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26 giugno 2022
26 giugno 2022
Art. 2. Definizioni 1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:
a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 , catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti;
b) prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale.
Le cooperative e i loro consorzi di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , non sono considerati intermediari.
a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 , catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti;
b) prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale.
Le cooperative e i loro consorzi di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , non sono considerati intermediari.
Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Bari, sez. II, sentenza 15/11/2024, n. 1183Provvedimento: […] Né il rilievo può essere superato alla luce delle deduzioni opposte dal Raggruppamento ricorrente principale; ossia: a) che l'art 2 della legge n. 61/2022 si applicherebbe solo ai piccoli comuni, restando soggetta la fattispecie in esame alle previsioni del D.M. n. 65/2020; b) che, in ogni caso, […] Né sulla legge del 2022 possono prevalere le previsioni contenute nel D.M. n.65/2020; ciò sia in ragione dell'applicazione dei criteri cronologico e gerarchico che disciplinano la successione delle norme nel tempo e che impongono di assegnare prevalenza alla disposizione successiva di rango superiore (appunto l'art. 2 della legge n. 61/2022 rispetto al D.M. n.65/2020); […]Leggi di più...
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