Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 27/03/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02583/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04337/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4337 del 2021, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filomena Communara e Francesco Ianniello, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli alla via Monte San Michele, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Napoli alla Via Diaz, 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. -OMISSIS-notificato al ricorrente in data 5.07.2021 con il quale il Ministero, quale datore di lavoro, ha decretato la sospensione dal servizio del ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 2 d.lgs. 449/1992 con assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio ed accessori erogati a carattere fisso e continuativo oltre eventuali assegni familiari;
- di ogni altro atto presupposto, connesso conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso:
- che con ricorso iscritto al N.R.G. 4337 dell’anno 2021, il ricorrente ha impugnato dinanzi a questo TAR il decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. -OMISSIS-notificatogli in data 5.07.2021, con il quale il Ministero -quale datore di lavoro- ha disposto la sua sospensione dal servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 2 del d.lgs. 449/1992 con assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio ed accessori erogati a carattere fisso e continuativo oltre eventuali assegni familiari;
- che si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, instando per la reiezione del ricorso;
- che in data 19 febbraio 2025 il ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso;
- che la causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 12 marzo 2025 e ivi trattenuta in decisione;
Ritenuto che stante l’espressa dichiarazione di parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua definizione nel merito;
Infatti, come evidenziato anche recentemente da questo TAR, ““ Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso.” (Consiglio di Stato, Sez. III, 08/02/2023, n.1418) ” (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 marzo 2025, n. 1855).
L’esito in rito del contenzioso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025, tenutasi in modalità da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
Elena Farhat, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Rita Luce |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.