TRIB
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/11/2024, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza dell'08/11/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n.3347/2016 R.G., vertente tra:
, nata a [...] il [...], cf: elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
CP_
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato, rappresentato ne difeso come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 28/11/2016, parte ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo di essere bracciante agricola, iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che nell'anno 2016 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola Vittoria Società Cooperativa agricola per 102 giornate annue e che con nota del
6/6/2016, le comunicava l'indebito relativo all'anno 2014, conseguente alla revoca delle prestazione di disoccupazione agricola, ammontante a circa € 2.832,72, erogato nell'anno in questione.
Evidenziava che inutile era risultato il ricorso amministrativo proposto.
L' si costituiva contestando le richieste della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Dopo l'escussione dei testi, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
In via preliminare si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
Parte ricorrente ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici per gli anni per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi, non essendo stato prodotto l'elenco di variazione con il quale sarebbe stata comunicata la cancellazione.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La domanda della ricorrente tende alla sua reiscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno
2014 in cui la stessa ha lavorato come bracciante agricola per 102 giornate.
Essa si duole della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata dagli elenchi a CP_1
causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Invero, dagli atti emerge che parte ricorrente ha dato prova, come era suo onere, attraverso i testi escussi con la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni e la giornate di riferimento.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad aver prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati, secondo le modalità riferite.
Invero i testi escussi, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi avendo risposto in modo chiaro dando prova di conoscere bene i fatti e non essendovi motivi palesi per ritenerli inattendibili, hanno confermato gli assunti dell'istante, ovvero che la stessa effettivamente nell'anno 2014, ha espletato l'attività di bracciante agricola, per 102 giornate annue, alle dipendenze della ditta Vittoria Soc
Cooperativa.
CP_ Gli assunti dell' sono rimasti indimostrati.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Deve pertanto, essere riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno
2015, per 102 giornate annue, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in CP_1
ricorso.
Ne consegue che va annullato l'indebito per disoccupazione agricola, relativa all'anno 2014 conseguente alla predetta cancellazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che nell'anno 2014 ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze Parte_1 di Vittoria Società cooperativa agricola per 102 giornate e per l'effetto ordina all' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) Annulla l'indebito per disoccupazione agricola ammontante a Euro 2.832,72 relativo a tale anno, privandolo di ogni effetto di legge e conseguentemente, condanna l' alla restituzione CP_1
delle somme eventualmente trattenute o incassate in virtù del provvedimento de quo, oltre interessi e spese.
CP_ 3) Condanna, l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00, oltre IVA e CPA e spese generali, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Patti, 08/11/2024
IL GIUDICE ON.
ANTONINO CASDIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza dell'08/11/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n.3347/2016 R.G., vertente tra:
, nata a [...] il [...], cf: elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
CP_
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato, rappresentato ne difeso come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 28/11/2016, parte ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo di essere bracciante agricola, iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che nell'anno 2016 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola Vittoria Società Cooperativa agricola per 102 giornate annue e che con nota del
6/6/2016, le comunicava l'indebito relativo all'anno 2014, conseguente alla revoca delle prestazione di disoccupazione agricola, ammontante a circa € 2.832,72, erogato nell'anno in questione.
Evidenziava che inutile era risultato il ricorso amministrativo proposto.
L' si costituiva contestando le richieste della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Dopo l'escussione dei testi, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
In via preliminare si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
Parte ricorrente ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici per gli anni per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi, non essendo stato prodotto l'elenco di variazione con il quale sarebbe stata comunicata la cancellazione.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La domanda della ricorrente tende alla sua reiscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno
2014 in cui la stessa ha lavorato come bracciante agricola per 102 giornate.
Essa si duole della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata dagli elenchi a CP_1
causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Invero, dagli atti emerge che parte ricorrente ha dato prova, come era suo onere, attraverso i testi escussi con la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni e la giornate di riferimento.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad aver prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati, secondo le modalità riferite.
Invero i testi escussi, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi avendo risposto in modo chiaro dando prova di conoscere bene i fatti e non essendovi motivi palesi per ritenerli inattendibili, hanno confermato gli assunti dell'istante, ovvero che la stessa effettivamente nell'anno 2014, ha espletato l'attività di bracciante agricola, per 102 giornate annue, alle dipendenze della ditta Vittoria Soc
Cooperativa.
CP_ Gli assunti dell' sono rimasti indimostrati.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Deve pertanto, essere riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno
2015, per 102 giornate annue, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in CP_1
ricorso.
Ne consegue che va annullato l'indebito per disoccupazione agricola, relativa all'anno 2014 conseguente alla predetta cancellazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che nell'anno 2014 ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze Parte_1 di Vittoria Società cooperativa agricola per 102 giornate e per l'effetto ordina all' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) Annulla l'indebito per disoccupazione agricola ammontante a Euro 2.832,72 relativo a tale anno, privandolo di ogni effetto di legge e conseguentemente, condanna l' alla restituzione CP_1
delle somme eventualmente trattenute o incassate in virtù del provvedimento de quo, oltre interessi e spese.
CP_ 3) Condanna, l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00, oltre IVA e CPA e spese generali, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Patti, 08/11/2024
IL GIUDICE ON.
ANTONINO CASDIA