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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/05/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7100/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al numero 7100 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 depositato in data 29/02/2024 da:
(c.f.: ), con l'avv. Unia, Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
, con l'Avvocato dello Stato Controparte_1
resistente avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente, come da note dd. 14.4.2025: insiste per l'accoglimento del ricorso mediante dichiarazione del diritto del ricorrente ad avere lo status di protezione speciale ex d.l. 130/2020
e art. 19 del d.lgs. 286/1998 attesa l'ottima integrazione socio-lavorativa allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha tempestivamente impugnato il provvedimento
Cat.A.12/2023/Imm.132/MAdB del 19.4.2023 della di notificato il 5.5.2023, CP_1 CP_1
1 che ha negato il rilascio del permesso di soggiorno di protezione speciale ex art. 19 d.lgs.
286/1998, presentato con istanza del 31.5.2022.
Il provvedimento di diniego è stato adottato sulla base di un parere sfavorevole, reso in data
9.2.2023 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – sezione di in cui si era rilevata la mancata documentazione da parte del CP_1
ricorrente di uno stabile e continuativo percorso di integrazione lavorativa, in ragione della breve durata dell'attività lavorativa documentata, nonché di una sistemazione abitativa.
Il ricorrente rappresenta di aver presentato domanda di protezione internazionale al suo ingresso nel territorio nazionale e che tale domanda ha avuto esito negativo, in sede amministrativa e in tutti i gradi del successivo giudizio. Lamenta l'erronea valutazione da parte dell'amministrazione del suo percorso di integrazione lavorativa, anche in considerazione delle condizioni di vita che il ricorrente troverebbe in caso di rientro nel Paese di origine.
L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio, sebbene gli atti introduttivi del giudizio risultino ad essa correttamente notificati a cura del ricorrente, a seguito della rinnovazione della notifica disposta;
ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Con decreto del 8.7.2023 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
Il ricorrente ha depositato la seguente documentazione:
- certificazione unica relativa ai redditi da lavoro subordinato a tempo determinato percepiti nell'anno 2022 da una società avente sede in provincia di Milano, relativamente a un contratto di lavoro avente durata dal 20.9.2021 al 31.7.2022, per complessivi euro 15.000 circa;
- busta paga del mese di luglio 2022 relativa al medesimo rapporto di lavoro per l'importo di euro 1.504;
- attestato di frequenza di un corso di lingua italiana (livello A2) presso una cooperativa sociale onlus privo di data e dell'indicazione del monte ore della frequenza;
- certificazione unica relativa ai redditi da lavoro subordinato a tempo determinato percepiti nell'anno 2023 da una società avente sede in provincia di relativamente a un contratto CP_1
di lavoro avente durata dal 1.3.2023 al 21.9.2023, per complessivi euro 4.300 circa;
- attestato di frequenza di un corso di orticoltura pratica della durata da ottobre 2017 a gennaio
2018 dd. 12.1.2018;
- attestato di patentino provvisorio per la conduzione di carrelli elevatori della validità di 30 giorni dall'emissione dd. 2.2.2024, nel quale è certificata la partecipazione all'esame teorico e pratico del corso.
*
2 2. Il ricorrente ha presentato domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale in data 31.5.2022; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 19.5.2023.
Ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.l. 20/2023 alla fattispecie va sussunta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs.
286/1998, nella formulazione antecedente all'ultima novella.
La disposizione, in tale formulazione, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ai fini della definizione della fattispecie oggetto di giudizio vanno tenute in considerazione le presenti circostanze:
- il ricorrente ha fatto ingresso in Italia presumibilmente in data 16.3.2016 e durante il periodo di permanenza sul territorio nazionale sono stati rilasciati unicamente permessi di soggiorno per “richiesta asilo”, l'ultimo del quale è scaduto in data 7.1.2022, come si legge nel provvedimento impugnato;
le circostanze non sono state contestate dal ricorrente;
- dalla documentazione prodotta e sopra illustrata risulta che il ricorrente ha lavorato dal settembre 2021 al luglio 2022 e successivamente dal marzo al novembre 2023, avendo successivamente unicamente conseguito un patentino provvisorio per la conduzione di carrelli elevatori;
- egli risulta aver frequentato un corso di lingua italiana (sebbene non sia nota l'epoca della frequenza) e un corso di orticoltura nel 2018.
L'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, nella versione ratione temporis vigente, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Nel merito, il ricorso è infondato.
3 Dalla documentazione in atti si desume che il ricorrente ha concluso contratti di lavoro di durata inferiore all'anno e in epoca ormai risalente. In particolare, il ricorrente risulta essere stato occupato con discontinuità nel biennio 2021-2023. Dal settembre 2023 non è più occupato. Non risulta peraltro contestata dal ricorrente la circostanza allegata nel provvedimento impugnato secondo cui il ricorrente ha ottenuto per otto volte dal suo ingresso nel territorio nazionale, avvenuto nel 2016, il permesso di soggiorno per richiesta asilo, il quale ai sensi degli artt. 4 e 22 d.lgs. 142/2015 abilita al lavoro decorsi sei mesi dal rilascio.
Quanto all'attività formativa il ricorrente ha documentato la frequenza a un corso di orticoltura nel 2018, a un corso di lingua e il conseguimento di un patentino provvisorio per la conduzione di carrelli elevatori. Si tratta di indici di integrazione oltremodo risalenti nel tempo (corso di orticoltura) o, in assenza di una data e dell'indicazione del monte ore frequentate non collocabili nel tempo (corso di lingua), ovvero scarsamente significativi di un percorso integrativo in atto, in assenza di indicazione circa la frequenza di lezioni o simili
(patentino di conduzione dei carrelli elevatori).
Non vi è dunque prova di occupazione stabile nell'attualità né di un processo di integrazione lavorativa effettivamente in corso, anche in considerazione del fatto che il ricorrente è presente sul territorio dello Stato da quasi un decennio e che per tutto il tempo in cui sono durate prima la procedura amministrativa e poi i giudizi sulla richiesta di protezione internazionale il ricorrente ha avuto un titolo di soggiorno provvisorio, anche abilitante allo svolgimento di lavoro.
Il ricorrente non ha inoltre documentato legami familiari o sociali rilevanti.
Ne deriva che non è stata provata in giudizio la sussistenza di legami sociali e di un radicamento sul territorio dello Stato tali da ostare all'allontanamento dal territorio dello
Stato.
A questo riguardo neppure soccorre l'ordinamento convenzionale CEDU.
In materia di tutela dei diritti dello straniero la Corte EDU ha infatti anzitutto sancito il diritto dello Stato, di origine internazionale, al controllo della presenza degli stranieri sul territorio nazionale e ha conseguentemente ritenuta in linea di principio possibile nel sistema convenzionale l'espulsione degli stranieri (Corte EDU, 18.10.2006, Üner c. Paesi Bassi, application 46410/1999, § 54).
Ha poi affermato che lo straniero che sia entrato illegalmente in uno Stato contraente mette le autorità dello Stato ospitante di fronte al fatto compiuto («fait accompli») dei legami creati sul territorio nazionale, con la conseguenza che queste autorità non sono in linea di principio
4 obbligate ai sensi dell'art. 8 CEDU a consentirgli di stabilirsi sul territorio (Corte EDU,
3.10.2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, application 12738/2010, § 103).
La Corte EDU ha poi delineato in molteplici pronunce la distinzione capitale fra stranieri stabiliti, cioè regolarmente soggiornanti sui territori nazionali (settled migrant), e stranieri non stabiliti, cioè presenti sui territori nazionali irregolarmente.
Solo con riferimento ai settled migrant è stato affermato che l'espulsione è senz'altro lesiva della vita privata, anche in assenza di legami familiari, e pertanto deve soggiacere alle condizioni previste dall'art. 8, co. 2, CEDU (Corte EDU, 23.6.2008, c. Austria, Per_1
application 1638/2003, § 61 e ss.), e che, in caso di condotte criminali, l'espulsione è possibile solo in caso di accertamento di determinate circostanze, attinenti principalmente alla tutela dell'ordine e della sicurezza personale (Corte EDU, 18.10.2006, Üner c. Paesi Bassi, application 46410/1999, § 54 e ss.).
Più circoscritti sono invece i margini di tutela della vita privata e familiare degli stranieri privi di titolo di soggiorno (cosiddetti non-settled migrant).
La condizione degli stranieri illegalmente presenti sul territorio dello Stato non può infatti essere assimilata a quella degli stranieri stabiliti, con la conseguenza che i criteri vigenti in materia di respingimento ed espulsione di questi ultimi, compresi quelli elaborati per il caso di commissione di reati (illustrati nella sentenza Corte EDU, 18.10.2006, Üner c. Paesi Bassi, application 46410/1999, sopra richiamata), non possono essere ad essi automaticamente estesi
(Corte EDU, 3.10.2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, application 12738/2010, § 105; Corte EDU,
28.7.2020, Pormes c. Paesi Bassi, application 25402/2014, § 53). Lo straniero irregolare non può infatti vantare un'aspettativa al rilascio di un titolo di soggiorno e la sua presenza è di fatto solo tollerata dallo Stato contraente (Corte EDU, 30.6.2015, A.S. c. Svizzera, application
39350/2013, § 44 e 45; Corte EDU, 3.10.2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, application
12738/2010, § 103).
Di per sé la presenza nel territorio dello Stato di uno straniero illegalmente soggiornante non fa sorgere in capo allo Stato obbligazioni positive, relative cioè alla concessione di un titolo di soggiorno: solo in casi eccezionali e all'esito del bilanciamento fra la posizione personale e le esigenze generali lo Stato è tenuto a consentire il soggiorno sul suo territorio (Corte EDU,
28.7.2020, Pormes c. Paesi Bassi, application 25402/2014, § 54 e ss.). Più nello specifico, occorre considerare molteplici fattori quali: l'effettiva compromissione della vita familiare,
l'intensità dei legami nello Stato ospitante, la presenza di ostacoli insormontabili alla vita della famiglia nel Paese di origine, la presenza di elementi rilevanti ai fini del controllo sull'immigrazione (quali precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione),
5 la sussistenza di fattori di ordine pubblico, la formazione del nucleo familiare sul territorio dello
Stato ospitante quando lo straniero era consapevole della precarietà della sua condizione giuridica (Corte EDU, 31.1.2006, e c. Paesi Bassi, application Persona_2 Parte_2
50435/1999, §39).
Nel caso di specie il ricorrente ha fatto ingresso nel territorio dello Stato illegalmente;
egli pertanto non può godere delle maggiori tutele riconosciute agli stranieri stabiliti. Egli inoltre non ha provato una condizione personale di vita tale da ostare all'espulsione, anche con riferimento ai criteri enucleati per definire quei casi eccezionali in cui la presenza dello straniero non stabilito può essere tollerata dallo Stato, essendosi limitato a depositare documentazione attinente a rapporti di lavoro discontinui e ormai risalenti nel tempo.
Il ricorrente a fondamento della sua domanda ha poi genericamente e fugacemente richiamato a sostegno dell'impugnazione il divieto di refoulement.
A questo riguardo va ricordato che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in costanza del regime precedente all'entrata in vigore del d.l. 113/2018 la protezione complementare ben può essere riconosciuta in ragione della condizione del Paese di origine.
Può pertanto rilevare anche una situazione generalizzata di violazione di diritti umani ovvero di conflitto, ancorché di livello minore rispetto a quella rilevante per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;
tali fatti sono pur sempre da valutarsi comparativamente in rapporto all'integrazione del richiedente nel Paese di accoglienza.
Tuttavia, l'allegazione da parte del richiedente della situazione generale del Paese di provenienza deve pur sempre riguardare aspetti relativi alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare una condizione di vulnerabilità soggettiva, che sostanzia la protezione complementare. Non possono pertanto ritenersi sufficienti né pertinenti allegazioni generiche sulla situazione del Paese di provenienza del richiedente in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente. Solo l'assolvimento di questo preciso onere di allegazione innesca, come necessaria conseguenza, l'obbligo di cooperazione istruttoria del giudice del merito (Cass., sez. I, 4.8.2021 n. 22274). Il principio può trovare applicazione anche con riferimento alla protezione speciale derivante dalla novella del d.l. 130/2020, dal momento che le due forme di protezione complementare, pur con differenze evidenti, si pongono in sostanziale continuità (Cass., sez. I, 18.5.2023 n.
13759).
Nel caso di specie non è stata allegata alcuna circostanza individualizzante e la stessa allegazione delle circostanze del Paese d'origine è del tutto generica, poiché il ricorrente si
6 è limitato a prospettare le diverse condizioni di vita nel Paese di origine rispetto a quelle godute sul territorio dello Stato.
La domanda va dunque anche sotto questo aspetto rigettata.
In definitiva, l'allontanamento dal suolo nazionale che deriva dal rigetto del ricorso non può ritenersi contrario all'ordinamento, in quanto deriva dall'applicazione di normativa che corrisponde all'interesse dello Stato al controllo sul fenomeno migratorio (Corte cost.,
8.7.2010 n. 250).
Esso non è nemmeno contrario agli obblighi sovranazionali, nei quali non si rinviene la tutela incondizionata della permanenza dello straniero sul territorio nazionale né la fattispecie concreta oggetto di giudizio presenta tratti di eccezionalità che ostino all'espulsione.
Il ricorso va dunque rigettato.
*
3. Nulla va disposto circa le spese, in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2. rigetta il ricorso;
3. nulla per le spese;
Venezia, così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al numero 7100 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 depositato in data 29/02/2024 da:
(c.f.: ), con l'avv. Unia, Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
, con l'Avvocato dello Stato Controparte_1
resistente avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente, come da note dd. 14.4.2025: insiste per l'accoglimento del ricorso mediante dichiarazione del diritto del ricorrente ad avere lo status di protezione speciale ex d.l. 130/2020
e art. 19 del d.lgs. 286/1998 attesa l'ottima integrazione socio-lavorativa allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha tempestivamente impugnato il provvedimento
Cat.A.12/2023/Imm.132/MAdB del 19.4.2023 della di notificato il 5.5.2023, CP_1 CP_1
1 che ha negato il rilascio del permesso di soggiorno di protezione speciale ex art. 19 d.lgs.
286/1998, presentato con istanza del 31.5.2022.
Il provvedimento di diniego è stato adottato sulla base di un parere sfavorevole, reso in data
9.2.2023 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – sezione di in cui si era rilevata la mancata documentazione da parte del CP_1
ricorrente di uno stabile e continuativo percorso di integrazione lavorativa, in ragione della breve durata dell'attività lavorativa documentata, nonché di una sistemazione abitativa.
Il ricorrente rappresenta di aver presentato domanda di protezione internazionale al suo ingresso nel territorio nazionale e che tale domanda ha avuto esito negativo, in sede amministrativa e in tutti i gradi del successivo giudizio. Lamenta l'erronea valutazione da parte dell'amministrazione del suo percorso di integrazione lavorativa, anche in considerazione delle condizioni di vita che il ricorrente troverebbe in caso di rientro nel Paese di origine.
L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio, sebbene gli atti introduttivi del giudizio risultino ad essa correttamente notificati a cura del ricorrente, a seguito della rinnovazione della notifica disposta;
ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Con decreto del 8.7.2023 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
Il ricorrente ha depositato la seguente documentazione:
- certificazione unica relativa ai redditi da lavoro subordinato a tempo determinato percepiti nell'anno 2022 da una società avente sede in provincia di Milano, relativamente a un contratto di lavoro avente durata dal 20.9.2021 al 31.7.2022, per complessivi euro 15.000 circa;
- busta paga del mese di luglio 2022 relativa al medesimo rapporto di lavoro per l'importo di euro 1.504;
- attestato di frequenza di un corso di lingua italiana (livello A2) presso una cooperativa sociale onlus privo di data e dell'indicazione del monte ore della frequenza;
- certificazione unica relativa ai redditi da lavoro subordinato a tempo determinato percepiti nell'anno 2023 da una società avente sede in provincia di relativamente a un contratto CP_1
di lavoro avente durata dal 1.3.2023 al 21.9.2023, per complessivi euro 4.300 circa;
- attestato di frequenza di un corso di orticoltura pratica della durata da ottobre 2017 a gennaio
2018 dd. 12.1.2018;
- attestato di patentino provvisorio per la conduzione di carrelli elevatori della validità di 30 giorni dall'emissione dd. 2.2.2024, nel quale è certificata la partecipazione all'esame teorico e pratico del corso.
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2 2. Il ricorrente ha presentato domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale in data 31.5.2022; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 19.5.2023.
Ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.l. 20/2023 alla fattispecie va sussunta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs.
286/1998, nella formulazione antecedente all'ultima novella.
La disposizione, in tale formulazione, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ai fini della definizione della fattispecie oggetto di giudizio vanno tenute in considerazione le presenti circostanze:
- il ricorrente ha fatto ingresso in Italia presumibilmente in data 16.3.2016 e durante il periodo di permanenza sul territorio nazionale sono stati rilasciati unicamente permessi di soggiorno per “richiesta asilo”, l'ultimo del quale è scaduto in data 7.1.2022, come si legge nel provvedimento impugnato;
le circostanze non sono state contestate dal ricorrente;
- dalla documentazione prodotta e sopra illustrata risulta che il ricorrente ha lavorato dal settembre 2021 al luglio 2022 e successivamente dal marzo al novembre 2023, avendo successivamente unicamente conseguito un patentino provvisorio per la conduzione di carrelli elevatori;
- egli risulta aver frequentato un corso di lingua italiana (sebbene non sia nota l'epoca della frequenza) e un corso di orticoltura nel 2018.
L'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, nella versione ratione temporis vigente, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Nel merito, il ricorso è infondato.
3 Dalla documentazione in atti si desume che il ricorrente ha concluso contratti di lavoro di durata inferiore all'anno e in epoca ormai risalente. In particolare, il ricorrente risulta essere stato occupato con discontinuità nel biennio 2021-2023. Dal settembre 2023 non è più occupato. Non risulta peraltro contestata dal ricorrente la circostanza allegata nel provvedimento impugnato secondo cui il ricorrente ha ottenuto per otto volte dal suo ingresso nel territorio nazionale, avvenuto nel 2016, il permesso di soggiorno per richiesta asilo, il quale ai sensi degli artt. 4 e 22 d.lgs. 142/2015 abilita al lavoro decorsi sei mesi dal rilascio.
Quanto all'attività formativa il ricorrente ha documentato la frequenza a un corso di orticoltura nel 2018, a un corso di lingua e il conseguimento di un patentino provvisorio per la conduzione di carrelli elevatori. Si tratta di indici di integrazione oltremodo risalenti nel tempo (corso di orticoltura) o, in assenza di una data e dell'indicazione del monte ore frequentate non collocabili nel tempo (corso di lingua), ovvero scarsamente significativi di un percorso integrativo in atto, in assenza di indicazione circa la frequenza di lezioni o simili
(patentino di conduzione dei carrelli elevatori).
Non vi è dunque prova di occupazione stabile nell'attualità né di un processo di integrazione lavorativa effettivamente in corso, anche in considerazione del fatto che il ricorrente è presente sul territorio dello Stato da quasi un decennio e che per tutto il tempo in cui sono durate prima la procedura amministrativa e poi i giudizi sulla richiesta di protezione internazionale il ricorrente ha avuto un titolo di soggiorno provvisorio, anche abilitante allo svolgimento di lavoro.
Il ricorrente non ha inoltre documentato legami familiari o sociali rilevanti.
Ne deriva che non è stata provata in giudizio la sussistenza di legami sociali e di un radicamento sul territorio dello Stato tali da ostare all'allontanamento dal territorio dello
Stato.
A questo riguardo neppure soccorre l'ordinamento convenzionale CEDU.
In materia di tutela dei diritti dello straniero la Corte EDU ha infatti anzitutto sancito il diritto dello Stato, di origine internazionale, al controllo della presenza degli stranieri sul territorio nazionale e ha conseguentemente ritenuta in linea di principio possibile nel sistema convenzionale l'espulsione degli stranieri (Corte EDU, 18.10.2006, Üner c. Paesi Bassi, application 46410/1999, § 54).
Ha poi affermato che lo straniero che sia entrato illegalmente in uno Stato contraente mette le autorità dello Stato ospitante di fronte al fatto compiuto («fait accompli») dei legami creati sul territorio nazionale, con la conseguenza che queste autorità non sono in linea di principio
4 obbligate ai sensi dell'art. 8 CEDU a consentirgli di stabilirsi sul territorio (Corte EDU,
3.10.2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, application 12738/2010, § 103).
La Corte EDU ha poi delineato in molteplici pronunce la distinzione capitale fra stranieri stabiliti, cioè regolarmente soggiornanti sui territori nazionali (settled migrant), e stranieri non stabiliti, cioè presenti sui territori nazionali irregolarmente.
Solo con riferimento ai settled migrant è stato affermato che l'espulsione è senz'altro lesiva della vita privata, anche in assenza di legami familiari, e pertanto deve soggiacere alle condizioni previste dall'art. 8, co. 2, CEDU (Corte EDU, 23.6.2008, c. Austria, Per_1
application 1638/2003, § 61 e ss.), e che, in caso di condotte criminali, l'espulsione è possibile solo in caso di accertamento di determinate circostanze, attinenti principalmente alla tutela dell'ordine e della sicurezza personale (Corte EDU, 18.10.2006, Üner c. Paesi Bassi, application 46410/1999, § 54 e ss.).
Più circoscritti sono invece i margini di tutela della vita privata e familiare degli stranieri privi di titolo di soggiorno (cosiddetti non-settled migrant).
La condizione degli stranieri illegalmente presenti sul territorio dello Stato non può infatti essere assimilata a quella degli stranieri stabiliti, con la conseguenza che i criteri vigenti in materia di respingimento ed espulsione di questi ultimi, compresi quelli elaborati per il caso di commissione di reati (illustrati nella sentenza Corte EDU, 18.10.2006, Üner c. Paesi Bassi, application 46410/1999, sopra richiamata), non possono essere ad essi automaticamente estesi
(Corte EDU, 3.10.2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, application 12738/2010, § 105; Corte EDU,
28.7.2020, Pormes c. Paesi Bassi, application 25402/2014, § 53). Lo straniero irregolare non può infatti vantare un'aspettativa al rilascio di un titolo di soggiorno e la sua presenza è di fatto solo tollerata dallo Stato contraente (Corte EDU, 30.6.2015, A.S. c. Svizzera, application
39350/2013, § 44 e 45; Corte EDU, 3.10.2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, application
12738/2010, § 103).
Di per sé la presenza nel territorio dello Stato di uno straniero illegalmente soggiornante non fa sorgere in capo allo Stato obbligazioni positive, relative cioè alla concessione di un titolo di soggiorno: solo in casi eccezionali e all'esito del bilanciamento fra la posizione personale e le esigenze generali lo Stato è tenuto a consentire il soggiorno sul suo territorio (Corte EDU,
28.7.2020, Pormes c. Paesi Bassi, application 25402/2014, § 54 e ss.). Più nello specifico, occorre considerare molteplici fattori quali: l'effettiva compromissione della vita familiare,
l'intensità dei legami nello Stato ospitante, la presenza di ostacoli insormontabili alla vita della famiglia nel Paese di origine, la presenza di elementi rilevanti ai fini del controllo sull'immigrazione (quali precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione),
5 la sussistenza di fattori di ordine pubblico, la formazione del nucleo familiare sul territorio dello
Stato ospitante quando lo straniero era consapevole della precarietà della sua condizione giuridica (Corte EDU, 31.1.2006, e c. Paesi Bassi, application Persona_2 Parte_2
50435/1999, §39).
Nel caso di specie il ricorrente ha fatto ingresso nel territorio dello Stato illegalmente;
egli pertanto non può godere delle maggiori tutele riconosciute agli stranieri stabiliti. Egli inoltre non ha provato una condizione personale di vita tale da ostare all'espulsione, anche con riferimento ai criteri enucleati per definire quei casi eccezionali in cui la presenza dello straniero non stabilito può essere tollerata dallo Stato, essendosi limitato a depositare documentazione attinente a rapporti di lavoro discontinui e ormai risalenti nel tempo.
Il ricorrente a fondamento della sua domanda ha poi genericamente e fugacemente richiamato a sostegno dell'impugnazione il divieto di refoulement.
A questo riguardo va ricordato che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in costanza del regime precedente all'entrata in vigore del d.l. 113/2018 la protezione complementare ben può essere riconosciuta in ragione della condizione del Paese di origine.
Può pertanto rilevare anche una situazione generalizzata di violazione di diritti umani ovvero di conflitto, ancorché di livello minore rispetto a quella rilevante per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;
tali fatti sono pur sempre da valutarsi comparativamente in rapporto all'integrazione del richiedente nel Paese di accoglienza.
Tuttavia, l'allegazione da parte del richiedente della situazione generale del Paese di provenienza deve pur sempre riguardare aspetti relativi alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare una condizione di vulnerabilità soggettiva, che sostanzia la protezione complementare. Non possono pertanto ritenersi sufficienti né pertinenti allegazioni generiche sulla situazione del Paese di provenienza del richiedente in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente. Solo l'assolvimento di questo preciso onere di allegazione innesca, come necessaria conseguenza, l'obbligo di cooperazione istruttoria del giudice del merito (Cass., sez. I, 4.8.2021 n. 22274). Il principio può trovare applicazione anche con riferimento alla protezione speciale derivante dalla novella del d.l. 130/2020, dal momento che le due forme di protezione complementare, pur con differenze evidenti, si pongono in sostanziale continuità (Cass., sez. I, 18.5.2023 n.
13759).
Nel caso di specie non è stata allegata alcuna circostanza individualizzante e la stessa allegazione delle circostanze del Paese d'origine è del tutto generica, poiché il ricorrente si
6 è limitato a prospettare le diverse condizioni di vita nel Paese di origine rispetto a quelle godute sul territorio dello Stato.
La domanda va dunque anche sotto questo aspetto rigettata.
In definitiva, l'allontanamento dal suolo nazionale che deriva dal rigetto del ricorso non può ritenersi contrario all'ordinamento, in quanto deriva dall'applicazione di normativa che corrisponde all'interesse dello Stato al controllo sul fenomeno migratorio (Corte cost.,
8.7.2010 n. 250).
Esso non è nemmeno contrario agli obblighi sovranazionali, nei quali non si rinviene la tutela incondizionata della permanenza dello straniero sul territorio nazionale né la fattispecie concreta oggetto di giudizio presenta tratti di eccezionalità che ostino all'espulsione.
Il ricorso va dunque rigettato.
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3. Nulla va disposto circa le spese, in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2. rigetta il ricorso;
3. nulla per le spese;
Venezia, così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
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