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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4098/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Milano il 20.03.1986
Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rossella Amodeo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nato a Milano il 02.06.1980
Cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Grazia Ofelia Cesaro e Andrea Mariani presso i quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CA (LC) il 04.06.2023
(anno 2023 atto n. 9 reg. parte 2 serie A) separazione dei beni. con i seguenti figli:
1. nata il [...] in [...];
2. nata a [...] il Parte_4 Parte_5
12.11.2021, entrambe cittadine italiane
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) le figlie minori, e sono affidate congiuntamente ad entrambi i Parte_4 Parte_5
genitori, con loro collocamento prevalente presso la madre;
i genitori assumeranno, di comune accordo e con rispetto reciproco, le decisioni di maggior interesse per le figlie, relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni;
ciascuno dei genitori eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni inerenti alle questioni di ordinaria amministrazione, da assumere nell'ambito e nei periodi di convivenza con le figlie stesse.
2) La RA potrà continuare a risiedere, insieme alle figlie, nell'abitazione Parte_1
familiare sita in Arese (MI), Via Giannetto Mattei, 38, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi decorrente dalla data del deposito del presente ricorso.
3) Nel medesimo termine il Signor rilascerà l'abitazione familiare, asportando i Parte_3
propri beni ed effetti personali.
4) Decorso il termine di non oltre dodici mesi dal deposito del presente ricorso congiunto per separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la RA si obbliga Parte_1
a rilasciare l'abitazione familiare con quanto l'arreda, nonché a trasferirsi presso un altro immobile, unitamente alle figlie, da individuarsi in Arese (MI), salvo diverso accordo con il Signor Pt_3
[...]
5) I genitori, fatti salvi altri e diversi accordi, che potranno condividere nell'interesse delle figlie e sempre compatibilmente con le esigenze delle stesse, prevedono le seguenti modalità di frequentazione.
• In merito alle visite infra-settimanali:
a) Il padre, dal lunedì al venerdì, accompagnerà le figlie a scuola andandole a prendere a casa della madre alle ore 7:30
b) Il padre, nella giornata di martedì, andrà a prendere le bambine a casa della madre alle ore
18:45 circa e le riaccompagnerà a scuola nella giornata successiva
• In merito ai fine settimana in via alternata:
c) Il padre, nel primo fine settimana, preleverà le figlie dalla casa materna il venerdì alle ore
18:45 circa e le riporterà presso la medesima abitazione la domenica alle ore 18:00; d) Il padre, nel secondo fine settimana, preleverà le figlie dalla casa materna il venerdì alle ore 18:45 circa e le riaccompagnerà a scuola il successivo lunedì mattina, fatti salvi eventuali impegni di lavoro del padre
• In merito alle vacanze:
e) Con riferimento alle vacanze natalizie, individuate in base al calendario scolastico: a prescindere dall'alternanza settimanale, le minori staranno in via alternata il primo periodo
(dall'ultimo giorno di scuola al 30 dicembre ore 21:30) con un genitore ed il secondo periodo (dal 30 dicembre ore 21:30 alla ripresa scolastica) con l'altro genitore, fatti salvi migliori accordi di anno in anno concordati eventualmente tra le parti nell'interesse delle figlie f) Con riferimento alle vacanze pasquali: le minori trascorreranno il periodo di Pasqua con ciascun genitore in via alternata di anno in anno g) Con riferimento ai “ponti” festivi corrispondenti al calendario scolastico: essi verranno accorpati ai giorni di spettanza di ciascun genitore h) Con riferimento alle vacanze estive: le minori trascorreranno, nel periodo di vacanza estiva, due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi in via anticipata entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
i genitori concordano che, in alternativa ai centri estivi, le figlie possano trascorrere, con i rispettivi nonni, periodi di vacanza al mare o in montagna
• Entrambi i genitori garantiranno contatti telefonici o video-chiamate quotidiane con le figlie, indicativamente dopo cena.
6) Il Signor nel periodo di 12 (dodici) mesi come individuato alla precedente Parte_3
clausola 2), durante il quale la moglie risiederà nella casa familiare sita in Arese (MI), Via Giannetto
Mattei, 38, contribuirà al mantenimento delle minori nella misura complessiva di Euro 500,00= mensili (Euro 250,00= mensili per ciascuna figlia), da corrispondersi alla madre, per dodici mensilità, a mezzo di bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, da aggiornarsi ai sensi degli indici ISTAT come per legge, e ciò a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso. Il Signor a decorrere dalla data di effettivo avvenuto rilascio Parte_3 dell'abitazione di Arese (MI), Via Giannetto Mattei, 38, da parte della RA , Parte_1
contribuirà al mantenimento delle minori nella misura complessiva di Euro 1.300,00= mensili (Euro
650,00= mensili per ciascuna figlia), da corrispondersi alla madre per dodici mensilità a mezzo di bonifico bancaria, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, e da aggiornarsi ai sensi degli indici ISTAT come per legge. 7) Il Signor per un periodo non superiore a mesi 2 (due) dalla sottoscrizione del Parte_3 presente ricorso, concederà in uso alla RA l'autovettura BMW X1, Parte_1
facendosi carico di tutti gli onere contrattuale ed accessori, come manutenzione e cambio gomme. Al termine di tale periodo la RA restituirà l'autovettura al Signor Parte_1 Pt_3
[...]
8) La RA terrà a proprio carico il pagamento degli oneri condominiali di Parte_1
natura ordinaria, nonché tutte le spese per le utenze domestiche ed altresì le spese per la cura ed il mantenimento del giardino, finché la stessa, entro il periodo di cui alla precedente clausola 2), risiederà nell'abitazione di Arese (MI), Via Giannetto Mattei, 38.
9) I genitori divideranno tra loro, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie nell'interesse delle figlie minori, definite, quanto ad individuazione e disciplina, dalle Linee Guida della Corte
d'Appello di Milano, allegate al presente ricorso e da intendersi quivi integralmente richiamate e ritrascritte e che le parti con la sottoscrizione del ricorso dichiarano di conoscere ed aver compreso;
dalle spese sanitarie così individuate saranno dedotti gli indennizzi eventualmente ottenuti dai genitori dalle rispettive casse e/o piani previdenziali.
10) I genitori concordano che le figlie hanno diritto di praticare uno sport all'anno, da individuarsi previo accordo tra i genitori.
11) I genitori concordano che l'assegno unico e universale per i figli a carico, come disciplinato dal d.lgs. 29 dicembre 2021 n. 230 e ss. modd., continuerà a venir percepito dalla madre, collocataria delle minori.
12) Il Signor alla sottoscrizione del presente ricorso, si obbliga a restituire alla Parte_3
RA il 50% delle spese di ristrutturazione sostenute per la ristrutturazione Parte_1
della casa familiare, detratte dal recupero fiscale che la RA recupererà nei prossimi 10 Pt_1
anni, e già detratte le prime due rate.
13) Le parti si danno reciproco assenso al fine del rilascio dei documenti validi per l'espatrio per le minori e Le relative spese verranno suddivise a metà tra i genitori. Parte_4 Parte_5
14) Compensi e spese legali compensati tra le parti, con rinuncia al vincolo della solidarietà tra difensori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_3 contratto matrimonio concordatario a CA (LC) il 4.06.2023.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (LC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Milano il 20.03.1986
Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rossella Amodeo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nato a Milano il 02.06.1980
Cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Grazia Ofelia Cesaro e Andrea Mariani presso i quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CA (LC) il 04.06.2023
(anno 2023 atto n. 9 reg. parte 2 serie A) separazione dei beni. con i seguenti figli:
1. nata il [...] in [...];
2. nata a [...] il Parte_4 Parte_5
12.11.2021, entrambe cittadine italiane
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) le figlie minori, e sono affidate congiuntamente ad entrambi i Parte_4 Parte_5
genitori, con loro collocamento prevalente presso la madre;
i genitori assumeranno, di comune accordo e con rispetto reciproco, le decisioni di maggior interesse per le figlie, relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni;
ciascuno dei genitori eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni inerenti alle questioni di ordinaria amministrazione, da assumere nell'ambito e nei periodi di convivenza con le figlie stesse.
2) La RA potrà continuare a risiedere, insieme alle figlie, nell'abitazione Parte_1
familiare sita in Arese (MI), Via Giannetto Mattei, 38, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi decorrente dalla data del deposito del presente ricorso.
3) Nel medesimo termine il Signor rilascerà l'abitazione familiare, asportando i Parte_3
propri beni ed effetti personali.
4) Decorso il termine di non oltre dodici mesi dal deposito del presente ricorso congiunto per separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la RA si obbliga Parte_1
a rilasciare l'abitazione familiare con quanto l'arreda, nonché a trasferirsi presso un altro immobile, unitamente alle figlie, da individuarsi in Arese (MI), salvo diverso accordo con il Signor Pt_3
[...]
5) I genitori, fatti salvi altri e diversi accordi, che potranno condividere nell'interesse delle figlie e sempre compatibilmente con le esigenze delle stesse, prevedono le seguenti modalità di frequentazione.
• In merito alle visite infra-settimanali:
a) Il padre, dal lunedì al venerdì, accompagnerà le figlie a scuola andandole a prendere a casa della madre alle ore 7:30
b) Il padre, nella giornata di martedì, andrà a prendere le bambine a casa della madre alle ore
18:45 circa e le riaccompagnerà a scuola nella giornata successiva
• In merito ai fine settimana in via alternata:
c) Il padre, nel primo fine settimana, preleverà le figlie dalla casa materna il venerdì alle ore
18:45 circa e le riporterà presso la medesima abitazione la domenica alle ore 18:00; d) Il padre, nel secondo fine settimana, preleverà le figlie dalla casa materna il venerdì alle ore 18:45 circa e le riaccompagnerà a scuola il successivo lunedì mattina, fatti salvi eventuali impegni di lavoro del padre
• In merito alle vacanze:
e) Con riferimento alle vacanze natalizie, individuate in base al calendario scolastico: a prescindere dall'alternanza settimanale, le minori staranno in via alternata il primo periodo
(dall'ultimo giorno di scuola al 30 dicembre ore 21:30) con un genitore ed il secondo periodo (dal 30 dicembre ore 21:30 alla ripresa scolastica) con l'altro genitore, fatti salvi migliori accordi di anno in anno concordati eventualmente tra le parti nell'interesse delle figlie f) Con riferimento alle vacanze pasquali: le minori trascorreranno il periodo di Pasqua con ciascun genitore in via alternata di anno in anno g) Con riferimento ai “ponti” festivi corrispondenti al calendario scolastico: essi verranno accorpati ai giorni di spettanza di ciascun genitore h) Con riferimento alle vacanze estive: le minori trascorreranno, nel periodo di vacanza estiva, due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi in via anticipata entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
i genitori concordano che, in alternativa ai centri estivi, le figlie possano trascorrere, con i rispettivi nonni, periodi di vacanza al mare o in montagna
• Entrambi i genitori garantiranno contatti telefonici o video-chiamate quotidiane con le figlie, indicativamente dopo cena.
6) Il Signor nel periodo di 12 (dodici) mesi come individuato alla precedente Parte_3
clausola 2), durante il quale la moglie risiederà nella casa familiare sita in Arese (MI), Via Giannetto
Mattei, 38, contribuirà al mantenimento delle minori nella misura complessiva di Euro 500,00= mensili (Euro 250,00= mensili per ciascuna figlia), da corrispondersi alla madre, per dodici mensilità, a mezzo di bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, da aggiornarsi ai sensi degli indici ISTAT come per legge, e ciò a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso. Il Signor a decorrere dalla data di effettivo avvenuto rilascio Parte_3 dell'abitazione di Arese (MI), Via Giannetto Mattei, 38, da parte della RA , Parte_1
contribuirà al mantenimento delle minori nella misura complessiva di Euro 1.300,00= mensili (Euro
650,00= mensili per ciascuna figlia), da corrispondersi alla madre per dodici mensilità a mezzo di bonifico bancaria, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, e da aggiornarsi ai sensi degli indici ISTAT come per legge. 7) Il Signor per un periodo non superiore a mesi 2 (due) dalla sottoscrizione del Parte_3 presente ricorso, concederà in uso alla RA l'autovettura BMW X1, Parte_1
facendosi carico di tutti gli onere contrattuale ed accessori, come manutenzione e cambio gomme. Al termine di tale periodo la RA restituirà l'autovettura al Signor Parte_1 Pt_3
[...]
8) La RA terrà a proprio carico il pagamento degli oneri condominiali di Parte_1
natura ordinaria, nonché tutte le spese per le utenze domestiche ed altresì le spese per la cura ed il mantenimento del giardino, finché la stessa, entro il periodo di cui alla precedente clausola 2), risiederà nell'abitazione di Arese (MI), Via Giannetto Mattei, 38.
9) I genitori divideranno tra loro, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie nell'interesse delle figlie minori, definite, quanto ad individuazione e disciplina, dalle Linee Guida della Corte
d'Appello di Milano, allegate al presente ricorso e da intendersi quivi integralmente richiamate e ritrascritte e che le parti con la sottoscrizione del ricorso dichiarano di conoscere ed aver compreso;
dalle spese sanitarie così individuate saranno dedotti gli indennizzi eventualmente ottenuti dai genitori dalle rispettive casse e/o piani previdenziali.
10) I genitori concordano che le figlie hanno diritto di praticare uno sport all'anno, da individuarsi previo accordo tra i genitori.
11) I genitori concordano che l'assegno unico e universale per i figli a carico, come disciplinato dal d.lgs. 29 dicembre 2021 n. 230 e ss. modd., continuerà a venir percepito dalla madre, collocataria delle minori.
12) Il Signor alla sottoscrizione del presente ricorso, si obbliga a restituire alla Parte_3
RA il 50% delle spese di ristrutturazione sostenute per la ristrutturazione Parte_1
della casa familiare, detratte dal recupero fiscale che la RA recupererà nei prossimi 10 Pt_1
anni, e già detratte le prime due rate.
13) Le parti si danno reciproco assenso al fine del rilascio dei documenti validi per l'espatrio per le minori e Le relative spese verranno suddivise a metà tra i genitori. Parte_4 Parte_5
14) Compensi e spese legali compensati tra le parti, con rinuncia al vincolo della solidarietà tra difensori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_3 contratto matrimonio concordatario a CA (LC) il 4.06.2023.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (LC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG