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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/07/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 14.7.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4280 / 2023 R.G. e vertente
TRA
C.F.: ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Di Re;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti;
Oggetto: benefici amianto
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
1. Con ricorso depositato in data 2.08.2023 premesso di aver svolto Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze della dal 3.05.1989 fino alla data di Controparte_2 chiusura di quest'ultima (2003) presso la sede lavorativa di Messina via S. Raineri, esponeva di aver lavorato otto ore al giorno e di essersi recato con assiduità a bordo delle navi in ambienti angusti ove la concentrazione di amianto era altissima anche a causa della mancanza di aerazione e dispositivi di protezione. Precisava che sulla base dell'atto di indirizzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, emanato il 07.11.2000, aveva ottenuto il certificato di esposizione all'amianto per il periodo dal
01.01.1991 fino al 02.10.2003.
Chiedeva pertanto che venisse riconosciuto il proprio diritto ai benefici previdenziali di maggiorazione contributiva previsti dall'art. 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche ed integrazioni.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità della domanda e la prescrizione del CP_1 diritto invocato. Nel merito deduceva l'infondatezza del diritto invocato. 1 L'udienza del 14.7.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Ordine logico impone di esaminare preliminarmente l'eccezione di improponibilità del ricorso e di prescrizione sollevata da parte resistente.
In merito alla asserita improponibilità del ricorso a causa della mancata presentazione della CP_ domanda all' si rileva che il ricorrente ha allegato la prescritta domanda inoltrata all'ente previdenziale il 15/11/2021.
3. Con riferimento invece all'eccezione di prescrizione giova premettere, sul piano generale che nella materia previdenziale, il diritto alla pensione - costituzionalmente tutelato - è certamente indisponibile, imprescrittibile e non assoggettabile a termini di decadenza, sono invece soggetti a prescrizione e decadenza i soli ratei delle prestazioni previdenziali. Con specifico riferimento ai benefici da amianto, il termine prescrizionale applicabile è l'ordinario termine decennale, atteso che la rivalutazione contributiva derivante dall'esposizione all'amianto si configura come un diritto autonomo.
Questo principio è stato ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav., nn. 25000 e 25002 del 25 novembre 2014; n. 2774 del 12 febbraio 2015; n. 3008 del 16 febbraio 2015; nn.
3959 e 3960 del 26 febbraio 2015; n. 10980 del 2015), sul presupposto che quello che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente liquidati in sede amministrativa, bensì il diritto ad un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici”, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali sorge - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico. Configurato il beneficio della rivalutazione contributiva come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, che sorge in conseguenza del “fatto” della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente natura compensativo-risarcitoria, costituente un bene giuridico autonomamente protetto dall'ordinamento ed oggetto di specifico accertamento, la prescrizione di tale diritto alla rivalutazione è definitiva e non incide solo sui singoli ratei.
Quanto alla decorrenza, dunque, considerato che l'assistito può agire anche prima di essere andato in pensione, la Suprema Corte ritiene dirimente il momento della consapevolezza della esposizione ad amianto (Cass. civ., sez. lav., n. 2351 del 2015).
Sebbene l'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, tuttavia, si
è ritenuto che quando il presupposto per l'esercizio del diritto è dalla stessa fattispecie legale ricollegato ad un “fatto” - esposizione all'amianto - è solo dal momento in cui tale fatto, quale presupposto di esistenza del diritto stesso, diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile, che può rilevare l'inerzia dell'interessato. 2 4. Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, deve ritenersi che il ricorrente abbia acquisito piena consapevolezza della sua esposizione qualificata all'amianto almeno a seguito dell'attestazione da parte dell'Inail di esposizione ad amianto del lavorato per il periodo dal 1991 al 2003.
Tale attestazione risale al 14.05.2005 con la conseguenza che da tale momento o comunque dalla cessazione dell'attività avvenuta nel 2003 dunque, egli avrebbe potuto presentare domanda amministrativa per il riconoscimento dei benefici ed, in caso di esito negativo, agire in giudizio.
La domanda amministrativa è stata presentata all dall'odierno ricorrente solo in data CP_1
15.11.2021, quando cioè la prescrizione era già maturata. La fattispecie estintiva si è pertanto perfezionata.
Le superiori considerazioni precludono ogni ulteriore accertamento ed impongono il rigetto del ricorso.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicati i minimi tariffari attesa la durata del giudizio..
PQM
Definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.636,50 per Parte_1 compensi oltre spese generali ed accessori i legge.
Messina 15.7.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. Fabio Baldassare Bucaria magistrato ordinario in tirocinio
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 14.7.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4280 / 2023 R.G. e vertente
TRA
C.F.: ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Di Re;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti;
Oggetto: benefici amianto
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
1. Con ricorso depositato in data 2.08.2023 premesso di aver svolto Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze della dal 3.05.1989 fino alla data di Controparte_2 chiusura di quest'ultima (2003) presso la sede lavorativa di Messina via S. Raineri, esponeva di aver lavorato otto ore al giorno e di essersi recato con assiduità a bordo delle navi in ambienti angusti ove la concentrazione di amianto era altissima anche a causa della mancanza di aerazione e dispositivi di protezione. Precisava che sulla base dell'atto di indirizzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, emanato il 07.11.2000, aveva ottenuto il certificato di esposizione all'amianto per il periodo dal
01.01.1991 fino al 02.10.2003.
Chiedeva pertanto che venisse riconosciuto il proprio diritto ai benefici previdenziali di maggiorazione contributiva previsti dall'art. 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche ed integrazioni.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità della domanda e la prescrizione del CP_1 diritto invocato. Nel merito deduceva l'infondatezza del diritto invocato. 1 L'udienza del 14.7.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Ordine logico impone di esaminare preliminarmente l'eccezione di improponibilità del ricorso e di prescrizione sollevata da parte resistente.
In merito alla asserita improponibilità del ricorso a causa della mancata presentazione della CP_ domanda all' si rileva che il ricorrente ha allegato la prescritta domanda inoltrata all'ente previdenziale il 15/11/2021.
3. Con riferimento invece all'eccezione di prescrizione giova premettere, sul piano generale che nella materia previdenziale, il diritto alla pensione - costituzionalmente tutelato - è certamente indisponibile, imprescrittibile e non assoggettabile a termini di decadenza, sono invece soggetti a prescrizione e decadenza i soli ratei delle prestazioni previdenziali. Con specifico riferimento ai benefici da amianto, il termine prescrizionale applicabile è l'ordinario termine decennale, atteso che la rivalutazione contributiva derivante dall'esposizione all'amianto si configura come un diritto autonomo.
Questo principio è stato ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav., nn. 25000 e 25002 del 25 novembre 2014; n. 2774 del 12 febbraio 2015; n. 3008 del 16 febbraio 2015; nn.
3959 e 3960 del 26 febbraio 2015; n. 10980 del 2015), sul presupposto che quello che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente liquidati in sede amministrativa, bensì il diritto ad un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici”, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali sorge - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico. Configurato il beneficio della rivalutazione contributiva come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, che sorge in conseguenza del “fatto” della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente natura compensativo-risarcitoria, costituente un bene giuridico autonomamente protetto dall'ordinamento ed oggetto di specifico accertamento, la prescrizione di tale diritto alla rivalutazione è definitiva e non incide solo sui singoli ratei.
Quanto alla decorrenza, dunque, considerato che l'assistito può agire anche prima di essere andato in pensione, la Suprema Corte ritiene dirimente il momento della consapevolezza della esposizione ad amianto (Cass. civ., sez. lav., n. 2351 del 2015).
Sebbene l'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, tuttavia, si
è ritenuto che quando il presupposto per l'esercizio del diritto è dalla stessa fattispecie legale ricollegato ad un “fatto” - esposizione all'amianto - è solo dal momento in cui tale fatto, quale presupposto di esistenza del diritto stesso, diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile, che può rilevare l'inerzia dell'interessato. 2 4. Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, deve ritenersi che il ricorrente abbia acquisito piena consapevolezza della sua esposizione qualificata all'amianto almeno a seguito dell'attestazione da parte dell'Inail di esposizione ad amianto del lavorato per il periodo dal 1991 al 2003.
Tale attestazione risale al 14.05.2005 con la conseguenza che da tale momento o comunque dalla cessazione dell'attività avvenuta nel 2003 dunque, egli avrebbe potuto presentare domanda amministrativa per il riconoscimento dei benefici ed, in caso di esito negativo, agire in giudizio.
La domanda amministrativa è stata presentata all dall'odierno ricorrente solo in data CP_1
15.11.2021, quando cioè la prescrizione era già maturata. La fattispecie estintiva si è pertanto perfezionata.
Le superiori considerazioni precludono ogni ulteriore accertamento ed impongono il rigetto del ricorso.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicati i minimi tariffari attesa la durata del giudizio..
PQM
Definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.636,50 per Parte_1 compensi oltre spese generali ed accessori i legge.
Messina 15.7.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. Fabio Baldassare Bucaria magistrato ordinario in tirocinio
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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