Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4875/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presentato congiuntamente da e Parte_1 CP_1 entrambi con l'avv. UC ANGELA GINA MARZOLLO ricorrenti ha pronunciato
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 30/06/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 103, P. 2, S. A, Anno 2001 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 10/04/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
28/03/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della figlia minore e con l'interesse materiale del figlio , Persona_1 Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
visto il parere del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
concordatario in Venezia (VE), in regime di comunione dei beni (con scelta della separazione dei beni, attuata in data 28/05/2002) come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal predetto Comune di Venezia (VE) - Atto n. 103 – Parte II – Serie A - Anno 2001, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti. B- Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritiene la propria residenza, comunque entro una distanza che garantisca il diritto / dovere di visita genitori – figli. C- La CASA FAMIGLIARE di Mestre (VE), Via Terraglio n. 36/C sarà assegnata con l'arredo e ogni bene ivi presente alla sig.ra affinché vi abiti con i figli e Parte_1 Per_2 Persona_1
. Il signor reperirà altra abitazione entro una distanza che garantisca il diritto /
[...] CP_1
dovere di visita genitore – figli. La sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di Parte_1
trasferire altrove la propria residenza e quella dei due figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la sig.ra sarà tenuta a darne notizia Parte_1
al sig. con congruo preavviso, comunicando il nuovo indirizzo. Ugualmente farà CP_1 quest'ultimo in caso di spostamento dalla sua attuale abitazione. D- Relativamente all'affido, nulla si dispone per in quanto maggiorenne. verrà AFFIDATA Per_2 Persona_1
CONGIUNTAMENTE ad entrambi i genitori, con l'intesa che questi ultimi avranno diritto ad esercitare sulla stessa la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle eventuali attività extrascolastiche e alle cure medico / specialistiche / riabilitative, tenendo conto delle capacità, delle necessità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa in prima battuta alla mediazione familiare e, in subordine, al Giudice competente. Il collocamento e la residenza anagrafica dei figli rimangono stabiliti presso l'attuale abitazione familiare sita in Mestre (VE), Via
Terraglio n. 36/C. E) Relativamente al diritto di visita del genitore non residenziale, nulla si dispone per (ormai maggiorenne), lasciando allo stesso la possibilità di decidere ove vivere ed in Per_2 che termini frequentare l'altro genitore. Relativamente alla minore , i genitori Persona_1
concorderanno di volta in volta le MODALITÀ DI VISITA del sig. , il tutto CP_1
compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della stessa e degli impegni lavorativi dei genitori, sempre previo avviso anche telefonico / sms / messaggio whatsapp. In ogni caso, il sig.
, sempre compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli della figlia, avrà CP_1 la facoltà di tenere con sé la minore: - un giorno alla settimana (da concordarsi dai genitori nel rispetto dei reciproci impegni e di quelli della minore) dall'uscita della scuola fino alle ore 21,00 dello stesso giorno;
- a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera (o fino al lunedì mattina;
in tal caso quando il papà accompagnerà la figlia a scuola). F) La figlia trascorrerà le FESTIVITÀ secondo il principio dell'alternanza. Pertanto: Persona_1
- relativamente alle VACANZE NATALIZIE: per il 2024 la minore trascorrerà con il papà il pe- riodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31/12; con la mamma dal 31/12 al rientro a scuola.
- relativamente alle VACANZE PASQUALI: per il 2025 la minore trascorrerà con il papà il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alla sera della domenica di Pasqua;
con la mamma, dalla sera della domenica di Pasqua fino al rientro a scuola. Per gli anni successivi, le settimane verranno alternate fra i genitori. Ugualmente si dispone per tutte le altre festività e per i compleanni dei figli, in maniera da assicurare l'alternanza ed una equa compensazione del tempo di frequentazione tra i genitori, i quali concorderanno di volta in volta le modalità della frequentazione stessa. In ordine alle VACANZE ESTIVE, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con la figlia tre settimane anche non consecutive. I genitori dovranno individuare, entro il 15 maggio di ogni anno e previo accordo fra loro, i rispettivi periodi di vacanza con la figlia, tenendo conto delle esigenze lavorative di entram bi e delle eventuali esigenze della minore. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza. RESTANO SEMPRE SALVI EVENTUALI DIFFORMI
ACCORDI TRA I CONIUGI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA.
G) Per quanto concerne il MANTENIMENTO ORDINARIO DEL FIGLIO AR, i genitori applicheranno il regime del mantenimento diretto, essendo il figlio maggiorenne e libero di frequentare - senza alcuna preventiva disposizione - entrambi i genitori. Il sig. verserà CP_1
alla sig.ra - sul conto corrente che gli verrà comunicato - la somma di Euro 500,00 per Parte_1
il MANTENIMENTO ORDINARIO DELLA FIGLIA UC OS AR e ciò fintanto che la figlia continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente. Tali somme, da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT a partire dall'anno e dal giorno successivo a quello della prima udienza avanti il Tribunale di Venezia, sono state determinate tenendo conto delle esigenze della figlia minorenne e delle rispettive risorse economiche. Le SPESE STRAORDINARIE (ivi comprese quelle relative a eventuali rette di scuole private, ripetizioni e/o sostegno) andranno preventivamente concordate e saranno ripartite – a seguito di richiesta anche verbale ed esibizione delle relative pezze giustificative da parte del genitore che l'ha anticipate all'altro - nella misura del 50% tra i genitori. Inoltre, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese straordinarie urgenti e non differibili. La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e la modalità di manifestazione dell'accordo circa l'assunzione delle seconde è dalle parti consensualmente individuata nelle disposizioni di cui al “PROTOCOLLO D'INTESA PER LA
TRATTAZIONE DEI GIUDIZI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE”, siglato il
20/09/2019 dal Tribunale di Venezia e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia e qui allegato (DOC.
N. 18). H) Le parti concordano inoltre che l'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE pari a circa Euro
230,00 spetterà nella misura del 100% alla sig.ra Le parti si impegnano a sottoscrivere Parte_1
ed a fornire, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutta la documentazione necessaria alla sua erogazione, oltre che per la presentazione della domanda della dichiarazione ISEE. I) Le parti, essendo economicamente autosufficienti, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento. L) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. M) I coniugi si danno reciproco consenso per l'espatrio, nonché per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rilascio o rinnovo del passaporto della figlia , consentendo Persona_1
altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio documento. Ogni eventuale soggiorno all'estero della minore dovrà comunque essere previamente concordato tra i genitori. N) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”; provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio, rimettendo alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia.
Così deciso il 14 maggio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison