Sentenza breve 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 24/04/2026, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00782/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00517/2026 REG.RIC.
N. 00518/2026 REG.RIC.
N. 00519/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 517 del 2026, proposto da
TH MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Coscarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2026, proposto da
ME El RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Coscarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2026, proposto da
DI US, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Coscarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 517 del 2026:
- del decreto del Prefetto di Siena del 1.12.2025, numero prot. n PSI/L/N/2025/101537, notificato il 9 dicembre 2025, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di conversione permesso di soggiorno del dipendente MA DE (con qualifica di operaio agricolo);
- e per l’accertamento del diritto all’accoglimento delle domande di conversione ed al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
quanto al ricorso n. 518 del 2026:
- del decreto del Prefetto di Siena del 1.12.2025, numero prot. n PSI/L/N/2025/101538, notificato il 9 dicembre 2025, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di conversione permesso di soggiorno del dipendente EL BA HD (con qualifica di operaio agricolo);
- e per l’accertamento del diritto all’accoglimento delle domande di conversione ed al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
quanto al ricorso n. 519 del 2026:
- del decreto del Prefetto di Siena del 1.12.2025, numero prot. n PSI/L/N/2025/101538, notificato il 9 dicembre 2025, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di conversione permesso di soggiorno del dipendente BN HD (con qualifica di operaio agricolo);
- e per l’accertamento del diritto all’accoglimento delle domande di conversione ed al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. AR IE e udita la difesa di parte resistente, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
Premesso che:
- pendono avanti questo Tribunale i ricorsi iscritti ai NN.RR.GG. 517/2026, 518/2026 e 519/2026, meglio indicati in epigrafe, a mezzo dei quali si contesta l’illegittimità dei provvedimenti con i quali la Prefettura di Siena ha negato il rilascio dei nulla osta richiesti dai ricorrenti, residenti in Italia, per la conversione dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale da loro posseduti in permessi per lavoro subordinato;
- i ricorsi sono stati notificati a mezzo PEC il 6 febbraio 2026 (termine nel quale risulta perfezionata la notifica per i destinatari) e sono tutti stati depositati il 10.03.2026, vale a dire 31 giorni dopo il perfezionamento della notifica;
- nel corso della camera di consiglio del 25 marzo 2026 il Presidente ha rilevato d’ufficio i connessi profili di irricevibilità dei ricorsi e ha comunicato la possibilità della definizione in rito delle vicende, dando altresì avviso di possibile definizione dei giudizi con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come risulta dal verbale;
Considerato che:
- i tre ricorsi riuniti risultano sovrapponibili per similarità delle circostanze di fatto e per le questioni giuridiche trattate e possono essere riuniti per ragioni di connessione oggettiva;
- l’art. 45 c.p.a. dispone che “ il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario”, mentre l’art. 35 c.p.a. dispone che “il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito”;
- nel caso di specie non ricorrono i casi di aumento dei termini di cui all’art. 41, comma 5, c.p.a.;
- per consolidata giurisprudenza “ la litispendenza nel processo amministrativo è l'effetto di una fattispecie complessa, i cui co-elementi possono ritenersi costituiti dalla notifica e dal deposito; la sola notifica, quindi, non seguita dal tempestivo deposito del ricorso, è inidonea a provocare la litispendenza” (Cons. Stato, Sez. V, 03/06/2025, n. 4787) e che “ il termine perentorio di trenta giorni per il deposito del ricorso previsto dall'art. 45, comma 1, cod. proc. amm., deve essere rispettato a partire dal perfezionamento della notifica per il destinatario. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'irricevibilità del ricorso ” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. V bis, 24/02/2025, n. 3977);
- il deposito dei ricorsi epigrafati risulta tardivo in quanto effettuato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge e che questo implica inevitabilmente l’irricevibilità degli stessi;
Ritenuto di dover dichiarare i ricorsi irricevibili a causa della tardività del deposito, ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett a) c.p.a.;
Ritenuto di poter compensare le spese di lite in ragione della peculiarità dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- li riunisce per le ragioni indicate in motivazione;
- li dichiara irricevibili ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett a) c.p.a. per tardività del deposito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
AR IE, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AR IE | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO