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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 4151/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA AL Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4151/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. MINASSO CHIARA come da procura in atti e
, (C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv. RAVA Parte_2 C.F._2
MARIO come da procura in atti entrambi rappresentati e difesi dall' MINASSO CHIARA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in Mango (CN), il 20/09/1997.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Mango (CN) (atto n. 9 parte II, serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio è nata, in data 14/09/2006, la figlia Persona_1
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Alba, in data 16.10.2007 (R.G. 984/2007).
Con ricorso depositato il 28/11/2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Con decreto del 06.12.2024, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.sa TA AL, disponeva la comparizione personale delle parti al giorno 14.01.2025, per avere chiarimenti in merito all'impegno al complesso trasferimento immobiliare coinvolgente il sig. quale socio Parte_2 della GO SE SNC, il terzo socio GO SE, in relazione ad immobili di proprietà di terzi soggetti, a favore della figlia e nemmeno della moglie, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, concedendo termine per il deposito di documentazione al
10.01.2025.
All'udienza del 14.01.2025, i coniugi, in parziale modifica di quanto richiesto nell'atto introduttivo, confermavano le condizioni del ricorso congiunto di cui ai punti 3), 4), 5), e chiedevano confermarsi la richiesta di scioglimento del matrimonio, rinunciando a tutte le altre condizioni. Spese compensate.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in Mango (CN), il 20/09/1997, iscritto nel registro del detto Comune all'anno Parte_2
1997, serie C, n. 9 alle condizioni come modificate e di cui al verbale di udienza del 14.01.2025, e, per l'effetto:
DISPONE CHE: il IG. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, a favore della Pt_2 madre, la somma mensile di €. 500,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
tale importo dovrà essere versato tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
saranno a carico di entrambe le parti il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, ricreative e ludico-sportive della figlia, purché tutte previamente concordate e successivamente documentate, facendo riferimento al Protocollo di Asti siglato il 7/7/2017;
PRENDE ATTO CHE:
l'Assegno Unico universale sarà percepito dalla IG.ra . Parte_1
2 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mango (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 15/01/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa TA AL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA AL Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4151/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. MINASSO CHIARA come da procura in atti e
, (C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv. RAVA Parte_2 C.F._2
MARIO come da procura in atti entrambi rappresentati e difesi dall' MINASSO CHIARA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in Mango (CN), il 20/09/1997.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Mango (CN) (atto n. 9 parte II, serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio è nata, in data 14/09/2006, la figlia Persona_1
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Alba, in data 16.10.2007 (R.G. 984/2007).
Con ricorso depositato il 28/11/2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Con decreto del 06.12.2024, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.sa TA AL, disponeva la comparizione personale delle parti al giorno 14.01.2025, per avere chiarimenti in merito all'impegno al complesso trasferimento immobiliare coinvolgente il sig. quale socio Parte_2 della GO SE SNC, il terzo socio GO SE, in relazione ad immobili di proprietà di terzi soggetti, a favore della figlia e nemmeno della moglie, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, concedendo termine per il deposito di documentazione al
10.01.2025.
All'udienza del 14.01.2025, i coniugi, in parziale modifica di quanto richiesto nell'atto introduttivo, confermavano le condizioni del ricorso congiunto di cui ai punti 3), 4), 5), e chiedevano confermarsi la richiesta di scioglimento del matrimonio, rinunciando a tutte le altre condizioni. Spese compensate.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in Mango (CN), il 20/09/1997, iscritto nel registro del detto Comune all'anno Parte_2
1997, serie C, n. 9 alle condizioni come modificate e di cui al verbale di udienza del 14.01.2025, e, per l'effetto:
DISPONE CHE: il IG. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, a favore della Pt_2 madre, la somma mensile di €. 500,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
tale importo dovrà essere versato tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
saranno a carico di entrambe le parti il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, ricreative e ludico-sportive della figlia, purché tutte previamente concordate e successivamente documentate, facendo riferimento al Protocollo di Asti siglato il 7/7/2017;
PRENDE ATTO CHE:
l'Assegno Unico universale sarà percepito dalla IG.ra . Parte_1
2 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mango (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 15/01/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa TA AL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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