizione di cui al comma 2, lettere a) e d), sia determinata da eventi traumatici e l'accertamento dell'invalidità non sia ancora definito ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interessati possono comunque accedere, nelle more della definizione del processo di accertamento, ai benefici previsti dalle regioni ai sensi del presente articolo, in presenza di una diagnosi medica di patologia o menomazione da parte dello specialista di riferimento che accompagni il rilievo funzionale …”.
Viene, quindi, esplicitamente precisato nell'articolato riportato che per rientrare nella predetta condizione di 'disabilità gravissima' deve sussistere la contestuale sussistenza dei due requisiti previsti e, cioè, di essere beneficiari dell'indennità di accompagnamento ex L.18/80 (o non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013) e in possesso di almeno una delle infermità di trovarsi in una delle situazioni successivamente - e puntualmente – elencate e descritte. Per la concessione del beneficio economico suddetto si presuppone, in altri termini, la necessità di una assistenza continuativa nella giornata, prestata da terzi, la cui interruzione
(anche solo per breve periodo) comporti il concreto pericolo di ulteriori severe complicanze o, addirittura, di morte.
Pagina 6 Ebbene, nel caso in esame, pur essendo riconosciuta la prima condizione (indennità di accompagnamento) non risulta soddisfatta la seconda in quanto nessuna delle condizioni patologiche incluse nell'elenco innanzi riportato sussiste a carico del minore. In particolare:
a) il disturbo dello spettro autistico [lettera g) del comma 2, art. 3 cit. decreto 26/09/2016) rientra pacificamente al livello 2 della classificazione di gravità indicata dal DSM-5, sinteticamente riconducibile a “necessità di supporto significativo” (e non al superiore livello
3);
b) la condizione di grave disabilità intellettiva, peraltro solo recentemente individuata e precisata dal consulente neuropsichiatra di parte ricorrente, non viene classificata con QI totale inferiore a 34, né al proposito è stato precisato il punteggio della scala LAPMER (Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation)”.
In considerazione dei rilievi che precedono, il CTU ha concluso che “… al minore
[...]
non può essere riconosciuto lo stato di disabilità gravissima ai sensi di quanto Per_1 disposto dall'art. 3, comma 2 D.M. 26/09/2016”.
Il giudizio in parola è stato censurato dalla parte ricorrente, in ragione di quanto chiarito dal proprio CTP ed evidenziando inoltre che soffre della Sindrome di Phelan- Persona_1
McDermid e presenta un quadro clinico complesso a carattere ingravescente per cui sulla scala
LAPMER non supera il limite degli 8 punti previsti dalla lettera H dell'art. 3 comma 2 del
D.M. 26.09.2016 che associato al risultato derivante dalla somministrazione della Vineland, in luogo della determina una di disabilità intellettiva gravissima con punteggi =20 alla scala Pt_3
composta, sì da far concludere per la sussistenza di una condizione di gravissima disabilità.
A fronte di tali doglianze, il consulente d'ufficio ha osservato che “nella più recente certificazione prodotta, l'aggiornamento del 23/06/2025 del test genetico di sequenziamento dell'esoma ha sostanzialmente confermato l'orientamento diagnostico noto del disturbo dello spettro autistico, precisandone alcune caratteristiche genetiche (variante nel gene SHANK3) e inquadrandolo quale malattia rara.
Nella fattispecie va peraltro richiamato che la condizione di “disabilità gravissima”, come definita dall'articolo 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 settembre 2016, riguarda soggetti che già percepiscono l'indennità di accompagnamento e che, in sovrappiù, versano in una situazione di estrema non autosufficienza, necessitando quindi di assistenza costante e monitoraggio continuo nel corso di tutta la giornata, sette giorni su sette, a causa delle loro gravissime condizioni di salute derivanti da infermità organiche, psichiche o mentali di diversa natura, come puntualmente indicato all'art. 3 del dispositivo normativo. In particolare, nell'elencazione delle suddette situazioni, vengono
Pagina 7 specificamente incluse alcune forme di disturbi dello spettro autistico e di ritardo mentale grave o profondo, per l'impatto funzionale severo e la necessità di assistenza continuativa che può derivarne.
Per lo spettro autistico il decreto fa riferimento al livello 3 di gravità previsto dal Manuale
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5), che identifica:
- gravi deficit nella comunicazione verbale e non verbale;
- comportamenti ripetitivi e stereotipati che interferiscono significativamente con il funzionamento quotidiano;
- necessità di supporto sostanziale per gestire le attività di base, la sicurezza e l'interazione sociale.
Questa categoria comprende soggetti con autismo severo, spesso non verbali, dotati di scarsa o nulla autonomia con comportamenti problematici che richiedono supervisione costante e interventi specialistici.
Il decreto include anche i soggetti con ritardo mentale grave o profondo, definito da:
- quoziente Intellettivo (QI) ≤ 34, che indica un livello cognitivo estremamente compromesso;
- livello di autonomia personale e relazionale (LAPMER) ≤ 8, che segnala una capacità molto limitata di gestire la propria vita quotidiana.
Si tratta, in altri termini, di persone che presentano deficit globali nelle rispettive funzioni cognitive, comunicative e motorie e che, di conseguenza, necessitano di un supporto totale per tutte le attività della vita quotidiana, dalla cura personale alla gestione personale, ambientale e sociale.
Nonostante le riconosciute difficoltà adattive negli ambiti della comunicazione, dell'abilità del vivere quotidiano e della socializzazione, nel caso in esame i requisiti richiesti dal citato
DM non risultano soddisfatti. … la condizione di 'grave disabilità intellettiva' è stata diagnosticata esclusivamente dal consulente neuropsichiatra di parte ricorrente e, comunque, in assenza della precisazione di un QI totale inferiore a 34 e solo di una generica indicazione di basso punteggio della scala LAPMER.
Nelle osservazioni del CTP ricorrente si ricorda, inoltre, che la WISC-III (Wechsler
Intelligence Scale for Children – Third Edition), che è stata per anni valido e riconosciuto strumento di riferimento per la valutazione del Quoziente Intellettivo (QI) nei bambini dai 6 ai
16 anni, a partire dal 2012 nel nostro Paese è stata soppiantata dalla più recente edizione, la
WISC-IV, che rappresenta un'evoluzione significativa rispetto alla versione precedente. Si concorda con il Collega di parte che nei soggetti con ritardo mentale grave detta analisi, oltre
Pagina 8 al QI totale, può essere integrata con altri strumenti funzionali per una valutazione più efficace e che il punteggio di 20 riferito alla Vineland nella Scala Composta (cfr. relazione di
VolaDigitando del 27/11/2204) rappresenta indubbiamente una grave compromissione del comportamento adattivo del minore, con indicazioni sulla relativa disabilità intellettiva;
tuttavia ciò non rappresenta, di per sé, la necessità di un indispensabile supporto significativo, globale e continuativo e di controllo e supervisione in tutte le sue attività quotidiane.
La sussistenza di detta condizione, peraltro, non è chiaramente emersa neanche dalla storia del ragazzo né dal – seppur limitato e breve – controllo nell'ambito della presente CTU;
a tale proposito rilevante appare l'assenza di rituali fissi, movimenti stereotipati o comportamenti ripetitivi tali da influenzarne marcatamente il funzionamento.
In definitiva, pur in presenza del grave disturbo del neurosviluppo che influenza la comunicazione, il comportamento e l'interazione sociale e familiare del minore e legittima pacificamente la concessione dell'indennità di accompagnamento … (ma) NON sussistono le condizioni per il riconoscimento dello stato di “disabilità gravissima” di cui all'art. 3, comma
2 del D.M. 26/06/2016 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali”.
I rilievi svolti dal CTU restano condivisi e fatti propri da questo giudice, essendo frutto di congrua, accurata e puntuale indagine medico legale che valorizza la persona nella sua interessa e nel contesto relazionale in resta esplicata la propria personalità.
Nessuna prova sussiste in atti di un peggioramento del quadro patologico allegato a fondamento del ricorso e comunque della riconducibilità di esso alle ipotesi elencate nel richiamato art. 3 comma 2 DM 26.9.2016.
Ebbene, il puntuale tenore della disciplina sopra richiamata evidenzia che il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 26 settembre
2016 è subordinato alla prova della sussistenza di una o più delle specifiche condizioni elencate nella norma in esame, laddove la mera affermazione della disabilità gravissima non accompagnata da documentazione medica che riscontri tramite esami strumentali e diagnostici la sussistenza di tali condizioni nei termini valorizzati dalla richiamata normativa, non è sufficiente per il riconoscimento richiesto, ancor quando provenga dal tecnico della parte, in quanto, secondo il consolidato insegnamento dei giudici di legittimità, la consulenza tecnica di parte altro non è che una semplice allegazione difensiva, sia pure di carattere tecnico, che, in quanto tale, è priva di un autonomo valore probatorio (v. Cass. 6.08.2015, n.16552, conf., ex plurimis, Cass. 19.04.1966, n. 991). Ebbene, la Suprema Corte ha osservato che le valutazioni della parte divergenti dall'apprezzamento dell'incidenza invalidante di una patologia svolta dal tecnico d'ufficio assumono rilievo solo ove sia ravvisabile una palese devianza dalle nozioni
Pagina 9 correnti della scienza medica, la cui fonte, peraltro, la parte stessa è tenuta ad indicare, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre, al di fuori di tali ristretti ambiti, le doglianze mosse dalla difesa tecnica della parte sono insufficienti di per sé solo per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
In considerazione delle complessive risultanze istruttorie acquisite in atti, il giudizio espresso dall' il 17-24.06.2024 va mandato esente da censura e, per l'effetto, il CP_1
ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio sono compensate per intero tra le parti in ragione della complessità del quadro patologico accertato a carico della parte ricorrente, mentre i costi della consulenza tecnica d'ufficio, secondo il principio della causalità, nei rapporti interni tra le parti, restano posti a carico della parte ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
RIGETTA il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio, nei rapporti interni tra le parti, a carico della parte ricorrente
COMPENSA le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso e letto in Catania all'esito dell'udienza del 19.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 10