Sentenza 25 ottobre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2004, n. 20698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20698 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che lo difende unitamente agli avvocati ARTURO MARESCA, GERARDO VESCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'ND SE, OS NZ, VI IZ, AR TO, ON GIACOMO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 20886/02 proposto da:
ON GIACOMO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI SAVOCA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che lo difende unitamente agli avvocati ARTURO MARESCA, GERARDO VESCI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1915/01 del Tribunale di CATANIA, depositata il 24/05/01 R.G.N. 5229/98;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ORAZIO FRAZZINI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, accolga per manifesta fondatezza il ricorso principale e rigetti per manifesta infondatezza il ricorso incidentale, con le conseguenti pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con ricorso del 15 ottobre 1996 al Pretore di Catania, OM NS lamentava di avere ricevuto un'indennità di buonuscita inferiore al dovuto sia per mancata inclusione, nella base del calcolo, del "premio di esercizio" sia per inclusione dell'indennità integrativa speciale non nella misura del sessanta per cento dell'intero bensì dell'ottanta per cento;
egli chiedeva perciò che la datrice di lavoro s.p.a. Ferrovie dello Stato fosse condannata a pagare al differenza;
che, costituitasi la convenuta, il Pretore con sentenza del 16 dicembre 1997 rigettava il capo di domanda relativo al premio di esercizio ma accoglieva quello concernente l'indennità integrativa speciale;
che su quello di entrambe le parti il Tribunale con sentenza del 24 maggio 2001 confermava la prima decisione;
che contro questa sentenza ricorrono per Cassazione in via principale la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana, succeduta alla s.p.a. Ferrovie dello Stato, ed in via incidentale il NS;
che a ciascun ricorso corrisponde un controricorso;
che la ricorrente principale ha depositato memoria;
che il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.
CONSIDERATO
che i due ricorsi debbono essere riuniti ex art. 335 Cod. Proc. Civ.;
che con l'unico motivo la ricorrente principale, lamentando la violazione degli articoli 14 l. 14 dicembre 1973 n. 829 e 1 l. 29 gennaio 1994 n. 87, sostiene doversi includere nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita solo una parte dell'indennità integrativa speciale, ossia l'ottanta per cento;
che il motivo è manifestamente fondato poiché la regola sostenuta dalla ricorrente risulta dalla lettera stessa dell'art. 1 l. n. 87 del 1994 e da numerosi precedenti di questa Corte (ex multis Cass. 24
maggio 2001 n. 7090, 10 gennaio 2003 n. 246);
che cassata sul punto la sentenza impugnata e non occorrendo nuovi accertamenti di fatto, la domanda dell'attore può essere rigettata ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. Civ.;
che manifestamente infondato si appalesa, invece il ricorso incidentale proposto dal lavoratore in tema di computabilità nell'indennità di buonuscita del c.d. premio d'esercizio;
che le conclusioni assunte in proposito dai giudici d'appello risultano infatti conformi alla giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro del personale delle Ferrovie dello Stato, il trattamento relativo all'indennità di buonuscita dei dipendenti cessati dal servizio entro la data del 31 dicembre 1995 è rimasto regolato, secondo quanto disposto dall'art. 13 del decreto legge n. 98 del 1995, convertito con modificazioni in legge n. 204 del 1995, dalla vecchia disciplina dettata dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973 (trovando invece applicazione, dopo tale data, la disciplina del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. Civ.); ne consegue che dalla base di calcolo della predetta indennità va escluso il c.d. premio di esercizio, che non è richiamato fra gli emolumenti tassativamente indicati dal citato art. 14 Cass. 20 marzo 2001 n. 4781, 10 maggio 2002 n. 6738);
che le spese del processo di merito possono essere compensate per le oscillazioni giurisprudenziali dell'epoca in materia di calcolabilità dell'indennità integrativa speciale, mentre per questo giudizio di Cassazione la Corte si attiene al criterio della soccombenza;
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale e rigetta quello incidentale;
cassa in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da OM NS contro la s.p.a. Ferrovie dello Stato, oggi s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana, nella parte concernente l'indennità integrativa speciale;
compensa le spese dei gradi di merito e condanna il NS al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione in Euro 43,00, oltre ad euro duemila per onorario.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2004