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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/07/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alessandra Panichi Presidente
Enza Foti Giudice relatore
Simona D'Ottavi Giudice nel procedimento iscritto al n. r.g. 455/25 promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 ss. c.p.c. da:
, ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Corradetti;
Parte_1 C.F._1
e da
, ( ) rappresentato e difeso dall'avv. Mario Del Parte_2 C.F._2
Gatto;
con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO;
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 18.4.2025 e deducevano che: Parte_1 Parte_2
- il giorno 12/08/2017 hanno contratto matrimonio civile ad LI IC (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di LI IC atto n. 37 parte 1 – anno 2017 –
Ufficio 1) in regime di separazione dei beni;
- dall'unione era nata la figlia ad LI IC il 27/08/2016; Persona_1
- con ricorso depositato il 27/02/2024 al Tribunale di LI IC, proponevano domanda congiunta di separazione personale, che veniva omologata dal Tribunale con provvedimento del 27/05/2024;
- allo stato, la sig.ra è socia della “JONIA di SI AN & IN GI Parte_1
SNC” che svolge attività di estetica, ed è titolare di un reddito annuo imponibile – a titolo di partecipazione in società esercente attività di impresa - pari ad euro 13.272,33 netti oltre ad essere proprietaria dell'immobile di residenza, sito ad LI IC, Largo dei Garofani n.
6;
- il sig. è dipendente della società con contratto a Parte_2 Controparte_1
tempo indeterminato ed è titolare di un reddito annuo pari ad euro 25.127,66 netti oltre ad essere proprietario delle porzioni immobiliari site ad LI IC in Largo delle Camelie
n. 10 e meglio identificate in atti;
- a far data dalla separazione, i ricorrenti non si sono più riconciliati e, sussistendo tutte le condizioni di legge, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni meglio definite in atti aggiungendo che dalla pronuncia di separazione alla data odierna non vi era stato alcun cambiamento di rilievo nella situazione patrimoniale delle parti, mentre si erano avuti cambiamenti nelle circostanze di fatto derivanti dalla separazione stessa.
In sede di ricorso le parti, confermando l'impossibilità di qualunque riconciliazione, chiedevano al
Tribunale, ex art. 473 bis.51 che l'udienza di comparizione dei coniugi si svolgesse con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pertanto, all'esito dell'udienza del 18.7.2025 – sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – il procedimento era rimesso al collegio per la decisione sulla domanda congiunta delle parti, senza i termini di cui all'art. 273bis.28.
La domanda di scioglimento del matrimonio andrà senz'altro accolta, sussistendo tutte le condizioni di legge.
Allo stesso modo, andranno confermate in questa sede le condizioni di divorzio concordate tra le parti, essendo le stesse del tutto rispondenti al superiore interesse della minore oltre che delle parti.
Le spese di lite andranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dalle parti, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in LI IC il 12/08/2017 tra e Parte_1
; Parte_2 dispone l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'appartamento in cui questa ha il proprio stabile domicilio;
Parte_1
dispone che la casa coniugale di LI IC in Largo delle Camelie n. 10, resterà nella disponibilità del sig. in forza degli accordi intervenuti tra le parti da intendersi in questa Pt_2
sede richiamati;
dispone che concorrerà al mantenimento ordinario della figlia nella misura di € Parte_2
300,00 (euro trecento), da rivalutarsi annualmente su base ISTAT come per legge, e da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto corrente CP_2
intestato alla IG.ra , IBAN [...]; Parte_1
dispone che le spese straordinarie per la figlia (mediche, scolastiche, sportive ecc…) saranno a carico di ciascun genitore in parti uguali. Il genitore che dovesse anticipare dette spese provvederà a darne tempestiva notizia all'altro fornendo anche la relativa documentazione, nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo di Intesa del Tribunale di LI IC del 04/09/2019, qui integralmente richiamato.
Dispone che il padre ha il diritto e il dovere di vedere e tenere con sé la minore come di seguito specificato:
- nella settimana in cui il padre ha il turno lavorativo al mattino, potrà tenere con sé la figlia tre pomeriggi a settimana, andandola a prendere dai nonni materni o paterni (in base a chi in quel dato giorno è andato a prendere la bambina all'uscita da scuola), tenendola con sé anche per cena e riportandola dalla madre entro le ore 21:00. Detti pomeriggi saranno il martedì, il giovedì ed il venerdì. Il venerdì, inoltre, la figlia resterà a dormire con il padre, che la accompagnerà poi a scuola il sabato mattino. In detta settimana, il weekend la minore resterà con la madre (all'uscita di scuola il sabato verrà ripresa direttamente dalla madre);
- nella settimana in cui il padre ha il turno lavorativo al pomeriggio, andrà a prendere la figlia all'uscita da scuola del sabato e la terrà con sé (con pernotto) fino alla domenica sera alle
21:00 (cena inclusa), quando la riporterà dalla madre;
Inoltre la figlia trascorrerà due pomeriggi a settimana con i nonni paterni, e il padre (o i nonni paterni) la andranno a prendere all'uscita da scuola, tenendola con sé anche per cena e la madre provvederà a riprenderla dai nonni paterni entro le ore 21:00. Detti pomeriggi saranno il martedì ed il giovedì;
In ogni caso ciascun genitore avrà con sè la figlia a fine settimana alternati, salvo ovviamente la possibilità di accordarsi, di volta in volta, in modo diverso a seconda delle esigenze;
Il giorno della Vigilia di Natale la figlia resterà con la madre, il giorno di Natale con il padre
(sempre salvo accordi diversi tra i genitori) alternandosi anno dopo anno;
Quanto al 31 dicembre ed al primo gennaio di ogni anno, la figlia trascorrerà un giorno con la madre ed un giorno con il padre ad anni alterni, salvo accordi diversi tra i genitori.
Quanto alle vacanze di Pasqua, la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno festivo successivo con il padre, e viceversa ad anni alterni, salvo accordi diversi tra i genitori. Ogni altra festività verrà trascorsa ad anni alterni, una volta con il padre e una con la madre, sempre salvo accordi differenti tra i genitori;
Quanto alle vacanze estive:
- nella settimana in cui il padre avrà il turno lavorativo al mattino, potrà tenere con sé la figlia tre volte a settimana e la figlia farà pranzo e cena con il padre (o con i nonni paterni) che la riporterà dalla madre entro le ore 21:00. Detti giorni saranno il martedì, il giovedì ed il venerdì ed in quest'ultimo giorno la figlia resterà a dormire con il padre che la accompagnerà poi a casa della madre il sabato mattino alle ore 09:00. In detta settimana, il weekend, la figlia resterà con la madre;
- nella settimana in cui il IG. avrà il turno lavorativo al pomeriggio, il padre sarà Pt_2
disponibile a tenere con sé la figlia tutte le mattine. La madre potrà portarla dal padre prima di andare a lavoro, farà pranzo con il padre che poi la riporterà dalla madre o dai nonni materni alle 13:30. Ciò avverrà i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. I giorni di martedì e giovedì la figlia resterà con il padre (o con i nonni paterni) anche il pomeriggio e sarà riportata dalla madre alle 21:00 dopo aver fatto cena.
- Il sabato e la domenica resterà con il padre anche per pernottare, ed il padre la riporterà dalla madre la domenica alle 21:00.
Qualora la figlia, nel periodo estivo, dovesse frequentare campi estivi i genitori si organizzeranno concordemente per permetterle tale frequentazione.
I genitori, anno per anno, individueranno concordemente periodi di tempo più lunghi (7 giorni o 15 giorni o altra parentesi temporale) che la figlia trascorrerà consecutivamente con ciascun genitore, per eventuali vacanze.
Per l'espatrio della figlia sarà necessario il reciproco consenso scritto dei genitori.
Dispone che l'assegno unico e universale per la figlia verrà percepito al 100% dalla IG.ra Pt_1
con consenso, pertanto, del IG. .
[...] Parte_2
I Ricorrenti dovranno reciprocamente comunicare i cambi di residenza il numero di cellulare personale per consentire le sole comunicazioni nell'interesse della figlia e dovranno scambiarsi il consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio, nonché quelli relativi alla piccola . Per_1
Spese compensate.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni di rito a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di LI
IC atto n. 37 parte 1 – anno 2017 – Ufficio 1.
LI IC, 22.7.2025
Il Giudice relatore
Enza Foti
Il Presidente
Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alessandra Panichi Presidente
Enza Foti Giudice relatore
Simona D'Ottavi Giudice nel procedimento iscritto al n. r.g. 455/25 promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 ss. c.p.c. da:
, ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Corradetti;
Parte_1 C.F._1
e da
, ( ) rappresentato e difeso dall'avv. Mario Del Parte_2 C.F._2
Gatto;
con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO;
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 18.4.2025 e deducevano che: Parte_1 Parte_2
- il giorno 12/08/2017 hanno contratto matrimonio civile ad LI IC (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di LI IC atto n. 37 parte 1 – anno 2017 –
Ufficio 1) in regime di separazione dei beni;
- dall'unione era nata la figlia ad LI IC il 27/08/2016; Persona_1
- con ricorso depositato il 27/02/2024 al Tribunale di LI IC, proponevano domanda congiunta di separazione personale, che veniva omologata dal Tribunale con provvedimento del 27/05/2024;
- allo stato, la sig.ra è socia della “JONIA di SI AN & IN GI Parte_1
SNC” che svolge attività di estetica, ed è titolare di un reddito annuo imponibile – a titolo di partecipazione in società esercente attività di impresa - pari ad euro 13.272,33 netti oltre ad essere proprietaria dell'immobile di residenza, sito ad LI IC, Largo dei Garofani n.
6;
- il sig. è dipendente della società con contratto a Parte_2 Controparte_1
tempo indeterminato ed è titolare di un reddito annuo pari ad euro 25.127,66 netti oltre ad essere proprietario delle porzioni immobiliari site ad LI IC in Largo delle Camelie
n. 10 e meglio identificate in atti;
- a far data dalla separazione, i ricorrenti non si sono più riconciliati e, sussistendo tutte le condizioni di legge, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni meglio definite in atti aggiungendo che dalla pronuncia di separazione alla data odierna non vi era stato alcun cambiamento di rilievo nella situazione patrimoniale delle parti, mentre si erano avuti cambiamenti nelle circostanze di fatto derivanti dalla separazione stessa.
In sede di ricorso le parti, confermando l'impossibilità di qualunque riconciliazione, chiedevano al
Tribunale, ex art. 473 bis.51 che l'udienza di comparizione dei coniugi si svolgesse con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pertanto, all'esito dell'udienza del 18.7.2025 – sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – il procedimento era rimesso al collegio per la decisione sulla domanda congiunta delle parti, senza i termini di cui all'art. 273bis.28.
La domanda di scioglimento del matrimonio andrà senz'altro accolta, sussistendo tutte le condizioni di legge.
Allo stesso modo, andranno confermate in questa sede le condizioni di divorzio concordate tra le parti, essendo le stesse del tutto rispondenti al superiore interesse della minore oltre che delle parti.
Le spese di lite andranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dalle parti, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in LI IC il 12/08/2017 tra e Parte_1
; Parte_2 dispone l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'appartamento in cui questa ha il proprio stabile domicilio;
Parte_1
dispone che la casa coniugale di LI IC in Largo delle Camelie n. 10, resterà nella disponibilità del sig. in forza degli accordi intervenuti tra le parti da intendersi in questa Pt_2
sede richiamati;
dispone che concorrerà al mantenimento ordinario della figlia nella misura di € Parte_2
300,00 (euro trecento), da rivalutarsi annualmente su base ISTAT come per legge, e da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto corrente CP_2
intestato alla IG.ra , IBAN [...]; Parte_1
dispone che le spese straordinarie per la figlia (mediche, scolastiche, sportive ecc…) saranno a carico di ciascun genitore in parti uguali. Il genitore che dovesse anticipare dette spese provvederà a darne tempestiva notizia all'altro fornendo anche la relativa documentazione, nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo di Intesa del Tribunale di LI IC del 04/09/2019, qui integralmente richiamato.
Dispone che il padre ha il diritto e il dovere di vedere e tenere con sé la minore come di seguito specificato:
- nella settimana in cui il padre ha il turno lavorativo al mattino, potrà tenere con sé la figlia tre pomeriggi a settimana, andandola a prendere dai nonni materni o paterni (in base a chi in quel dato giorno è andato a prendere la bambina all'uscita da scuola), tenendola con sé anche per cena e riportandola dalla madre entro le ore 21:00. Detti pomeriggi saranno il martedì, il giovedì ed il venerdì. Il venerdì, inoltre, la figlia resterà a dormire con il padre, che la accompagnerà poi a scuola il sabato mattino. In detta settimana, il weekend la minore resterà con la madre (all'uscita di scuola il sabato verrà ripresa direttamente dalla madre);
- nella settimana in cui il padre ha il turno lavorativo al pomeriggio, andrà a prendere la figlia all'uscita da scuola del sabato e la terrà con sé (con pernotto) fino alla domenica sera alle
21:00 (cena inclusa), quando la riporterà dalla madre;
Inoltre la figlia trascorrerà due pomeriggi a settimana con i nonni paterni, e il padre (o i nonni paterni) la andranno a prendere all'uscita da scuola, tenendola con sé anche per cena e la madre provvederà a riprenderla dai nonni paterni entro le ore 21:00. Detti pomeriggi saranno il martedì ed il giovedì;
In ogni caso ciascun genitore avrà con sè la figlia a fine settimana alternati, salvo ovviamente la possibilità di accordarsi, di volta in volta, in modo diverso a seconda delle esigenze;
Il giorno della Vigilia di Natale la figlia resterà con la madre, il giorno di Natale con il padre
(sempre salvo accordi diversi tra i genitori) alternandosi anno dopo anno;
Quanto al 31 dicembre ed al primo gennaio di ogni anno, la figlia trascorrerà un giorno con la madre ed un giorno con il padre ad anni alterni, salvo accordi diversi tra i genitori.
Quanto alle vacanze di Pasqua, la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno festivo successivo con il padre, e viceversa ad anni alterni, salvo accordi diversi tra i genitori. Ogni altra festività verrà trascorsa ad anni alterni, una volta con il padre e una con la madre, sempre salvo accordi differenti tra i genitori;
Quanto alle vacanze estive:
- nella settimana in cui il padre avrà il turno lavorativo al mattino, potrà tenere con sé la figlia tre volte a settimana e la figlia farà pranzo e cena con il padre (o con i nonni paterni) che la riporterà dalla madre entro le ore 21:00. Detti giorni saranno il martedì, il giovedì ed il venerdì ed in quest'ultimo giorno la figlia resterà a dormire con il padre che la accompagnerà poi a casa della madre il sabato mattino alle ore 09:00. In detta settimana, il weekend, la figlia resterà con la madre;
- nella settimana in cui il IG. avrà il turno lavorativo al pomeriggio, il padre sarà Pt_2
disponibile a tenere con sé la figlia tutte le mattine. La madre potrà portarla dal padre prima di andare a lavoro, farà pranzo con il padre che poi la riporterà dalla madre o dai nonni materni alle 13:30. Ciò avverrà i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. I giorni di martedì e giovedì la figlia resterà con il padre (o con i nonni paterni) anche il pomeriggio e sarà riportata dalla madre alle 21:00 dopo aver fatto cena.
- Il sabato e la domenica resterà con il padre anche per pernottare, ed il padre la riporterà dalla madre la domenica alle 21:00.
Qualora la figlia, nel periodo estivo, dovesse frequentare campi estivi i genitori si organizzeranno concordemente per permetterle tale frequentazione.
I genitori, anno per anno, individueranno concordemente periodi di tempo più lunghi (7 giorni o 15 giorni o altra parentesi temporale) che la figlia trascorrerà consecutivamente con ciascun genitore, per eventuali vacanze.
Per l'espatrio della figlia sarà necessario il reciproco consenso scritto dei genitori.
Dispone che l'assegno unico e universale per la figlia verrà percepito al 100% dalla IG.ra Pt_1
con consenso, pertanto, del IG. .
[...] Parte_2
I Ricorrenti dovranno reciprocamente comunicare i cambi di residenza il numero di cellulare personale per consentire le sole comunicazioni nell'interesse della figlia e dovranno scambiarsi il consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio, nonché quelli relativi alla piccola . Per_1
Spese compensate.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni di rito a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di LI
IC atto n. 37 parte 1 – anno 2017 – Ufficio 1.
LI IC, 22.7.2025
Il Giudice relatore
Enza Foti
Il Presidente
Alessandra Panichi