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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/03/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3003/2021
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3003/2021 del ruolo generale, promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , rapp.tI e difesi dall'avv. dall'Avv. Raffaella Infante
[...] Parte_5
ATTRICI
CONTRO
e per essa rappresentata da CP_1 Controparte_2 [...]
in persona del procuratore speciale, assistita e difesa Controparte_3 dall'avvocato Francesco Corina
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per gli attori: “accertare e dichiarare la inammissibilità della intimazione di pagamento oggetto della spiegata opposizione per l'assoluta carenza di legittimazione attiva da parte del creditore intimante CP_1
Sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo;
accertare e dichiarare l'irregolarità formale dell'atto di precetto sia in ordine al quantum della pretesa sia in ordine alla mancata indicazione della notifica in rinnovazione del precetto;
accertare e dichiarare il minor credito preteso dalla banca opposta;
accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto per mancata determinazione della sorte capitale e della precisazione del quantum richiesto a titolo di interessi;
accertare e dichiarare la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, ex artt. 116 e ss.
TUB; accertare e dichiarare l'inefficacia esecutiva del contratto di mutuo per violazione dell'art. 474 c.p.c. (mancata traditio delle somme finanziate); accertare e dichiarare
pagina 1 di 10 l'invalidità del contratto di mutuo per la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 Delibera
CICR del 09 Febbraio 2000; condannare parte opposta al pagamento della somma di cui all'art. 96 co. 1 e 3 cpc per lite temeraria.”.
Per la convenuta “in via assolutamente preliminare e pregiudiziale, si chiede il rigetto della istanza di sospensione dell'esecuzione; nel merito, si chiede che l'opposizione venga dichiarata inammissibile per mancanza dei presupposti di legge, oltre che infondata in fatto ed in diritto, strumentale e pretestuosa. Con condanna ex art. 96 c.p.c. al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di opposizione a precetto ritualmente notificato, i sigg.ri , Parte_2
, , , , Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_5
, rispettivamente in qualità, i primi due, di mutuatari, la terza di Parte_3
garante e terza datrice di ipoteca e gli ultimi due di eredi del sig. , Persona_1 anch'egli garante e terzo datore di ipoteca, contestavano la fondatezza e la legittimità del precetto notificato loro, con il quale l'odierna opposta aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 174.432,83 agendo sulla scorta del contratto di mutuo ipotecario, per € 300.000,00, stipulato in data 6/04/08, a rogito per NO , Persona_2
intercorso tra i sigg.ri e . A sostegno della Parte_2 Parte_1
pagina 2 di 10 domanda eccepivano e contestavano: 1) la carenza di legittimazione ad agire della per non aver dato prova dell'avvenuta cessione del credito;
2) la nullità del Pt_6 precetto;
3) l'inidoneità del contratto di mutuo ad avere efficacia di titolo esecutivo;
4) la nullità assoluta del mutuo in quanto redatto secondo lo schema ABI;
5) la violazione della Delibera CICR e delle norme sulla trasparenza bancaria.
Si costituiva la convenuta contrastando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda, con condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
L'opposizione non è fondata e non merita accoglimento.
Priva di fondamento è l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della convenuta, per non aver dato notizia dell'avvenuta cessione del credito mediante iscrizione nel registro delle imprese e per essersi limitata a riportare gli estremi della pubblicazione sulla G.U. Ed infatti, la cessione di cui trattasi, espressamente richiamata nell'atto di precetto impugnato, risulta dimostrata dall'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale allegato in atti, nel quale è espressamente indicato che l'opposta “…….ha acquistato pro-soluto da Unione di Banche Italiane S.p.A., …….tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Unione di Banche Italiane S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 139/1991.”
A prescindere da tale assorbente rilievo, si consideri, poi, come sia oramai pacifico in
Giurisprudenza che, al fine di agevolare la cessione dei crediti in blocco, la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata attraverso la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, purché indichi, almeno per categorie, i rapporti ceduti in blocco. Infatti, la pubblicazione della notizia sulla G.U. ha la funzione di esonerare dalla notificazione ex art. 1264 c.c., agevolando la cessione in blocco dei crediti, dispensando, così, la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Ne discende pertanto, che la pubblicazione sulla G.U. delle cessioni in blocco assicura, senza ombra di dubbio,
l'efficacia delle stesse nei confronti dei debitori ceduti (ex multis: Cass. Civ., sez. VI,
29/09/2020, n. 20495).
pagina 3 di 10 Alla luce delle argomentazioni sopra formulate, la cessione del credito attribuisce senz'altro al cessionario la veste di creditore e, quindi, di soggetto legittimato a ricevere la prestazione del debitore anche in mancanza della notificazione prevista dall'art. 1264
c.c., essendo questa necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto eventualmente al cedente anziché al cessionario.
Dal contenuto dell'avviso di cessione di cui trattasi, come si è visto, è dunque possibile risalire con certezza al blocco di rapporti ceduti, tra i quali è certamente compreso il contratto di mutuo ipotecario azionato in questa sede, ragion per cui risulta dimostrata la titolarità in capo alla Società opposta del credito del quale si discute (cfr. Cass. Civ. Sez.
III 05/09/2019, n. 22151).
L'adempimento pubblicitario è, poi, da sé sufficiente a rendere opponibile la cessione del credito ai debitori ceduti ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della Legge
30/04/1999 n. 130 e dell'art. 58 D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, il cui comma quarto prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Come ha chiarito la Corte di Cassazione “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 31188/2017).
Ed invero, i crediti ceduti risultano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia. Ciò posto, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di stipula del contratto di mutuo ed alle altre caratteristiche del rapporto, non vi è dubbio che il credito in esame, rientri tra quelli trasferiti alla cessionaria, come risulta, del resto, dall'elenco dei crediti ceduti, con la conseguenza che deve confermarsi la titolarità in capo all'opposta di agire in giudizio.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di precetto opposto, per essere stato notificato alle parti un nuovo precetto per somme maggiori, invece di notificare un pagina 4 di 10 precetto in rinnovazione. È vero, infatti, che il precetto opposto seguiva ad una precedente intimazione, ma è altrettanto assodato che il primo atto di precetto, oltre a non essere mai stata opposto, era andato in perenzione per decorso del termine.
Per questi motivi
veniva approntata una nuova intimazione, la quale: a) non poteva essere considerata in rinnovazione, essendo stata notificata alle eredi del sig.
[...]
, destinatario, invece, del primo atto di precetto;
b) recava delle somme Per_1
superiori a quelle indicate nel precedente precetto, in considerazione della maturazione di ulteriori interessi.
Non accoglibile è, poi, l'eccezione di carenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., in considerazione che, come rilevabile dall'analisi complessiva delle clausole del contratto di mutuo, a prescindere dalla formale dichiarazione di quietanza, la consegna effettiva delle somme era differita ad un momento successivo in quanto l'importo erogato non restava nella disponibilità del mutuatario, fino al momento in cui la banca non avesse ricevuto la comunicazione da parte del notaio rogante.
Nel caso in esame nel contratto di mutuo le parti danno atto che la somma risulta erogata dalla banca al mutuatario e depositata su conto aperto a suo nome e che il mutuatario riconosce a detto deposito effetto liberatorio per la banca e rilascia ampia e finale liberatoria quietanza di pagamento.
Questo Giudice ritiene in merito che la costituzione di un deposito cauzionale della somma concessa in mutuo non esclude l'attualità dell'obbligazione restitutoria fino allo svincolo, con necessità per la qualificazione di titolo esecutivo di un successivo atto formale di svincolo, in quanto tale pattuizione accessoria di costituzione di deposito cauzionale non incide sull'attualità dell'obbligazione restitutoria.
Nel caso in esame occorre evidenziare che nel contratto di mutuo posto a fondamento della procedura esecutiva si fa riferimento alla erogazione dell'importo mutuato ed al successivo deposito di tale importo presso la banca mutuante;
tale disposizione contrattuale sicuramente non esclude la qualifica di titolo esecutivo del predetto contratto in quanto il mutuatario ha disposto delle somme ricevute, autorizzando il versamento in deposito infruttifero. Pertanto la contemporanea costituzione nel caso in esame di un deposito cauzionale non incide sull'attualità dell'obbligazione restitutoria, ad efficacia immediata, sussistendo solo un atto dispositivo parallelo che non elimina l'attualità dell'obbligazione restitutoria.
pagina 5 di 10 Tale ricostruzione trova conferma nella sentenza n. 5968 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, del 06.03.2025 con la quale la Suprema corte ha ritenuto la validità quale titolo esecutivo del contratto di mutuo ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante. Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche come mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione di restituirla, senza che occorre un nuovo atto pubblico che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche se vi sia pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito. Costituisce quindi mutuo- titolo esecutivo l'accordo delle parti con cui, erogata una somma di denaro al mutuatario, ne sia contestualmente disposto il versamento in deposito irregolare, a patto che il mutuante la svincoli, come previsto nel caso in esame, al consolidamento di altre garanzie;
anche in tal caso il mutuo si perfeziona con la sola messa a disposizione della somma, che può essere solo giuridica o figurativa, in quanto la traditio non deve essere necessariamente fisica, e tale messa a disposizione è resa evidente dal fatto che disposizione vi è stata davvero, tanto che il mutuatario ha disposto di quella somma per una successiva operazione.
Neanche accoglibile è l'eccezione relativa all'errato calcolo delle somme dovute, per come indicate nell'atto di precetto. Non è in contestazione, vedasi quanto riportato dalla banca mutuante nell'atto di costituzione in giudizio, che l'istituto di credito abbia ricevuto,
a fronte del mutuo per cui è causa, la somma di € 170.500,00. In relazione all'aspetto trattato, l'opposta riferisce, tuttavia, che la somma portata dall'atto di precetto opposto sia esatta, in quanto comprensiva della maturazione degli interessi per il periodo dal
2017 al 2021 calcolati sulla sorta di capitale di € 142.700,00. Detta circostanza non è mai stata contestata e sconfessata nel corso del giudizio da parte dell'opponente il quale, ancora in comparsa conclusione, si limita a ripresentare genericamente l'eccezione proposta, senza effettuare alcun vaglio critico della difesa fornita dall'opposta. Sempre in merito agli interessi applicati dalla banca, si rileva che generica e sfornito di prova è il rilievo circa la richiesta di somme non uniformemente valutate e conteggiate, richiamando la lista movimenti della banca dalla quale risultava, alla data del 5.10.2015 la richiesta di € 20.144,92 a titolo di interessi di mora. Relativamente a detto aspetto la Cassazione è costante nel ritenere (vedasi ex multis cass.24181/2021)
pagina 6 di 10 che, in tema di mutuo fondiario, l'esercizio, da parte dell'Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva (applicabile nella fattispecie ratione temporis) nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario, determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo) alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora a un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'articolo 1224, comma 1, del c.c.. In difetto di prova certa in merito al saggio di interesse moratorio convenzionale applicabile al rapporto di durata prima della mora, o di accordo delle parti sull'applicazione, per il periodo successivo, di un saggio di interesse moratorio convenzionale superiore al tasso legale, detto interesse va calcolato, a decorrere dalla mora (e dunque, ove questa non sia avvenuta prima, dalla risoluzione del rapporto) e sino al saldo, nella misura corrispondente al tasso legale, in applicazione della regola generale di cui all'art. 1224 comma 1. Nel caso di specie, invece, l'opponente nulla prova circa la sussistenza o meno di un interesse moratorio da corrispondere successivamente alla mora, limitandosi, come detto, ad un'eccezione generica e di stile, in spregio del dettato dell'art. 2697 c.c. circa l'onere della prova.
Priva di fondamento è, poi, l'assunto, dell'illegittimità della fideiussione prestata a garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo. L'opponente ritiene, infatti, che la fideiussione di cui trattasi sia affetta da nullità, in quanto redatta sullo schema predisposto dall'ABI, il quale, come stabilito da alcuni arresti della Suprema Corte, viola il principio della libera concorrenza della cd. Legge Antitrust, con conseguente nullità della stessa. Si rileva, al proposito che la sorte dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali è stata oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, tanto da investire alle Sezioni Unite della Suprema Corte chiamate a stabilire: a) se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni uniformi giustificasse la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimasse esclusivamente l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno, b) nel primo caso, quale fosse il regime applicabile all'azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere, c) se fosse ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione, e d) se l'indagine a tal fine richiesta pagina 7 di 10 dovesse avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l'esclusione di un mutamento dell'assetto d'interessi derivante dal contratto.
In merito all'aspetto trattato, si rileva che il GE, ordinanza del 28/10/2021, seppur ai soli fini cautelari, aveva già indicato: a) che la dedotta nullità delle clausole in argomento non comportasse la nullità dell'intero contratto di garanzia;
b) che entrambe le parti avrebbero comunque concluso il contratto in questione anche se privo delle clausole nulle e che c) il contratto di fideiussione in esame, anche se privato delle clausole nulle, manteneva intatta la sua causa, non venendo in nulla intaccato nei suoi elementi essenziali, secondo lo schema tipico di tale negozio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 41994 30 del 30 dicembre
2021, dopo avere effettuato una puntuale ricognizione della normativa nazionale e comunitaria, hanno diradato ogni dubbio circa le questioni trattate, stabilendo che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell' art.
1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” Per le Sezioni Unite, dunque, la realizzazione delle finalità perseguite dalla disciplina antitrust è garantita dalla tutela risarcitoria unitamente a quella reale. La nullità parziale delle clausole del contratto di fideiussione a valle assiste sia il cliente, che viene tutelato dall'espunzione delle clausole vietate, sia la banca che mantiene in vita la garanzia fideiussoria: infatti, la nullità parziale risponde al principio di conservazione del negozio di cui all'art. 1419
c.c. In pratica, per le SS.UU., occorre stabilire se, nel contratto di fideiussione a valle, le clausole vietate dalla disciplina antitrust abbiano un legame inscindibile con l'intero contratto oppure se lo stesso sarebbe stato concluso ugualmente dalle parti. In ragione di tanto, se un contratto di fideiussione stipulato a valle tra la banca e il cliente, riporta le clausole dello schema ABI, contrastanti con la disciplina antitrust, il rimedio è quello della nullità parziale. È invece nullo il contratto nella sua interezza, derogando in questo caso al principio di conservazione contrattuale, solo se viene provata una diversa volontà delle parti, nel senso dell'essenzialità della parte del contratto colpita da nullità.
pagina 8 di 10 In merito a detto aspetto non v'è dubbio che l'opponente avrebbe comunque a suo tempo concluso il contratto, tanto più se privo delle clausole nulle, atteso che non solo esso era e sarebbe comunque rimasto funzionale alla sua volontà di assicurare al mutuatario quella garanzia che, sola, poteva consentire la stipula del mutuo ma, inoltre, la cancellazione di tali clausole, lungi dall'affievolire o estinguere tale intenzione, non avrebbe potuto che rafforzarla. Non può, altresì, sottacersi la considerazione, o meglio la presa d'atto, secondo la quale il fatto che oggi lo stesso fideiussore chieda, a mutuo erogato, la dichiarazione di nullità della stessa fideiussione con conseguente sua liberazione, a fronte peraltro dell'intervenuto inadempimento del debitore, è il frutto di un suo evidente interesse. Quanto all'opposto, è parimenti indubbio che, quale che fosse la sua intenzione nell'introduzione delle clausole nulle, lo stesso avrebbe comunque, anche in loro assenza, stipulato il mutuo e il negozio fideiussorio posto a sua garanzia atteso che, ferma la funzione economico sociale della stessa fideiussione e quindi la sua causa, interesse del mutuante era in via principale quello di assicurarsi una garanzia all'adempimento della obbligazione restitutoria, garanzia comunque assicurata dallo schema legale del negozio, avendo le clausole aggiuntive nulle la sola, ma non essenziale, funzione di procurare allo stesso mutuante una estensione della stessa garanzia ma con una portata tale da non comportare, in caso di loro assenza, il venir meno del suo interesse e della sua sicurezza nell'accedere alla stipula. A riprova, lo stesso opposto è oggi ad instare per la conferma di validità del mutuo e della garanzia fideiussoria ancorché “depurata” dalle clausole nulle. Par Quanto all'altro motivo di doglianza si rileva che l è un mero indicatore del costo effettivo del finanziamento, imposto e previsto ai soli fini informativi. Per tale ragione, ad esempio, in caso di differenza tra l'ISC pattuito in contratto e l'Isc in concreto applicato, non trova, comunque, applicazione la previsione dell'art. 117, comma 6, secondo parte,
TUB. Questa, infatti, prevede la nullità delle clausole contrattuali che prevedono tassi,
Par prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente di quelle pubblicizzate, non essendo un elemento della pattuizione ma un mero indice della stessa non può essere ricompreso né tra i tassi, né tra i prezzi, né tra le condizioni. La nullità delle clausole contrattuali è prevista dal legislatore per il solo caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 1125 bis, comma 6, TUB espressamente prevede che, ove il
TAEG non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al pagina 9 di 10 Par consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente coimputati nell' ) sono da considerarsi nulle.
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c. in quanto, in ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte, o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile 2013 n.
9080; Cass. Civ., 8 giugno 2007, n. 13395; Cass. Civ., 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass.
Civ., 12 dicembre 2005, n. 27383; Cass. Civ., 9 settembre 2004, n. 18169). In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino, poi, gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n.
13355). Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
In merito a detti aspetti la parte richiedente nulla ha allegato e dimostrato, ragion per cui la domanda non può essere accolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione in quanto infondata;
2) condanna l'opponente a pagare, a titolo di spese legali, in favore dell'opposta la somma di € 7.052,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
13.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3003/2021 del ruolo generale, promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , rapp.tI e difesi dall'avv. dall'Avv. Raffaella Infante
[...] Parte_5
ATTRICI
CONTRO
e per essa rappresentata da CP_1 Controparte_2 [...]
in persona del procuratore speciale, assistita e difesa Controparte_3 dall'avvocato Francesco Corina
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per gli attori: “accertare e dichiarare la inammissibilità della intimazione di pagamento oggetto della spiegata opposizione per l'assoluta carenza di legittimazione attiva da parte del creditore intimante CP_1
Sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo;
accertare e dichiarare l'irregolarità formale dell'atto di precetto sia in ordine al quantum della pretesa sia in ordine alla mancata indicazione della notifica in rinnovazione del precetto;
accertare e dichiarare il minor credito preteso dalla banca opposta;
accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto per mancata determinazione della sorte capitale e della precisazione del quantum richiesto a titolo di interessi;
accertare e dichiarare la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, ex artt. 116 e ss.
TUB; accertare e dichiarare l'inefficacia esecutiva del contratto di mutuo per violazione dell'art. 474 c.p.c. (mancata traditio delle somme finanziate); accertare e dichiarare
pagina 1 di 10 l'invalidità del contratto di mutuo per la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 Delibera
CICR del 09 Febbraio 2000; condannare parte opposta al pagamento della somma di cui all'art. 96 co. 1 e 3 cpc per lite temeraria.”.
Per la convenuta “in via assolutamente preliminare e pregiudiziale, si chiede il rigetto della istanza di sospensione dell'esecuzione; nel merito, si chiede che l'opposizione venga dichiarata inammissibile per mancanza dei presupposti di legge, oltre che infondata in fatto ed in diritto, strumentale e pretestuosa. Con condanna ex art. 96 c.p.c. al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di opposizione a precetto ritualmente notificato, i sigg.ri , Parte_2
, , , , Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_5
, rispettivamente in qualità, i primi due, di mutuatari, la terza di Parte_3
garante e terza datrice di ipoteca e gli ultimi due di eredi del sig. , Persona_1 anch'egli garante e terzo datore di ipoteca, contestavano la fondatezza e la legittimità del precetto notificato loro, con il quale l'odierna opposta aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 174.432,83 agendo sulla scorta del contratto di mutuo ipotecario, per € 300.000,00, stipulato in data 6/04/08, a rogito per NO , Persona_2
intercorso tra i sigg.ri e . A sostegno della Parte_2 Parte_1
pagina 2 di 10 domanda eccepivano e contestavano: 1) la carenza di legittimazione ad agire della per non aver dato prova dell'avvenuta cessione del credito;
2) la nullità del Pt_6 precetto;
3) l'inidoneità del contratto di mutuo ad avere efficacia di titolo esecutivo;
4) la nullità assoluta del mutuo in quanto redatto secondo lo schema ABI;
5) la violazione della Delibera CICR e delle norme sulla trasparenza bancaria.
Si costituiva la convenuta contrastando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda, con condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
L'opposizione non è fondata e non merita accoglimento.
Priva di fondamento è l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della convenuta, per non aver dato notizia dell'avvenuta cessione del credito mediante iscrizione nel registro delle imprese e per essersi limitata a riportare gli estremi della pubblicazione sulla G.U. Ed infatti, la cessione di cui trattasi, espressamente richiamata nell'atto di precetto impugnato, risulta dimostrata dall'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale allegato in atti, nel quale è espressamente indicato che l'opposta “…….ha acquistato pro-soluto da Unione di Banche Italiane S.p.A., …….tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Unione di Banche Italiane S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 139/1991.”
A prescindere da tale assorbente rilievo, si consideri, poi, come sia oramai pacifico in
Giurisprudenza che, al fine di agevolare la cessione dei crediti in blocco, la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata attraverso la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, purché indichi, almeno per categorie, i rapporti ceduti in blocco. Infatti, la pubblicazione della notizia sulla G.U. ha la funzione di esonerare dalla notificazione ex art. 1264 c.c., agevolando la cessione in blocco dei crediti, dispensando, così, la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Ne discende pertanto, che la pubblicazione sulla G.U. delle cessioni in blocco assicura, senza ombra di dubbio,
l'efficacia delle stesse nei confronti dei debitori ceduti (ex multis: Cass. Civ., sez. VI,
29/09/2020, n. 20495).
pagina 3 di 10 Alla luce delle argomentazioni sopra formulate, la cessione del credito attribuisce senz'altro al cessionario la veste di creditore e, quindi, di soggetto legittimato a ricevere la prestazione del debitore anche in mancanza della notificazione prevista dall'art. 1264
c.c., essendo questa necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto eventualmente al cedente anziché al cessionario.
Dal contenuto dell'avviso di cessione di cui trattasi, come si è visto, è dunque possibile risalire con certezza al blocco di rapporti ceduti, tra i quali è certamente compreso il contratto di mutuo ipotecario azionato in questa sede, ragion per cui risulta dimostrata la titolarità in capo alla Società opposta del credito del quale si discute (cfr. Cass. Civ. Sez.
III 05/09/2019, n. 22151).
L'adempimento pubblicitario è, poi, da sé sufficiente a rendere opponibile la cessione del credito ai debitori ceduti ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della Legge
30/04/1999 n. 130 e dell'art. 58 D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, il cui comma quarto prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Come ha chiarito la Corte di Cassazione “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 31188/2017).
Ed invero, i crediti ceduti risultano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia. Ciò posto, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di stipula del contratto di mutuo ed alle altre caratteristiche del rapporto, non vi è dubbio che il credito in esame, rientri tra quelli trasferiti alla cessionaria, come risulta, del resto, dall'elenco dei crediti ceduti, con la conseguenza che deve confermarsi la titolarità in capo all'opposta di agire in giudizio.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di precetto opposto, per essere stato notificato alle parti un nuovo precetto per somme maggiori, invece di notificare un pagina 4 di 10 precetto in rinnovazione. È vero, infatti, che il precetto opposto seguiva ad una precedente intimazione, ma è altrettanto assodato che il primo atto di precetto, oltre a non essere mai stata opposto, era andato in perenzione per decorso del termine.
Per questi motivi
veniva approntata una nuova intimazione, la quale: a) non poteva essere considerata in rinnovazione, essendo stata notificata alle eredi del sig.
[...]
, destinatario, invece, del primo atto di precetto;
b) recava delle somme Per_1
superiori a quelle indicate nel precedente precetto, in considerazione della maturazione di ulteriori interessi.
Non accoglibile è, poi, l'eccezione di carenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., in considerazione che, come rilevabile dall'analisi complessiva delle clausole del contratto di mutuo, a prescindere dalla formale dichiarazione di quietanza, la consegna effettiva delle somme era differita ad un momento successivo in quanto l'importo erogato non restava nella disponibilità del mutuatario, fino al momento in cui la banca non avesse ricevuto la comunicazione da parte del notaio rogante.
Nel caso in esame nel contratto di mutuo le parti danno atto che la somma risulta erogata dalla banca al mutuatario e depositata su conto aperto a suo nome e che il mutuatario riconosce a detto deposito effetto liberatorio per la banca e rilascia ampia e finale liberatoria quietanza di pagamento.
Questo Giudice ritiene in merito che la costituzione di un deposito cauzionale della somma concessa in mutuo non esclude l'attualità dell'obbligazione restitutoria fino allo svincolo, con necessità per la qualificazione di titolo esecutivo di un successivo atto formale di svincolo, in quanto tale pattuizione accessoria di costituzione di deposito cauzionale non incide sull'attualità dell'obbligazione restitutoria.
Nel caso in esame occorre evidenziare che nel contratto di mutuo posto a fondamento della procedura esecutiva si fa riferimento alla erogazione dell'importo mutuato ed al successivo deposito di tale importo presso la banca mutuante;
tale disposizione contrattuale sicuramente non esclude la qualifica di titolo esecutivo del predetto contratto in quanto il mutuatario ha disposto delle somme ricevute, autorizzando il versamento in deposito infruttifero. Pertanto la contemporanea costituzione nel caso in esame di un deposito cauzionale non incide sull'attualità dell'obbligazione restitutoria, ad efficacia immediata, sussistendo solo un atto dispositivo parallelo che non elimina l'attualità dell'obbligazione restitutoria.
pagina 5 di 10 Tale ricostruzione trova conferma nella sentenza n. 5968 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, del 06.03.2025 con la quale la Suprema corte ha ritenuto la validità quale titolo esecutivo del contratto di mutuo ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante. Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche come mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione di restituirla, senza che occorre un nuovo atto pubblico che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche se vi sia pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito. Costituisce quindi mutuo- titolo esecutivo l'accordo delle parti con cui, erogata una somma di denaro al mutuatario, ne sia contestualmente disposto il versamento in deposito irregolare, a patto che il mutuante la svincoli, come previsto nel caso in esame, al consolidamento di altre garanzie;
anche in tal caso il mutuo si perfeziona con la sola messa a disposizione della somma, che può essere solo giuridica o figurativa, in quanto la traditio non deve essere necessariamente fisica, e tale messa a disposizione è resa evidente dal fatto che disposizione vi è stata davvero, tanto che il mutuatario ha disposto di quella somma per una successiva operazione.
Neanche accoglibile è l'eccezione relativa all'errato calcolo delle somme dovute, per come indicate nell'atto di precetto. Non è in contestazione, vedasi quanto riportato dalla banca mutuante nell'atto di costituzione in giudizio, che l'istituto di credito abbia ricevuto,
a fronte del mutuo per cui è causa, la somma di € 170.500,00. In relazione all'aspetto trattato, l'opposta riferisce, tuttavia, che la somma portata dall'atto di precetto opposto sia esatta, in quanto comprensiva della maturazione degli interessi per il periodo dal
2017 al 2021 calcolati sulla sorta di capitale di € 142.700,00. Detta circostanza non è mai stata contestata e sconfessata nel corso del giudizio da parte dell'opponente il quale, ancora in comparsa conclusione, si limita a ripresentare genericamente l'eccezione proposta, senza effettuare alcun vaglio critico della difesa fornita dall'opposta. Sempre in merito agli interessi applicati dalla banca, si rileva che generica e sfornito di prova è il rilievo circa la richiesta di somme non uniformemente valutate e conteggiate, richiamando la lista movimenti della banca dalla quale risultava, alla data del 5.10.2015 la richiesta di € 20.144,92 a titolo di interessi di mora. Relativamente a detto aspetto la Cassazione è costante nel ritenere (vedasi ex multis cass.24181/2021)
pagina 6 di 10 che, in tema di mutuo fondiario, l'esercizio, da parte dell'Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva (applicabile nella fattispecie ratione temporis) nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario, determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo) alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora a un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'articolo 1224, comma 1, del c.c.. In difetto di prova certa in merito al saggio di interesse moratorio convenzionale applicabile al rapporto di durata prima della mora, o di accordo delle parti sull'applicazione, per il periodo successivo, di un saggio di interesse moratorio convenzionale superiore al tasso legale, detto interesse va calcolato, a decorrere dalla mora (e dunque, ove questa non sia avvenuta prima, dalla risoluzione del rapporto) e sino al saldo, nella misura corrispondente al tasso legale, in applicazione della regola generale di cui all'art. 1224 comma 1. Nel caso di specie, invece, l'opponente nulla prova circa la sussistenza o meno di un interesse moratorio da corrispondere successivamente alla mora, limitandosi, come detto, ad un'eccezione generica e di stile, in spregio del dettato dell'art. 2697 c.c. circa l'onere della prova.
Priva di fondamento è, poi, l'assunto, dell'illegittimità della fideiussione prestata a garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo. L'opponente ritiene, infatti, che la fideiussione di cui trattasi sia affetta da nullità, in quanto redatta sullo schema predisposto dall'ABI, il quale, come stabilito da alcuni arresti della Suprema Corte, viola il principio della libera concorrenza della cd. Legge Antitrust, con conseguente nullità della stessa. Si rileva, al proposito che la sorte dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali è stata oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, tanto da investire alle Sezioni Unite della Suprema Corte chiamate a stabilire: a) se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni uniformi giustificasse la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimasse esclusivamente l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno, b) nel primo caso, quale fosse il regime applicabile all'azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere, c) se fosse ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione, e d) se l'indagine a tal fine richiesta pagina 7 di 10 dovesse avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l'esclusione di un mutamento dell'assetto d'interessi derivante dal contratto.
In merito all'aspetto trattato, si rileva che il GE, ordinanza del 28/10/2021, seppur ai soli fini cautelari, aveva già indicato: a) che la dedotta nullità delle clausole in argomento non comportasse la nullità dell'intero contratto di garanzia;
b) che entrambe le parti avrebbero comunque concluso il contratto in questione anche se privo delle clausole nulle e che c) il contratto di fideiussione in esame, anche se privato delle clausole nulle, manteneva intatta la sua causa, non venendo in nulla intaccato nei suoi elementi essenziali, secondo lo schema tipico di tale negozio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 41994 30 del 30 dicembre
2021, dopo avere effettuato una puntuale ricognizione della normativa nazionale e comunitaria, hanno diradato ogni dubbio circa le questioni trattate, stabilendo che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell' art.
1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” Per le Sezioni Unite, dunque, la realizzazione delle finalità perseguite dalla disciplina antitrust è garantita dalla tutela risarcitoria unitamente a quella reale. La nullità parziale delle clausole del contratto di fideiussione a valle assiste sia il cliente, che viene tutelato dall'espunzione delle clausole vietate, sia la banca che mantiene in vita la garanzia fideiussoria: infatti, la nullità parziale risponde al principio di conservazione del negozio di cui all'art. 1419
c.c. In pratica, per le SS.UU., occorre stabilire se, nel contratto di fideiussione a valle, le clausole vietate dalla disciplina antitrust abbiano un legame inscindibile con l'intero contratto oppure se lo stesso sarebbe stato concluso ugualmente dalle parti. In ragione di tanto, se un contratto di fideiussione stipulato a valle tra la banca e il cliente, riporta le clausole dello schema ABI, contrastanti con la disciplina antitrust, il rimedio è quello della nullità parziale. È invece nullo il contratto nella sua interezza, derogando in questo caso al principio di conservazione contrattuale, solo se viene provata una diversa volontà delle parti, nel senso dell'essenzialità della parte del contratto colpita da nullità.
pagina 8 di 10 In merito a detto aspetto non v'è dubbio che l'opponente avrebbe comunque a suo tempo concluso il contratto, tanto più se privo delle clausole nulle, atteso che non solo esso era e sarebbe comunque rimasto funzionale alla sua volontà di assicurare al mutuatario quella garanzia che, sola, poteva consentire la stipula del mutuo ma, inoltre, la cancellazione di tali clausole, lungi dall'affievolire o estinguere tale intenzione, non avrebbe potuto che rafforzarla. Non può, altresì, sottacersi la considerazione, o meglio la presa d'atto, secondo la quale il fatto che oggi lo stesso fideiussore chieda, a mutuo erogato, la dichiarazione di nullità della stessa fideiussione con conseguente sua liberazione, a fronte peraltro dell'intervenuto inadempimento del debitore, è il frutto di un suo evidente interesse. Quanto all'opposto, è parimenti indubbio che, quale che fosse la sua intenzione nell'introduzione delle clausole nulle, lo stesso avrebbe comunque, anche in loro assenza, stipulato il mutuo e il negozio fideiussorio posto a sua garanzia atteso che, ferma la funzione economico sociale della stessa fideiussione e quindi la sua causa, interesse del mutuante era in via principale quello di assicurarsi una garanzia all'adempimento della obbligazione restitutoria, garanzia comunque assicurata dallo schema legale del negozio, avendo le clausole aggiuntive nulle la sola, ma non essenziale, funzione di procurare allo stesso mutuante una estensione della stessa garanzia ma con una portata tale da non comportare, in caso di loro assenza, il venir meno del suo interesse e della sua sicurezza nell'accedere alla stipula. A riprova, lo stesso opposto è oggi ad instare per la conferma di validità del mutuo e della garanzia fideiussoria ancorché “depurata” dalle clausole nulle. Par Quanto all'altro motivo di doglianza si rileva che l è un mero indicatore del costo effettivo del finanziamento, imposto e previsto ai soli fini informativi. Per tale ragione, ad esempio, in caso di differenza tra l'ISC pattuito in contratto e l'Isc in concreto applicato, non trova, comunque, applicazione la previsione dell'art. 117, comma 6, secondo parte,
TUB. Questa, infatti, prevede la nullità delle clausole contrattuali che prevedono tassi,
Par prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente di quelle pubblicizzate, non essendo un elemento della pattuizione ma un mero indice della stessa non può essere ricompreso né tra i tassi, né tra i prezzi, né tra le condizioni. La nullità delle clausole contrattuali è prevista dal legislatore per il solo caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 1125 bis, comma 6, TUB espressamente prevede che, ove il
TAEG non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al pagina 9 di 10 Par consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente coimputati nell' ) sono da considerarsi nulle.
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c. in quanto, in ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte, o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile 2013 n.
9080; Cass. Civ., 8 giugno 2007, n. 13395; Cass. Civ., 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass.
Civ., 12 dicembre 2005, n. 27383; Cass. Civ., 9 settembre 2004, n. 18169). In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino, poi, gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n.
13355). Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
In merito a detti aspetti la parte richiedente nulla ha allegato e dimostrato, ragion per cui la domanda non può essere accolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione in quanto infondata;
2) condanna l'opponente a pagare, a titolo di spese legali, in favore dell'opposta la somma di € 7.052,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
13.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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