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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2024, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20221/2017 R.G. promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e (avv.
[...] Parte_6 Parte_7
Lorenzo Milanesi)
ATTORI contro
e (avv. Giuliano Rizzardi) Controparte_1 P_
CONVENUTI con la chiamata di e avv.ti Domenico Bezzi e Antonio Quaranta) CP_3 CP_4
(avv.ti Domenico Bezzi e Antonio Quaranta) CP_5
e di
e UC TO (avv. Giancarlo Quecchia) CP_6
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono proprietarie di immobili siti in Gussago.
Gli attori hanno domandato la declaratoria di costituzione di servitù di passaggio pedonale e carraio dal varco al civico n. 73 di via Santa Croce a favore dei fondi di loro proprietà ed a carico di un cortile esclusivo (parte del mappale 92/2) e di un'area urbana
1 pertinenziale (mappale 92/36) di proprietà dei convenuti. A fondamento della pretesa hanno dedotto l'operatività della destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.).
Questa la ricostruzione attorea: l'intero complesso immobiliare apparteneva, in origine, all'unico proprietario , il quale, con atto in data 24 maggio 1981, ne aveva Persona_1 donato la nuda proprietà ai figli;
con separata convenzione per l'uso dei cortili e accessori, datata 20 giugno 1981, i nudi proprietari già avevano qualificato l'area oggi di proprietà dei convenuti come «cortile riservato ad e UC gravato da servitù di CP_7 passaggio»; in sede di divisione (7 novembre 2003) era stato confermato «l'attuale diritto di passaggio pedonale e carraio sul cortile mappale 92/31» (ora mappale 92/36), con possibilità di cessazione «a seguito di eventuali definizioni fra i fratelli»; TO UC
e – danti causa dei convenuti – avevano infine acquistato il mappale 92/2 e CP_6
92/31 con atto del 7 novembre 2003 con le «servitù (…) come pervennero alla parte venditrice e furono sino ad ora goduti e posseduti»: di qui l'esistenza della servitù a carico dei fondi poi alienati – con atto 27 dicembre 2012 a rogito del notaio dott. Per_2
– ai sig.ri e
[...] CP_1 P_
I convenuti hanno contestato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1062 c.c. per le seguenti ragioni: - mancanza di opere visibili e permanenti dalle quali inferire, in modo oggettivo e inequivocabile, l'esistenza della servitù (inconferenza della presenza di due pilastri sui quali in seguito sarebbe stato installato il cancello;
mancanza di una strada di accesso sulla corte sub. 31 – dal cui frazionamento, risalente al 15 novembre 2006, sono derivati i subalterni 36 e 37 – in origine costituita da mero fondo battuto in terra); - disomogeneità fra il presunto transito operato ante divisione del fondo originario e quello rivendicato dagli attori;
- manifestazione di una volontà contraria alla servitù (clausola sub punto 17 dell'atto divisionale 7 novembre 2003); in via subordinata, hanno eccepito l'estinzione della servitù per cessata destinazione agricola del fondo dominante o per cessata interclusione dello stesso, ovvero, infine, per rinuncia abdicativa;
in via ulteriormente subordinata, i convenuti hanno invocato il disposto dell'art. 1071 c.c. e dell'art. 1068 c.c. Le eccezioni dei sig.ri e si sono poi sviluppate come CP_1 P_
domanda riconvenzionale negatoria servitutis rivolta nei confronti degli attori e dei terzi chiamati , ed A tale istanza si sono inoltre CP_3 CP_8 CP_5
affiancate: domanda confessoria servitutis verso il solo avente ad CP_5
oggetto la costituzione, per destinazione del padre di famiglia, di una servitù di transito pedonale e carraio a favore dell'immobile ad uso abitativo dei convenuti, mappale 91 sub.
5, sulla corte pertinenziale esclusiva, ora facente parte del mappale 93 sub. 10 e attraverso
2 il cancello carraio al civico n. 77 di via S. Croce, di proprietà del chiamato;
domanda di garanzia (risoluzione delle vendite del 27 dicembre 2012 o, in subordine, riduzione del prezzo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno) nei confronti dei terzi chiamati
UC TO e . CP_6
I terzi chiamati e hanno tutti eccepito l'improponibilità nei loro CP_5 CP_4
confronti – per violazione del divieto dell'art. 705 comma 1 c.p.c. – dell'actio negatoria servitutis, prendendo posizione circa il merito delle pretese dei convenuti solo in via subordinata. Sempre in via subordinata, i terzi chiamati hanno formulato domanda di costituzione di servitù coattiva ex art. 1052 c.c.
Il solo terzo chiamato a propria volta, ha indirizzato verso i CP_5
convenuti actio confessoria tesa ad «accertare e dichiarare che la corte esclusiva identificata al mappale 91/5 di proprietà dei convenuti è gravata da servitù di transito pedonale costituitasi per destinazione del padre di famiglia, a favore del fondo di proprietà del terzo chiamato, NCT foglio 26 mappale 91 sub. 7, graffato con il mappale
93 sub. 10, NCT foglio 26 mappale 92 sub. 3, NCT foglio 26 mappale 92 sub. 37, per accesso e regresso dalla via pubblica S. Croce tramite il passaggio ed il cancello ad oggi insistenti al civico 75, atteso quanto esposto in narrativa in relazione allo stato dei luoghi, con particolare riferimento al mappale 93/10 graffato al mappale 91/7 di proprietà del terzo chiamato».
Infine, i terzi chiamati hanno chiesto il rigetto della domanda di CP_9
garanzia sul presupposto che gli acquirenti-convenuti fossero a conoscenza della servitù di transito che ora contestano. Gli stessi hanno poi precisato che l'atto intestato
«compravendite» 27 dicembre 2012 a rogito notaio n. 618 Rep. n. Persona_2
402 Racc. comprende una «prima vendita»1, per il prezzo di euro 10.000,00, tra UC
TO e , da una parte, e e dall'altra, CP_6 Controparte_1 P_
nonché una «seconda vendita»2, al prezzo di euro 175.000,00, dove la veste di acquirente
è assunta dalla sola UC TO. Sarebbe proprio l'area urbana interessata dalla prima vendita ad essere gravata dalla servitù di passaggio di cui si discute in giudizio;
ne conseguirebbe l'illogicità della pretesa degli acquirenti di vedere risolto il contratto, o ridotto il prezzo, o risarciti i danni relativamente alla compravendita del predetto appartamento. In prima udienza le parti hanno sollevato eccezioni incrociate di improcedibilità delle rispettive domande riconvenzionali. È stato, quindi, assegnato termine per l'introduzione delle procedure di mediazione, poi esperite senza successo.
In corso di causa i sig.ri e hanno promosso ricorso ex art. 700 CP_1 P_
c.p.c. al fine di conseguire la sospensione dell'attuazione di due interdetti possessori:
(a) ordinanza n. 2741/2016 del 25 marzo 2016, emessa a favore di , CP_3
e confermata in sede di reclamo, contenente la seguente CP_4 CP_5
statuizione: «ordina ai resistenti e di reintegrare Controparte_1 P_
immediatamente i ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio esercitata sul cortile
e attraverso il cancello meglio precisati in ricorso e, per l'effetto, di rimuovere qualsiasi impedimento all'esercizio del predetto possesso»;
(b) ordinanza n. 7049/2016 del 20 luglio 2016, emessa a favore di Parte_3
, confermata in sede di reclamo, contenente la seguente statuizione: «ordina a
[...]
di ripristinare lo stato dei luoghi, reintegrando i ricorrenti nel possesso P_
della servitù di transito esercitata attraverso il passaggio pedonale e carraio sito al civico 73 di via Santa Croce, rimuovendo la catena ed il lucchetto».
Il ricorso è stato respinto con provvedimento dell'11 maggio 2018, che ha rinviato la liquidazione delle spese di lite all'esito del giudizio di merito.
All'udienza del 18 aprile 2019 sono stati assegnati i termini ex art. 183 comma 6
c.p.c.
Parte attrice, nel rispetto del primo termine ex art. 183 comma 6, c.p.c., ha integrato la propria originaria domanda chiedendo, in via subordinata, nel caso di rigetto della domanda ex art. 1062 c.c., l'emanazione di sentenza ex art. 1054 c.c. per intervenuta interclusione del fondo dominante, sostenendo la legittimità della domanda poiché consequenziale dalle difese della parte convenuta in sede di costituzione e poiché sarebbe consentito in materia di servitù prediali nel corso del giudizio sostenere l'allegazione di un titolo di acquisto di essa diverso da quello addotto in citazione, senza che ciò comporti mutamento della domanda.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di prova orale (per interrogatorio formale e per testimoni).
Sono stati escussi quattro testimoni per parti attrici ( e Tes_1 Per_3 Tes_2
, quattro per parti convenute ( e ), quattro per Tes_3 Per_4 Per_5 Tes_4 Per_6
i terzi chiamati e ( , , ed un solo CP_5 CP_4 Per_7 Per_8 Tes_5 Per_3 testimone per i terzi chiamati e TO ( . L'interrogatorio formale, CP_6 Per_3
4 invece, si è limitato ai soli sig.ri e UC TO, avendo le parti rinunciato CP_6
concordemente a sentire le altre.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta.
I coniugi e hanno depositato il 25 settembre 2023 foglio di CP_1 P_
precisazione delle conclusioni e, al punto 3, hanno quantificato gli importi del risarcimento preteso, che nell'atto di citazione erano stati genericamente indicati.
Gli attori, in merito a quanto precisato nelle conclusioni dei convenuti con le note per l'udienza del 28 settembre 2023, hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio su quanto modificato al punto 3 “nel merito” circa l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità delle domande attoree;
hanno, inoltre, contestato la richiesta nuova di c.t.u. e la produzione del documento 62.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., la causa è infine transitata in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
In via pregiudiziale, è bene delimitare il thema decidendum.
Nel processo sono state introdotte due domande che, per ragioni processuali, non possono essere esaminate nel merito. Di ciò, occorre dare subito atto.
Il riferimento va, anzitutto, all'actio negatoria servitutis esercitata dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati , e Essa mira CP_5 CP_3 CP_4
alla declaratoria di inesistenza di servitù di passaggio pedonale e carraio «a carico delle corti in proprietà dei convenuti censite con i mappali 92 sub. 2 e 92 sub. 36» e riguarda, quindi, i medesimi beni interessati dal procedimento possessorio R.G. n. 17545/2015, instaurato dai sig.ri e nei confronti degli CP_5 CP_3 CP_4 odierni convenuti. L'identità – nei due giudizi – dell'area costituente fondo servente è confermata, al di là dell'identificazione catastale apparentemente più restrittiva contenuta nel ricorso possessorio3, dalla sentenza n. 916/2019 pubbl. il 30/03/2019 resa all'esito del c.d. merito possessorio, nella quale, a pag. 4, si legge che «il cancello attraverso il quale gli attori hanno sostenuto di aver esercitato il passaggio pedonale e carraio nel quale chiedono di essere reintegrati, va individuato in quello di proprietà dei coniugi P_ , ubicato in vicolo privato che si diparte da Via Santa Croce in Gussago, pari a CP_1
circa ml 4,00, dei quali ml 2,25 insistono sul Mapp. 92 subalterno n° 2 e la rimanente porzione di circa 1,75 ml ricade sul Mapp. 92 subalterno 36, che consente l'accesso in lato est alle proprietà delle parti in causa, consistenti in abitazioni, corti e garage, meglio descritto nell'elaborato di ctu in atti».
Emergono con chiarezza due dati: (i) che i sig.ri , CP_5 CP_3
e avevano avviato – con successo – un procedimento a tutela del possesso CP_4
ad immagine di servitù di transito pedonale e carraio attraverso l'area urbana a forma trapezoidale, di proprietà dei convenuti, censita al mappale 92 sub. 2 parte (cortile esclusivo pertinenza dell'autorimessa) e sub. 36 (area urbana); (ii) che, prima dell'esecuzione dell'interdetto possessorio ottenuto dai sig.ri e i sig.ri CP_5 CP_4
e hanno proposto domanda petitoria volta a negare l'esistenza della CP_1 P_
servitù di transito pedonale e carraio sulla medesima area urbana.
È evidente che l'azione negatoria in questione incorre nel divieto dell'art. 705 comma 1 c.p.c.
In senso contrario, non vale richiamare la sentenza della Corte costituzionale n.
25 del 3 febbraio 1992, che ha escluso l'operatività del divieto di cumulo nei soli casi di
«pregiudizio grave ed irreparabile», insussistente nella fattispecie concreta. Invero, tale pregiudizio è circoscritto ad un solo caso: «In materia immobiliare, l'esecuzione del provvedimento possessorio arreca un danno irreparabile quando lo spoglio si concreta nella costruzione di un manufatto. In tal caso l'onere di eseguire la decisione prima di proporre il giudizio petitorio costringe il convenuto a distruggere un'opera che, come risulterà dal successivo giudizio petitorio, aveva diritto di costruire». La Corte di cassazione ha rilevato che «la nozione di irreparabilità del pregiudizio è stata dal giudice delle leggi inequivocabilmente individuata nella perdita materiale e irreversibile del bene» (Sez. 2, Sentenza n. 8367 del 20/06/2001). Nel caso di specie, l'esercizio del possesso ad immagine di servitù di passaggio sul fondo dei sig.ri e non CP_1 P_ incide sull'esistenza materiale dello stesso e non ha mai richiesto la realizzazione di opere di demolizione strutturali (tali certamente non erano la rimozione di una fioriera e di una rete oscurante infissa al suolo per il tramite di piantini interrati).
I convenuti hanno pure sostenuto che la norma dell'art. 705 comma 1 c.p.c. non si applicherebbe, perché il ritardo nell'attuazione sarebbe dipeso «unicamente dalla determinazione dell'Ufficiale Giudiziario (che disponeva la sospensione dell'attività esecutiva in data 11.05.2018)» (così, pag. 3 della «Memoria Istruttoria 183/VI CPC n. 1
6 per i Convenuti»). L'eccezione è infondata per due motivi: il primo è che il ritardo non è ascrivibile all'ufficiale giudiziario, ma, in radice, all'atteggiamento dei convenuti che, se lo avessero voluto, ben avrebbero potuto dare attuazione spontanea all'interdetto possessorio (v. Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 20324 del 16/07/2021); il secondo motivo è che l'unica deroga normativa al divieto di cumulo è prevista dal comma 2 dell'art. 705 c.p.c., il quale non menziona il fatto di terzi, ma solo l'ipotesi in cui
«l'esecuzione (…) non può compiersi per fatto dell'attore». E va certamente escluso che siano stati i sig.ri e ad impedire la tempestiva esecuzione del dictum CP_5 CP_4
possessorio.
Da ultimo, va negata qualsiasi rilevanza all'attuazione intervenuta nel corso del presente processo e alla rinunzia all'eccezione da parte degli interessati, in quanto: 1) il divieto di cumulo comporta l'improponibilità del giudizio petitorio, «senza che detta improponibilità possa essere esclusa dalla circostanza che nel corso del giudizio petitorio sia intervenuta l'esecuzione della sentenza resa nel giudizio possessorio» (Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 687 del 22/01/2002); 2) l'eccezione – che attiene ad un presupposto processuale speciale – è rilevabile d'ufficio, sicché la rinunzia non impedisce al giudice di pronunziarsi su di essa.
In conclusione, alla luce degli argomenti esposti, deve essere dichiarata l'improponibilità dell'actio negatoria servitutis esercitata dai convenuti CP_1
e nei confronti dei terzi chiamati ,
[...] P_ CP_5 CP_3
e CP_4
La seconda domanda che difetta delle condizioni di decidibilità nel merito è quella rivolta dai convenuti verso il solo «per acclarare nei suoi confronti la CP_5 costituzione di una servitù di transito pedonale e carraio a favore dell'immobile ad uso abitativo dei convenuti, mappale 91 sub. 5, sulla corte pertinenziale esclusiva, ora facente parte del mappale 93 sub. 10 e attraverso il cancello carraio al civico n. 77 di via S.
Croce, di proprietà del Chiamato».
A ben vedere, l'estensione del contraddittorio verso il sig. è del CP_5
tutto impropria. La chiamata è stata autorizzata in ossequio all'orientamento secondo il quale il giudice istruttore, a seguito della richiesta ex art. 269 c.p.c. del convenuto, deve soltanto verificarne la tempestività e correttezza e, ove non rilevi mancanze, deve provvedere con decreto alla fissazione di nuova udienza, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale. Ciò non toglie, tuttavia, che in sede di sentenza il giudice sia tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni della chiamata.
7 Ebbene, è stato anzitutto chiamato (unitamente a CP_5 CP_3
e per dirigere, nei suoi confronti, una domanda negatoria patentemente CP_4 improponibile. Con l'occasione, egli è divenuto destinatario di un'azione confessoria del tutto slegata – sia dal punto di vista soggettivo, che da quello oggetto – dalla materia contesa fra gli attori e i convenuti. La causa confessoria non è «comune» – nel senso inteso dall'art. 106 c.p.c. – né a quella avviata dagli attori versi i convenuti, né alle domande riconvenzionali che i convenuti hanno proposto contro gli attori. L'actio confessoria, infatti, non assume, per i convenuti, alcuna valenza difensiva rispetto alle pretese attoree, non svolge funzione di garanzia (a cui, invece, assolve la chiamata dei terzi e UC TO) e non riguarda neppure la medesima servitù, atteso CP_6
che sono coinvolti fondi differenti (il mappale 91/5 quale asserito fondo dominante ed il mappale 93/10 quale preteso fondo servente).
Ne deriva che la domanda in questione è inammissibile, perché non connessa ad alcuna delle altre domande già veicolate all'interno del processo. Non sarà decisa nel merito, salva la proponibilità in altra sede.
4.
Nel merito, l'attenzione va focalizzata sulla servitù rivendicata dagli attori e da
. CP_5
Detta servitù dovrebbe avere contenuto pedonale e carraio e si concentra sull'area urbana4 a forma trapezoidale di mq. 54,75, individuata ai mappali 92/36 (area urbana) e in parte del mappale 92/2 (cortile esclusivo di pertinenza dell'autorimessa), tenuta a giardino (salva una porzione con marciapiede) ed interposta fra l'abitazione (mappale
91/5) e l'autorimessa dei convenuti (mappale 92/2). A tale area si accede – dopo aver attraversato un vicolo privato (mappale 127) – dal civico n. 73 di via Santa Croce e, da essa, è possibile raggiungere i vari immobili appartenenti agli attori e al sig.
[...]
CP_5
La fattispecie invocata è quella della destinazione del padre di famiglia (art. 1062
c.c.).
Il primo elemento della fattispecie è l'originaria appartenenza dei diversi fondi ad un unico proprietario. Il requisito è pacifico, posto che l'originaria appartenenza dell'intero complesso al sig. , padre degli attori, è incontestata ed è assunta Persona_1
quale premessa della narrazione di tutte le parti in causa. La servitù sorge nel momento in cui i fondi vengono separati e non appartengono più allo stesso proprietario. Determinare quale sia tale momento è importante per accertare se vi sia asservimento di un fondo all'altro e, in caso affermativo, quali siano i contenuti della costituenda servitù. Nel caso in decisione, la data in cui è cessata l'appartenenza all'unico proprietario si ricava dall'analisi della documentazione versata in atti.
Il primo atto di interesse è quello a rogito del notaio dott. n. 19896 Persona_10
rep. gen. e n. 11328 racc. – intitolato «donazioni di nuda proprietà» – col quale Per_1
aveva donato ai suoi sei figli maschi, odierni attori, la nuda proprietà indivisa del
[...] mappale 239 di are 1.20, riservandosi l'usufrutto vita natural durante. Ebbene, in questa fase il requisito di «unico proprietario» era ancora ricorrente, poiché il padre non aveva donato a ciascuno dei figli porzioni separate dell'immobile, bensì la proprietà indivisa dello stesso, con la conseguenza che ciascuno dei fratelli era proprietario dell'intero bene, per la quota ideale di un sesto.
La situazione non è cambiata con la sottoscrizione della «convenzione per l'uso dei cortili e accessori» datata 20 giugno 1981, che non ha determinato alcuno scioglimento della comunione. Essa, però, presenta un dato di sicuro interesse, perché evidenzia l'area oggi di proprietà dei convenuti e la qualifica come «cortile riservato ad
e UC gravato da servitù di passaggio». La coincidenza fra l'area denotata, in CP_7
planimetria, come «cortile riservato ad e UC gravato da servitù di passaggio» CP_7
e l'area urbana oggi controversa si ricava, oltre che da un mero esame grafico, anche dalla testimonianza del geom. il quale, escusso all'udienza del 18 febbraio 2020, sul Tes_1
cap. 4 di parte attrice, ha riferito: «ho redatto io la planimetria del 1981 (doc. 4 all. all'atto di citazione) e ricordo al riguardo che il varco ivi indicato costituiva l'unico passaggio pedonale e carraio;
ricordo la circostanza con riferimento al periodo in cui ho redatto la planimetria, per il periodo successivo nulla so. ADR: ho redatto la planimetria a seguito di sopralluogo. ADR: i segni rappresentati al varco di cui al civico
n. 73 via Santa Croce (graficamente individuati con due quadrati che vengono cerchiati
a penna sul doc. 4 ai fini di migliore individuazione) costituiscono due pilastri, che dai mei ricordi servivano per chiudere il cortile ma non ricordo se ci fosse un cancello.4 ai fini di migliore individuazione) costituiscono due pilastri, che dai mei ricordi servivano per chiudere il cortile ma non ricordo se ci fosse un cancello».
La divisione – e, quindi, la cessazione della condizione d'appartenenza ai medesimi proprietari – risale al 7 novembre 2003. Il compendio, con atto n. 103131 rep.
9 gen. e n. 26756 racc. a rogito del notaio dott. è stato separato in sei lotti Persona_11
assegnati a (piede primo), (piede secondo), Parte_3 Parte_6 Pt_4
(piede terzo), (piede quarto), (piede quinto) e
[...] Parte_5 Parte_1
(piede sesto), con la pattuizione di cui alla clausola n. 17 in forza della Parte_2 quale «l'attuale diritto di passaggio pedonale e carraio sul cortile mappale 92/31, a seguito di eventuali definizioni fra i fratelli potrà cessare, ma rimarrà la servitù di passaggio e manutenzione degli attuali e futuri impianti tecnologici». In pari data, con atto n. 103132 rep. gen. e n. 26757 racc., i condividenti hanno venduto le due autorimesse, con annesse corti pertinenziali, censite al sub. 2 (in via esclusiva a UC e al marito ) CP_6
e al sub. 3 (in via esclusiva ad e al marito ), nonché, in parti tra loro CP_7 Parte_3
uguali ed indivise, la corte censita al sub. 31. Quella corte, in seguito, in data 15 novembre
2006, è stata frazionata nei due distinti subalterni n. 36 (ora di proprietà dei convenuti, unitamente all'autorimessa mappale 92/2) e n. 37 (ora di proprietà di CP_5
unitamente all'autorimessa mappale 92/3).
Con gli atti del 7 novembre 2003, quindi, si è attuata quella distribuzione dei lotti a differenti proprietari, tale da concretizzare il presupposto che l'art. 1062 comma 2 c.c. descrive con l'enunciato «i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario».
Si tratta, ora, di verificare se, a quel tempo, «le cose» fossero «nello stato dal quale risulta la servitù» (art. 1062 comma 1 c.c.) e, altresì, se tale stato fosse apparente, ossia segnalato da visibili opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù.
Dalle testimonianze assunte è agevole ricavare (i) l'effettivo esercizio del passaggio oggi in contestazione (peraltro l'unico possibile) – e, quindi, la conformazione dello stato dei luoghi tale da asservire l'odierna area urbana dei convenuti al transito verso quelli che, oggi, sono i fondi degli attori e del terzo chiamato – nonché CP_5
(ii) i segni propri dell'apparenza della servitù, quali il varco di accesso sulla pubblica via al civico n. 73 di Via Santa Croce in Gussago, il cancello di chiusura del citato varco installato sul mappale servente e sorretto dai pilastri (poi rimossi e sostituiti), il cortile in ghiaia/terra battuta e con porzioni in cemento, il tutto per agevolare il transito pedonale e carraio.
Si riportano, di seguito, le deposizioni più significative:
geom. sul cap. 4 dei terzi TO UC e : «ho avuto modo Per_3 CP_6 di verificare l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio e di impianti tecnologici», sul cap. 12 «confermo che il varco citato è sempre stato e lo è tuttora l'unico
10 passaggio per accedere agli immobili per cui è causa»; cap. 13 «confermo la circostanza, sono sempre passato in loco da circa 1973 e quindi anche dal 2003 e ho sempre visto il varco e gli attori passare dal medesimo;
ci passavo all'incirca una volta ogni due o tre mesi». Ed ancora, sui capitoli della memoria 14 ottobre 2019 dei sig.ri cap. 1, CP_5
2 e 3 «riconosco le foto, si tratta dei luoghi di causa, riconosco che il cancello era quello degli anni 80 che si apriva solo da una parte che aveva un solo battente»; cap. 5
«confermo e riconosco il cancello vecchio di cui alle prime 3 fotografie nonché il cancello nuovo di cui alla quarta;
la quinta foto non riconosco le signore ma riconosco i luoghi di causa»; cap. 6 «confermo, come ho già dichiarato di aver visto dal 1973 il fino al 1996 il signor TO esercitare il passaggio attraverso i mappali indicati in capitolo»; cap.
10 «dal 1973 ho visto spesso passare i soggetti indicati attraverso i mappali citati;
ADR:
i soggetti indicati passavano in macchina»;
sui cap. 13 e 14 di parti attrici: «ricordo la circostanza, abitavo a Tes_6
100 metri di distanza dall'abitazione dei signori TO e li vedevo passare sia a piedi che in auto per la via Santa Croce;
io stesso ero solito passarci in quanto si trattava dell'unica via di passaggio»; interrogato sui capitoli 1, 3, 4 e 5 della memoria dei terzi chiamati – il testimone ha riconosciuto i luoghi rappresentati dalle CP_5 CP_4
fotografie rammostrategli e, sul cap. 13, ha asserito: «confermo la circostanza, io stessa vedevo i signori TO e le rispettive famiglie passare dal cancello fino al 2015 e io stessa sono sempre passata fino a quella data»; cap. 14: «io vedevo la signora TO
UC e il marito sin dal 2009 attraversare il cancello, finché non hanno CP_6 venduto l'appartamento; non conosco però nè »; Persona_12 Persona_13
sul capitolo 13 della memoria di parte attrice: «ricordo di essere Testimone_7
sempre passato dal varco di cui al capitolo, anche i signori TO sono sempre passati da questo varco, avevo occasioni di passarci sia per lavoro che per esigenze personali, il passaggio era quello»; sul capitolo 14: «confermo la circostanza, come ho già ribadito nel superiore capitolo, quando andavo dai signori TO passavo sempre dal varco indicato, che era l'unico passaggio possibile, da quello che sapevo io»;
– la cui testimonianza può dirsi validamente assunta in quanto Testimone_8
non risulta in alcun modo che il teste sia portatore di un interesse qualificato che potrebbe legittimarne la partecipare al giudizio – rispondendo al capitolo 1 della memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. dei terzi chiamati e ha dichiarato: «La prima foto CP_5 CP_4 di cui al doc. 38 rappresenta la madre di di fronte all'attuale Parte_8
ingresso di via Santa Croce n. 71, la foto rappresenta la stessa porta e stessa finestra;
11 quanto alle foto 38.2 in relazione alla prima foto, posso presumere trattarsi dello stesso ingresso in ragione della pavimentazione vecchia, in quanto riconosco l'ingresso della cucina di mia nonna;
con riferimento alla seconda foto riconosco mio cugino Pt_9
e la finestra retrostante rappresentante l'ingresso di via Santa Croce n. 71; foto
[...] doc. 38.3: riconosco nelle prime due foto l'accesso a Santa Croce n. 71; nelle altre fotografie riconosco il retro della casa della nonna sempre di via Santa Croce n. 71; foto
38.4; si tratta sempre dell'ingresso di via Santa Croce n. 71; la foto 38.5 rappresenta il cortile;
la prima di cui al doc. 39 rappresenta l'ingresso di Santa Croce n. 71 e l'ingresso di;
la seconda rappresenta la porta a sinistra l'ingresso di CP_3 CP_3
e la seconda porta l'ingresso di UC TO;
la terza e quarta foto rappresentano di nuovo l'ingresso di nonché quello di via Santa Croce n. 71; nella quinta CP_3 fotografia riconosco il cortile e si vede sempre l'accesso alla via Santa Croce»; cap. 3:
«tutte e tre le foto di cui al 38.2 rappresentano il cancello vecchio che ricordo essere stato sostituito intorno agli anni 1983-1984»; cap. 4: «le foto sono state scattate negli anni 80 poiché riconosco l'edificio non ancora intonacato»; cap. 5: «riconosco sempre il medesimo cancello che dà ingresso alla via Santa Croce n. 71 dal quale siamo sempre passati”»; cap. 6: «ricordo che dal 1985 passava attraverso i mappali Persona_1
per cui è causa, ricordo che il nonno passava con il trattore»; cap. 10: «ricordo che i signori citati in capitolo esercitavano il passaggio attraverso i mappali per accedere alla pubblica via;
ne sono sicuro perché in seconda elementare per andare a scuola passavo attraverso il medesimo varco»; cap. 11: «confermo come sopra, si trattava della normalità»; cap. 13: «non ricordo la data precisa, forse dal 2017, posso riferire che da un dato momento non sono più potuto passare perché la macchina del signor CP_1
mi bloccava, per cui passavamo a piedi tutti»; cap. 14; «ricordo che i signori citati in capitolo passavano attraverso i mappali in quanto avevano il garage nel nostro cortile»; cap. 17 «ricordo che i signori indicati in capitolo passavano attraverso il cancello»; cap.
18: «ricordo che i signori indicati in capitolo passavano attraverso il cancello».
Sono rilevanti, e valutabili quali elementi di prova, anche le dichiarazioni rese da in sede possessoria, il quale non solo ha confermato l'esercizio del Parte_9
passaggio, ma ha anche rammentato la presenza del cancello e di tracce carrabili sulla corte. Si riportano, per comodità di consultazione, i brani più rilevanti: «posso confermare che da quando ero bambino fino al 1996 il signor esercitava il passaggio Persona_1
attraverso i mappali indicati in capitolo;
ne sono al corrente poiché lo vedevo io passare regolarmente o a piedi o in bicicletta oppure in auto con altri familiari, i signori TO
12 , , , TO Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6
UC e , perché non aveva la patente»; «ho sempre visto il cancello da Parte_5 quando sono nato (1968), ricordo l'esistenza del pilastro opposto alla casa»; «preciso che la corte indicata nella planimetria che mi si rammostra era di ghiaia e che le tracce carrabili erano visibili soprattutto quando pioveva, tanto da dovere sistemare un po' la ghiaia».
A detta dei convenuti, l'operatività dell'art. 1062 c.c. – nonostante gli evidenti risultati dell'istruttoria – sarebbe impedita dall'inciso che fa salva una opposta
«disposizione relativa alla servitù». Questa manifestazione di volontà contraria alla costituzione sarebbe ravvisabile nella clausola n. 17 della divisione del 7 novembre 2003
(«l'attuale diritto di passaggio pedonale e carraio sul cortile mappale 92/31, a seguito di eventuali definizioni fra i fratelli potrà cessare, ma rimarrà la servitù di passaggio e manutenzione degli attuali e futuri impianti tecnologici»).
Ad avviso dello scrivente, da tale clausola si può evincere una volontà negoziale esattamente opposta al senso che i convenuti vorrebbero attribuirle. La disposizione in esame, lungi dall'impedire l'insorgenza della servitù, ne riconosce ed afferma l'esistenza, così da corroborare (assieme alla menzione del «cortile riservato ad e UC CP_7 gravato da servitù di passaggio» contenuta nella «convenzione per l'uso dei cortili e accessori» datata 20 giugno 1981) il quadro testimoniale univocamente ricostruibile in base alle prove orali. La cessazione del diritto di passaggio è solo contemplata come eventualità futura, soggetta a «definizioni fra i fratelli», evidentemente mai intervenute.
Ecco, dunque, che sono provati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 1062 c.c.:
- l'originaria appartenenza del compendio ad un unico proprietario ( Per_1
) o, in forma indivisa, ad un unico gruppo di comproprietari (i figli maschi del
[...]
sig. ); Persona_1
- la cessazione di tale unitaria appartenenza mediante un atto divisionale, risalente al 7 novembre 2003;
- la conformazione dei luoghi tale da asservire una parte del compendio ad un'altra, ricavabile dalle testimonianze e dalle clausole contenute nella «convenzione per
l'uso dei cortili e accessori» datata 20 giugno 1981 e nel contratto divisionale del 7 novembre 2003 (clausola n. 17);
- l'apparenza della servitù, estrinsecata nei seguenti segnali: varco di accesso sulla pubblica via al civico n. 73 di Via Santa Croce in Gussago;
cancello di chiusura del citato
13 varco installato sul mappale servente e sorretto dai pilastri, poi rimossi e sostituiti;
cortile in ghiaia/terra battuta e con porzioni in cemento, onde agevolare il transito.
Così posta la servitù azionata dagli attori, restano da vagliare le eccezioni dei convenuti aventi portata estintiva/modificativa della stessa.
Eccezione n. 1: estinzione della servitù per cessata destinazione agricola del fondo dominante (v. pag. 32 della comparsa di risposta).
L'eccezione è destituita di fondamento perché – al momento della divisione e, quindi, della costituzione della servitù – il complesso immobiliare, con destinazione ad uso residenziale, era già stato completamente edificato.
Eccezione n. 2: estinzione della servitù per cessata interclusione del fondo dominante e/o per rinuncia abdicativa (v. pagg. 33 e 34 della comparsa di risposta).
L'eccezione è infondata in quanto: a) l'interclusione del fondo è un concetto irrilevante ai fini dell'art. 1062 c.c.; b) come illustrato poc'anzi, la clausola n. 17, più volte evocata, ha considerato la cessazione del diritto di passaggio come un'evenienza futura ed ipotetica («potrà cessare»), soggetta a «eventuali definizioni fra i fratelli», mai intervenute.
Eccezione n. 3: la suddivisione del fondo dominante tra i sei fratelli e la successiva cessione all' di n. 2 appartamenti e di n. 4 autorimesse è un fatto che Parte_7
renderebbe oltremodo gravoso ex art. 1071 la condizione del fondo servente (v. pagg. 34-
35 comparsa di risposta).
L'eccezione è infondata, perché si basa sull'equivoco che l'art. 1071 c.c. possa operare nella fase genetica della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. Così non è. La servitù in parola è sorta – proprio così come gli attori la rivendicano – in virtù del frazionamento divisorio che i convenuti, oggi, giudicano eccessivamente gravoso. Di conseguenza, il limite posto dall'art. 1071 comma 1 c.c. è inapplicabile (i convenuti avrebbero potuto invocarlo se, in epoca successiva all'integrazione della fattispecie dell'art. 1062 c.c., fosse avvenuta una ulteriore frammentazione dei fondi dominanti, tale da aggravare, in modo non trascurabile, il peso imposto al fondo servente).
Eccezione n. 4: applicazione dell'art. 1068 c.c. (v. pag. 35 comparsa di risposta).
L'istituto in parola non è invocabile, perché: non è provato che l'esercizio della servitù sia «divenuto più gravoso»; non è chiaro esattamente dove la servitù dovrebbe essere trasferita;
non è affatto scontato che il trasferimento sia neutro per i proprietari dei fondi dominanti, atteso che lo spostamento ipotizzato dai convenuti – in quanto volto a
14 polarizzare il passaggio su una sola parte dell'area urbana in discussione – si configura, più che un trasferimento, come una restrizione delle facoltà connesse alla servitù
(dall'intera area ad una parte più ridotta di essa), con possibile pregiudizio del transito carraio.
5.
La soccombenza delle parti convenute circa l'esistenza e l'esercizio della servitù di passaggio impone di considerare la domanda di garanzia proposta nei confronti di CP_6
e UC TO.
[...]
La norma di riferimento è dettata dall'art. 1489 c.c., che consente al compratore di ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo a condizione che non abbia avuto conoscenza degli oneri o diritti reali gravanti sul bene compravenduto.
Ebbene, i convenuti disponevano di tale conoscenza, come si evince:
(i) dalla «promessa di vendita» datata 9 ottobre 2012, nella quale è esplicitamente chiarito che il cortile è «gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio e posa impianti tecnologici a favore di terzi»;
(ii) dalla deposizione del teste il quale, all'udienza del 18 Testimone_9
febbraio 2020 ha dichiarato: «ho avuto modo di verificare l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio e di impianti tecnologici;
all'atto della stesura del preliminare ho infatti reso edotte le parti al riguardo, ma non ho effettuato alcun sopralluogo»; e, all'udienza del 9 dicembre 2020, ha aggiunto di aver esposto personalmente «ai signori e l'esistenza della servitù di transito CP_1 P_
pedonale e carraio»;
(iii) dalla dichiarazione resa dalla convenuta signora in sede di P_
interpello nella causa n. 20663/16 R.G. In tale frangente, ella ha ammesso e riconosciuto di essere a conoscenza dell'esistenza della servitù di transito a favore di terzi ed a carico dell'area cortilizia che aveva acquistato insieme al marito. L'estratto di quel verbale di udienza (28 marzo 2018) è stato prodotto dai sig.ri e UC TO, quale CP_6
allegato 3 della comparsa di costituzione e risposta in data 10 settembre 2018.
In forza degli elementi esposti, la domanda di garanzia va rigettata.
6. I convenuti sono interamente soccombenti, sicché dovranno rifondere le spese di lite a tutte le altre parti, di seguito liquidate, in base ai parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
A favore degli attori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
euro 155,38 per esborsi ed euro 6.894,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
forfettario al 15%, Iva e Cassa (cfr. nota spese depositata il 28 novembre 2023). Al solo
– unico soggetto coinvolto nel sub-procedimento ex art. 700 c.p.c. – Parte_3
va altresì riconosciuta la somma di euro 3.620,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
A favore dei sig.ri , : euro 7.616,00, CP_3 CP_4 CP_5
oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa per compensi relativi al giudizio di merito ed euro 3.620,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa per compensi relativi alla fase cautelare ex art. 700 c.p.c.
A favore dei terzi chiamati e UC TO: euro 7.616,00, oltre CP_6
rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, per compensi relativi al giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. in via pregiudiziale di rito,
1.1. dichiara l'improponibilità dell'actio negatoria servitutis esercitata dai convenuti e nei confronti dei terzi chiamati Controparte_1 P_ [...]
e CP_5 CP_3 CP_4
1.2. dichiara l'inammissibilità, per difetto di connessione, della domanda rivolta dai convenuti e verso il solo «per Controparte_1 P_ CP_5
acclarare nei suoi confronti la costituzione di una servitù di transito pedonale e carraio
a favore dell'immobile ad uso abitativo dei convenuti, mappale 91 sub. 5, sulla corte pertinenziale esclusiva, ora facente parte del mappale 93 sub. 10 e attraverso il cancello carraio al civico n. 77 di via S. Croce, di proprietà del Chiamato»;
2. dichiara che a carico dei mappali 92/2 – solo per la corte esclusiva – e 92/36 foglio 26, NCT del Comune di Gussago (BS), di proprietà dei sig.ri Parte_10
nonché sul passaggio al civico n. 73 di Via Santa Croce in Gussago (BS),
[...]
è costituita servitù di transito pedonale e carraio per destinazione del padre di famiglia a favore dei seguenti mappali siti in Gussago (BS) Sezione N.C.T., foglio n. 26:
16 - quanto a , Particella 92/32, Cat. A/3, cl. 2, vani 6, R.C. € Parte_3
192,12. Alloggio al primo piano con cortile e solaio esclusivi, parti comuni cortile 92/30
e 92/34 scala e corridoi al piano sottotetto 92/28 e 92/29. Particella 92/5, Cat. C/6, cl. 3, mq. 23, R.C. € 45,14. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo e cortili comuni
92/30 e 92/34. Particella 92/17, Cat. C/6, cl. 3, mq. 40, R.C. € 78,50. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo parti comuni cortili 92/30 92/34 e scala 92/28;
- quanto a Particella 92/23, Cat. Parte_7
A/3, cl. 2, vani 6.5, R.C. € 208,13. Alloggio al piano primo con cortile e solaio con porzione di tettoia esclusivi e parti comuni cortile 92/30 92/34 scala e corridoi al sottotetto
92/28 e 92/29; Particella 92/16, Cat. C/6, cl. 3, mq. 44, R.C. € 86,35. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo e porzione di tettoia esclusiva e parti comuni cortile 92/30
92/34 e scala 92/28. Particella 92/35, Cat. C/6, cl. 3, mq 28, R.C. € 54,95. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo e cortili comuni 92/30 e 92/34. Particella 92/25, Cat. A/3, cl. 2, vani 6.5, R.C. € 208,13. Alloggio al piano secondo con cortile e solaio esclusivi e parti comuni cortili 92/30 92/34, scala e corridoi al sottotetto 92/28 e 92/29. Particella
92/10, Cat. C/6, cl. 3, mq 26, R.C. € 51,03. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo e parti comuni cortile 92/30 e 92/34. Particella 92/21, Cat. C/6, cl. 3, mq 33,
R.C. € 64,76. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo e parti comuni cortili 92/30
e 92/34;
- quanto ad , Particella 92/33, Cat. A/3, cl. 2, vani 7, R.C. € Parte_4
224,14. Alloggio al piano secondo con cortile e solaio esclusivi, parti comuni cortile
92/30 e 92/34 scala e corridoi al piano sottotetto 92/28 e 92/29. Particella 92/6, Cat. C/6, cl. 3, mq 23, R.C. € 45,14. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo e cortili comuni 92/30 e 92/34. Particella 92/18, Cat. C/6, cl. 3, mq 32, R.C. € 62,80. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo e parti comuni cortili 92/30 92/34;
- quanto a , Particella 92/26, Cat. A/3, cl. 2, vani 6.5, R.C. € 208,13. Parte_1
Alloggio al piano terzo con cortile e solaio esclusivi, parti comuni cortile 92/30 e 92/34 scala e corridoi al piano sottotetto 92/28 e 92/29. Particella 92/7, Cat. C/6, cl. 3, mq 23,
R.C. € 45,14. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo e cortili comuni 92/30 e
92/34. Particella 92/19, Cat. C/6, cl. 3, mq 33, R.C. € 64,76. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo parti comuni cortili 92/30 92/34 e scala 92/28;
- quanto a , Particella 92/27, Cat. A/3, cl. 2, vani 7, R.C. € Parte_2
224,14. Alloggio al piano terzo con cortile e solaio esclusivi, parti comuni cortili 92/30 e
92/34 scala e corridoi al piano sottotetto 92/28 e 92/29. Particella 92/8, Cat. C/6, cl. 3, mq
17 23, R.C. € 45,14. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo e cortili comuni 92/30
e 92/34. Particella 92/20, Cat. C/6, cl. 3, mq 33, R.C. € 64,76. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo, parti comuni cortili 92/30 92/34 e scala 92/28;
- quanto a e , Particella 92/13, Cat. Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
C/2, cl. 4, mq 105, R.C. € 244,03. Deposito al piano terra con porzione di tettoia e cortili esclusivi, parti comuni cortili 92/30 92/34. Particella 92/9, Cat. C/6, cl. 3, mq 23, R.C. €
45,14. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo, parti comuni cortili 92/30 92/34;
- quanto a , , e , Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_5 Pt_6 Parte_4
Particella 92/15 Cat. C/2, cl. 4, mq. 15, R.C. € 34,86. Porzione di tettoia con parti comuni cortili 92/30 92/34. Particella 92/4 Cat. C/2, cl. 4, mq 10, R.C. € 23,24. Deposito al piano terra con parti comuni cortili 92/30 92/34;
- quanto a , mappale 91 sub. 7, graffato con il mappale 93 sub. 10, CP_5
NCT foglio 26 mappale 92 sub. 3, NCT foglio 26 mappale 92 sub. 37;
3. respinge tutte le restanti domandi delle parti convenute;
4. condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere alle altre parti le spese di lite, e così: - a favore degli attori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
euro 155,38 per esborsi ed euro 6.894,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
forfettario al 15%, Iva e Cassa, quanto al giudizio di merito;
- al solo Parte_3
euro 3.620,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, quanto al sub- procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.; - a favore dei sig.ri , CP_3 CP_4
e euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e CP_5
Cassa, quanto al giudizio di merito ed euro 3.620,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, quanto al sub-procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.; -
a favore dei terzi chiamati e UC TO euro 7.616,00 per compensi, oltre CP_6
rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, quanto al giudizio di merito;
5. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Brescia, 20 marzo 2024
Il giudice
Andrea Tinelli
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La prima vendita ha ad oggetto gli immobili individuati al NCEU Sez. NCT foglio 26 Comune di Gussago con il mapp. 92/2 Cat. C/6 cl. 3 mq.18 (autorimessa) e con il mapp. 92/36 Cat. F1 di mq. 43 (area urbana pertinenziale all'immobile sopra descritto). 2 La seconda vendita ha ad oggetto l'appartamento di cui al mapp. 91/5 Sez. NCT foglio 26 Comune di
Gussago.
3 3 Nel ricorso, datato 28 ottobre 2015, viene menzionato il solo subalterno 36 del mappale 92, il quale rappresenta una parte – peraltro, quella più ampia – dell'area urbana a forma trapezoidale oggetto di lite, la quale, nella superficie di mq. 54,75 misurata dal geom. nella c.t.u. del 13 aprile 2017, Controparte_10 comprende anche il subalterno 2, adiacente all'abitazione dei convenuti, censita al mappale 91/5.
5 4 Lo stato dei luoghi è chiaramente ed univocamente descritto nelle due c.t.u. espletate in sede possessoria,
a firma del geom. (R.G. n. 17545/2015 – 1) e del geom. (R.G. 20663/2015), Persona_9 Controparte_10 a cui si rinvia anche per le rappresentazioni grafiche e fotografiche.
8 5 L'eccezione di nullità della testimonianza per incapacità ex art. 246 c.p.c., più volte reiterata dai convenuti, non merita accoglimento, in quanto è indimostrato che il testimone abbia mediato la compravendita e che abbia percepito una provvigione, che sarebbe messa in discussione in caso di risoluzione del contratto.
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20221/2017 R.G. promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e (avv.
[...] Parte_6 Parte_7
Lorenzo Milanesi)
ATTORI contro
e (avv. Giuliano Rizzardi) Controparte_1 P_
CONVENUTI con la chiamata di e avv.ti Domenico Bezzi e Antonio Quaranta) CP_3 CP_4
(avv.ti Domenico Bezzi e Antonio Quaranta) CP_5
e di
e UC TO (avv. Giancarlo Quecchia) CP_6
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono proprietarie di immobili siti in Gussago.
Gli attori hanno domandato la declaratoria di costituzione di servitù di passaggio pedonale e carraio dal varco al civico n. 73 di via Santa Croce a favore dei fondi di loro proprietà ed a carico di un cortile esclusivo (parte del mappale 92/2) e di un'area urbana
1 pertinenziale (mappale 92/36) di proprietà dei convenuti. A fondamento della pretesa hanno dedotto l'operatività della destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.).
Questa la ricostruzione attorea: l'intero complesso immobiliare apparteneva, in origine, all'unico proprietario , il quale, con atto in data 24 maggio 1981, ne aveva Persona_1 donato la nuda proprietà ai figli;
con separata convenzione per l'uso dei cortili e accessori, datata 20 giugno 1981, i nudi proprietari già avevano qualificato l'area oggi di proprietà dei convenuti come «cortile riservato ad e UC gravato da servitù di CP_7 passaggio»; in sede di divisione (7 novembre 2003) era stato confermato «l'attuale diritto di passaggio pedonale e carraio sul cortile mappale 92/31» (ora mappale 92/36), con possibilità di cessazione «a seguito di eventuali definizioni fra i fratelli»; TO UC
e – danti causa dei convenuti – avevano infine acquistato il mappale 92/2 e CP_6
92/31 con atto del 7 novembre 2003 con le «servitù (…) come pervennero alla parte venditrice e furono sino ad ora goduti e posseduti»: di qui l'esistenza della servitù a carico dei fondi poi alienati – con atto 27 dicembre 2012 a rogito del notaio dott. Per_2
– ai sig.ri e
[...] CP_1 P_
I convenuti hanno contestato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1062 c.c. per le seguenti ragioni: - mancanza di opere visibili e permanenti dalle quali inferire, in modo oggettivo e inequivocabile, l'esistenza della servitù (inconferenza della presenza di due pilastri sui quali in seguito sarebbe stato installato il cancello;
mancanza di una strada di accesso sulla corte sub. 31 – dal cui frazionamento, risalente al 15 novembre 2006, sono derivati i subalterni 36 e 37 – in origine costituita da mero fondo battuto in terra); - disomogeneità fra il presunto transito operato ante divisione del fondo originario e quello rivendicato dagli attori;
- manifestazione di una volontà contraria alla servitù (clausola sub punto 17 dell'atto divisionale 7 novembre 2003); in via subordinata, hanno eccepito l'estinzione della servitù per cessata destinazione agricola del fondo dominante o per cessata interclusione dello stesso, ovvero, infine, per rinuncia abdicativa;
in via ulteriormente subordinata, i convenuti hanno invocato il disposto dell'art. 1071 c.c. e dell'art. 1068 c.c. Le eccezioni dei sig.ri e si sono poi sviluppate come CP_1 P_
domanda riconvenzionale negatoria servitutis rivolta nei confronti degli attori e dei terzi chiamati , ed A tale istanza si sono inoltre CP_3 CP_8 CP_5
affiancate: domanda confessoria servitutis verso il solo avente ad CP_5
oggetto la costituzione, per destinazione del padre di famiglia, di una servitù di transito pedonale e carraio a favore dell'immobile ad uso abitativo dei convenuti, mappale 91 sub.
5, sulla corte pertinenziale esclusiva, ora facente parte del mappale 93 sub. 10 e attraverso
2 il cancello carraio al civico n. 77 di via S. Croce, di proprietà del chiamato;
domanda di garanzia (risoluzione delle vendite del 27 dicembre 2012 o, in subordine, riduzione del prezzo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno) nei confronti dei terzi chiamati
UC TO e . CP_6
I terzi chiamati e hanno tutti eccepito l'improponibilità nei loro CP_5 CP_4
confronti – per violazione del divieto dell'art. 705 comma 1 c.p.c. – dell'actio negatoria servitutis, prendendo posizione circa il merito delle pretese dei convenuti solo in via subordinata. Sempre in via subordinata, i terzi chiamati hanno formulato domanda di costituzione di servitù coattiva ex art. 1052 c.c.
Il solo terzo chiamato a propria volta, ha indirizzato verso i CP_5
convenuti actio confessoria tesa ad «accertare e dichiarare che la corte esclusiva identificata al mappale 91/5 di proprietà dei convenuti è gravata da servitù di transito pedonale costituitasi per destinazione del padre di famiglia, a favore del fondo di proprietà del terzo chiamato, NCT foglio 26 mappale 91 sub. 7, graffato con il mappale
93 sub. 10, NCT foglio 26 mappale 92 sub. 3, NCT foglio 26 mappale 92 sub. 37, per accesso e regresso dalla via pubblica S. Croce tramite il passaggio ed il cancello ad oggi insistenti al civico 75, atteso quanto esposto in narrativa in relazione allo stato dei luoghi, con particolare riferimento al mappale 93/10 graffato al mappale 91/7 di proprietà del terzo chiamato».
Infine, i terzi chiamati hanno chiesto il rigetto della domanda di CP_9
garanzia sul presupposto che gli acquirenti-convenuti fossero a conoscenza della servitù di transito che ora contestano. Gli stessi hanno poi precisato che l'atto intestato
«compravendite» 27 dicembre 2012 a rogito notaio n. 618 Rep. n. Persona_2
402 Racc. comprende una «prima vendita»1, per il prezzo di euro 10.000,00, tra UC
TO e , da una parte, e e dall'altra, CP_6 Controparte_1 P_
nonché una «seconda vendita»2, al prezzo di euro 175.000,00, dove la veste di acquirente
è assunta dalla sola UC TO. Sarebbe proprio l'area urbana interessata dalla prima vendita ad essere gravata dalla servitù di passaggio di cui si discute in giudizio;
ne conseguirebbe l'illogicità della pretesa degli acquirenti di vedere risolto il contratto, o ridotto il prezzo, o risarciti i danni relativamente alla compravendita del predetto appartamento. In prima udienza le parti hanno sollevato eccezioni incrociate di improcedibilità delle rispettive domande riconvenzionali. È stato, quindi, assegnato termine per l'introduzione delle procedure di mediazione, poi esperite senza successo.
In corso di causa i sig.ri e hanno promosso ricorso ex art. 700 CP_1 P_
c.p.c. al fine di conseguire la sospensione dell'attuazione di due interdetti possessori:
(a) ordinanza n. 2741/2016 del 25 marzo 2016, emessa a favore di , CP_3
e confermata in sede di reclamo, contenente la seguente CP_4 CP_5
statuizione: «ordina ai resistenti e di reintegrare Controparte_1 P_
immediatamente i ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio esercitata sul cortile
e attraverso il cancello meglio precisati in ricorso e, per l'effetto, di rimuovere qualsiasi impedimento all'esercizio del predetto possesso»;
(b) ordinanza n. 7049/2016 del 20 luglio 2016, emessa a favore di Parte_3
, confermata in sede di reclamo, contenente la seguente statuizione: «ordina a
[...]
di ripristinare lo stato dei luoghi, reintegrando i ricorrenti nel possesso P_
della servitù di transito esercitata attraverso il passaggio pedonale e carraio sito al civico 73 di via Santa Croce, rimuovendo la catena ed il lucchetto».
Il ricorso è stato respinto con provvedimento dell'11 maggio 2018, che ha rinviato la liquidazione delle spese di lite all'esito del giudizio di merito.
All'udienza del 18 aprile 2019 sono stati assegnati i termini ex art. 183 comma 6
c.p.c.
Parte attrice, nel rispetto del primo termine ex art. 183 comma 6, c.p.c., ha integrato la propria originaria domanda chiedendo, in via subordinata, nel caso di rigetto della domanda ex art. 1062 c.c., l'emanazione di sentenza ex art. 1054 c.c. per intervenuta interclusione del fondo dominante, sostenendo la legittimità della domanda poiché consequenziale dalle difese della parte convenuta in sede di costituzione e poiché sarebbe consentito in materia di servitù prediali nel corso del giudizio sostenere l'allegazione di un titolo di acquisto di essa diverso da quello addotto in citazione, senza che ciò comporti mutamento della domanda.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di prova orale (per interrogatorio formale e per testimoni).
Sono stati escussi quattro testimoni per parti attrici ( e Tes_1 Per_3 Tes_2
, quattro per parti convenute ( e ), quattro per Tes_3 Per_4 Per_5 Tes_4 Per_6
i terzi chiamati e ( , , ed un solo CP_5 CP_4 Per_7 Per_8 Tes_5 Per_3 testimone per i terzi chiamati e TO ( . L'interrogatorio formale, CP_6 Per_3
4 invece, si è limitato ai soli sig.ri e UC TO, avendo le parti rinunciato CP_6
concordemente a sentire le altre.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta.
I coniugi e hanno depositato il 25 settembre 2023 foglio di CP_1 P_
precisazione delle conclusioni e, al punto 3, hanno quantificato gli importi del risarcimento preteso, che nell'atto di citazione erano stati genericamente indicati.
Gli attori, in merito a quanto precisato nelle conclusioni dei convenuti con le note per l'udienza del 28 settembre 2023, hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio su quanto modificato al punto 3 “nel merito” circa l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità delle domande attoree;
hanno, inoltre, contestato la richiesta nuova di c.t.u. e la produzione del documento 62.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., la causa è infine transitata in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
In via pregiudiziale, è bene delimitare il thema decidendum.
Nel processo sono state introdotte due domande che, per ragioni processuali, non possono essere esaminate nel merito. Di ciò, occorre dare subito atto.
Il riferimento va, anzitutto, all'actio negatoria servitutis esercitata dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati , e Essa mira CP_5 CP_3 CP_4
alla declaratoria di inesistenza di servitù di passaggio pedonale e carraio «a carico delle corti in proprietà dei convenuti censite con i mappali 92 sub. 2 e 92 sub. 36» e riguarda, quindi, i medesimi beni interessati dal procedimento possessorio R.G. n. 17545/2015, instaurato dai sig.ri e nei confronti degli CP_5 CP_3 CP_4 odierni convenuti. L'identità – nei due giudizi – dell'area costituente fondo servente è confermata, al di là dell'identificazione catastale apparentemente più restrittiva contenuta nel ricorso possessorio3, dalla sentenza n. 916/2019 pubbl. il 30/03/2019 resa all'esito del c.d. merito possessorio, nella quale, a pag. 4, si legge che «il cancello attraverso il quale gli attori hanno sostenuto di aver esercitato il passaggio pedonale e carraio nel quale chiedono di essere reintegrati, va individuato in quello di proprietà dei coniugi P_ , ubicato in vicolo privato che si diparte da Via Santa Croce in Gussago, pari a CP_1
circa ml 4,00, dei quali ml 2,25 insistono sul Mapp. 92 subalterno n° 2 e la rimanente porzione di circa 1,75 ml ricade sul Mapp. 92 subalterno 36, che consente l'accesso in lato est alle proprietà delle parti in causa, consistenti in abitazioni, corti e garage, meglio descritto nell'elaborato di ctu in atti».
Emergono con chiarezza due dati: (i) che i sig.ri , CP_5 CP_3
e avevano avviato – con successo – un procedimento a tutela del possesso CP_4
ad immagine di servitù di transito pedonale e carraio attraverso l'area urbana a forma trapezoidale, di proprietà dei convenuti, censita al mappale 92 sub. 2 parte (cortile esclusivo pertinenza dell'autorimessa) e sub. 36 (area urbana); (ii) che, prima dell'esecuzione dell'interdetto possessorio ottenuto dai sig.ri e i sig.ri CP_5 CP_4
e hanno proposto domanda petitoria volta a negare l'esistenza della CP_1 P_
servitù di transito pedonale e carraio sulla medesima area urbana.
È evidente che l'azione negatoria in questione incorre nel divieto dell'art. 705 comma 1 c.p.c.
In senso contrario, non vale richiamare la sentenza della Corte costituzionale n.
25 del 3 febbraio 1992, che ha escluso l'operatività del divieto di cumulo nei soli casi di
«pregiudizio grave ed irreparabile», insussistente nella fattispecie concreta. Invero, tale pregiudizio è circoscritto ad un solo caso: «In materia immobiliare, l'esecuzione del provvedimento possessorio arreca un danno irreparabile quando lo spoglio si concreta nella costruzione di un manufatto. In tal caso l'onere di eseguire la decisione prima di proporre il giudizio petitorio costringe il convenuto a distruggere un'opera che, come risulterà dal successivo giudizio petitorio, aveva diritto di costruire». La Corte di cassazione ha rilevato che «la nozione di irreparabilità del pregiudizio è stata dal giudice delle leggi inequivocabilmente individuata nella perdita materiale e irreversibile del bene» (Sez. 2, Sentenza n. 8367 del 20/06/2001). Nel caso di specie, l'esercizio del possesso ad immagine di servitù di passaggio sul fondo dei sig.ri e non CP_1 P_ incide sull'esistenza materiale dello stesso e non ha mai richiesto la realizzazione di opere di demolizione strutturali (tali certamente non erano la rimozione di una fioriera e di una rete oscurante infissa al suolo per il tramite di piantini interrati).
I convenuti hanno pure sostenuto che la norma dell'art. 705 comma 1 c.p.c. non si applicherebbe, perché il ritardo nell'attuazione sarebbe dipeso «unicamente dalla determinazione dell'Ufficiale Giudiziario (che disponeva la sospensione dell'attività esecutiva in data 11.05.2018)» (così, pag. 3 della «Memoria Istruttoria 183/VI CPC n. 1
6 per i Convenuti»). L'eccezione è infondata per due motivi: il primo è che il ritardo non è ascrivibile all'ufficiale giudiziario, ma, in radice, all'atteggiamento dei convenuti che, se lo avessero voluto, ben avrebbero potuto dare attuazione spontanea all'interdetto possessorio (v. Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 20324 del 16/07/2021); il secondo motivo è che l'unica deroga normativa al divieto di cumulo è prevista dal comma 2 dell'art. 705 c.p.c., il quale non menziona il fatto di terzi, ma solo l'ipotesi in cui
«l'esecuzione (…) non può compiersi per fatto dell'attore». E va certamente escluso che siano stati i sig.ri e ad impedire la tempestiva esecuzione del dictum CP_5 CP_4
possessorio.
Da ultimo, va negata qualsiasi rilevanza all'attuazione intervenuta nel corso del presente processo e alla rinunzia all'eccezione da parte degli interessati, in quanto: 1) il divieto di cumulo comporta l'improponibilità del giudizio petitorio, «senza che detta improponibilità possa essere esclusa dalla circostanza che nel corso del giudizio petitorio sia intervenuta l'esecuzione della sentenza resa nel giudizio possessorio» (Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 687 del 22/01/2002); 2) l'eccezione – che attiene ad un presupposto processuale speciale – è rilevabile d'ufficio, sicché la rinunzia non impedisce al giudice di pronunziarsi su di essa.
In conclusione, alla luce degli argomenti esposti, deve essere dichiarata l'improponibilità dell'actio negatoria servitutis esercitata dai convenuti CP_1
e nei confronti dei terzi chiamati ,
[...] P_ CP_5 CP_3
e CP_4
La seconda domanda che difetta delle condizioni di decidibilità nel merito è quella rivolta dai convenuti verso il solo «per acclarare nei suoi confronti la CP_5 costituzione di una servitù di transito pedonale e carraio a favore dell'immobile ad uso abitativo dei convenuti, mappale 91 sub. 5, sulla corte pertinenziale esclusiva, ora facente parte del mappale 93 sub. 10 e attraverso il cancello carraio al civico n. 77 di via S.
Croce, di proprietà del Chiamato».
A ben vedere, l'estensione del contraddittorio verso il sig. è del CP_5
tutto impropria. La chiamata è stata autorizzata in ossequio all'orientamento secondo il quale il giudice istruttore, a seguito della richiesta ex art. 269 c.p.c. del convenuto, deve soltanto verificarne la tempestività e correttezza e, ove non rilevi mancanze, deve provvedere con decreto alla fissazione di nuova udienza, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale. Ciò non toglie, tuttavia, che in sede di sentenza il giudice sia tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni della chiamata.
7 Ebbene, è stato anzitutto chiamato (unitamente a CP_5 CP_3
e per dirigere, nei suoi confronti, una domanda negatoria patentemente CP_4 improponibile. Con l'occasione, egli è divenuto destinatario di un'azione confessoria del tutto slegata – sia dal punto di vista soggettivo, che da quello oggetto – dalla materia contesa fra gli attori e i convenuti. La causa confessoria non è «comune» – nel senso inteso dall'art. 106 c.p.c. – né a quella avviata dagli attori versi i convenuti, né alle domande riconvenzionali che i convenuti hanno proposto contro gli attori. L'actio confessoria, infatti, non assume, per i convenuti, alcuna valenza difensiva rispetto alle pretese attoree, non svolge funzione di garanzia (a cui, invece, assolve la chiamata dei terzi e UC TO) e non riguarda neppure la medesima servitù, atteso CP_6
che sono coinvolti fondi differenti (il mappale 91/5 quale asserito fondo dominante ed il mappale 93/10 quale preteso fondo servente).
Ne deriva che la domanda in questione è inammissibile, perché non connessa ad alcuna delle altre domande già veicolate all'interno del processo. Non sarà decisa nel merito, salva la proponibilità in altra sede.
4.
Nel merito, l'attenzione va focalizzata sulla servitù rivendicata dagli attori e da
. CP_5
Detta servitù dovrebbe avere contenuto pedonale e carraio e si concentra sull'area urbana4 a forma trapezoidale di mq. 54,75, individuata ai mappali 92/36 (area urbana) e in parte del mappale 92/2 (cortile esclusivo di pertinenza dell'autorimessa), tenuta a giardino (salva una porzione con marciapiede) ed interposta fra l'abitazione (mappale
91/5) e l'autorimessa dei convenuti (mappale 92/2). A tale area si accede – dopo aver attraversato un vicolo privato (mappale 127) – dal civico n. 73 di via Santa Croce e, da essa, è possibile raggiungere i vari immobili appartenenti agli attori e al sig.
[...]
CP_5
La fattispecie invocata è quella della destinazione del padre di famiglia (art. 1062
c.c.).
Il primo elemento della fattispecie è l'originaria appartenenza dei diversi fondi ad un unico proprietario. Il requisito è pacifico, posto che l'originaria appartenenza dell'intero complesso al sig. , padre degli attori, è incontestata ed è assunta Persona_1
quale premessa della narrazione di tutte le parti in causa. La servitù sorge nel momento in cui i fondi vengono separati e non appartengono più allo stesso proprietario. Determinare quale sia tale momento è importante per accertare se vi sia asservimento di un fondo all'altro e, in caso affermativo, quali siano i contenuti della costituenda servitù. Nel caso in decisione, la data in cui è cessata l'appartenenza all'unico proprietario si ricava dall'analisi della documentazione versata in atti.
Il primo atto di interesse è quello a rogito del notaio dott. n. 19896 Persona_10
rep. gen. e n. 11328 racc. – intitolato «donazioni di nuda proprietà» – col quale Per_1
aveva donato ai suoi sei figli maschi, odierni attori, la nuda proprietà indivisa del
[...] mappale 239 di are 1.20, riservandosi l'usufrutto vita natural durante. Ebbene, in questa fase il requisito di «unico proprietario» era ancora ricorrente, poiché il padre non aveva donato a ciascuno dei figli porzioni separate dell'immobile, bensì la proprietà indivisa dello stesso, con la conseguenza che ciascuno dei fratelli era proprietario dell'intero bene, per la quota ideale di un sesto.
La situazione non è cambiata con la sottoscrizione della «convenzione per l'uso dei cortili e accessori» datata 20 giugno 1981, che non ha determinato alcuno scioglimento della comunione. Essa, però, presenta un dato di sicuro interesse, perché evidenzia l'area oggi di proprietà dei convenuti e la qualifica come «cortile riservato ad
e UC gravato da servitù di passaggio». La coincidenza fra l'area denotata, in CP_7
planimetria, come «cortile riservato ad e UC gravato da servitù di passaggio» CP_7
e l'area urbana oggi controversa si ricava, oltre che da un mero esame grafico, anche dalla testimonianza del geom. il quale, escusso all'udienza del 18 febbraio 2020, sul Tes_1
cap. 4 di parte attrice, ha riferito: «ho redatto io la planimetria del 1981 (doc. 4 all. all'atto di citazione) e ricordo al riguardo che il varco ivi indicato costituiva l'unico passaggio pedonale e carraio;
ricordo la circostanza con riferimento al periodo in cui ho redatto la planimetria, per il periodo successivo nulla so. ADR: ho redatto la planimetria a seguito di sopralluogo. ADR: i segni rappresentati al varco di cui al civico
n. 73 via Santa Croce (graficamente individuati con due quadrati che vengono cerchiati
a penna sul doc. 4 ai fini di migliore individuazione) costituiscono due pilastri, che dai mei ricordi servivano per chiudere il cortile ma non ricordo se ci fosse un cancello.4 ai fini di migliore individuazione) costituiscono due pilastri, che dai mei ricordi servivano per chiudere il cortile ma non ricordo se ci fosse un cancello».
La divisione – e, quindi, la cessazione della condizione d'appartenenza ai medesimi proprietari – risale al 7 novembre 2003. Il compendio, con atto n. 103131 rep.
9 gen. e n. 26756 racc. a rogito del notaio dott. è stato separato in sei lotti Persona_11
assegnati a (piede primo), (piede secondo), Parte_3 Parte_6 Pt_4
(piede terzo), (piede quarto), (piede quinto) e
[...] Parte_5 Parte_1
(piede sesto), con la pattuizione di cui alla clausola n. 17 in forza della Parte_2 quale «l'attuale diritto di passaggio pedonale e carraio sul cortile mappale 92/31, a seguito di eventuali definizioni fra i fratelli potrà cessare, ma rimarrà la servitù di passaggio e manutenzione degli attuali e futuri impianti tecnologici». In pari data, con atto n. 103132 rep. gen. e n. 26757 racc., i condividenti hanno venduto le due autorimesse, con annesse corti pertinenziali, censite al sub. 2 (in via esclusiva a UC e al marito ) CP_6
e al sub. 3 (in via esclusiva ad e al marito ), nonché, in parti tra loro CP_7 Parte_3
uguali ed indivise, la corte censita al sub. 31. Quella corte, in seguito, in data 15 novembre
2006, è stata frazionata nei due distinti subalterni n. 36 (ora di proprietà dei convenuti, unitamente all'autorimessa mappale 92/2) e n. 37 (ora di proprietà di CP_5
unitamente all'autorimessa mappale 92/3).
Con gli atti del 7 novembre 2003, quindi, si è attuata quella distribuzione dei lotti a differenti proprietari, tale da concretizzare il presupposto che l'art. 1062 comma 2 c.c. descrive con l'enunciato «i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario».
Si tratta, ora, di verificare se, a quel tempo, «le cose» fossero «nello stato dal quale risulta la servitù» (art. 1062 comma 1 c.c.) e, altresì, se tale stato fosse apparente, ossia segnalato da visibili opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù.
Dalle testimonianze assunte è agevole ricavare (i) l'effettivo esercizio del passaggio oggi in contestazione (peraltro l'unico possibile) – e, quindi, la conformazione dello stato dei luoghi tale da asservire l'odierna area urbana dei convenuti al transito verso quelli che, oggi, sono i fondi degli attori e del terzo chiamato – nonché CP_5
(ii) i segni propri dell'apparenza della servitù, quali il varco di accesso sulla pubblica via al civico n. 73 di Via Santa Croce in Gussago, il cancello di chiusura del citato varco installato sul mappale servente e sorretto dai pilastri (poi rimossi e sostituiti), il cortile in ghiaia/terra battuta e con porzioni in cemento, il tutto per agevolare il transito pedonale e carraio.
Si riportano, di seguito, le deposizioni più significative:
geom. sul cap. 4 dei terzi TO UC e : «ho avuto modo Per_3 CP_6 di verificare l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio e di impianti tecnologici», sul cap. 12 «confermo che il varco citato è sempre stato e lo è tuttora l'unico
10 passaggio per accedere agli immobili per cui è causa»; cap. 13 «confermo la circostanza, sono sempre passato in loco da circa 1973 e quindi anche dal 2003 e ho sempre visto il varco e gli attori passare dal medesimo;
ci passavo all'incirca una volta ogni due o tre mesi». Ed ancora, sui capitoli della memoria 14 ottobre 2019 dei sig.ri cap. 1, CP_5
2 e 3 «riconosco le foto, si tratta dei luoghi di causa, riconosco che il cancello era quello degli anni 80 che si apriva solo da una parte che aveva un solo battente»; cap. 5
«confermo e riconosco il cancello vecchio di cui alle prime 3 fotografie nonché il cancello nuovo di cui alla quarta;
la quinta foto non riconosco le signore ma riconosco i luoghi di causa»; cap. 6 «confermo, come ho già dichiarato di aver visto dal 1973 il fino al 1996 il signor TO esercitare il passaggio attraverso i mappali indicati in capitolo»; cap.
10 «dal 1973 ho visto spesso passare i soggetti indicati attraverso i mappali citati;
ADR:
i soggetti indicati passavano in macchina»;
sui cap. 13 e 14 di parti attrici: «ricordo la circostanza, abitavo a Tes_6
100 metri di distanza dall'abitazione dei signori TO e li vedevo passare sia a piedi che in auto per la via Santa Croce;
io stesso ero solito passarci in quanto si trattava dell'unica via di passaggio»; interrogato sui capitoli 1, 3, 4 e 5 della memoria dei terzi chiamati – il testimone ha riconosciuto i luoghi rappresentati dalle CP_5 CP_4
fotografie rammostrategli e, sul cap. 13, ha asserito: «confermo la circostanza, io stessa vedevo i signori TO e le rispettive famiglie passare dal cancello fino al 2015 e io stessa sono sempre passata fino a quella data»; cap. 14: «io vedevo la signora TO
UC e il marito sin dal 2009 attraversare il cancello, finché non hanno CP_6 venduto l'appartamento; non conosco però nè »; Persona_12 Persona_13
sul capitolo 13 della memoria di parte attrice: «ricordo di essere Testimone_7
sempre passato dal varco di cui al capitolo, anche i signori TO sono sempre passati da questo varco, avevo occasioni di passarci sia per lavoro che per esigenze personali, il passaggio era quello»; sul capitolo 14: «confermo la circostanza, come ho già ribadito nel superiore capitolo, quando andavo dai signori TO passavo sempre dal varco indicato, che era l'unico passaggio possibile, da quello che sapevo io»;
– la cui testimonianza può dirsi validamente assunta in quanto Testimone_8
non risulta in alcun modo che il teste sia portatore di un interesse qualificato che potrebbe legittimarne la partecipare al giudizio – rispondendo al capitolo 1 della memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. dei terzi chiamati e ha dichiarato: «La prima foto CP_5 CP_4 di cui al doc. 38 rappresenta la madre di di fronte all'attuale Parte_8
ingresso di via Santa Croce n. 71, la foto rappresenta la stessa porta e stessa finestra;
11 quanto alle foto 38.2 in relazione alla prima foto, posso presumere trattarsi dello stesso ingresso in ragione della pavimentazione vecchia, in quanto riconosco l'ingresso della cucina di mia nonna;
con riferimento alla seconda foto riconosco mio cugino Pt_9
e la finestra retrostante rappresentante l'ingresso di via Santa Croce n. 71; foto
[...] doc. 38.3: riconosco nelle prime due foto l'accesso a Santa Croce n. 71; nelle altre fotografie riconosco il retro della casa della nonna sempre di via Santa Croce n. 71; foto
38.4; si tratta sempre dell'ingresso di via Santa Croce n. 71; la foto 38.5 rappresenta il cortile;
la prima di cui al doc. 39 rappresenta l'ingresso di Santa Croce n. 71 e l'ingresso di;
la seconda rappresenta la porta a sinistra l'ingresso di CP_3 CP_3
e la seconda porta l'ingresso di UC TO;
la terza e quarta foto rappresentano di nuovo l'ingresso di nonché quello di via Santa Croce n. 71; nella quinta CP_3 fotografia riconosco il cortile e si vede sempre l'accesso alla via Santa Croce»; cap. 3:
«tutte e tre le foto di cui al 38.2 rappresentano il cancello vecchio che ricordo essere stato sostituito intorno agli anni 1983-1984»; cap. 4: «le foto sono state scattate negli anni 80 poiché riconosco l'edificio non ancora intonacato»; cap. 5: «riconosco sempre il medesimo cancello che dà ingresso alla via Santa Croce n. 71 dal quale siamo sempre passati”»; cap. 6: «ricordo che dal 1985 passava attraverso i mappali Persona_1
per cui è causa, ricordo che il nonno passava con il trattore»; cap. 10: «ricordo che i signori citati in capitolo esercitavano il passaggio attraverso i mappali per accedere alla pubblica via;
ne sono sicuro perché in seconda elementare per andare a scuola passavo attraverso il medesimo varco»; cap. 11: «confermo come sopra, si trattava della normalità»; cap. 13: «non ricordo la data precisa, forse dal 2017, posso riferire che da un dato momento non sono più potuto passare perché la macchina del signor CP_1
mi bloccava, per cui passavamo a piedi tutti»; cap. 14; «ricordo che i signori citati in capitolo passavano attraverso i mappali in quanto avevano il garage nel nostro cortile»; cap. 17 «ricordo che i signori indicati in capitolo passavano attraverso il cancello»; cap.
18: «ricordo che i signori indicati in capitolo passavano attraverso il cancello».
Sono rilevanti, e valutabili quali elementi di prova, anche le dichiarazioni rese da in sede possessoria, il quale non solo ha confermato l'esercizio del Parte_9
passaggio, ma ha anche rammentato la presenza del cancello e di tracce carrabili sulla corte. Si riportano, per comodità di consultazione, i brani più rilevanti: «posso confermare che da quando ero bambino fino al 1996 il signor esercitava il passaggio Persona_1
attraverso i mappali indicati in capitolo;
ne sono al corrente poiché lo vedevo io passare regolarmente o a piedi o in bicicletta oppure in auto con altri familiari, i signori TO
12 , , , TO Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6
UC e , perché non aveva la patente»; «ho sempre visto il cancello da Parte_5 quando sono nato (1968), ricordo l'esistenza del pilastro opposto alla casa»; «preciso che la corte indicata nella planimetria che mi si rammostra era di ghiaia e che le tracce carrabili erano visibili soprattutto quando pioveva, tanto da dovere sistemare un po' la ghiaia».
A detta dei convenuti, l'operatività dell'art. 1062 c.c. – nonostante gli evidenti risultati dell'istruttoria – sarebbe impedita dall'inciso che fa salva una opposta
«disposizione relativa alla servitù». Questa manifestazione di volontà contraria alla costituzione sarebbe ravvisabile nella clausola n. 17 della divisione del 7 novembre 2003
(«l'attuale diritto di passaggio pedonale e carraio sul cortile mappale 92/31, a seguito di eventuali definizioni fra i fratelli potrà cessare, ma rimarrà la servitù di passaggio e manutenzione degli attuali e futuri impianti tecnologici»).
Ad avviso dello scrivente, da tale clausola si può evincere una volontà negoziale esattamente opposta al senso che i convenuti vorrebbero attribuirle. La disposizione in esame, lungi dall'impedire l'insorgenza della servitù, ne riconosce ed afferma l'esistenza, così da corroborare (assieme alla menzione del «cortile riservato ad e UC CP_7 gravato da servitù di passaggio» contenuta nella «convenzione per l'uso dei cortili e accessori» datata 20 giugno 1981) il quadro testimoniale univocamente ricostruibile in base alle prove orali. La cessazione del diritto di passaggio è solo contemplata come eventualità futura, soggetta a «definizioni fra i fratelli», evidentemente mai intervenute.
Ecco, dunque, che sono provati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 1062 c.c.:
- l'originaria appartenenza del compendio ad un unico proprietario ( Per_1
) o, in forma indivisa, ad un unico gruppo di comproprietari (i figli maschi del
[...]
sig. ); Persona_1
- la cessazione di tale unitaria appartenenza mediante un atto divisionale, risalente al 7 novembre 2003;
- la conformazione dei luoghi tale da asservire una parte del compendio ad un'altra, ricavabile dalle testimonianze e dalle clausole contenute nella «convenzione per
l'uso dei cortili e accessori» datata 20 giugno 1981 e nel contratto divisionale del 7 novembre 2003 (clausola n. 17);
- l'apparenza della servitù, estrinsecata nei seguenti segnali: varco di accesso sulla pubblica via al civico n. 73 di Via Santa Croce in Gussago;
cancello di chiusura del citato
13 varco installato sul mappale servente e sorretto dai pilastri, poi rimossi e sostituiti;
cortile in ghiaia/terra battuta e con porzioni in cemento, onde agevolare il transito.
Così posta la servitù azionata dagli attori, restano da vagliare le eccezioni dei convenuti aventi portata estintiva/modificativa della stessa.
Eccezione n. 1: estinzione della servitù per cessata destinazione agricola del fondo dominante (v. pag. 32 della comparsa di risposta).
L'eccezione è destituita di fondamento perché – al momento della divisione e, quindi, della costituzione della servitù – il complesso immobiliare, con destinazione ad uso residenziale, era già stato completamente edificato.
Eccezione n. 2: estinzione della servitù per cessata interclusione del fondo dominante e/o per rinuncia abdicativa (v. pagg. 33 e 34 della comparsa di risposta).
L'eccezione è infondata in quanto: a) l'interclusione del fondo è un concetto irrilevante ai fini dell'art. 1062 c.c.; b) come illustrato poc'anzi, la clausola n. 17, più volte evocata, ha considerato la cessazione del diritto di passaggio come un'evenienza futura ed ipotetica («potrà cessare»), soggetta a «eventuali definizioni fra i fratelli», mai intervenute.
Eccezione n. 3: la suddivisione del fondo dominante tra i sei fratelli e la successiva cessione all' di n. 2 appartamenti e di n. 4 autorimesse è un fatto che Parte_7
renderebbe oltremodo gravoso ex art. 1071 la condizione del fondo servente (v. pagg. 34-
35 comparsa di risposta).
L'eccezione è infondata, perché si basa sull'equivoco che l'art. 1071 c.c. possa operare nella fase genetica della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. Così non è. La servitù in parola è sorta – proprio così come gli attori la rivendicano – in virtù del frazionamento divisorio che i convenuti, oggi, giudicano eccessivamente gravoso. Di conseguenza, il limite posto dall'art. 1071 comma 1 c.c. è inapplicabile (i convenuti avrebbero potuto invocarlo se, in epoca successiva all'integrazione della fattispecie dell'art. 1062 c.c., fosse avvenuta una ulteriore frammentazione dei fondi dominanti, tale da aggravare, in modo non trascurabile, il peso imposto al fondo servente).
Eccezione n. 4: applicazione dell'art. 1068 c.c. (v. pag. 35 comparsa di risposta).
L'istituto in parola non è invocabile, perché: non è provato che l'esercizio della servitù sia «divenuto più gravoso»; non è chiaro esattamente dove la servitù dovrebbe essere trasferita;
non è affatto scontato che il trasferimento sia neutro per i proprietari dei fondi dominanti, atteso che lo spostamento ipotizzato dai convenuti – in quanto volto a
14 polarizzare il passaggio su una sola parte dell'area urbana in discussione – si configura, più che un trasferimento, come una restrizione delle facoltà connesse alla servitù
(dall'intera area ad una parte più ridotta di essa), con possibile pregiudizio del transito carraio.
5.
La soccombenza delle parti convenute circa l'esistenza e l'esercizio della servitù di passaggio impone di considerare la domanda di garanzia proposta nei confronti di CP_6
e UC TO.
[...]
La norma di riferimento è dettata dall'art. 1489 c.c., che consente al compratore di ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo a condizione che non abbia avuto conoscenza degli oneri o diritti reali gravanti sul bene compravenduto.
Ebbene, i convenuti disponevano di tale conoscenza, come si evince:
(i) dalla «promessa di vendita» datata 9 ottobre 2012, nella quale è esplicitamente chiarito che il cortile è «gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio e posa impianti tecnologici a favore di terzi»;
(ii) dalla deposizione del teste il quale, all'udienza del 18 Testimone_9
febbraio 2020 ha dichiarato: «ho avuto modo di verificare l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio e di impianti tecnologici;
all'atto della stesura del preliminare ho infatti reso edotte le parti al riguardo, ma non ho effettuato alcun sopralluogo»; e, all'udienza del 9 dicembre 2020, ha aggiunto di aver esposto personalmente «ai signori e l'esistenza della servitù di transito CP_1 P_
pedonale e carraio»;
(iii) dalla dichiarazione resa dalla convenuta signora in sede di P_
interpello nella causa n. 20663/16 R.G. In tale frangente, ella ha ammesso e riconosciuto di essere a conoscenza dell'esistenza della servitù di transito a favore di terzi ed a carico dell'area cortilizia che aveva acquistato insieme al marito. L'estratto di quel verbale di udienza (28 marzo 2018) è stato prodotto dai sig.ri e UC TO, quale CP_6
allegato 3 della comparsa di costituzione e risposta in data 10 settembre 2018.
In forza degli elementi esposti, la domanda di garanzia va rigettata.
6. I convenuti sono interamente soccombenti, sicché dovranno rifondere le spese di lite a tutte le altre parti, di seguito liquidate, in base ai parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
A favore degli attori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
euro 155,38 per esborsi ed euro 6.894,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
forfettario al 15%, Iva e Cassa (cfr. nota spese depositata il 28 novembre 2023). Al solo
– unico soggetto coinvolto nel sub-procedimento ex art. 700 c.p.c. – Parte_3
va altresì riconosciuta la somma di euro 3.620,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
A favore dei sig.ri , : euro 7.616,00, CP_3 CP_4 CP_5
oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa per compensi relativi al giudizio di merito ed euro 3.620,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa per compensi relativi alla fase cautelare ex art. 700 c.p.c.
A favore dei terzi chiamati e UC TO: euro 7.616,00, oltre CP_6
rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, per compensi relativi al giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. in via pregiudiziale di rito,
1.1. dichiara l'improponibilità dell'actio negatoria servitutis esercitata dai convenuti e nei confronti dei terzi chiamati Controparte_1 P_ [...]
e CP_5 CP_3 CP_4
1.2. dichiara l'inammissibilità, per difetto di connessione, della domanda rivolta dai convenuti e verso il solo «per Controparte_1 P_ CP_5
acclarare nei suoi confronti la costituzione di una servitù di transito pedonale e carraio
a favore dell'immobile ad uso abitativo dei convenuti, mappale 91 sub. 5, sulla corte pertinenziale esclusiva, ora facente parte del mappale 93 sub. 10 e attraverso il cancello carraio al civico n. 77 di via S. Croce, di proprietà del Chiamato»;
2. dichiara che a carico dei mappali 92/2 – solo per la corte esclusiva – e 92/36 foglio 26, NCT del Comune di Gussago (BS), di proprietà dei sig.ri Parte_10
nonché sul passaggio al civico n. 73 di Via Santa Croce in Gussago (BS),
[...]
è costituita servitù di transito pedonale e carraio per destinazione del padre di famiglia a favore dei seguenti mappali siti in Gussago (BS) Sezione N.C.T., foglio n. 26:
16 - quanto a , Particella 92/32, Cat. A/3, cl. 2, vani 6, R.C. € Parte_3
192,12. Alloggio al primo piano con cortile e solaio esclusivi, parti comuni cortile 92/30
e 92/34 scala e corridoi al piano sottotetto 92/28 e 92/29. Particella 92/5, Cat. C/6, cl. 3, mq. 23, R.C. € 45,14. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo e cortili comuni
92/30 e 92/34. Particella 92/17, Cat. C/6, cl. 3, mq. 40, R.C. € 78,50. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo parti comuni cortili 92/30 92/34 e scala 92/28;
- quanto a Particella 92/23, Cat. Parte_7
A/3, cl. 2, vani 6.5, R.C. € 208,13. Alloggio al piano primo con cortile e solaio con porzione di tettoia esclusivi e parti comuni cortile 92/30 92/34 scala e corridoi al sottotetto
92/28 e 92/29; Particella 92/16, Cat. C/6, cl. 3, mq. 44, R.C. € 86,35. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo e porzione di tettoia esclusiva e parti comuni cortile 92/30
92/34 e scala 92/28. Particella 92/35, Cat. C/6, cl. 3, mq 28, R.C. € 54,95. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo e cortili comuni 92/30 e 92/34. Particella 92/25, Cat. A/3, cl. 2, vani 6.5, R.C. € 208,13. Alloggio al piano secondo con cortile e solaio esclusivi e parti comuni cortili 92/30 92/34, scala e corridoi al sottotetto 92/28 e 92/29. Particella
92/10, Cat. C/6, cl. 3, mq 26, R.C. € 51,03. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo e parti comuni cortile 92/30 e 92/34. Particella 92/21, Cat. C/6, cl. 3, mq 33,
R.C. € 64,76. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo e parti comuni cortili 92/30
e 92/34;
- quanto ad , Particella 92/33, Cat. A/3, cl. 2, vani 7, R.C. € Parte_4
224,14. Alloggio al piano secondo con cortile e solaio esclusivi, parti comuni cortile
92/30 e 92/34 scala e corridoi al piano sottotetto 92/28 e 92/29. Particella 92/6, Cat. C/6, cl. 3, mq 23, R.C. € 45,14. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo e cortili comuni 92/30 e 92/34. Particella 92/18, Cat. C/6, cl. 3, mq 32, R.C. € 62,80. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo e parti comuni cortili 92/30 92/34;
- quanto a , Particella 92/26, Cat. A/3, cl. 2, vani 6.5, R.C. € 208,13. Parte_1
Alloggio al piano terzo con cortile e solaio esclusivi, parti comuni cortile 92/30 e 92/34 scala e corridoi al piano sottotetto 92/28 e 92/29. Particella 92/7, Cat. C/6, cl. 3, mq 23,
R.C. € 45,14. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo e cortili comuni 92/30 e
92/34. Particella 92/19, Cat. C/6, cl. 3, mq 33, R.C. € 64,76. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo parti comuni cortili 92/30 92/34 e scala 92/28;
- quanto a , Particella 92/27, Cat. A/3, cl. 2, vani 7, R.C. € Parte_2
224,14. Alloggio al piano terzo con cortile e solaio esclusivi, parti comuni cortili 92/30 e
92/34 scala e corridoi al piano sottotetto 92/28 e 92/29. Particella 92/8, Cat. C/6, cl. 3, mq
17 23, R.C. € 45,14. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo e cortili comuni 92/30
e 92/34. Particella 92/20, Cat. C/6, cl. 3, mq 33, R.C. € 64,76. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo, parti comuni cortili 92/30 92/34 e scala 92/28;
- quanto a e , Particella 92/13, Cat. Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
C/2, cl. 4, mq 105, R.C. € 244,03. Deposito al piano terra con porzione di tettoia e cortili esclusivi, parti comuni cortili 92/30 92/34. Particella 92/9, Cat. C/6, cl. 3, mq 23, R.C. €
45,14. Autorimessa al piano terra con cortile esclusivo, parti comuni cortili 92/30 92/34;
- quanto a , , e , Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_5 Pt_6 Parte_4
Particella 92/15 Cat. C/2, cl. 4, mq. 15, R.C. € 34,86. Porzione di tettoia con parti comuni cortili 92/30 92/34. Particella 92/4 Cat. C/2, cl. 4, mq 10, R.C. € 23,24. Deposito al piano terra con parti comuni cortili 92/30 92/34;
- quanto a , mappale 91 sub. 7, graffato con il mappale 93 sub. 10, CP_5
NCT foglio 26 mappale 92 sub. 3, NCT foglio 26 mappale 92 sub. 37;
3. respinge tutte le restanti domandi delle parti convenute;
4. condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere alle altre parti le spese di lite, e così: - a favore degli attori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
euro 155,38 per esborsi ed euro 6.894,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
forfettario al 15%, Iva e Cassa, quanto al giudizio di merito;
- al solo Parte_3
euro 3.620,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, quanto al sub- procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.; - a favore dei sig.ri , CP_3 CP_4
e euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e CP_5
Cassa, quanto al giudizio di merito ed euro 3.620,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, quanto al sub-procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.; -
a favore dei terzi chiamati e UC TO euro 7.616,00 per compensi, oltre CP_6
rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, quanto al giudizio di merito;
5. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Brescia, 20 marzo 2024
Il giudice
Andrea Tinelli
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La prima vendita ha ad oggetto gli immobili individuati al NCEU Sez. NCT foglio 26 Comune di Gussago con il mapp. 92/2 Cat. C/6 cl. 3 mq.18 (autorimessa) e con il mapp. 92/36 Cat. F1 di mq. 43 (area urbana pertinenziale all'immobile sopra descritto). 2 La seconda vendita ha ad oggetto l'appartamento di cui al mapp. 91/5 Sez. NCT foglio 26 Comune di
Gussago.
3 3 Nel ricorso, datato 28 ottobre 2015, viene menzionato il solo subalterno 36 del mappale 92, il quale rappresenta una parte – peraltro, quella più ampia – dell'area urbana a forma trapezoidale oggetto di lite, la quale, nella superficie di mq. 54,75 misurata dal geom. nella c.t.u. del 13 aprile 2017, Controparte_10 comprende anche il subalterno 2, adiacente all'abitazione dei convenuti, censita al mappale 91/5.
5 4 Lo stato dei luoghi è chiaramente ed univocamente descritto nelle due c.t.u. espletate in sede possessoria,
a firma del geom. (R.G. n. 17545/2015 – 1) e del geom. (R.G. 20663/2015), Persona_9 Controparte_10 a cui si rinvia anche per le rappresentazioni grafiche e fotografiche.
8 5 L'eccezione di nullità della testimonianza per incapacità ex art. 246 c.p.c., più volte reiterata dai convenuti, non merita accoglimento, in quanto è indimostrato che il testimone abbia mediato la compravendita e che abbia percepito una provvigione, che sarebbe messa in discussione in caso di risoluzione del contratto.
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