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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 59/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
, c.f.: , nata a [...] il 15.61983, Parte_1 C.F._1 residente in [...]G, rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso dall'Avv. Angela Allegria, presso il cui studio in
Modica, corso Umberto I n. 185, è elettivamente domiciliata, e
[...]
c.f.: nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso dall'Avv. Giorgio Terranova, presso il cui studio in Ispica, via Foscolo n. 2, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO 3
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Controparte_1 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dagli stessi contratto in data 01 giugno 2013, in Ispica (RG), dal quale era nato il figlio (il 14.12.2016). Riferivano che, dopo anni Per_1 di matrimonio, erano giunti alla comune determinazione di procedere alla loro separazione personale, conclusasi con decreto di omologazione n. 510/2023 del 28.03.2023, emesso dal Tribunale di Ragusa, nel giudizio R.G. 4117/2021; dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale i predetti avevano sempre vissuto separati, e non vi era alcuna possibilità né reciproca volontà di riconciliazione, o di ripresa della convivenza.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa n. 510/2023 del 28.03.2023, emesso dal Tribunale di
Ragusa nell'ambito del giudizio n. 4117/2021 R.G., come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, e dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni pattuite concordemente tra le parti sono le seguenti: 4
1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. Il figlio arà affidato congiuntamente al padre ed alla madre Per_1
e collocato prevalentemente presso quest'ultima;
3. La casa coniugale, ubicata in Pozzallo, alla via Stoccolma n. 5, sarà assegnata alla SI.ra ; Parte_1
4. Con riferimento al diritto di visita, compatibilmente con gli impegni del minore e salva la volontà dello stesso, il SI. potrà vedere il CP_1 figlio minore gni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 21; a Per_1 settimane alterne, dalle ore 16 alle ore 21 del sabato e, la settimana successiva, dalle 16 del sabato alle 21 della domenica successiva. Per quanto riguarda le vacanze natalizie queste saranno così distribuite: negli anni dispari il figlio minore trascorrerà la vigilia di Natale con il Per_2 padre e il giorno di Natale con la madre, inversamente per quanto riguarda il Capodanno e il primo dell'anno, fermo restando che lo stesso trascorrerà cinque giorni continuativi con il padre da concordare telefonicamente o tramite whatsapp con la madre;
identica cosa per quanto riguarda la Pasqua che il minore trascorrerà a partire dalla prossima alternativamente un anno con la madre e un anno col padre e viceversa con riferimento al lunedì dell'Angelo, fermo restando che lo stesso trascorrerà tre giorni continuativi con il padre da concordare telefonicamente o tramite whatsapp con la madre. Con riferimento alle vacanze estive il minore potrà trascorrere quindici giorni continuativi con il padre coincidenti con le ferie estive dello stesso e previ accordi da raggiungere con la madre entro il 31 maggio, sempre secondo la volontà del minore. Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Ogni variazione sarà concordata da entrambi i genitori anche telefonicamente o tramite whatsapp;
5. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute di scuola, cure, sport, tempo libero, etc.) verrà presa in accordo Per_1 tra i due genitori, tenuto conto delle inclinazioni naturali del figlio stesso.
6. Il SI verserà alla SIa , per il mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio un assegno perequativo mensile dell'importo di € 250,00 Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dalle linee guida del CNF;
5
6. Le parti convengono che l'assegno unico spetti interamente al genitore collocatario, ossia alla SI.ra e pertanto il SI. Parte_1 [...]
si impegna a rilasciare tutte le autorizzazioni e/o liberatorie CP_1 necessarie affinché questo venga percepito interamente dalla SI.ra ; Pt_1
7. Le parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
Le condizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse del figlio minore, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di omologa.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 01.06.2013, in Ispica (RG), dai coniugi , nata Parte_1
a Ragusa il 15.61983, e nato a [...] il [...] Controparte_1
(atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Ispica dell'anno 2013, p. II, Serie A, atto n. 12); 6
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ispica ai sensi degli artt.
10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ispica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 03 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti