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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 22/04/2024, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 2021/1521
tra nato il [...] a [...] -c.f. Parte_1 rappresentato e difeso per procura dall'avv. Claudio CodiceFiscale_1 na Sammicheli ed elettivamente domiciliato presso i medesimi;
parte opponente contro la società (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale p.t.., rappresentata e difeso per procura dall'avv. Salvatore Ficarra ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Natascia Fornaciari;
parte opposta
avente a oggetto: inadempimento contrattuale (codice 140038)
conclusioni per parte la opponente
[...]
[...]
- accertare l'assenza di legittimazione attiva e ius postulandi Parte_2 di parte opposta per i motivi esposti;
NEL MERITO: – annullare/revocare decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
– in via subordinata, ridurre l'importo del decreto ingiuntivo opposto alla somma di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA - disporsi nomina CTU, da porsi a carico di controparte e solo in subordine a carico di entrambe le parti, al fine di accertare l'esatto ed effettivo ammontare del credito su cui si è fondato il decreto ingiuntivo e la sua legittimità; La CTU contabile dovrà essere diretta ad accertare l'applicazione di interessi anatocistici, usurari e di verificare Par la corrispondenza dell' indicato in contratto con il costo effettivo totale del finanziamento, anche alla luce della preanalisi di perizia redatta dal Dott. che rileva anomalie in ordine a “1. Per_1 usura;
2. TAEG errato;
3. omessa indicazione del regime di capitalizzazione utilizzato. ”;- ordinarsi a ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di produrre in giudizio: tutti gli estratti Controparte_1 conto mensili e gli scalari trimestrali dall'inizio del rapporto alla data di recesso dallo stesso da parte della In ogni altro documento relativo al rapporto di finanziamento;
In ogni caso con CP_1 vittoria di competenze di lite oltre spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. - L'avv.to Cugia precisa che è in attesa della relazione dell'OCC Pt_1 nell0'ambito u procedimento di sovraindebitamento.
conclusioni per la parte opposta Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito in via principale Rigettare la svolta opposizione ed eventuali domande riconvenzionali, confermando, per l'effetto, l'impugnato decreto ingiuntivo. Nel merito in via gradata Accertare e dichiarare che CP_1
è creditrice nei confronti di per l'importo di € 16.067,43, oltre interessi
[...] Parte_1 legali sul capitale di € 15.164,19 dal 31/05/2020 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto emettere sentenza di condanna al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, entro i limiti ed i termini di legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 23 luglio 221, Parte_1 proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo n° 300/2021 del 24 maggio
2021 (R.G. 1033/2021), concesso dal Tribunale della Spezia alla società
[...]
CP_1
L'odierna opposta aveva ottenuto il decreto allegando che Parte_1 aveva stipulato con la (oggi un CP_1 Controparte_1 finanziamento, per l'importo di € 22.291, da restituire in 72 rate mensili.
Con l'atto di citazione, l'opponente chiedeva la revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo, eccependo e deducendo:
❖ l'assenza di valida procura, perché la procura alle liti allegata (al ricorso monitorio) non risulta sottoscritta, né materialmente né digitalmente;
❖ la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 cpc e l'assenza del credito richiesto, poiché:
▪ non è stata data prova dell'erogazione della somma indicata nel contratto;
▪ non è stata data prova dell'inadempimento, né sono stati prodotti gli estratti conto completi;
▪ non è mai pervenuta comunicazione della risoluzione del contratto di finanziamento e della decadenza dal beneficio del termine: la comunicazione datata
30/50/2020 ed allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, non sarebbe mai stata ricevuta dall'opponente;
▪ non può neppure escludersi l'applicazione di interessi ultralegali e /o anatocistici ab origine, anche con riguardo al tasso degli interessi di mora;
▪ il piano di ammortamento è alla francese e pertanto l'oggetto non è determinato o determinabile;
❖ la clausola di cui al punto 3.1 del contratto (costi in caso di ritardato pagamento) è nulla per violazione degli artt. 33 e 36, comma 2 lett. c) del Codice del
Consumo, in quanto:
▪ vessatoria per difetto di trasparenza, perché vi è “una certa nebulosità nell'individuazione del costo per l'inadempimento per la complessa composizione dei fattori (interessi moratori e penali) che concorrono alla determinazione dell'importo dovuto dalla cliente, specie nel caso in cui il ritardo nel pagamento si tramuti in causa di risoluzione del contratto (decadenza dal beneficio del termine)”;
▪ vessatoria perché impone al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale
o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo;
❖ l'azione esecutiva è improcedibile IN PENDENZA DELLA
PROCEDURA EX L. 27 GENNAIO 2012 N. 3, avendo stata presentata Pt_1 istanza di legge 3/2012 dinanzi al Tribunale di La Spezia, ed essendo stato nominato il Gestore della crisi (il quale stava provvedendo a concludere la relazione per il deposito del piano di ristrutturazione).
L'opposta si costituiva con comparsa Controparte_1 depositata il 18/10/2021, eccependo e deducendo:
❖ che la procura alla liti allegata al ricorso monitorio è valida, poiché firmata in via digitale dai procuratori speciali di Dott.ssa Giulia Saini e Dott. Controparte_1
e poi autenticata dal difensore, sempre con apposizione di firma Persona_2 digitale;
ad ogni buon conto, veniva depositata nuova procura alle liti;
❖ che il decreto ingiuntivo non è nullo per i motivi dedotti dall'opponente, in quanto:
➢ il contratto azionato è consensuale e non reale (in quanto mutuo di scopo); comunque la somma oggetto del contratto è stata erogata;
➢ la somma richiesta con il monitorio era liquida alla luce dell'estratto di saldaconto;
comunque, con la comparsa veniva prodotto l'estratto conto analitico;
➢ che la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine è stata correttamente inviata all'indirizzo riportato in contratto di finanziamento e, comunque, potrebbe essere data consistere anche con lo stesso deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
❖ che l'eccezione relativa all'applicazione di un tasso di interesse ultralegale e/o anatocistico è generica e comunque:
➢ la pattuizione di interessi ultralegali è legittima, essendo stata stipulata per iscritto;
➢ il piano di ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici;
➢ gli interessi di mora sono stati richiesti solo al tasso legale per il periodo successivo alla decadenza dal beneficio del termine;
❖ che la clausola di cui al punto 3.1 non è non intrasparente che l'opponente ha ricevuto copia delle Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori e che comunque essa non è stata applicata;
❖ che la eventuale sussistenza di una procedura di sovraindebitamento non comporta alcuna improcedibilità del processo di cognizione.
Dopo la prima udienza -il 13 gennaio 2022-, con ordinanza del 13 gennaio 2022, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposta e veniva concesso all'opposta il termine per instaurare il procedimento di mediazione: in data 23 marzo 2022 l'opposta depositava il verbale di mediazione dal quale risulta che Pt_1 dichiarava di aver presentato istanza di accesso a procedure di sovraindebitamento e di non essere disponibile a trattare se non in quella sede.
Con ordinanza del 2febbraio 2023, venivano rigettate le istanze istruttorie proposte dall'attore -con le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c..
All'udienza del 24 gennaio 2023, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui sopra e la causa veniva trattenuta in decisione: seguiva lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
La procura alle liti
La procura alle liti appare ritualmente concessa fin dal procedimento monitorio, riportando la medesima le firme digitali apposte dai procuratori. Per chiarezza, si riporta l'immagine della stessa. Si tenga presente, infatti, che, per esplicita previsione normativa (il Regolamento
UE n. 910/2014 «eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature>>,
Art. 25 e ss.) a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.
Tale aspetto appare dirimente: comunque (per quanto riguarda la presente fase di cognizione piena), la procura è stata nuovamente depositata, con firma elettronica avanzata dei procuratori.
Improcedibilità del difetto della procedura di mediazione
Sostiene l'opponente, nella comparsa conclusionale (per la prima volta) che la mediazione non è stata svolta correttamente, perché la parte opposta non risultava essere presente personalmente, essendo presente invece, la Dott.ssa Giulia Saini, senza che fosse depositata alcuna procura specifica per la mediazione né notarile della parte avente ad oggetto la partecipazione alla procedura di mediazione.
Al contrario, con la procura allegata agli atti (verbale Cda, fascicolo monitorio) risulta conferito espressamente anche il potere di rappresentare la società in ogni atto previsto dal codice di procedura civile. La mediazione, come sopra indicato, è fallita perché si è dichiarato non disponibile a procedervi. Pt_1
Prova del credito
La creditrice opposta, parte attrice in senso sostanziale, ha assolto i propri oneri di allegazione e provare nel giudizio principale, in particolare producendo, fin dalla fase monitoria:
❖ il contratto di prestito personale sottoscritto dalle parti il 23 luglio 2019;
❖ il piano di ammortamento;
❖ l'estratto -certificato ex art. 50 TUB- di saldaconto.
Inoltre, nella fase di cognizione, sono stati prodotti:
❖ l'attestazione dell'avvenuta erogazione della somma oggetto del contratto di prestito1;
❖ l'estratto conto analitico2, a far data dall'agosto 2019e cioè dalla scadenza pattuita per la prima rata di rimborso;
Peraltro, in merito alle risultanze degli estratti conto non sono state sollevate eccezioni specifiche, né essi sono stati contestati ai sensi delle norme pertinenti del
Testo Unico Bancario e dell'art. 1832 c.c.
A ciò si aggiunga che ha implicitamente ammesso di aver Parte_1 contratto il debito e non ha specificamente contestato, ex art. 115 c.p.c., di aver cessato di pagare le rate di rimborso.
Al contrario il convenuto (nella specie l'opponente, essendo l'opposta parte attrice in senso sostanziale), ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Quanto, poi, alla legittimità del decreto ingiuntivo, si sottolinea che, non trattandosi di un rapporto in conto corrente, ma di un contratto di prestito, non era necessaria la produzione dell'estratto di conto completo, apparendo invece sufficiente
-in base ai principi generali in tema di onere della prova-3 la produzione del contratto fonte dell'obbligazione e l'allegazione dell'inadempimento del debitore, supportata, peraltro, dall'estratto di saldaconto.
Il fatto costitutivo della pretesa creditoria dell'opposta verso può, Pt_1 pertanto, ritenersi provato: il decreto ingiuntivo non è affetto da nullità.
Infondate appaiono, invece, le eccezione dell'opponente, il quale opponeva alla pretesa del creditore la sussistenza di fatto impeditivi.
In particolare:
▪ quanto alla circostanza che non sarebbe mai pervenuta comunicazione della risoluzione del contratto di finanziamento e della decadenza dal beneficio del termine;
• in proposito si osserva:
che fin dalla fase monitoria era stata prodotta la comunicazione inviata al di decadenza dal beneficio del termine;
Pt_1
che nella fase presente è stata prodotta la distinta di spedizione della comunicazione, all'indirizzo dall'opponente indicato nel contratto;
che, comunque, la comunicazione può essere data anche con la domanda giudiziale4 (e dunque, nella specie, con la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo);
▪ quanto all'applicazione di interessi ultralegali e /o anatocistici ab origine, anche con riguardo al tasso degli interessi di mora: l'eccezione appare formulata in termini generici (non può neppure escludersi l'applicazione di interessi ultralegali e /o anatocistici ab origine, anche con riguardo al tasso degli interessi di mora5); si consideri, infatti, che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli interessi
(anche di mora) è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento6; è agevole notare che nel caso di specie, l'opponente non ha assolto il proprio onere di deduzione;
si aggiunga, poi, che non ha neppure preso posizione, ex art. 115 c.p.c., in merito Pt_1 alla deduzione dell'opposta, di non aver applicato gli interessi di mora previsti in contratto.
▪ quanto all'eccezione di nullità per violazione dell'art. 1346 c.c. e di nullità della clausola determinativa degli interessi anatocistici;
anch'essa è stata avanzata in termini del tutto generici, con mero riferimento al piano di ammortamento alla francese, circostanza dalla quale deriverebbero le conseguenze pretese dall'attore; al contrario:
• non è ipotizzabile, per il solo fatto che il piano di ammortamento sia
“alla francese” ritenere che siano stati applicati interessi anatocistici, poiché, come
è noto, il tasso di interessi viene applicato per ciascuna rata soltanto all'importo del capitale che residua da restituire -e dunque al capitale iniziale detratte le somme restituite con le precedenti rate, imputate a restituzione del capitale;
• parimenti, non può ritenersi che sia stato violato il disposto dell'art. 1346 c.c., ancora, per il mero fatto che il piano sia alla francese, quando, come nel caso di specie, sia nel contratto siano stati esplicitati il numero e la periodicità delle rate e l'importo delle medesime, nonché il tasso di interesse;
inoltre, è stato prodotto il piano di ammortamento, contenente l'esplicitazione per ciascuna rata, della composizione della stessa (per interessi e capitale); l'obbligazione assunta dal debitore è, dunque, esplicitata -senza incertezze- nel contratto e al creditore non residua alcuno spazio per determinare in modo arbitrario le rate che la controparte deve restituire;
▪ quanto alla nullità della clausola di cui al punto 3.1 del contratto (costi in caso di ritardato pagamento) per violazione degli artt. 33 e 36, comma 2 lett.
c) del Codice del Consumo;
• essa è stata dedotta in modo generico, sotto entrambi i profili, dell'intrasparenza e della manifesta eccessività delle conseguenze dell'inadempimento;
• inoltre, l'opposta ha dato atto di non aver applicato la clausola in esame7 e non ha neppure preso posizione, ex art. 115 c.p.c., in merito a Pt_1 tale deduzione dell'opposta;
• per inciso, la clausola non appare affatto, per il modo in cui è scritta, nebulosa, esplicitando in modo chiaro tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento e i costi gravanti sul consumatore;
• infine, non sussiste neppure l'interesse a sentir dichiarare la nullità della clausola, pur non applicata in concreto, essendosi già il contratto di diritto;
▪ quanto, infine alla circostanza che l'azione esecutiva sarebbe improcedibile in pendenza della procedura ex l. 27 gennaio 2012 n. 3, è sufficiente sottolineare che la presente procedura non è esecutiva -ma di cognizione -
e che l'istanza per la nomina di Gestore della crisi non rappresenta inizio di procedura di sovraindebitamento;
peraltro, a distanza oltre due anni tre anni dall'introduzione del giudizio di opposizione, non ha dato prova della presentazione della Pt_1 domanda di accesso a una procedura (solo affermata nella comparsa conclusionale), né, tantomeno, del verificarsi di un evento che imporrebbe la sospensione (ancora, si ribadisce, di una procedura esecutiva). Avulsa dal sistema (oltre che largamente intempestiva e non documentata) l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. 7 Pagina 11 comparsa (menzionata nella conclusionale), poiché non è ravvisabile alcun rapporto di pregiudizialità tra i procedimenti.
Così riassunte le allegazioni dell'opponente, appare evidente che la Consulenza
Tecnica il cui esperimento era sollecitato dall'opponente avrebbe avuto carattere esplorativo (così come la richiesta ex art. 210 c.p.c. ad essa prodromica): invero, anche quando la consulenza tecnica d'ufficio abbia funzione "percipiente", essa deve vertere su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone;
non può, invece, essere volta a supplire anche alle allegazioni della parte.
Per tale motivo l'opposizione deve essere respinta, il decreto ingiuntivo confermato e l'opponente condannata a pagare il proprio debito verso
l'opposta.
Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate e la durata della causa. Le spese della fase monitoria sono state liquidate con il decreto ingiuntivo, che viene confermato.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale della Spezia, ogni diversa domanda e eccezione disattesa, definitivamente pronunziando,
- conferma il decreto ingiuntivo n° 300/2021 del 24 maggio 2021 (R.G.
1033/2021), concesso alla società Controparte_1
- condanna a rimborsare alla società Parte_1 CP_1
le spese di lite, determinate in euro 3.500,00 per la fase di cognizione.
[...]
Così deciso in La Spezia il 18/04/2024
LA GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Doc. 6 comparsa 2 Doc. 7 comparsa 3 Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 4 Cfr, ex pl. Cass. Ord. 20042/2020 5 Pagina 3 citazione, pagina 5 memoria ex art. 183 VI comma cpc del 24/6/2022 6 Cass. SU 19597/2020, ex pl.