Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4340 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 3 giugno
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13844/2023 R.G. Lavoro
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Parte_1 C.F._1
Monda, domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli, alla Via Duomo n. 33, come da procura in atti
Ricorrente
E
c.f. p.iva ), con sede legale in Napoli, alla Via Nuova Marina AR P.IVA_1
n. 5, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Frasca, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Napoli, alla Piazza Vanvitelli
n. 15
Resistente
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.07.2023, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della sita in Napoli alla Via Nuova AR
Marina n. 5, dal 20.09.2021 al 31.08.2022, con mansioni di aiuto chef e inquadramento nel V livello del CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato fino al 31/01/22, poi prorogato fino al 31/08/22; che, nonostante l'inquadramento part time al 60% (24 ore settimanali), aveva osservato, durante l'intero periodo suindicato, un orario di lavoro full time (oltre 40 ore settimanali); che, in particolare, aveva lavorato per quattro giorni alla settimana dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00, e per due giorni alla settimana dalle ore 10.00 alle ore 16.00 ovvero dalle ore
17.00 alle ore 24.00; che non di rado aveva svolto lavoro straordinario fino alle ore 1.00 di notte, soprattutto a seguito dell'apertura del locale “Winehouse”; che aveva goduto di una
1
di avere prestato la propria attività lavorativa nei seguenti giorni festivi: il 24.12.2021 dalle ore 10.00 alle ore 19.00, il
25.12.2021 dalle ore 10.00 alle ore 16.00, il 31.12.2021 dalle ore 10.00 alle ore 19.00, nonché i giorni di Pasqua e Pasquetta 2022 dalle ore 10.00 alle ore 16.00; che aveva percepito la retribuzione di cui ai prospetti paga, non adeguata alla quantità e alla quantità del lavoro prestato;
che non aveva percepito la retribuzione relativa al mese di agosto 2022; che non le era stato corrisposto il TFR.
Tanto premesso, dedotta l'insufficienza della retribuzione percepita in rapporto alla quantità
e qualità del lavoro svolto, chiedeva che, previo accertamento della intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato con la convenuta nel periodo e con le modalità indicate, la CP_1 venisse condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di €
[...]
12.540,01, ovvero quella diversa somma ritenuta congrua, a titolo di differenze retributive e
TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva tempestivamente la la quale eccepiva, in via preliminare, AR
l'inammissibilità e/o nullità del ricorso ex art 414 c.p.c. per difetto di domanda giudiziale avente ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di lavoro di natura subordinata full-time.
Nel merito, contestava la fondatezza dell'avversa pretesa: deduceva che la ricorrente aveva lavorato per 4 ore al giorno per sei giorni alla settimana, osservando due turni alternativi, dalle ore 11.30 alle ore 15.30 ovvero dalle ore 18.30 alle ore 22.30; che aveva fruito del giorno di risposo settimanale secondo una turnazione variabile di settimana in settimana;
che durante il periodo dal marzo al maggio 2020, a causa dell'emergenza pandemica, non aveva solto alcuna attività lavorativa in favore della società, stante la chiusura delle attività di ristorazione;
affermava di avere provveduto a versare alla ricorrente tutto quanto dovuto per la prestazione lavorativa offerta, compresi TFR e tredicesima;
che la lavoratrice aveva altresì goduto di tutte le ferie a lei spettanti. Contestava, infine, i conteggi formulati, rilevando l'elaborazione al lordo rispetto al dovuto e al netto rispetto al percepito e, altresì,
l'assenza in ricorso di ogni deduzione/quantificazione circa lo straordinario prestato.
Concludeva, pertanto, per sentire dichiarare l'inammissibilità ovvero il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale.
All'esito, la causa era rinviata per la discussione, quindi, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi e alle note, anche contabili, autorizzate, il pronunciava la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
La domanda è solo in parte fondata, secondo le motivazioni di seguito illustrate.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso avanzata nella memoria difensiva.
2 In tema di nullità dell'atto introduttivo nell'ambito delle controversie in materia di lavoro, va richiamato il principio più volte affermato dalla S.C., secondo cui nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione “attraverso l'esame complessivo dell'atto”, effettuabile anche d'ufficio con apprezzamento del giudice del merito (in questo senso si vedano, tra le tante,
Cass. civ. 2519/99; Cass. civ. 817/99; Cass. civ. 8315/98; Cass. civ. 9810/98; Cass. civ.,
1740/1991; Cass. civ. 1366/86; Cass. civ. 8456/87; Cass. civ. 2328/89; Cass. civ. 3480/89).
Orbene alla luce di quanto premesso, l'eccezione sollevata dalla convenuta risulta infondata in quanto il ricorso introduttivo contiene una sufficiente specificazione dei requisiti integranti il petitum e la causa petendi, salvo quanto appresso illustrato.
Appare, ancora, opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico- giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento – essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata – nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa – ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa – la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Ciò premesso in linea generale e venendo al caso in esame, mediante la documentazione prodotta in allegato al ricorso, la ricorrente ha dimostrato l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta, per il periodo in ricorso indicato e con le mansioni e l'inquadramento contrattuale dedotti;
in particolare, tanto ha fatto mediante la produzione del contratto di assunzione, del contratto di proroga (cfr. produzione di parte resistente), del Mod. Certificazione Unica e delle buste paga provenienti dalla convenuta.
Ciò posto, ha affermato di avere prestato la propria attività lavorativa osservando un orario di lavoro full-time, con prestazione di lavoro eccedentario rispetto a quanto indicato in
3 contratto (part-time 24 h settimanali) ed anche straordinario rispetto al normale orario contrattuale.
Circa il rivendicato compenso per il lavoro straordinario che assume di aver prestato, occorre osservare che secondo un principio consolidato in giurisprudenza (V. tra le tante, Cass.
19/06/2018, n.16150, Corte appello Milano sez. lav., 13/08/2019, n.1144) grava sul lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo. Al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova (e prima ancora la allegazione) della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'esatta indicazione del numero di ore per le quali si è protratta la sua prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito.
Ritiene il giudicante che nella fattispecie detto onere di allegazione non sia stato adempiuto, in quanto in ricorso si fa genericamente riferimento ad ore lavorate in misura eccedente rispetto all'orario contrattualizzato, senza neppure provvedere ad una loro quantificazione
(la ricorrente prolungava “ulteriormente ed in reiterate occasioni l'orario di lavoro fino alle 01.00 di notte, soprattutto dopo l'apertura da parte della Winehouse” e, ancora “ha Parte_2 ricevuto un trattamento economico del tutto inadeguato alla qualità ed alla quantità dell'attività lavorativa resa, avendo lavorato un numero di ore di gran lunga superiore a quello contrattualmente previsto”).
Stante il difetto di allegazione, la ricorrente è decaduta dalla prova sia in ordine all'effettivo svolgimento del lavoro straordinario che rispetto al quantum dello stesso.
In relazione alle ulteriori domande, la prova espletata ha dato riscontro solo parziale delle affermazioni contenute in ricorso. In particolare, risulta dimostrata la prestazione di attività lavorativa a tempo pieno (full-time) secondo il normale orario legale/contrattuale (40 ore settimanali), dunque in misura eccedentaria rispetto all'orario part-time indicato in contratto
(24 ore settimanali).
Invero, il teste ha così riferito: TE
“Conosco i fatti di causa perché ho lavorato presso l'esercizio a Napoli quando vi lavorava CP_1 anche la ricorrente, ho iniziato a marzo 2017 e ho lavorato fino a ottobre 2022. Lavoravo in cucina e mi occupavo degli antipasti. Si trattava di un ristorante di cucina tipica napoletana, nel menù vi erano dagli antipasti al dolce. Il ristorante poteva ospitare 100/130 coperti, considerata anche la pizzeria, il pienone si raggiungeva nelle sere del fine settimana. Dopo circa due mesi dall'arrivo della a Parte_1 novembre 2021 se ricordo bene venne aperto anche il Winehouse, che era una specie di jazz club, vi erano serate musicali, si facevano aperitivi e si mangiava scegliendo da un menù che faceva capo alla cucina del ristorante, Ricordo che vi erano tre primi, tre secondi, carne alla brace oltre a taglieri preparati dalla salumeria. La ricorrente era aiuto chef, lo chef era . I turni in cucina Persona_1 erano dalle 10.00 alle 16.00 poi dalle 18.00 alle 24.00 per quattro giorni alla settimana, gli altri due
4 giorni si lavorava o dalle 10.00 alle 16.00 oppure dalle 17.00 alle 24.00. In cucina eravamo due sui secondi, due sui primi, uno sugli antipasti e poi vi era lo chef, sei in tutto, la ricorrente seguiva un po' tutto. I turni erano dal lunedì alla domenica, la domenica si lavorava sempre, era previsto un giorno di riposo alla settimana, che non cadeva mai di sabato o di domenica. Durante il periodo di apertura della Winehouse l'orario di lavoro si protraeva anche fino alla 1.00. La stessa brigata del ristorante si occupava anche del servizio della Winehouse. Il era il direttore del supermercato, presso il CP_2 ristorante non vi era un direttore, vi era solo il metre cioè il direttore di sala, è Persona_2 sempre stato lui. Il supermercato e i ristoranti sono collocati nello stesso edificio, il supermercato occupa il piano terra e il primo piano. Al primo piano da una porta si accede al Winehouse. Per l'ora di pranzo la sala ristorante si collocava all'interno del bar al piano terra, si tratta comunque di spazi open space. Preciso che con l'apertura del Wine house la sera il ristorante chiudeva, il servizio si svolgeva solo presso la Winehouse […]”.
Deve rilevarsi che la dichiarazione testimoniale in questione è risultata attendibile. Invero, oltre a provenire da una fonte qualificata di conoscenza (il collega di lavoro della ricorrente, presente accanto a lei sul posto di lavoro quotidianamente), essa è risultata, nella sostanza completa e coerente, oltre a non essere mai risuonata come eccessiva, compiacente o forzata.
Né l'autore ha dimostrato un animo poco sereno o, comunque, un difetto di credibilità dettato dall'intento di favorire una delle parti processuali, o ancora eventuale interesse ad un determinato esito della lite (v. per tutte, Cass. sent. n. 11204 del 21.05.2014).
In particolare, le dichiarazioni del teste hanno confermato l'inserimento della nei Parte_1 turni di lavoro giornalieri, previsti per tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica
(dalle 10.00 alle 16.00 poi dalle 18.00 alle 24.00 per quattro giorni alla settimana, gli altri due giorni si lavorava o dalle 10.00 alle 16.00 oppure dalle 17.00 alle 24.00…. I turni erano dal lunedì alla domenica, la domenica si lavorava sempre, era previsto un giorno di riposo alla settimana, che non cadeva mai di sabato o di domenica): in tali termini possono senz'altro ritenersi riscontrate le affermazioni di cui al ricorso circa la prestazione di attività lavorativa a tempo pieno (full- time) secondo il normale orario legale/contrattuale (40 ore settimanali), dunque in misura eccedentaria rispetto all'orario part-time indicato in contratto (24 ore settimanali).
Pertanto, deve ritenersi dimostrato che la ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta per il periodo dal 20.09.2021 al 31.08.2022, con le mansioni e le modalità dedotte, con orario superiore al part-time, in misura certamente corrispondente all'orario pieno contrattuale (40 ore settimanali). Diversamente, non può essere riconosciuta la prestazione di lavoro straordinario, neppure dedotto e quantificato in ricorso, per come sopra già osservato.
Una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
5 Tale onere non è stato compiutamente assolto dalla convenuta che ha, anzi, negato,
l'osservanza di orario full-time.
Venendo alle singole voci da conteggiare, appare dimostrata la debenza delle differenze retributive sulla retribuzione ordinaria, in ragione del maggiore orario di lavoro e considerata anche la mensilità non pagata di agosto 2022, in mancanza di prova del pagamento delle stesse da parte della convenuta;
altresì, a titolo di tredicesima mensilità.
Diversamente, nulla può essere riconosciuto a titolo di indennità per ferie, festività e permessi non goduti, posto che non è emersa la prova dei presupposti costitutivi della pretesa, non essendo stato rispettato l'onere di allegazione, che comporta la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione di fatti e documenti sui quali le stesse sono fondate. Invero, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass., n. 26985 del
22/12/2009; 22751 /2004; conforme Cass. n. 8521 del 27.04.2015 e Cass. Ord. n. 7696 del
6.04.2020).
Nel caso concreto, parte ricorrente non ha allegato, prima ancora che provato, di non avere mai goduto delle ferie ovvero di averne goduto in misura inferiore al dovuto, precisando i periodi di effettivo godimento delle ferie e, quindi, i periodi dedicati al lavoro piuttosto che al godimento delle ferie spettanti . Tale difetto di allegazione ha impedito al giudicante ogni ulteriore approfondimento istruttorio. In ogni caso, si rileva che l'escussione del teste TE
, introdotto dalla stessa ricorrente, oltre che dei testi della società convenuta, ha rivelato
[...] che essi godevano di due settimane di ferie nel periodo estivo (“Abbiamo goduto di due settimane di ferie all'anno, nel periodo estivo.”).
Il principio è il medesimo in materia di festività non godute, pertanto, ai sensi dell'art. 2967
c.c., gravava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento delle stesse (ex plurimis
Cass. n. 26985/2009). Dalla prova testimoniale, invece, è emerso un dato insufficiente a fornire riscontro delle deduzioni contenute in ricorso, atteso che il teste ha riferito TE soltanto: “Ricordo che abbiamo lavorato la vigilia di Natale dalle 10.00 alle 19.00 e così il 31 dicembre.
ADR avv. Frasca: in questi giorni, la sera il ristorante era chiuso ma lavoravamo fino alle 19.00 per preparare la cena che era ritirata dalla proprietà”.
Nulla è dovuto a titolo di straordinario, per quanto sopra.
Non è dovuta, altresì, la quattordicesima mensilità, trattandosi di voce non espressamente richiesta nel corpo del ricorso e nei primi conteggi ad esso allegati, rispetto alla quale neanche è stata indicata la norma contrattuale di riferimento. Peraltro non vi è traccia della percezione di tale emolumento nelle buste paga allegate.
6 Infine, risulta dovuto il TFR.
In ordine al quantum, appaiono condivisibili – eccetto che per la parte relativa alla 14^ mensilità, non dovuta per i motivi sopra esposti – i secondi conteggi depositati in atti dalla ricorrente su autorizzazione del giudice, in quanto formulati secondo corretti criteri e privi di errori di calcolo.
Pertanto, sulla base degli stessi, escluse le voci non dovute per come sopra osservato e detratti gli importi percepiti nel corso del rapporto, risultanti dalle buste paga per come dedotto, deve affermarsi il diritto della ricorrente a percepire la complessiva somma lorda di € 6.870,34, di cui € 1.426,76 a titolo di trattamento di fine rapporto, importo in relazione al quale va, dunque, emessa condanna della convenuta.
In conclusione, la convenuta va condannata al pagamento, in favore di AR
, della complessiva somma lorda di € 6.870,34, di cui € 1.426,76 a titolo di Parte_1
TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al soddisfo.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese tra le parti nella misura di un terzo;
i residui due terzi vengono posti a carico della società soccombente, liquidati come in dispositivo ai sensi del DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna in persona del legale AR rappresentante p.t., al pagamento in favore di della somma di € 6.870,34 Parte_1 lordi, di cui € 1.426,76 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese nella misura di due terzi e condanna la convenuta in AR persona del legale rappresentante p.t., al pagamento del residuo un terzo che liquida in €
1800,00, a titolo di onorario, oltre rimborso spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, 3.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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