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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/05/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 393/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 393/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.DI LEO PIETRO OTTAVIO
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. DI LEO PIETRO OTTAVIO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
esponevano di avere contratto matrimonio in data 17/4/1993, che dalla unione
[...]
erano nati i figli ed e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Per_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Amendolara, Viale Calabria, 39, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata esclusivamente al IG. che Parte_1
vi coabiterà unitamente ai figli, ivi stabilmente conviventi, fino a che gli stessi lo vorranno e fino a quando avranno raggiunto comunque l'autosufficienza economica;
3. La IG.ra dovrà prelevare dalla casa coniugale, dalla data Controparte_1
dell'udienza di comparizione suindicata, ogni suo effetto personale ed ogni bene di sua esclusiva proprietà, e trasferirsi presso altra abitazione.
4. I ricorrenti si impegnano, fino al conseguimento della indipendenza economica, al mantenimento dei figli - i quali, pur maggiorenni, essendo studenti, non sono ancora in grado di provvedere alle loro esigenze, - provvedendo anche esclusivamente a tutte le spese straordinarie occorrenti ai figli (spese di istruzione anche universitaria, mediche, ludiche,
ecc.).
5. I ricorrenti concordano di nulla prevedere per il diritto di visita della madre al figlio,
venendo attuato direttamente dai figli, secondo le loro esigenze ed aspettative, ogni qual volta lo vorranno, pernottandovi e coabitando con ella, nella sua futura dimora, anche per giorni, soprattutto nei periodi di feste ed estivi;
6. i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento e/o alimentare dichiarando di essere entrambi autosufficienti e di poter provvedere autonomamente alle loro esigenze;
gli stessi si danno, sin d'ora, reciproco ed incondizionato assenso al rilascio o al rinnovo di passaporto o documento di identità valido per l'espatrio.
7. I coniugi dichiarano di non avere altri rapporti patrimoniali ed economici da regolamentare.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...]_1
il 15/03/1966 e nata a [...] il Controparte_1
21/03/1969 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 11 maggio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento